Rigetto
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02578/2026REG.PROV.COLL.
N. 07326/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7326 del 2024, proposto da Energia Fotovoltaica 33 società agricola a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
GS - Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Campagnano, Antonio Pugliese e Fabio Garella, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero delle Imprese e del Made in Italy , Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 4076/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di GS - Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il cons. NO IN e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Carlomagno per Andrea Sticchi Damiani ed Enrico Campagnano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio sono:
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo, il provvedimento prot. n. GS/P20180111438 del 19 dicembre 2018 con il quale il Gestore dei Servizio Energetici – GS s.p.a., a conclusione del procedimento di verifica ai sensi dell'art. 42 del d.Lgs. n. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, ha disposto che all'impianto fotovoltaico n. 1005403, di potenza pari a 986,58 kW, sito in contrada Serra San Pietro, snc, nel Comune di Ferrandina (MT), non possano essere riconosciute le tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 luglio 2012;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15 dicembre 2022, il provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – GS s.p.a. prot. n. GS/P20220024312 del 10 ottobre 2022 recante la “ comunicazione esito della valutazione dell'istanza di riconoscimento della tariffa incentivante ai sensi dell'art. 43, comma 4-bis, del D.lgs. 28/2011, relativa all'impianto fotovoltaico n. 1005403 di potenza pari a 986,58 kW, ubicato in contrada Serra San Pietro, snc, nel Comune di Ferrandina (MT). Soggetto Responsabile: Energia Fotovoltaica 33 Società Agricola a r.l .”, per mezzo del quale è stato comunicato, da una parte “ il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 luglio 2012 decurtate del 10% a partire dal 28/03/2014, data di stipula dell'Atto ricognitivo di diritto di asservimento, per venti anni a decorrere dal 18/09/2012 […]” e, dall'altra, “ la ricomprensione dell'impianto all'interno del proprio Contratto di Dispacciamento a far data dal 1° ottobre 2022 […]”.
2. Emerge dagli atti che la società Energia Fotovoltaica 33 è titolare dell’impianto fotovoltaico n. 1005403 di potenza pari a 986,58 kW, sito in contrada Serra San Pietro, snc, nel Comune di Ferrandina (MT).
2.1 La stessa società, in data 13 giugno 2013, ha richiesto al GS l’accesso alle tariffe incentivanti previste per gli impianti ricadenti nella tipologia installativa “altri impianti fotovoltaici”. Con nota prot. GS/P20140143922 del 06/10/2014, il GS ha comunicato alla società istante l'ammissione alla tariffa omnicomprensiva prevista dal DM 5 luglio 2012 nella misura di 0,155 euro/kWh. Al riguardo, è opportuno evidenziare fin da subito che l’impianto in esame non ha mai percepito alcuna tariffa incentivante, non avendo la società sottoscritto col GS alcuna convenzione né, tantomeno, alcun contratto di dispacciamento necessario per il rilascio degli incentivi.
2.2 Con comunicazione del 15 novembre 2016, il GS ha informato la società dell’avvio del procedimento di verifica ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014.
2.3 Con provvedimento prot. n. GS/P20180111438 del 19 dicembre 2018, il GS ha concluso negativamente il procedimento di verifica, comunicando alla Società l’impossibilità di riconoscere all’impianto le tariffe incentivanti di cui al Quinto Conto, rilevando:
i) “ l’insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi ” ai sensi della lett. J) dell’allegato A del D.M. 31 gennaio 2014, perché le attestazioni fornite dalla Società non sarebbero riferibili ai moduli fotovoltaici installati presso l’impianto di causa;
ii) che il limite del 10%, quale superficie da destinare all’installazione dell’impianto fotovoltaico sul totale dei terreni agricoli nella disponibilità del proponente (ai sensi dell’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 28/2011) sarebbe stato rispettato solo a partire dal 28 marzo 2014, data nella quale la società ha stipulato un atto ricognitivo di diritto di asservimento, con la conseguente spettanza a percepire gli incentivi a decorrere (solo) da tale data.
