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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 07/10/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 701/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 701 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in deliberazione all'udienza del giorno 07/10/2025 e promossa da:
– CF - nato a [...] (ora Lamezia Terme) il Parte_1 C.F._1
14.01.1968 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Aurelio
NF - CF – pec - e LA C.F._2 Email_1
PILEGGI - CF - pec – ed elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliato presso il loro studio legale, giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente- contro
– CF - nata il [...] a [...] ed ivi CP_1 C.F._4 residente a[...].
-parte resistente contumace- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 07/10/2025 in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria data 24/06/2025, il sig. chiedeva che Parte_1 venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lamezia Terme ed in data 04/10/2001 tra il medesimo e , precisando che dalla relativa unione CP_1 coniugale nascevano i figli , il 30/11/2002, e il 26.01.2005. Per_1 Per_2
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva: Che in data 27.07.2017, a seguito di ricorso giudiziale per la separazione depositato dal sig. veniva iscritto il proc. civ. n. 1368/2017 RG presso il Pt_1
1 Tribunale Civile di Lamezia Terme che si concludeva con sentenza n. 235/2021 del 23.04.2021 (doc.1), con la quale era disposta: - la separazione giudiziale dei coniugi (nato a [...] ora Parte_1
Lamezia Terme (CZ) in data 14.01.1968) e (nata a Lamezia Terme(CZ) in [...]_1
25.08.1977); - il rigetto della domanda di addebito della separazione personale proposta dalla resistente;
- l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso l'abitazione familiare Per_2 della madre;
- l'assegnazione dell'abitazione familiare alla resistente;
- il versamento da CP_1 parte del sig. a titolo di contributo per il mantenimento, di un assegno mensile di € 650,00 (di cui Pt_1
€ 250,00 per ciascun figlio ed € 150,00 in favore della ), oltre all'integrale pagamento delle spese CP_1 sanitarie e di istruzione sostenute nell'interesse dei figli. che, decorsi ormai quattro anni dalla separazione,
è interesse del ricorrente addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, attesa l'impossibilità di ricostruire il legame di coppia, considerando anche il fatto che i rapporti tra i sig.ri e Pt_1 CP_1 sono ormai definitivamente cessati e gli stessi conducono vite separate;
che il figlio frequenta Per_2
l'Università di Cosenza ove risiede abitualmente e quando rientra a Lamezia Terme torna a vivere con il padre, pur avendo mantenuto la residenza presso l'abitazione materna;
che il figlio lavora, vive Per_1
e risiede presso l'abitazione del padre;
che i figli sono ormai maggiorenni e continuano ad essere sostenuti economicamente dal padre considerato che la madre non dimora più a Lamezia Terme e non ha mai fornito il proprio attuale recapito;
Che tra le parti non vi sono pendenze economiche né beni da dividere e il sig. continua a versare la somma di euro 150,00 mensili alla sig.ra , non avendo contezza Pt_1 CP_1 della sua situazione economica;
che con atto notificato il 29.04.2025 mediante deposito nella Casa
Comunale di Lamezia Terme, la sig.ra è stata informata della volontà del sig. di CP_1 Pt_1 procedere al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (doc.2); che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande proposte con il presente atto (vedi, pressoché, testualmente, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Pertanto, chiedeva all'adito Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alla seguente condizione: “Stabilire l'obbligo di mantenimento dei figli a CP_1 carico del padre, sig. , fino a che non diverranno economicamente autosufficienti”. Parte_1
All'udienza del 07/10/2025, compariva davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto - la sola parte ricorrente e veniva dichiarata la contumacia della parte resistente la quale - nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo e successivo decreto di fissazione udienza - non compariva, rendendosi così impossibile il tentativo di conciliazione, che - ad ogni modo - non poteva avvenire anche a causa dell'indisponibilità in tal senso manifestata dalla parte ricorrente presente.
All'esito di detta udienza, il Presidente, sempre nella citata qualità in esame, ritenuto la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, procedeva ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma
4°, c.p.c., sicché precisate delle conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
2 È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla sentenza di separazione n. 235/2021, emessa dal Tribunale di Lamezia
Terme nell'ambito del procedimento recante il n. 1368/2017 R.G. e pubblicata in data 23/04/2021.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, come ribadito in udienza dalla parte ricorrente presente, che ha collocato in epoca remota la cessazione della convivenza, in prosieguo mai più ripresa e ricostituita.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
2. La presente pronuncia concerne, altresì, il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
L'art. 337 ter c.c., al quarto comma, prevede che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerando i seguenti elementi: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'ammontare dell'assegno, dunque, viene quantificato in base alle risorse economiche di entrambi i genitori, considerate non solo le entrate reddituali, ma anche il patrimonio costituito da proprietà, rendite immobiliari, finanziarie e risparmi.
Detto questo in punto di diritto, il Collegio rileva che deve essere recepita la volontà del ricorrente di farsi carico del mantenimento dei figli fino alla loro autosufficienza economica – così come articolata nel ricorso introduttivo in atti;
d'altra parte, il sig. ha manifestamente dichiarato di occuparsi già da tempo, Pt_1 in maniera esclusiva, del loro mantenimento: “i figli sono ormai maggiorenni e continuano ad essere sostenuti economicamente dal padre considerato che la madre non dimora più a Lamezia Terme e non ha mai fornito il proprio attuale recapito” (vedi ricorso in atti).
Pertanto, deve essere posto a carico di l'obbligo di mantenimento dei figli Parte_1
e in via esclusiva, nella misura già prevista nel ricorso in atti, di fatto confermandosi Per_1 Per_2 appieno quanto già previsto al punto 5) della motivazione della sentenza di separazione giudiziale in atti, nella parte in cui si stabiliva: “Pone a carico di , a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento, l'assegno mensile di € 650,00 (di cui € 250,00 per ciascun figlio ed € 150,00 in favore della
), con decorrenza dal mese di giugno 2018, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso CP_1 il domicilio della resistente o con bonifico bancario e/o postale e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre all'integrale pagamento
3 delle spese sanitarie e di istruzione sostenute nell'interesse dei figli”; a fronte di un'iniziale non esplicita interpretazione della disposizione in oggetto, in udienza il ricorrente ha definitivamente chiarito – rispondendo ad apposita domanda dello scrivente – che la somma oggetto di impegno riguarda sia i figli che la consorte, ragion per cui va confermata in toto la relativa statuizione (vedi verbale di comparizione parti in atti); sebbene la parte ricorrente presente abbia solo pro forma insistito nelle richieste di cui al ricorso in atti – anche di natura istruttoria – stante la pacificità della situazione ex facto concernente i figli maggiorenni, la relativa prova per orale per come articolata si appalesa ininfluente e non necessaria
3. La natura del giudizio e l'impossibilità di configurare la soccombenza di alcuna delle parti, oltre alla contumacia di parte resistente, alla mancata contestazione della domanda e alla mancata richiesta in tal senso di parte ricorrente, legittimano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Lamezia Terme (CZ), in data
04/10/2001, tra – CF - e – Parte_1 C.F._1 CP_1
CF - (matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di C.F._4
Lamezia Terme, atto n. 108, Serie A, parte II, anno 2001);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) PONE a carico di l'obbligo, in via esclusiva, di mantenimento dei figli Parte_1
e CONFERMANDO in toto – anche con riguardo alla contribuzione patrimoniale nei Per_1 Per_2 riguardi del coniuge – il contenuto delle disposizioni di cui al punto 5) della sentenza di separazione giudiziale versata in atti;
4) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del
07/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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