CASS
Sentenza 31 marzo 2021
Sentenza 31 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2021, n. 12318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12318 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN nato a [...] il [...] UA RE nato a [...] il [...] VI DA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di MILANO ricorsi trattati con contraddittorio cartolare come previsto dall'art.23 comma 8 dl. n. 137/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Penale Sent. Sez. 2 Num. 12318 Anno 2021 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 11/12/2020 RITENUTO IN FATTO 1. AR UD, RD ND ed OR DA sono stati giudicati in relazione ad un'originaria imputazione di sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di AC RC BI IO, ZI NA, AC IL e HI EN, ed il AR anche di percosse e minaccia aggravata ai danni di AC RC BI IO. Nella prospettazione accusatoria, le predette persone offese erano state trattenute contro la loro volontà per circa tre ore negli uffici di società della quale era legale rappresentante il AC, con violenza ai danni di questo e minacce di morte ai danni dello stesso e del figlio IL, allo scopo di conseguire l'ingiusto profitto consistente nella rinuncia a tutti gli importi dovuti allo stesso AC da un terzo estraneo, SC NI, in favore del quale il primo aveva svolto attività di consulenza quale commercialista specializzato in operazioni immobiliari. In particolare, il AR, introdottosi negli uffici della società del AC, lo aveva afferrato per la cravatta e trascinato nella sala riunioni ove lo aveva trattenuto per ore, percuotendolo con schiaffi e pugni al volto, allo sterno ed allo stomaco, minacciando di buttarlo giù dal balcone e, comunque, di uccidere lo stesso ed il figlio AC IL se non avesse sottoscritto la rinuncia ai crediti vantati nei confronti del SC e provveduto alla restituzione immediata di quanto a questo dovuto e lo aveva, infine, costretto a firmare cinque cambiali in bianco a titolo di garanzia che non sarebbe stata sporta alcuna denuncia di quanto accaduto. Infine, aveva preannunciato che in futuro avrebbe preteso somme che avrebbe determinato di volta in volta. Nel frattempo, il RD aveva trattenuto AC IL, il ZI ed il HI all'interno di uno degli uffici della società, ordinando loro di spegnere i telefoni cellulari, così impedendo qualsiasi contatto con l'esterno. L'OR, invece, era entrato insieme al AR negli uffici della società ed aveva collaborato con il predetto nel trattenere il AC nella sala riunioni, impedendogli di allontanarsi e di comunicare con altre persone presenti nell'ufficio. All'esito di giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Milano con sentenza in data 18/1/2019 riconosceva gli imputati colpevoli dei reati di cui agli artt. 629 comma 2 e 605 cod. pen., così derubricata l'originaria imputazione di cui all'art. 630 cod. pen., ed il AR altresì del reato di minacce aggravate, reato ritenuto in continuazione con i primi, per aver precedentemente recapitato al AC un messaggio secondo cui avrebbe incaricato un sicario pugliese per fargli del male ed ammazzarlo. Il AR veniva invece assolto dal reato di percosse, ritenuto assorbito in quello di estorsione, perché il fatto non sussiste. 2. Decidendo sugli appelli proposti dal Pubblico Ministero - che chiedeva venisse riconosciuta la penale responsabilità degli imputati per l'originaria imputazione di sequestro di persona a scopo di estorsione - e dai predetti AR, RD ed OR, con sentenza del 17/9/2019 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del primo giudice, anche con riferimento alle condanne alle pene ritenute di giustizia. 2 3. Avverso la pronuncia della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione i predetti AR, RD ed OR. 3.1. A sostegno della sua impugnazione il AR, con unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento del carattere solo tentato del delitto di estorsione, per non essere mai state poste all'incasso le cambiali rilasciate dal AC, che si assume aver indebitamente trattenuto somme dovute al SC, il cui credito, pertanto, ben avrebbe potuto essere azionato dinanzi all'Autorità Giudiziaria, così da potersi configurare un esercizio arbitrario delle proprie ragioni, piuttosto che l'estorsione contestata come consumata: il ricorrente, pertanto, ha chiesto l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio della sentenza impugnata. 3.2. L'OR ha dedotto, invece, due motivi di ricorso: 3.2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla richiesta degli appellanti di riqualificare il delitto di estorsione nella forma del tentativo, avendo ottenuto il AR soltanto la sottoscrizione di un "impegno" del AC a restituire quanto dovuto al SC e la sottoscrizione di cinque cambiali in bianco mai azionate. 