2.4 Tuttavia, a fronte della richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di decadenza ex art. 42, comma 4-bis, del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, il GS con il provvedimento prot. n. GS/P20220024312 del 10 ottobre 2022 ha comunicato da una parte “ il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 luglio 2012 decurtate del 10% a partire dal 28/03/2014, data di stipula dell’Atto ricognitivo di diritto di asservimento, per venti anni a decorrere dal 18/09/2012 […]”; e, dall’altra, “ la ricomprensione dell’impianto all’interno del proprio Contratto di Dispacciamento a far data dal 1° ottobre 2022 […]”
3. La Società, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (quello avverso il provvedimento GS del 2018), ha articolato due motivi:
3.1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, comma 3 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28; degli artt. 5, comma 2, 7, comma 5, e 13 del d.m. 5 luglio 2012 e dell’art. 11 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2014; errore nei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; carenza di motivazione; violazione del principio di proporzionalità tra violazione e sanzione; irragionevolezza, disparità di trattamento.
3.2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 65, comma 2 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27 e dell’art. 10, comma 4 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28; errore nei presupposti di fatto e di diritto; carenza di istruttoria; difetto di motivazione.
3.3. Con ricorso per motivi aggiunti presentati il 15 dicembre 2022, la società, pur riconoscendo la sopravvenuta carenza di interesse in ordine al primo motivo di ricorso introduttivo (avendo il Gestore medio tempore accordato alla società il diritto al percepimento degli incentivi de quibus ), ha contestato il nuovo provvedimento nella parte in cui ha fissato la fine del contratto al 17 gennaio 2040, in luogo del 17 settembre 2032, ed ha indicato, quale dies a quo , il 28 marzo 2014, in luogo del 13 settembre 2012, formulando altresì istanza risarcitoria.
4. Con la sentenza in epigrafe indicata (T.a.r. Lazio, sez. III-ter, n. 4076/2024 del 29/02/2024), il primo giudice:
a) ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso introduttivo;
b) ha rigettato il ricorso introduttivo nella parte restante;
c) ha rigettato il ricorso per motivi aggiunti;
d) ha compensato le spese di lite.
4.1. A fondamento della propria decisione, il T.a.r. ha osservato, in relazione al primo motivo di censura, formulato con il ricorso introduttivo, relativo alla conformità dei moduli fotovoltaici installati presso l’impianto, che la stessa parte ricorrente aveva riconosciuto la propria sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato l’impianto ammesso, nelle more, alla tariffa decurtata ai sensi dell’art. 42, comma 4bis, d.lgs. n. 28/2011. Sussistente invece l’interesse alla seconda doglianza, relativa alla condizione di cui all’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 28/2011, formulata altresì nel ricorso per motivi aggiunti, con cui la società ha contestato, al primo motivo di doglianza, anche la proroga del periodo di incentivazione. Al riguardo, il giudice di prime cure ha osservato che la conclusione del contratto di dispacciamento, direttamente con Terna o attraverso l’interposizione del GS, è condizione necessaria per immettere energia elettrica nella rete. Ne segue che, per poter effettivamente conseguire gli incentivi, gli operatori sono tenuti a sottoscrivere con il GS detto contratto, in modo tale che il Gestore possa a sua volta fornire i relativi dati a Terna e ripartire i corrispettivi. Ma, nel caso all’esame, è incontestato che la società non abbia mai percepito alcun incentivo dal GS, almeno fino al nuovo provvedimento dell’ottobre 2022; la stessa difesa ricorrente ha confermato in sede di discussione orale che fino al 2018 - anno del diniego del riconoscimento del beneficio - la società non ha mai ceduto energia al GS e tale circostanza si giustifica con l’inesistenza di un contratto di dispacciamento tra le parti, la cui mancata sottoscrizione, all’epoca dell’iscrizione dell’impianto nel Registro, ovvero a seguito del provvedimento del 6 ottobre 2014 (che avrebbe asseritamente ammesso l’impianto agli incentivi, ma non è stato prodotto in giudizio), esula invero dal presente contenzioso, avendo piuttosto la società censurato, nella specie, la postergazione del periodo di incentivazione. Né poteva ravvisarsi alcuna violazione del legittimo affidamento, trattandosi di un operatore professionale; neppure risultava credibile che la società non avesse ceduto a terzi l’energia fino al 1° ottobre 2022; ma, non sussistendo alcun contratto di dispacciamento, non poteva riconoscersi alla società alcun incentivo. Dunque il Gestore, al fine di mantenere invariata la durata del periodo di incentivazione, in ottica di favor nei confronti dell’operatore economico, ha disposto la proroga della data di scadenza del contratto per un periodo pari a quello in cui l’impianto non è stato ricompreso nel contratto di dispacciamento, fissando quale termine il 17 gennaio 2040, in luogo del 17 settembre 2032. E’ stata poi disattesa la censura relativa all’osservanza della condizione di cui all’art.10, comma 4, d.lgs. n. 28/2011, formulata nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, in quanto il rispetto del limite del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente su cui installare l’impianto è un requisito necessario per l'accesso agli incentivi degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, evenienza che solo con l’atto ricognitivo del diritto di asservimento delle superfici limitrofe all’impianto (e cioè delle particelle identificate catastalmente al Fg. 86, p.lle 19, 22, 23, 27, 37, 40, 41, 42, 44 e 81 del Comune di Ferrandina) si è concretata, permettendo di raggiungere una superficie totale nella disponibilità di Energia Fotovoltaica pari a 259.026 mq., quindi rispettosa del limite normativo del 10%. Quanto al preteso risarcimento del danno la relativa domanda è stata rigettata, non essendo stato accertato alcun illecito.
