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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/07/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa RG 1485 /2023 promossa da
(CF ) rappresentato e difesa dall'Avv. MORINI Parte_1 C.F._1
MATTEO elettivamente domiciliata presso il suo studio in CORSO G. GARIBALDI 97/4
SANREMO
- Attore –
Nei confronti di
(CF ) CP_1 C.F._2
- Convenuta/contumace –
(CF/PIVA ) in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante in carica, assistita e difesa dall'avv. Marco Montalbani
- convenuta-
§§§
Conclusioni per l'attore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, contrariis rejectis, previa ogni meglio ritenuta declaratoria, eventualmente anche incidenter tantum, in via incidentale accertare che, nella seconda pagina della prima missiva pec di richiesta danni del 06.09.2022, h. 15.18, inviata a
e prodotta da parte attrice sub 7, ai punti sub 4 e sub 5 sta scritto: “il Email_1
Sig. … non ha inoltre diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali Parte_1 obbligatorie”: in via preliminare di rito, previa modifica dell'Ordinanza del 17.01.2024, rimettere in istruttoria la causa per dar corso alle prove orali richieste dall'attore con la Seconda Memoria Istruttoria ex art. 171 ter c.p.c.; nel merito
1 dichiarare civilmente responsabile al fine della causazione del sinistro di cui in premessa e, CP_1 conseguentemente, condannare , unitamente alla in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, al residuo risarcimento di tutti i danni da lesioni personali subiti da parte attrice in dipendenza del sinistro medesimo;
danni che si indicano nel residuo importo di € 39.370,71 o in quel maggiore o minore importo meglio risultante in corso di causa;
-condannare , unitamente alla in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e delle competenze professionali giudiziali, di cui il sottoscritto difensore chiede la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate”.
Conclusioni per “ Controparte_2
Piaccia al Tribunale di Imperia, disattesa ogni contraria istanza e domanda, previa ogni meglio vista pronuncia,
1. Preso atto del mancato assolvimento da parte dell'attore dell'obbligo disposto dall'art. 142 T.U. Assicurazioni, dichiarare inammissibili e/o inesigibili le domande avanzate dall'attore stesso e, comunque, dichiararle infondate in fatto ed in diritto.
2. In ogni caso, accertare e dichiarare che con i versamenti eseguiti ante causam sia da che da Controparte_3 il signor è stato integralmente risarcito di ogni negativa conseguenza, sia di Controparte_2 Parte_1 natura patrimoniale che non patrimoniale, relativa al sinistro avvenuto nel Comune di Taggia (IM) in data 15 agosto
2022, con conseguente reiezione di tutte le domande avanzate con l'avvio del presente giudizio.
3. Il tutto, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite, oltre alla maggiorazione per spese generali ed oneri contributivi
e fiscali.”
Fatto e svolgimento del giudizio
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, il Sig. esponeva che in data 15 Parte_1 agosto 2022, verso le ore 23.15, in Taggia (IM), alla guida del motociclo MP targato EZ82259 (di proprietà di percorreva la corsia lato mare, con direzione levante, di Via Boselli. CP_4
Riferiva altresì che giunto all'altezza del civico 6, detto motociclo ed il suo conducente venivano a collisione con la vettura Volkswagen targata FV099MS (condotta dalla proprietaria ed CP_1 assicurata per l'RCA obbligatoria con la la cui conducente, proveniente Controparte_2 dall'opposta corsia di marcia, aveva svoltato alla propria sinistra asseritamente invadendo la corsia percorsa da esso attore.
Allegava che sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia dei Carabinieri di Taggia, che redigeva il rapporto di incidente (doc. 1 di parte attrice).
Riferiva che a seguito del Ricorso proposto nei confronti della sanzione amministrativa, veniva annullata la contravvenzione a lui elevata per presunta violazione dell'art. 141 del CdS.
2 Riferiva che in dipendenza della collisione di cui sopra al capo 2 e della conseguente caduta a terra, subiva lesioni personali (come da certificazione medica doc. 4 di parte attrice, le ricevute di spese mediche prodotte sub 5 di parte attrice e la perizia medico legale prodotta sub 6 redatta dal Dott.