3.2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di estorsione pur nel difetto di un ingiusto profitto. Assume il ricorrente, infatti, che il AR avrebbe chiesto la restituzione di somme di denaro del SC, come riconosciuto dalla stessa persona offesa, che le aveva trattenute come acconto su un suo credito senza alcuna autorizzazione in tal senso da parte del predetto SC. 3.3. Il RD ha articolato quattro motivi di impugnazione: 3.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla credibilità del AC, riconosciuta sulla base di riscontri che si assumono rinvenuti in testimonianze che, invece, presenterebbero numerose discrepanze con le dichiarazioni del predetto, sicché la motivazione della sentenza sarebbe illogica e dotata di motivazione meramente apparente. 3.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti, non potendosi riconoscere, ad avviso del ricorrente, le fattispecie del sequestro di persona e dell'estorsione, bensì quella dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ed essendosi omesso l'esame della possibile riqualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 610 cod. pen. 3.3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, dovendosi ritenere illogico ed incongruo il riferimento a "qualche precedente penale sia pure non particolarmente grave". 3.3.4. Violazione di legge - con riferimento agli artt. 548 cod. proc. pen. e 154 disp. atti cod. proc. pen. - in relazione all'omessa notifica alle parti del provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 4. I ricorsi sono inammissibili, in quanto tutti i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 5. In primo luogo deve rilevarsi l'inammissibilità, per manifesta infondatezza, del motivo di ricorso con il quale la difesa del RD ha dedotto la violazione degli artt. 548 cod. proc. pen. e 154 disp. atti cod. proc. pen. per non essere stata comunicato il provvedimento di proroga dei termini di deposito della motivazione della sentenza, in considerazione del principio di tassatività delle nullità, posto dall'art. 177 cod. proc. pen. e del rilievo che nessuna nullità è prevista per il caso di omissione o ritardo di tale comunicazione. Nel caso i cui i termini per la redazione della sentenza, indicati nel dispositivo ai sensi dell'art. 544, comma terzo cod. proc. pen., siano stati prorogati con il provvedimento disciplinato dall'art.154, comma quarto bis disp. att. cod. proc. pen., infatti, i termini per l'impugnazione decorrono dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga che deve essere sempre tempestivamente comunicato e notificato alle parti del processo (Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014 Rv. 258963), sicché l'omissione o il ritardo di tale comunicazione incide soltanto sulla decorrenza dei predetti termini: non risultando in discussione la tempestività del ricorso per cassazione proposto dal Corrua, nessuna rilevanza, pertanto, può assumere la dedotta omessa notifica della proroga del termine per il deposito della motivazione della sentenza impugnata. 6. Tanto premesso, deve osservarsi che attaccano il merito della sentenza impugnata le censure di cui al primo motivo del ricorso del RD, aventi ad oggetto l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa AC, riconosciuta dalla Corte territoriale innanzitutto perché le ha ritenute logiche, precise e dotate di coerenza interna. Inoltre, la sentenza impugnata ha ravvisato chiare conferme alle predette dichiarazioni nelle deposizioni testimoniali non solo del figlio del AC ma - contrariamente all'assunto difensivo - anche e soprattutto nelle dichiarazioni dei testi AZ e HI. Il primo, infatti, ha confermato che il AR pretendeva ed otteneva dalla persona offesa la rinuncia al mandato che questa aveva ricevuto dal Logisci ed anche l'impegno alla restituzione del denaro incassato a seguito di una causa civile, così come ha confermato anche le minacce ed uno schiaffo sulla guancia del AC utilizzati per raggiungere lo scopo, circostanza ritenuta sufficiente a riscontrare le dichiarazioni della persona offesa soprattutto alla luce della considerazione che questa ed il AR erano rimasti soli nella sala riunioni mentre il AZ tornava nel suo ufficio, sicché altre violenze e minacce ben potrebbero essere state realizzate nell'assenza del teste. Allo stesso modo, senza incorrere in alcun vizio logico, la Corte territoriale ha rilevato come altri riscontri all'attendibilità del AC siano da ravvisare nella deposizione testimoniale del HI, che ha confermato sia la causa dei dissapori tra il AC ed il AR, da ravvisare nell'incasso da parte di questo della somma di 26.000,00 euro a seguito di una causa civile promossa nell'interesse del Logisci, sia l'irruzione di più persone nell'ufficio del primo il 17/11/2017 per affrontare questioni relative ai rapporti con il Logisci. 