5. La Società ha interposto appello, notificato in data 27 settembre 2024 e affidato a due motivi di ricorso che possono essere compendiati nei termini seguenti:
5.1 Error in iudicando , illegittimità ed erroneità della sentenza in relazione al primo motivo dell’atto di motivi aggiunti; illegittimità della proroga del periodo incentivante sino al 17 gennaio 2040; in sostanza la società impugna il capo della sentenza nella parte in cui ha confermato la scelta del GS di prorogare la data di scadenza di attribuzione della tariffa incentivante al 2040 in luogo dell’originaria scadenza prevista per il 17 settembre 2032, insistendo per la decorrenza del regime incentivante sin dal 2012, atteso che le disposizioni in materia (art. 4, paragrafi 1 e ss. della delibera n. 343/2012) prevedono chiaramente che, nel momento in cui il produttore opta per il regime di ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva, l’impianto viene automaticamente ricompreso nel contratto di dispacciamento in immissione facente capo al GS; si è insistito poi per la domanda risarcitoria al riguardo e per l’eventuale attività istruttoria necessaria.
5.2 Error in iudicando , illegittimità della sentenza in relazione al secondo motivo di ricorso e al secondo motivo dell’atto di motivi aggiunti con particolare riferimento al limite previsto dall’art. 10, co. 4, del D.lgs. n. 28/2011; in sostanza si contesta la decisione appellata nella parte in cui ravvisa integrato solamente al 2014 l’asservimento dei terreni circostanti all’impianto; detta condizione risulta soddisfatta a decorrere dal 13 settembre 2012, data di stipula del secondo contratto di costituzione del diritto di superficie (Rep. 184081/Racc. 32178 - doc. 5, fascicolo di parte ricorrente in primo grado).
6. Con atto del 2 ottobre 2024 si è costituito in giudizio il Gestore per resistere e, con successive memorie del 13.02.2026, ha preso posizioni sulle avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell’appello.
7. Con memoria del 24 febbraio 2026 l’appellante ha replicato alle difese del Gestore e ha insistito sui propri assunti.
8. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 17 marzo 2026.
9. L’appello è infondato.
10. Prendendo le mosse dal primo motivo di censura, giova ricordare, nel perimetro di quanto devoluto in appello, che il T.a.r. ha ritenuto il provvedimento impugnato immune dai vizi denunciati atteso che, fino al 1° ottobre 2022 -prima data utile in accordo alle tempistiche previste dalla delibera ARERA 111/06-, non sussisteva alcun contratto di dispacciamento e dunque non poteva riconoscersi alla società alcun incentivo; di conseguenza, non poteva censurarsi la scelta del Gestore che, al fine di mantenere invariata la durata del periodo di incentivazione, quindi in un’ottica di favor nei confronti dell’operatore economico, ha disposto la proroga della data di scadenza del contratto per un periodo pari a quello in cui l’impianto non risultava ricompreso nel contratto di dispacciamento, fissando quale termine il 17 gennaio 2040, in luogo del 17 settembre 2032 (cfr. sentenza Ta.r., parag. 8.7).
