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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Sottosezione Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 30 gennaio 2025 in modalità ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3544/2021 R.G. vertente
fra
C.F.: ,, rappresentato e difeso dall'avv. Donatantonio Parte_1 C.F._1
Donofrio, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza via del Basento 114, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del presidente pro tempore , c.f. ; CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato il 13.12.2021 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver svolto attività lavorativa per l' Controparte_2
per circa 35 anni come operaio addetto alla manutenzione, e di aver subito a causa
[...]
delle condizioni di lavoro una menomazione “protrusioni discali L3-L4 , L4-L5, L5-S1 con continue lombosciatalgie e notevole impegno funzionale”, con danno biologico;
l' respingeva la CP_1
domanda del ricorrente, e anche il successivo ricorso amministrativo seppure in presenza di menomazione che veniva confermata e aggravata.
Adiva il giudice del lavoro sulla base di consulenza tecnica di parte chiedendo il riconoscimento del nesso causale e del danno biologico del 18% con diritto alla rendita con diritto all'indennizzo in capitale con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva in giudizio l' che veniva dichiarato contumace. CP_1
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della CTU e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
1. Il ricorso merita accoglimento, seppure in parte.
Presupposta e non in discussione la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente sulla scorta della documentazione in atti e all'esito della prova testimoniale e della ctu, il consulente tecnico incaricato in corso di causa, dott. Per_1
con valutazione esaustiva che questo Giudice condivide e pone a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che il ricorrente “è affetto da “Lombosciatalgia cronica sinistra da ernie discali multiple ed impegno funzionale del rachide lombosacrale”. Le patologie sopra elencate sono da attribuire a causa diretta del servizio prestato. Esse producono un danno biologico quantizzabile nella misura del 12% (dodicipercento) la cui epoca di decorrenza e' quella domanda amministrativa (luglio 2019) L'epoca di decorrenza e' quella della denuncia della malattia professionale: marzo 2021”
Inoltre non si rilevano elementi di simulazione cosciente e/o di amplificazione sintomatologica ai fini medico-legali. Ebbene le asserzioni di parte ricorrente non sono idonee a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento e alla quantificazione del danno biologico da malattia professionale nella misura accertata dal ctu del 12%.
Ne segue quindi l'accoglimento parziale del ricorso e la condanna dell' al pagamento CP_3
della rendita per malattia professionale, oltre alle spese e accessori come per legge.
2. In forza dell'accoglimento le spese vanno liquidate in misura integrale e pertanto l' va CP_1
condannato alle spese di lite (2697,00) come da protocollo dell'ufficio in materia di spese di giustizia considerata l'attività istruttoria svolta.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 13.12.2021, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza delle Parte_1
patologie di cui risulta per causa di lavoro, pari al 12%;
2) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione a favore di CP_1
della relativa indennità, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 2697,00 CP_1
a titolo di spese e competenze di causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Potenza, 30 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla