Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 2578
CS
Rigetto
Sentenza 27 marzo 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto

    La società ha riconosciuto la sopravvenuta carenza di interesse in quanto l'impianto è stato ammesso alla tariffa decurtata.

  • Rigettato
    Violazione art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 28/2011

    Il rispetto del limite del 10% è stato accertato solo a decorrere dal 28 marzo 2014, data dell'atto ricognitivo di diritto di asservimento, non prima.

  • Rigettato
    Illegittimità della proroga del periodo incentivante

    Fino al 1° ottobre 2022 non sussisteva alcun contratto di dispacciamento, pertanto il Gestore ha legittimamente prorogato la scadenza per compensare il periodo in cui l'impianto non era ricompreso nel contratto di dispacciamento.

  • Rigettato
    Illegittimità della data di decorrenza degli incentivi

    Il requisito del 10% è stato rispettato solo a decorrere dal 28 marzo 2014, data dell'atto ricognitivo di diritto di asservimento, in quanto i precedenti contratti non dimostravano adeguatamente la disponibilità dei terreni circostanti.

  • Rigettato
    Responsabilità per danno

    La domanda è stata rigettata per genericità del danno lamentato e mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana (ingiustizia del danno e nesso causale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 2578
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2578
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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