Secondo l’appellante, tali argomenti sarebbero errati poiché:
- l’impianto è entrato in esercizio il 22.8.2012 e, in data 18.9.2012, la società ha trasmesso al GS la richiesta di iscrizione al Registro di cui al D.M. 5 luglio 2012;
- successivamente, la società, con nota del 13.6.2013, a seguito della positiva inclusione nel Registro, ha richiesto l’ammissione alle tariffe incentivanti previste dal Decreto per la tipologia “altro impianto fotovoltaico”;
- con successivo provvedimento prot. GS/P20140143922 del 6.10.2014 il GS avrebbe comunicato l’ammissione alla tariffa incentivante di cui al Quinto Conto a far data dal 13.6.2013 e fino al 17.9.2032.
A fronte di ciò, nessuna ulteriore comunicazione e/o segnalazione sarebbe poi stata fatta alla società da parte del GS per segnalare la mancata inclusione all’interno del contratto di dispacciamento; profilo, quest’ultimo, che sarebbe dirimente per affermare l’illegittimità dell’operato del Gestore, atteso il grave deficit istruttorio e motivazionale che avrebbe condizionato poi i provvedimenti impugnati e che smentirebbe la conclusione raggiunta dal T.a.r. quanto al rilievo per cui “ fino al 1° ottobre 2022 …. non sussisteva alcun contratto di dispacciamento e dunque non poteva riconoscersi alla società alcun incentivo ” (parag. 8.7 della sentenza impugnata); infatti, la mancata inclusione nel contratto di dispacciamento (a far data dal 1° giugno 2015), è aspetto che è stato unilateralmente affermato dal GS, senza che sul punto la società si sia potuta in alcun modo difendere, e solo a distanza di anni, ossia con il provvedimento di riammissione agli incentivi del 10.10.2022.
10.1. Gli assunti sono infondati.
Risulta pacifico in causa che con la nota prot. GS/P20140143922 del 6/10/2014 il GS ha comunicato alla società l'ammissione alla tariffa omnicomprensiva prevista dal DM 5 luglio 2012 nella misura di 0,155 euro/kWh; tuttavia, è altrettanto pacifico che l’impianto in esame non ha mai percepito alcuna tariffa incentivante (almeno fino al nuovo provvedimento dell’ottobre 2022), non avendo la società sottoscritto con il GS alcuna convenzione né, tantomeno, alcun contratto di dispacciamento (si vedano, al riguardo, le affermazioni della stessa difesa dell’originaria ricorrente rese in sede di discussione orale dinanzi al T.a.r. -cfr. punto 8.3 della sentenza appellata- secondo cui, fino al 2018 -anno del diniego del riconoscimento del beneficio- la società non ha mai ceduto energia al GS).
Dunque, non essendo stata stipulata tra il GS e la società alcuna convenzione volta a regolare i rapporti tra le parti, né alcun contratto di dispacciamento, non si sono mai perfezionati i requisiti necessari per la maturazione del diritto a ottenere i benefici invocati; né l’energia fotovoltaica prodotta dalla società è mai stata ceduta al GS anteriormente a quanto previsto con il provvedimento del 2022. Circostanza, quest’ultima, dalla quale ulteriormente deriva la considerazione secondo cui, del tutto verosimilmente, attesa la natura di bene “non immagazzinabile” dell’energia (che deve essere consumata), deve ritenersi avvenuta la cessione di quella prodotta ad altro grossista, come pure sostenuto dal GS. Né le istanze istruttorie su cui ha insistito l’appellante possono trovare positivo accoglimento, non risultando un accertamento odierno capace di escludere possibili assetti alternativi preesistenti.
10.2. Inoltre, con specifico riguardo al profilo di censura relativo alla responsabilità per il mancato inserimento della società nel servizio di dispacciamento, anteriormente al 2022, che l’appellante vorrebbe attribuire al GS (atteso che l’inclusione nel dispacciamento conseguirebbe automaticamente all’accoglimento della domanda di accesso agli incentivi, sulla base del combinato disposto degli artt. 3.1., 4.1, 4.3, 4.4. e 4.5 della delibera Arera n. 343/2012/R/efr, salvo diniego del GS, nella specie mai comunicato anteriormente alla nota del 2022), gli argomenti sono del tutto infondati.
