Art. 5.
Alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Salerno, gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Napoli ed alla Corte di appello di Potenza ed ora appartenenti per ragioni di territorio, ai sensi degli articoli precedenti, alla competenza della sezione distaccata di Corte di appello di Napoli con sede in Salerno, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di questa sezione distaccata.
La disposizione non si applica alle cause civili nella quale si e' avuta la rimessione al collegio ai sensi dell' articolo 352 del codice di procedura civile , ai procedimenti penali nei quali e' stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che sono gia' in corso alla data di cui all'articolo precedente.
Alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Salerno, gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Napoli ed alla Corte di appello di Potenza ed ora appartenenti per ragioni di territorio, ai sensi degli articoli precedenti, alla competenza della sezione distaccata di Corte di appello di Napoli con sede in Salerno, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di questa sezione distaccata.
La disposizione non si applica alle cause civili nella quale si e' avuta la rimessione al collegio ai sensi dell' articolo 352 del codice di procedura civile , ai procedimenti penali nei quali e' stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che sono gia' in corso alla data di cui all'articolo precedente.