, che aveva concluso riconoscendo 12 punti di invalidità permanente, 15 giorni di Persona_1 inabilità temporanea totale, 45 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.
Si costituiva in giudizio la contestando an e quantum; eccependo che, ante causam, l'attore Controparte_5 non avrebbe inviato la dichiarazione di cui all'art. 142 CdA e sostenendo che avrebbe ricevuto dall'UN una liquidazione in forza di una Polizza Infortuni
Riferiva altresì parte convenuta che prima del giudizio era stata formulata un'offerta reale di € 2.500,00 circostanza peraltro non contestata dall'attore, allegava altresì parte convenuta che l'attore era stato risarcito sulla base di una polizza infortuni.
La causa veniva istruita tramite il licenziamento di CTU e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in merito al pagamento della polizza infortuni.
La causa veniva da ultimo rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16/7/2025 ed ivi trattenuta in decisioni ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve rilevarsi come ha eccepito l'improponibilità della domanda Controparte_2 per la pretesa l'assenza dell'attestazione di cui all'art. 142, co. 2, del Codice delle assicurazioni private, requisito richiesto dall'art. 148 dello stesso Codice.
Più esattamente, l'art. 142, co. 2, Codice delle assicurazioni private, prevede che: “prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma a valere sul complessivo risarcimento dovuto idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare a qualsiasi titolo”.
In tal senso deve, infatti, osservarsi che l'art. 142 3 co. del Codice delle Assicurazioni prevede che
“l'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione”.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)” (Cass.,
Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016). Da tale principio discende che il danneggiato e
3 l'assicurazione devono cooperare tra di loro, affinché la società assicurativa possa compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private.
Nel caso che ci occupa il danneggiato ha provveduto a trasmettere per tramite del proprio difensore, debitamente munito di procura, richiesta di risarcimento di danni contenente anche la dichiarazione ex art. 142 codice delle assicurazioni (cfr. doc. 7 di parte attrice pag. 2 punto 5).
Prima del giudizio la compagnia non ha richiesto al danneggiato di integrare la richiesta di risarcimento,
l' assicurazione solo in via giudiziale (e non stragiudiziale) ha ritenuto che la lettera raccomandata fosse sprovvista del requisito richiesto dall'art. 142 del Codice delle assicurazioni private.
Si osserva peraltro come la norma prevede che “prima di procedere alla liquidazione del danno” la compagnia deve richiedere la richiamata dichiarazione.
Se l'assicurazione avesse ritenuto la mancanza di un requisito formale della richiesta risarcitoria, avrebbe dovuto richiederne l'integrazione al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della lettera raccomandata (art. 148, co. 5, D.lgs. n. 209 del 2005), ma ciò non si è verificato o comunque non risulta documentato e l'assicurazione de qua è rimasta inerte ed anzi ha formulato offerta reale con ciò evidentemente ritenendo valida la già inviata dichiarazione.
L'eccezione sollevata in questa sede alla luce delle suesposte considerazioni appare, pertanto, non fondata.
Passando ad esaminare il merito le parti hanno offerto una differente ricostruzione del sinistro in punto responsabilità l'attore ritiene, infatti, che lo stesso sia integramente imputabile al veicolo antagonista affermando invece la compagnia assicuratrice un'integrale responsabilità dell'attore.
In merito ai fatti occorsi deve essere valutato, sebbene in termini di prova atipica, il verbale di rapporto d'incidente redatto dalla Legione Carabinieri Liguria” del Comune di Arma di Taggia nonché le dichiarazioni rese da teste oculare.