Come adeguatamente illustrato dal Gestore, al fine di poter effettivamente conseguire gli incentivi, gli operatori sono tenuti a sottoscrivere con il GS un apposito contratto di dispacciamento in modo tale che il Gestore possa a sua volta fornire i relativi dati a Terna e ripartire i corrispettivi; invece, nel caso di specie, come più volte ripetuto, fino all’ammissione dell’impianto avvenuta nell’ottobre 2022, non sussisteva alcun contratto di dispacciamento tra la società e il GS, sicché non poteva esserci alcun incentivo pubblico.
Del resto, affinché l’energia prodotta sia immessa e valorizzata nel sistema elettrico, occorre conformarsi alle modalità previste dallo stesso GS. Il D.M. 5 luglio 2012 definisce l’entrata in esercizio non come semplice connessione alla rete, ma come funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico con effettiva produzione e immissione di energia; quindi, la connessione alla rete è solo un requisito tecnico e l’impianto deve produrre e immettere energia per poter generare energia incentivata; ma perché l’energia immessa venga misurata, ritirata e remunerata, l’impianto deve essere associato a un utente del dispacciamento sul mercato elettrico, e ciò (a seconda delle varie tipologie di impianti) è possibile in due modi: o tramite il GS (con tariffa omnicomprensiva o altre convenzioni), oppure tramite un operatore di mercato che gestisce il dispacciamento.
In ogni caso deve esistere un soggetto responsabile del dispacciamento dell’energia prodotta: senza questa configurazione l’energia immessa non può essere contabilizzata economicamente.
Dunque, dopo l’ammissione alle tariffe incentivanti, non è sufficiente che l’impianto sia in esercizio e immetta energia in rete; deve anche esserci un assetto contrattuale di dispacciamento/ritiro dell’energia (direttamente o tramite GS).
Ciò posto, a fronte della pacifica assenza, nella specie, anteriormente al 2022, del citato assetto contrattuale, è evidente che la pretesa avanzata dall’appellante con il primo motivo di appello sia del tutto infondata; né la mancata stipula del detto rapporto contrattuale può essere attribuita esclusivamente al GS, competendo del pari alla società appellante l’onere di attivarsi al riguardo, trattandosi, peraltro, di operatore professionale del mercato dell’elettricità che deve ritenersi sufficientemente informato sulle procedure di settore. Del resto, è del tutto irragionevole affermare che nella vicenda di specie possa ravvisarsi una lesione del legittimo affidamento della parte, atteso che non è verosimile che un operatore economico di settore non si avveda della mancata percezione degli incentivi per tutti questi anni senza chiedere chiarimenti al Gestore o attivarsi al riguardo.
10.3. A fronte di siffatta ricostruzione, deve convenirsi con il T.a.r. in merito alla legittimità della postergazione operata dal GS del periodo di incentivazione; invero, atteso che fino al 1° ottobre 2022 non sussisteva alcun contratto di dispacciamento, e quindi non potevano riconoscersi incentivi alla società, il Gestore, al fine di mantenere invariata la durata del periodo di incentivazione, quindi in un’ottica di favor nei confronti dell’operatore economico, ha disposto la proroga della data di scadenza del contratto per un periodo pari a quello in cui l’impianto non risultava ricompreso nel contratto di dispacciamento, fissando quale termine il 17 gennaio 2040, in luogo del 17 settembre 2032.
11. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
11.1 Con tale mezzo di censura la società appellante sostiene esistere una intrinseca contraddittorietà del provvedimento del 2022 nella parte in cui ha comunicato “ il riconoscimento delle tariffe incentivanti “decurtate del 10% a partire dal 28/03/2014, data di stipula dell’Atto ricognitivo di diritto di asservimento, per venti anni a decorrere dal 18/09/2012, data di chiusura del primo Registro, come disposto dall’articolo 42, comma 4-bis, del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, per impianti di potenza superiore a 3kW nei quali l’attività di verifica o controllo ha rilevato l’installazione di moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento ”; invero, secondo l’appellante, in base alle norme citate dal GS, la tariffa incentivante, non potrebbe che essere riconosciuta, alternativamente, a partire: - o dal 22 agosto 2012, ovverosia “a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto”; - oppure, in ogni caso, dal 18 settembre 2012, cioè dalla “data della comunicazione al GS” e, comunque, dalla data di chiusura del primo Registro.
