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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/12/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di IN, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marcello BUSCEMA Presidente
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
Dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice
sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 4997 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno
2025 avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi” su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Fiorini e domiciliati come in atti, giusta procura da intendersi in calce al ricorso introduttivo e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione d'udienza in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I sigg.ri e hanno depositato in data 14.10.2025 ricorso congiunto per ottenere Parte_2 Parte_1 dal Tribunale di IN pronuncia di separazione con la quale si prenda atto degli accordi intervenuti tra loro in relazione alle condizioni che ne regoleranno i rapporti.
In particolare, essi hanno esposto di aver contratto matrimonio in LA (FR) il 30/09/2021 trascritto nel registro dello Stato civile del medesimo Comune al n. 28 parte I – Ufficio 01- anno 2021) e che dalla loro unione sono nati tre figli, il 03/04/2018 in IN (7 anni), il 22/05/2020 a Per_1 Per_2
IN (5 anni) e il 01/07/2024 in Roma (1 anno), e di aver fissato la dimora coniugale in Persona_3
IN; che l'unione, un tempo soddisfacente per entrambi, si è progressivamente deteriorata a cagione di insuperabili incompatibilità caratteriali sicchè, avendo perso ogni comunione materiale e spirituale e non ritenendo possibile riconciliazione alcuna, si sono determinati ad addivenire a separazione personale alle condizioni esposte nel ricorso congiuntamente sottoscritto e che devono intendersi quivi integralmente richiamate e ritrascritte.
Fissata udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore designato che ne ha disposto la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 28.10.2025, acquisita dalle parti la dichiarazione di non intendere riconciliarsi e di conferma delle condizioni di separazione convenute, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni formulate di omologa delle condizioni di separazione come convenute.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza per territorio del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11 c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11 c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che:
- la prole minore è residente in [...]; - i coniugi sono ambedue residenti in [...];
Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione dei coniugi, considerato che dalla comune prospettazione delle parti e dal tenore delle domande formulate congiuntamente, nonché dalla comune dichiarazione di non intendere riconciliarsi è possibile evincere che la comunione materiale e spirituale tra essi sia venuta meno e che la convivenza non sia ulteriormente proseguibile.
4. Esaminato il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti tra le parti;
rilevato che gli accordi raggiunti tra i coniugi con riferimento alle questioni personali e patrimoniali non presentano profili di contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
ritenuto che gli accordi raggiunti tra i coniugi con riferimento all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione del genitore non convivente con la prole minore e al suo mantenimento non si presentino contrari all'ordine pubblico o alla legge o altrimenti all'interesse della prole minore che deve ufficiosamente tutelarsi, non derogando per un verso alla regola generale dell'affidamento condiviso, non apprezzandosi in capo ad alcuno dei genitori profili di inidoneità genitoriale e , per altro verso, risultando la frequentazione del genitore non convivente come convenuta idonea a garantire al minore il diritto alla bigenitorialità; inoltre la misura del contributo al mantenimento della prole da parte del genitore non convivente risulta adeguata alle sue capacità economiche e comunque non talmente esigua da giustificarne una modifica;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066); il Collegio ritiene di omologare la separazione alle condizioni convenute dai coniugi come da accordo.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la natura consensuale della controversia e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di IN, definitivamente pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
4997/2025 r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e , avente ad Parte_1 Parte_2 oggetto separazione consensuale dei coniugi, così decide:
- OMOLOGA la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_2 nata a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in ALATRI Parte_1
(FR) il 30/09/2021 trascritto nel registro dello Stato civile del medesimo Comune al n. 28 parte I – Ufficio
01- anno 2021) alle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato il 14/10/2025;
- MANDA la Cancelleria per la trasmissione della presente Sentenza in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396 ordinamento dello stato civile, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ALATRI (FR) (atto n. 28 parte I – Ufficio 01- anno 2021);
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in IN, il 09.12.2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Marcello Buscema dott.ssa Simona Di Nicola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di IN, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marcello BUSCEMA Presidente
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
Dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice
sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 4997 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno
2025 avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi” su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Fiorini e domiciliati come in atti, giusta procura da intendersi in calce al ricorso introduttivo e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione d'udienza in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I sigg.ri e hanno depositato in data 14.10.2025 ricorso congiunto per ottenere Parte_2 Parte_1 dal Tribunale di IN pronuncia di separazione con la quale si prenda atto degli accordi intervenuti tra loro in relazione alle condizioni che ne regoleranno i rapporti.
In particolare, essi hanno esposto di aver contratto matrimonio in LA (FR) il 30/09/2021 trascritto nel registro dello Stato civile del medesimo Comune al n. 28 parte I – Ufficio 01- anno 2021) e che dalla loro unione sono nati tre figli, il 03/04/2018 in IN (7 anni), il 22/05/2020 a Per_1 Per_2
IN (5 anni) e il 01/07/2024 in Roma (1 anno), e di aver fissato la dimora coniugale in Persona_3
IN; che l'unione, un tempo soddisfacente per entrambi, si è progressivamente deteriorata a cagione di insuperabili incompatibilità caratteriali sicchè, avendo perso ogni comunione materiale e spirituale e non ritenendo possibile riconciliazione alcuna, si sono determinati ad addivenire a separazione personale alle condizioni esposte nel ricorso congiuntamente sottoscritto e che devono intendersi quivi integralmente richiamate e ritrascritte.
Fissata udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore designato che ne ha disposto la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 28.10.2025, acquisita dalle parti la dichiarazione di non intendere riconciliarsi e di conferma delle condizioni di separazione convenute, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni formulate di omologa delle condizioni di separazione come convenute.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza per territorio del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11 c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11 c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che:
- la prole minore è residente in [...]; - i coniugi sono ambedue residenti in [...];
Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione dei coniugi, considerato che dalla comune prospettazione delle parti e dal tenore delle domande formulate congiuntamente, nonché dalla comune dichiarazione di non intendere riconciliarsi è possibile evincere che la comunione materiale e spirituale tra essi sia venuta meno e che la convivenza non sia ulteriormente proseguibile.
4. Esaminato il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti tra le parti;
rilevato che gli accordi raggiunti tra i coniugi con riferimento alle questioni personali e patrimoniali non presentano profili di contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
ritenuto che gli accordi raggiunti tra i coniugi con riferimento all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione del genitore non convivente con la prole minore e al suo mantenimento non si presentino contrari all'ordine pubblico o alla legge o altrimenti all'interesse della prole minore che deve ufficiosamente tutelarsi, non derogando per un verso alla regola generale dell'affidamento condiviso, non apprezzandosi in capo ad alcuno dei genitori profili di inidoneità genitoriale e , per altro verso, risultando la frequentazione del genitore non convivente come convenuta idonea a garantire al minore il diritto alla bigenitorialità; inoltre la misura del contributo al mantenimento della prole da parte del genitore non convivente risulta adeguata alle sue capacità economiche e comunque non talmente esigua da giustificarne una modifica;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066); il Collegio ritiene di omologare la separazione alle condizioni convenute dai coniugi come da accordo.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la natura consensuale della controversia e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di IN, definitivamente pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
4997/2025 r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e , avente ad Parte_1 Parte_2 oggetto separazione consensuale dei coniugi, così decide:
- OMOLOGA la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_2 nata a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in ALATRI Parte_1
(FR) il 30/09/2021 trascritto nel registro dello Stato civile del medesimo Comune al n. 28 parte I – Ufficio
01- anno 2021) alle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato il 14/10/2025;
- MANDA la Cancelleria per la trasmissione della presente Sentenza in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396 ordinamento dello stato civile, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ALATRI (FR) (atto n. 28 parte I – Ufficio 01- anno 2021);
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in IN, il 09.12.2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Marcello Buscema dott.ssa Simona Di Nicola