La Suprema Corte ha ritenuto utilizzabili nel procedimento civile gli atti dell'istruttoria penale ed amministrativa, quali appunto gli accertamenti ed i verbali di sommarie informazioni assunte dagli organi di Polizia nell'immediatezza dei fatti e qui prodotti, i quali fanno fede sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha firmati e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze, quali le dichiarazioni raccolte, sono soggette al prudente apprezzamento del Giudice e possono essere controbattute con qualsiasi prova (giurisprudenza consolidata a partire da Cass. Sez. Un. n. 12545/1992. Ex pluribus, cfr. Cass. n. 7537/2009, Cass. n. 22662/2008, Cass. n. 22020/2007, Cass. n. 3525/2005, Cass. n.
20335/2004, Cass. n. 1124/2005, Cass. n. 19833/2003, Cass. n. 9620/2003, Cass. n. 9963/2002, Cass.
n. 3257/2001, Cass. n. 1786/2000, Cass. n. 1133/2000, Cass. n. 8659/1999, Cass. n. 3973/1998,
Cass. n. 12782/1997, Cass. Sez. Un. n. 916/1996). 4 I militi intervenuti nel rapporto d'incidente dichiaravano:
Gli stessi davano altresì atto di aver assunto a sommarie informazioni presente al Persona_2 sinistro che dichiarava: “Mi trovavo sulle strisce pedonali nei pressi della rotonda di via Queirolo ed ero intenta ad attraversare la strada diretta verso il lungomare quando ad un tratto notavo arrivare ad alta velocità un motociclo dalla mia destra che mi costringeva a fermarmi poiché lo stesso non mi dava la precedenza. Nel medesimo istante dal senso opposto al motociclo arrivava un'autovettura che si accingeva ad impegnare la rotonda di via Queirolo. Vedevo quindi i due mezzi collidere, nello specifico il motociclo colpiva l'autovettura nella parte anteriore destra alzandosi dal suolo”.
I due conducenti odierne parti dichiaravano quanto segue
Il Sig. dichiarava “percorrevo via Boselli direzione Via Vecchia Stazione in Arma di Taggia a bordo del mio Pt_1 motociclo Triuph street Triple RS di colore grigio in prima marcia, poiché ero appena partito, nello specifico da circa 50 metri quando all'improvviso arrivato a ridosso delle strisce pedonali all'altezza della rotonda che portava in via Queirolo mi trovavo di fronte un'autovettura che era intenta a svoltare. Cercavo di frenare con entrambi i freni ma l'impatto era inevitabile. Colpivo l'autovettura sul paraurti anteriore lato destro e finivo per colpire il cofano, successivamente rovinavo a terra a circa 5 metri dall'autovettura:”
Detta dichiarazione contrasta sia con i rilievi dei militi in base ai quali non erano presenti tracce di frenata, sia con la dichiarazione della teste che si trovava intenta ad attraversare e non ha potuto farlo proprio per il sopraggiungere dell'attore che si è approssimato alla rotonda senza rallentare.
La convenuta dichiarava: “mi uscivo dal parcheggio sito in via A. Blengino, nei pressi dell'esercizio commerciale ad insegna “Ali Baba Kebab” e mi immettevo in corsia di marcia direzione P. Boselli quando, dopo aver attivato indicatore di direzione sinistro, mi accingevo a svoltare tramite rotonda in Via C. Queirolo. Notavo all'improvviso una forte luce che mi abbagliava, costringendomi frenare, quasi arrestando il veicolo. Sentivo quindi un forte colpo frontale e venivo colpita dagli airbag, che si aprivano simultaneamente.”
Al fine di inquadrare le responsabilità dei conducenti dei due veicoli antagonisti deve osservarsi quanto segue.
Nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la
5 condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. ex multis Cass. 9353/2019; Cass. 26004/2011, Cassazione civile, Sez.III, Ordinanza del
12-09-2019 n. 22735).
“La natura sussidiaria del principio sancito dall'art. 2054 c.c., impone al giudice un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie al fine di giungere ad un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione della responsabilità di una delle parti coinvolta nell'incidente sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato. Anche ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, essendo tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cass. 23431/2014) – la correttezza della decisione si fonda sul rigore e sulla completezza della motivazione concernente il bilanciamento della “forza” delle emergenze istruttorie e della particolare prudenza con la quale devono essere valutate le deposizioni testimoniali, soprattutto ove riportino – come sovente accade – non soltanto “fatti” ma anche “percezioni” difficilmente estrapolabili dai verbali di escussione”. (cfr. Cassazione civile, Sez.III, Ordinanza del 12-09-2019 n. 22735).
