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21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 876.
(Presunzione di esercente).
In mancanza della dichiarazione di esercente, debitamente resa pubblica, esercente si presume il proprietario fino a prova contraria.
(Presunzione di esercente).
In mancanza della dichiarazione di esercente, debitamente resa pubblica, esercente si presume il proprietario fino a prova contraria.
Commentari • 5
- 1. Circolare del 19/04/2016 n. 8 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione centrale legislazione e procedure doganaliAgenzia delle Dogane e dei Monopoli · 19 aprile 2016 · 1.2735537
Il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 istituisce il nuovo Codice Doganale dell\'Unione (di seguito CDU), in vigore dal 30 ottobre 2013. L\'articolo 288 di detto Regolamento, nel dettagliare le disposizioni applicabili da tale data, dispone l\'attuazione delle restanti norme a decorrere dal 1 maggio 2016: da quest\'ultima data sono formalmente abrogati il Reg. (CEE) n. 3925/91, relativo all\'eliminazione dei controlli sui bagagli dei viaggiatori intracomunitari, il Reg. (CEE) n.2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario (di seguito CDC), ed il Reg. (CEE) n. 1207/2001, relativo al rilascio dei certificati di origine EUR e …
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Giurisprudenza • 15
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 11/09/2025, n. 15264Provvedimento: […] Ai sensi dell'articolo 876 del Codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria. […]Leggi di più...
- imposta regionale sulle emissioni sonore degli aerei (IRESA)·
- tributo proprio regionale·
- art. 13 comma 15-bis d.l. n. 145/2013·
- art. 119 Cost.·
- principio di uguaglianza·
- principio di progressività·
- art. 117 Cost.·
- capacità contributiva·
- legittimità costituzionale·
- difetto di motivazione