4 Si tratta, pertanto, di una ricostruzione dei fatti immune da illogicità evidenti e, pertanto, incensurabile in questa sede. 7. Manifestamente infondati sono anche i motivi di impugnazione con i quali ricorrenti, assumendo che il AC avrebbe indebitamente trattenuto somme dovute al SC, mai restituitegli, prospettano un'asserita violazione di legge o un vizio di motivazione per essere stato qualificato il fatto ai sensi dell'art. 629 cod. pen., anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. A tal proposito, giova ricordare che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617): i ricorrenti non si confrontano adeguatamente, invece, con le motivazioni dei giudici di merito in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, così incorrendo anche nel vizio di aspecificità. Dalle motivazioni delle sentenze di merito emerge, infatti, con chiarezza che nessuno dei ricorrenti poteva vantare nei confronti del AC alcun diritto da alcuno di essi azionabile dinanzi all'autorità giudiziaria, giacché esisteva, invece, un rapporto contrattuale tra la predetta persona offesa ed il SC, al quale erano del tutto estranei gli autori della condotta oggetto del processo e, come rileva la sentenza impugnata, "l'interesse che ha mosso i tre all'azione criminosa era diverso da quello del supposto mandante: invero, AR aveva interesse a che il AC rimettesse l'incarico professionale per ingraziarsi il SC, OV era legato da stretti rapporti fra la propria famiglia ed il AR e RD aveva esigenza di trovare un lavoro e sperava che il AR glielo facesse ottenere". Coerentemente con questa ricostruzione dei fatti e con le finalità perseguite dai ricorrenti con l'azione criminosa, così ricostruite, i giudici di merito hanno negato la riqualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Come è noto, infatti, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (da ultimo, Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027). 8. Del pari manifestamente infondati sono i motivi di ricorso con i quali i diversi ricorrenti prospettano una violazione di legge per essere stata riconosciuta la consumazione del delitto di estorsione che, invece, si assume essersi arrestata alla soglia del tentativo, non potendosi ritenere conseguito alcun giusto profitto, in quanto il AC si sarebbe limitato ad un mero impegno - che si deduce non essere stato poi rispettato - a restituire quanto dovuto al SC ed a sottoscrivere cinque cambiali in bianco, poi mai azionate. Anche in questo caso, peraltro, le censure dei ricorrenti non si confrontano adeguatamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che ha evidenziato non solo come anche il mero conseguimento di cambiali deve ritenersi costituire un ingiusto profitto idoneo ad integrare la consumazione del reato, trattandosi di beni che comunque costituiscono titolo esecutivo azionabile, ma altresì che deve ritenersi ingiusto profitto anche la sottoscrizione della rinuncia al mandato che il 5 Il Presid ON aveva ricevuto dal Logisci, così da lasciare ai AR l'auspicato maggiore spazio nei rapporti con quest'ultimo. La corretta individuazione, nella sentenza impugnata, dell'ingiusto profitto conseguito con l'azione criminosa deve ritenersi assorbente rispetto alla prospettazione, da parte del RD, di una possibile riqualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 610 cod. pen., trattandosi di prospettazione così implicitamente disattesa, oltre che manifestamente infondata. Né il predetto ricorrente ha ragioni per dolersi della mancanza di un esplicito esame del relativo motivo di appello, atteso anche che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Rv. 263157). 9. E', infine, inammissibile anche l'ultimo motivo del ricorso proposto nell'interesse del RD, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, essendo state le stesse dichiarate, invece, equivalenti all'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 cod. pen.. In tema di circostanze, infatti, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838; conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654): nel caso in esame, non può certo ritenersi incongrua la valutazione della Corte territoriale secondo cui non vi erano ragioni per modificare il giudizio di equivalenza tra circostanze espresso dal primo giudice, ostandovi il comportamento processuale non collaborativo dell'imputato e la presenza di precedenti penali, per quanto di non particolare gravità. 10. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in € 2000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deliberato 1'11 dicembre 2020 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Penale Sent. Sez. 2 Num. 12318 Anno 2021 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 11/12/2020 RITENUTO IN FATTO 1. AR UD, RD ND ed OR DA sono stati giudicati in relazione ad un'originaria imputazione di sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di AC RC BI IO, ZI NA, AC IL e HI EN, ed il AR anche di percosse e minaccia aggravata ai danni di AC RC BI IO. Nella prospettazione accusatoria, le predette persone offese erano state trattenute contro la loro volontà per circa tre ore negli uffici di società della quale era legale rappresentante il AC, con violenza ai danni di questo e minacce di morte ai danni dello stesso e del figlio IL, allo scopo di conseguire l'ingiusto profitto consistente nella rinuncia a tutti gli importi dovuti allo stesso AC da un terzo estraneo, SC NI, in favore del quale il primo aveva svolto attività di consulenza quale commercialista specializzato in operazioni immobiliari. In particolare, il AR, introdottosi negli uffici della società del AC, lo aveva afferrato per la cravatta e trascinato nella sala riunioni ove lo aveva trattenuto per ore, percuotendolo con schiaffi e pugni al volto, allo sterno ed allo stomaco, minacciando di buttarlo giù dal balcone e, comunque, di uccidere lo stesso ed il figlio AC IL se non avesse sottoscritto la rinuncia ai crediti vantati nei confronti del SC e provveduto alla restituzione immediata di quanto a questo dovuto e lo aveva, infine, costretto a firmare cinque cambiali in bianco a titolo di garanzia che non sarebbe stata sporta alcuna denuncia di quanto accaduto. Infine, aveva preannunciato che in futuro avrebbe preteso somme che avrebbe determinato di volta in volta. Nel frattempo, il RD aveva trattenuto AC IL, il ZI ed il HI all'interno di uno degli uffici della società, ordinando loro di spegnere i telefoni cellulari, così impedendo qualsiasi contatto con l'esterno. L'OR, invece, era entrato insieme al AR negli uffici della società ed aveva collaborato con il predetto nel trattenere il AC nella sala riunioni, impedendogli di allontanarsi e di comunicare con altre persone presenti nell'ufficio. All'esito di giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Milano con sentenza in data 18/1/2019 riconosceva gli imputati colpevoli dei reati di cui agli artt. 629 comma 2 e 605 cod. pen., così derubricata l'originaria imputazione di cui all'art. 630 cod. pen., ed il AR altresì del reato di minacce aggravate, reato ritenuto in continuazione con i primi, per aver precedentemente recapitato al AC un messaggio secondo cui avrebbe incaricato un sicario pugliese per fargli del male ed ammazzarlo. Il AR veniva invece assolto dal reato di percosse, ritenuto assorbito in quello di estorsione, perché il fatto non sussiste. 2. Decidendo sugli appelli proposti dal Pubblico Ministero - che chiedeva venisse riconosciuta la penale responsabilità degli imputati per l'originaria imputazione di sequestro di persona a scopo di estorsione - e dai predetti AR, RD ed OR, con sentenza del 17/9/2019 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del primo giudice, anche con riferimento alle condanne alle pene ritenute di giustizia. 2 3. Avverso la pronuncia della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione i predetti AR, RD ed OR. 3.1. A sostegno della sua impugnazione il AR, con unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento del carattere solo tentato del delitto di estorsione, per non essere mai state poste all'incasso le cambiali rilasciate dal AC, che si assume aver indebitamente trattenuto somme dovute al SC, il cui credito, pertanto, ben avrebbe potuto essere azionato dinanzi all'Autorità Giudiziaria, così da potersi configurare un esercizio arbitrario delle proprie ragioni, piuttosto che l'estorsione contestata come consumata: il ricorrente, pertanto, ha chiesto l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio della sentenza impugnata. 3.2. L'OR ha dedotto, invece, due motivi di ricorso: 3.2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla richiesta degli appellanti di riqualificare il delitto di estorsione nella forma del tentativo, avendo ottenuto il AR soltanto la sottoscrizione di un "impegno" del AC a restituire quanto dovuto al SC e la sottoscrizione di cinque cambiali in bianco mai azionate. 