Inoltre, si censura la sentenza impugnata in relazione alla data (28.3.2014) a partire dalla quale il GS ha riconosciuto all’impianto il diritto alle tariffe incentivanti, affermandosi che l’impianto di specie era in possesso del suddetto requisito previsto dall’art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 28/2011, sin dal 13 settembre 2012 (data di stipula del secondo contratto di costituzione del diritto di superficie menzionato in atti); al proposito si richiamano le clausole contenute nel contratto di costituzione del diritto di superficie del 13 settembre 2012 (Rep. 184081/32178; doc. 5 di parte ricorrente in primo grado): tale contratto, difatti, non solo ha rinnovato il diritto di superficie sulla particella n. 71, ma ha anche previsto (cfr. art. 1-ter) espressamente l’obbligo, per ciascun concedente, “ a non realizzare e/o far realizzare altri impianti fotovoltaici in conformità del 4° comma dell’art. 10 del D.Lgs. 28/11, sulle contigue superfici dell’impianto di cui sopra ”.
11.2. L’assunto è infondato. La previsione contenuta nell’art. 10, c. 4, del D.lgs. 28/2011, dispone che all’entrata in vigore del medesimo decreto, per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che in aggiunta ai requisiti previsti dall’allegato 2 dello stesso decreto:
- la potenza di ciascuno impianto non sia superiore ad 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 km;
- non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità proponente.
Nel caso di specie, l'impianto della società appellante ha una estensione superficiale pari a 25.082 mq (come dichiarata nella scheda tecnica finale d'impianto) e risulta installato su terreno a destinazione agricola con entrata in esercizio in data 22 agosto 2012. Trovano dunque applicazione, ai sensi dell'art. 65 del citato d.l. 1/2012, le limitazioni di cui all’art. 10, c. 4, del D.lgs. 28/2011.
Ebbene, dall'analisi delle visure catastali storiche e della DIA presentata presso il Comune di Ferrandina in data 5 maggio 2010, prot. 8827, è emerso che l'impianto è installato su un terreno identificato al Catasto del Comune di Ferrandina (MT) al foglio n. 86, particella n. 82 (ex. particella n. 71), avente estensione superficiale pari a 30.000 mq, la cui disponibilità è stata acquisita dalla società appellante mediante atto di “Costituzione temporanea del diritto di superficie” in data 23 dicembre 2010.
Di contro, soltanto con l’"Atto ricognitivo di diritto di asservimento" del 28 marzo 2014, la società ha acquisito il diritto di asservimento dei terreni agricoli adiacenti al sito di installazione dell’impianto in oggetto, identificati catastalmente al Fg. 86, p.lle 19, 22, 23, 27, 37, 40, 41, 42, 44 e 81 del Comune di Ferrandina, per un'estensione complessiva pari a 259.026 mq., pari a circa 26 ettari di terreno; solo con quest’ultimo atto risulta adeguatamente dimostrata la disponibilità dei terreni circostanti per la necessaria estensione, mentre in precedenza detto requisito non appariva adeguatamente acclarato in base al tenore dei precedenti contratti di costituzione del diritto di superficie (e relativi asservimenti) indicati dall’appellante; e vaghi, in punto di esatta estensione dei terreni anteriormente sottoposti a diritto di superficie, appaiono gli argomenti esposti dall’appellante.
Ne consegue che le condizioni fissate dall'art. 10, c. 4, del D.lgs. 28/2011, ossia il rispetto del limite del 10% quale area da destinare all’installazione dell'impianto fotovoltaico sul totale dei terreni agricoli (contigui) nella disponibilità del proponente, possono ritenersi rispettate soltanto a decorrere dal 28 marzo 2014, ovvero in una data successiva alla data dichiarata di entrata in esercizio dell'impianto.
Per tali ragioni, il GS ha comunicato alla società il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 luglio 2012 decurtate del 10% “ a partire dal 28/03/2014 ”.
12. Quanto, infine, alla domanda risarcitoria, non possono che richiamarsi le considerazioni del primo giudice sia in merito alla assoluta genericità del danno asseritamente subito, sia in merito alla mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, quali l’ingiustizia del danno (a fronte della legittimità del provvedimento impugnato) e il nesso causale.
13. L’appello va dunque integralmente rigettato.
14. Le spese di lite, regolate secondo il criterio della soccombenza, si liquidano al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate, in favore del GS, in complessivi € 5.000 (cinquemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UI SS TI, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
NO IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO IN | UI SS TI |
IL SEGRETARIO