Nel caso che ci occupa da un lato la convenuta ha impegnato l'incrocio senza dare la dovuta precedenza all'attore dall'altro l'attore nell'approssimarsi all'incrocio non ha agito con la dovuta diligenza ed in ogni caso non ha mantenuto il controllo del mezzo arrestandosi tempestivamente ciò anche in considerazione del mancato rallentamento in prossimità delle strisce pedonali a ridosso dell'incrocio.
Deve rilevarsi, infatti, come a norma dell'art. 142 c. 2 c.p.c. “quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”.
A norma dell'art 145 cds c. 1 “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.
A norma dell'art. 141 c. 2 cds “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.”
Sulla base delle prove acquisite, emerge che la convenuta attuava la svolta a sinistra omettendo di concedere la precedenza al veicolo attoreo che procedeva in direttrice contraria che a sua volta ometteva di usare la massima prudenza approssimandosi all'incrocio. La svolta è avvenuta in presenza di un tratto rettilineo con visibilità, e nulla è emerso con riferimento alla presenza di mezzi che avrebbero impedito di vedere il mezzo dell'attore. D'altra parte visibilità piena aveva anche il veicolo dell'attore.
In tal senso si rileva come non può ritenersi che il convenuto abbia tenuto un comportamento corretto in virtù del semplice accoglimento del ricorso di opposizione alla sanzione amministrativa atteso che, sulla base delle risultanze documentali, risulta che lo stesso ha posto in essere diversi comportamenti 6 imprudenti, sebbene non oggetto di sanzione da parte delle autorità intervenute, valutabili ex art. 2054
c.c.
Essendo pacifico tra le parti l'intervenuto urto deve ritersi impegnata da un lato la responsabilità del veicolo dell'attore e dall'altro quella preminente del veicolo convenuto posto che il conducente ha impegnato l'incrocio senza fermarsi e dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla sua destra.
E' principio pacifico quello secondo cui: “l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (da ultimo,
Cass. Sez. 6-3, ord. 16 settembre 2013, n. 21130, Rv. 628631-01)” (cfr. Cassazione Cassazione civile sez. VI,
26/07/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 26/07/2021), n.21403).
La conformazione dello stato dei luoghi ove si è verificato del sinistro permetteva al conducente del veicolo del convenuto di “avvistare” con anticipo quello convenuto l'assenza di tracce di frenata del motociclo in prossimità del punto di impatto tra i due veicoli, fanno ritenere che il comportamento del conducente del motoveicolo abbia contribuito alla causazione dell'incidente, giacché se il conducente di detto mezzo avesse tenuto un comportamento prudente sarebbe stato in condizione, quantomeno, di tentare una frenata.
Ai sensi dell'art. 141 del Codice della strada, infatti, il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
A fronte della maggiore gravità ed incidenza causale della violazione del diritto di precedenza da parte della convenuta, che avrebbe dovuto accertarsi di potere impegnare l'area di incrocio, rispetto a quella dell'attore che avrebbe dovuto impegnarlo tenendo quella condotta di guida prudenziale che gli avrebbe consentito di frenare evitando l'urto o di schivare utilmente l'altro veicolo deve ritenersi che la condotta di guida dell'attore abbia avuto un'incidenza causale inferiore, che può essere stimata nella misura del
30% rispetto a quella tenuta da cui va attribuito un grado di colpa pari al 70%. CP_1
In merito ai danni da lesioni personali subiti dall'attore è stata licenziata CTU medico-legale.
Il Dott. con conclusioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi, anche in Controparte_6 considerazione del fatto che le parti non hanno sollevato osservazioni, ha così concluso: “Esaminata la documentazione in atti e visitato il periziando, il sottoscritto CTU è in grado di rispondere ai quesiti posti dalla S.V.