3.2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di estorsione pur nel difetto di un ingiusto profitto. Assume il ricorrente, infatti, che il AR avrebbe chiesto la restituzione di somme di denaro del SC, come riconosciuto dalla stessa persona offesa, che le aveva trattenute come acconto su un suo credito senza alcuna autorizzazione in tal senso da parte del predetto SC. 3.3. Il RD ha articolato quattro motivi di impugnazione: 3.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla credibilità del AC, riconosciuta sulla base di riscontri che si assumono rinvenuti in testimonianze che, invece, presenterebbero numerose discrepanze con le dichiarazioni del predetto, sicché la motivazione della sentenza sarebbe illogica e dotata di motivazione meramente apparente. 3.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti, non potendosi riconoscere, ad avviso del ricorrente, le fattispecie del sequestro di persona e dell'estorsione, bensì quella dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ed essendosi omesso l'esame della possibile riqualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 610 cod. pen. 3.3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, dovendosi ritenere illogico ed incongruo il riferimento a "qualche precedente penale sia pure non particolarmente grave". 3.3.4. Violazione di legge - con riferimento agli artt. 548 cod. proc. pen. e 154 disp. atti cod. proc. pen. - in relazione all'omessa notifica alle parti del provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 4. I ricorsi sono inammissibili, in quanto tutti i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 5. In primo luogo deve rilevarsi l'inammissibilità, per manifesta infondatezza, del motivo di ricorso con il quale la difesa del RD ha dedotto la violazione degli artt. 548 cod. proc. pen. e 154 disp. atti cod. proc. pen. per non essere stata comunicato il provvedimento di proroga dei termini di deposito della motivazione della sentenza, in considerazione del principio di tassatività delle nullità, posto dall'art. 177 cod. proc. pen. e del rilievo che nessuna nullità è prevista per il caso di omissione o ritardo di tale comunicazione. Nel caso i cui i termini per la redazione della sentenza, indicati nel dispositivo ai sensi dell'art. 544, comma terzo cod. proc. pen., siano stati prorogati con il provvedimento disciplinato dall'art.154, comma quarto bis disp. att. cod. proc. pen., infatti, i termini per l'impugnazione decorrono dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga che deve essere sempre tempestivamente comunicato e notificato alle parti del processo (Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014 Rv. 258963), sicché l'omissione o il ritardo di tale comunicazione incide soltanto sulla decorrenza dei predetti termini: non risultando in discussione la tempestività del ricorso per cassazione proposto dal Corrua, nessuna rilevanza, pertanto, può assumere la dedotta omessa notifica della proroga del termine per il deposito della motivazione della sentenza impugnata. 6. Tanto premesso, deve osservarsi che attaccano il merito della sentenza impugnata le censure di cui al primo motivo del ricorso del RD, aventi ad oggetto l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa AC, riconosciuta dalla Corte territoriale innanzitutto perché le ha ritenute logiche, precise e dotate di coerenza interna. Inoltre, la sentenza impugnata ha ravvisato chiare conferme alle predette dichiarazioni nelle deposizioni testimoniali non solo del figlio del AC ma - contrariamente all'assunto difensivo - anche e soprattutto nelle dichiarazioni dei testi AZ e HI. Il primo, infatti, ha confermato che il AR pretendeva ed otteneva dalla persona offesa la rinuncia al mandato che questa aveva ricevuto dal Logisci ed anche l'impegno alla restituzione del denaro incassato a seguito di una causa civile, così come ha confermato anche le minacce ed uno schiaffo sulla guancia del AC utilizzati per raggiungere lo scopo, circostanza ritenuta sufficiente a riscontrare le dichiarazioni della persona offesa soprattutto alla luce della considerazione che questa ed il AR erano rimasti soli nella sala riunioni mentre il AZ tornava nel suo ufficio, sicché altre violenze e minacce ben potrebbero essere state realizzate nell'assenza del teste. Allo stesso modo, senza incorrere in alcun vizio logico, la Corte territoriale ha rilevato come altri riscontri all'attendibilità del AC siano da ravvisare nella deposizione testimoniale del HI, che ha confermato sia la causa dei dissapori tra il AC ed il AR, da ravvisare nell'incasso da parte di questo della somma di 26.000,00 euro a seguito di una causa civile promossa nell'interesse del Logisci, sia l'irruzione di più persone nell'ufficio del primo il 17/11/2017 per affrontare questioni relative ai rapporti con il Logisci. 