Articolo 876 del Codice della navigazione
Articolo 866Articolo 877
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21 aprile 1942
Art. 876.
(Presunzione di esercente).

In mancanza della dichiarazione di esercente, debitamente resa pubblica, esercente si presume il proprietario fino a prova contraria.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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