Ill.ma In data 15.08.2022 il ragazzo riferisce che mentre era alla guida della sua moto ebbe un incidente Parte_1 stradale procurandosi una frattura pluriframmentaria con interessamento articolare estremo distale radio sin, una frattura stiloide ulnare con frammento dislocato, una lesione cartilagine triangolare del carpo con edema osseo capitato e uncinato e 7 sub-lussazione caput ulnare, trattate chirurgicamente un trauma ginocchio dx con rottura menisco laterale e distrazione del
LCA trattata chirurgicamente, un trauma scrotale con schiacciamento testicolo sin e parziale perdita funzionale.
Secondo la documentazione medica presente agli atti e la tipologia di lesioni sofferta, il periodo di inabilità temporanea è quantificabile in: un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 10 un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni 30 un periodo di inabilità temporanea al 50% di giorni 30 un periodo di inabilità temporanea al 25% di giorni
45 l'invalidità permanente, valutata in relazione alla sussistenza dei postumi descritti in sede di esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, è percentualizzabile, con riferimento alle tabelle vigenti, nella misura del 11 per cento con evidenza di ripercussioni sulla sfera sessuale del soggetto. Nel fascicolo presenti spese mediche ritenute congrue per un totale di Euro 1330.46.
Alla luce delle determinazioni che appaiono logiche e coerenti e si fanno proprie il danno deve essere quantificato in via equitativa tenendo conto alle tabelle di Milano nell'ultima versione(2024), non potendosi applicare alla vicenda de quo la tabella unica in vigore i relazione ai sinistri verificatisi successivamente al 5.3.2025..
Età del danneggiato alla data del sinistro 24 anni
Percentuale di invalidità permanente 11%
Punto danno biologico € 2.732,57
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 27%) € 737,79
Punto danno non patrimoniale € 3.470,36
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 45
Danno biologico risarcibile € 26.602,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 33.784,00
Invalidità temporanea totale € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.293,75
Totale danno biologico temporaneo € 6.756,25
Spese mediche € 1.330,46
8 Totale generale: € 41.870,71
La nozione di danno biologico è enunciata dal comma 2 degli artt.138 e139 Codice assicurazioni: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Nell'interpretare tale disposizione la Corte di legittimità ha affermato, nell'ordinanza Cass.n.7513/2018, definita anche “ordinanza decalogo”, in quanto pone dieci principi di diritto, poi confermati da numerose sentenze della Corte (cfr. tra le tante: Cass.,ord.n.23469/2018,Cass.,sent.n.28988/2019): “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all''apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, nella stessa “ordinanza decalogo”, la Corte ha sancito: “In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)” Infine, nella già citata ordinanza la Corte ha indicato che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (non diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati) “va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”.
In Cass.n.7513/2018, si afferma (tra l'altro) che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i “pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”.
Il danno cd biologico (dinamico-relazionale) inerendo le menomazioni subite a seguito dell'incidente sono valutabili e stimabili in virtù della sopra indicata perizia medico-legale.
Con riferimento al danno morale la giurisprudenza ritiene ammissibile la prova in via presuntiva. In particolare la Suprema Corte con sentenza n. 25164/2020, in tema di ricorso alla prova presuntiva, specifica che: “Premessa la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, questa Corte ha costantemente 9 affermato (per tutte, Cass. civ. sez. Unite n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento).
In tal senso deve essere valorizzato il lungo periodo di inabilità accertato dal CTU la giovane età nel pieno dell'età fertile.
Con riferimento all'importo risarcibile lo stesso deve essere quantificato in Euro 29.309,49 (70% del liquidato) dal richiamato importo deve essere detratto come indicato dallo stesso attore l'importo di
Euro 2.500,00 già corrisposte dalla compagnia con un residuo di Euro 27.309,49.