4 Si tratta, pertanto, di una ricostruzione dei fatti immune da illogicità evidenti e, pertanto, incensurabile in questa sede. 7. Manifestamente infondati sono anche i motivi di impugnazione con i quali ricorrenti, assumendo che il AC avrebbe indebitamente trattenuto somme dovute al SC, mai restituitegli, prospettano un'asserita violazione di legge o un vizio di motivazione per essere stato qualificato il fatto ai sensi dell'art. 629 cod. pen., anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. A tal proposito, giova ricordare che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617): i ricorrenti non si confrontano adeguatamente, invece, con le motivazioni dei giudici di merito in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, così incorrendo anche nel vizio di aspecificità. Dalle motivazioni delle sentenze di merito emerge, infatti, con chiarezza che nessuno dei ricorrenti poteva vantare nei confronti del AC alcun diritto da alcuno di essi azionabile dinanzi all'autorità giudiziaria, giacché esisteva, invece, un rapporto contrattuale tra la predetta persona offesa ed il SC, al quale erano del tutto estranei gli autori della condotta oggetto del processo e, come rileva la sentenza impugnata, "l'interesse che ha mosso i tre all'azione criminosa era diverso da quello del supposto mandante: invero, AR aveva interesse a che il AC rimettesse l'incarico professionale per ingraziarsi il SC, OV era legato da stretti rapporti fra la propria famiglia ed il AR e RD aveva esigenza di trovare un lavoro e sperava che il AR glielo facesse ottenere". Coerentemente con questa ricostruzione dei fatti e con le finalità perseguite dai ricorrenti con l'azione criminosa, così ricostruite, i giudici di merito hanno negato la riqualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Come è noto, infatti, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (da ultimo, Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027). 8. Del pari manifestamente infondati sono i motivi di ricorso con i quali i diversi ricorrenti prospettano una violazione di legge per essere stata riconosciuta la consumazione del delitto di estorsione che, invece, si assume essersi arrestata alla soglia del tentativo, non potendosi ritenere conseguito alcun giusto profitto, in quanto il AC si sarebbe limitato ad un mero impegno - che si deduce non essere stato poi rispettato - a restituire quanto dovuto al SC ed a sottoscrivere cinque cambiali in bianco, poi mai azionate. Anche in questo caso, peraltro, le censure dei ricorrenti non si confrontano adeguatamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che ha evidenziato non solo come anche il mero conseguimento di cambiali deve ritenersi costituire un ingiusto profitto idoneo ad integrare la consumazione del reato, trattandosi di beni che comunque costituiscono titolo esecutivo azionabile, ma altresì che deve ritenersi ingiusto profitto anche la sottoscrizione della rinuncia al mandato che il 5 Il Presid ON aveva ricevuto dal Logisci, così da lasciare ai AR l'auspicato maggiore spazio nei rapporti con quest'ultimo. La corretta individuazione, nella sentenza impugnata, dell'ingiusto profitto conseguito con l'azione criminosa deve ritenersi assorbente rispetto alla prospettazione, da parte del RD, di una possibile riqualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 610 cod. pen., trattandosi di prospettazione così implicitamente disattesa, oltre che manifestamente infondata. Né il predetto ricorrente ha ragioni per dolersi della mancanza di un esplicito esame del relativo motivo di appello, atteso anche che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Rv. 263157). 9. E', infine, inammissibile anche l'ultimo motivo del ricorso proposto nell'interesse del RD, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, essendo state le stesse dichiarate, invece, equivalenti all'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 cod. pen.. In tema di circostanze, infatti, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838; conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654): nel caso in esame, non può certo ritenersi incongrua la valutazione della Corte territoriale secondo cui non vi erano ragioni per modificare il giudizio di equivalenza tra circostanze espresso dal primo giudice, ostandovi il comportamento processuale non collaborativo dell'imputato e la presenza di precedenti penali, per quanto di non particolare gravità. 10. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in € 2000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deliberato 1'11 dicembre 2020 Il Consigliere estensore