La compagnia convenuta ha altresì documentato che l'attore era titolare di una polizza infortuni con
UN (doc 4), a seguito dell'ordine ex art. 210 c.p.c. la UN ha depositato dichiarazione della Banca
Bper con la quale quest'ultima ha dichiarato di aver pagato tramite bonifico bancario l'importo di Euro
12.880,00 all'attore per il sinistro “sin 1-8101-2022-0628139-1 del 15.8.2022”.
Quanto precede risulta congruente con il casellario ANIA (doc. 4 di parte convenuta).
L'importo già percepito deve essere detratto dal risarcimento.
La Suprema Corte sul punto ancora di recente ha rilevato come: “né il risarcimento del danno, né la stipula
d'un contratto d'assicurazione possono mai arricchire danneggiato o l'assicurato: nel primo caso lo vieta l'art. 1223 c.c.
(c.d. principio di indifferenza del risarcimento), nel secondo caso il principio indennitario (di cui sono espressione, tra gli altri, gli artt. 1904, 1909, 1910 c.c.). Se, quindi, la vittima d'un fatto illecito fosse risarcita d'un danno già indennizzato dal suo assicuratore sarebbe violato il principio di indifferenza del risarcimento;
se l'assicurato fosse indennizzato d'un danno già risarcito dal responsabile sarebbe violato il principio indennitario. Differenza non v'è tra le due ipotesi” (cfr. cassazione 3429/2025).
Né varrebbe ad confortare la tesi del cumulo la mancata surrogazione da parte della UN.
Nello stesso arresto la Suprema corte ha avuto modo di precisare: “la surrogazione, infatti, è un diritto di credito che l'assicuratore acquisisce ipso facto per effetto del pagamento dell'indennizzo all'assicurato. La rinuncia alla surrogazione è dunque un negozio unilaterale abdicativo di un diritto di credito spettante all'assicuratore. La rinuncia ad un diritto di credito comporta l'estinzione di quel diritto, non la sua retrocessione al dante causa di chi ha compiuto la rinuncia. Così, ad es., se il cessionario di un credito liberasse il debitore ceduto, credito non retrocederebbe certo in capo al cedente. il Allo stesso modo con la rinuncia alla surrogazione l'assicuratore libera preventivamente il terzo responsabile, ma non retrocede all'assicurato il suo diritto di credito nei confronti del responsabile (anche su questo punto v. Cass.
13533/14). 10 L'importo complessivamente risarcibile in questa sede è, pertanto, pari ad Euro 14.429,49.
Deve, invece, essere riconosciuta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT e gli interessi compensativi in misura legale.
Infatti, poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat sino alla presente sentenza.
Saranno altresì dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
La liquidazione del danno da ritardato adempimento, avendo debitore pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve essere effettuata secondo i principi espressi dalla Suprema corte: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa che in questo caso si indica in quello legale, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva" (Cass. Sez. 2, sent. 31 ottobre 2017, n. 25817, Rv. 646459-03, in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 16 marzo 2018, n. 6619).
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc essendo l'eccezione sull'art. 142 codice delle assicurazioni pur completamente pretestuosa una delle eccezioni sollevate nel presente giudizio, della quale si tiene comunque conto ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Le spese legali seguono la soccombenza si liquidano come da DM147/2022 tenendo conto dei valori medi
PQM
Il Tribunale di Imperia definitivamente pronunciando ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento della domanda dispiegata dall'attore:
- Condanna unitamente alla in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, in solido tra loro a risarcire 14.429,49 oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva;
11 - Condanna unitamente alla in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, in solido tra loro a rimborsare a e per esso all'avv. Parte_1
Matteo Morini dichiaratosi antistatario ex 93 c.p.c. delle spese legali che si liquidano in complessivi Euro 5.077,00 di cui Euro 919 per studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva, Euro 1.680 per la fase istruttoria, Euro 1.701,00 per la fase decisoria, oltre spese nella misura di Euro 545,00 15% per spese generali iva e cpa come per legge;
- Ponendo le spese di CTU definitivamente a carico di unitamente alla CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_2
Addì, 17/7/2025
Il GOT
Dott. Fausta Pezzati
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