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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3142/2022 R.G. e vertente
TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Fiorella Parte_1
D'Angiolillo;
-ricorrente -
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Carlo Grillo;
CP_1
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03.05.2022 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- di aver lavorato, alle dipendenze della resistente ditta, senza soluzione di continuità, dal 13.03.2021 al 15.01.2022, data in cui il rapporto di lavoro cessava per volontà del datore di lavoro;
- di esser stato inquadrato come operaio, con qualifica di commesso di vendita, svolgendo la propria mansione presso il negozio di casalinghi e detersivi sito in Piedimonte Matese, al viale de Pioppi;
- di essere stato assoggettato al potere direttivo, disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro, sig. ; CP_1
- di aver lavorato 6 giorni a settimana per circa 10 ore lavorative, segnatamente: dalle ore 08.20 alle ore 13.30, nonché dalle ore 15.30 alle ore 20.30, fruendo di un giorno libero a settimana, necessariamente di domenica;
- di aver percepito, a titolo di retribuzione, nei primi cinque mesi, la somma di euro 700,00 in contanti mentre, per i restanti mesi, la somma di euro 800,00, a mezzo delle medesime modalità; - che il rapporto di lavoro s'interrompeva per volontà del datore di lavoro il quale, oralmente, in data 15.01.2022, gli intimava di non presentarsi più al lavoro;
- che, successivamente, la cessazione del rapporto veniva comunicata agli enti competenti (ma non al lavoratore) indicando quale causale un giustificato motivo soggettivo;
- di aver sempre svolto la propria attività con diligenza, rispettando gli orari imposti, non chiedendo mai neanche un giorno di permesso;
- di aver impugnato il licenziamento orale chiedendone la revoca;
- di non aver ricevuto al termine del rapporto di lavoro alcunché a titolo di TFR, né di aver ricevuto nulla a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, né a titolo di ferie non godute. Concludeva, pertanto, chiedendo: “a) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 13.03.2021 al 15.01.2022; b) accertare e dichiarare che la prestazione lavorativa si articolava su 6 giorni a settimana (su sette) per circa 10 ore lavorative con i seguenti orari: dalle ore 08.20 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 20.30; c) accertare e dichiarare che non ha mai goduto di permessi lavorative o ferie;
d) per l'effetto, condannare la ditta individuale , in forza dei titoli e CP_1 delle causale in narrativa della somma di € 21.112,51 (ventunomilacentododici/51) somma dovuta a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R. nella misura di € 823,36 (ottocentoventitre/36) per un totale complessivo di € 21.935,87 (ventunomilanovecentotrentacinque/87) o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi anche all'esito del consulenza tecnica contabile di cui sin d'ora si chiede l'ammissione; (si precisa che la somma è stata calcolata secondo il CCNL di categoria come da conteggi allegati e che formano parte integrante del presente atto); e) accertare e dichiarare che la risoluzione del rapporto di lavoro è stata voluta dal datore di lavoro che ha interrotto il rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo, pur senza comunicarlo al lavoratore e pertanto senza alcun preavviso e pertanto condannare la al pagamento di una indennità Controparte_2 sostitutiva del preavviso nella misura dell'ultima mensilità; f) previa, declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato, condannare la ditta individuale ad una indennità risarcitoria CP_1 conseguente alla illegittimità del licenziamento e alla violazione del requisito di motivazione di cui all'art. 2, indennità risarcitoria decisa dall'Ill.mo Giudicante tenuto conto dell'ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente, in relazione all'anzianità del sig. e tenuto conto che si tratta di una ditta individuale Parte_1
g) dichiarare come per legge, la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva, condannando il datore di lavoro al pagamento di spese, diritti e onorari di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore”. Con vittoria di spese. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente, contestando l'avversa ricostruzione;
assumeva, in particolare, l'avvenuto svolgimento di un orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali, disponendo della chiusura settimanale di domenica e di un giorno progressivo settimanale dal lunedì al sabato, per sole 4 ore al giorno, al mattino o al pomeriggio. Esponeva, inoltre, che il ricorrente non aveva svolto attività di commesso di vendita, ma attività di operaio con mansioni di sistemazione dei prodotti sulle scaffalature, raccolta prodotti acquistati e deposito di materiali di risulta;
sosteneva, infine, l'avvenuto pagamento delle somme si cui alle buste paga, in contanti, modalità di erogazione scelta dal lavoratore. In ordine al licenziamento orale, infine, affermava che la scelta di interrompere il rapporto lavorativo era imputabile esclusivamente al lavoratore, il quale, senza preavviso, non si era recato più al lavoro, salvo poi presentarsi presso il punto vendita onde rivendicare il pagamento dell'ultima retribuzione e del TFR, regolarmente erogati e quietanzati. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, espletamento della prova testimoniale e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa di ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è fondato solo in parte. Il ricorrente, invero, propone in giudizio plurime domande, che conviene esaminare singolarmente. DIFFERENZE RETRIBUTIVE La prima domanda proposta dal ricorrente attiene l'accertamento dell'avvenuto svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto, in particolare, per 6 giorni settimanali, per 10 ore al giorno, con condanna del resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive. In tema di lavoro straordinario, si osserva che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., n. 12434/06; n. 1389/03). Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario fissato dal contratto. Peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione minimale delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. n. 3194/09; n. 6623/01). Nel caso di specie, ritiene il Tribunale, che il ricorrente non abbia adempiuto a tale onere probatorio. Invero, l'unica teste che ha confermato l'assunto attoreo, è la compagna del ricorrente. Ella, nondimeno, ha confermato l'orario di lavoro indicato in ricorso, ma ha chiarito anche di non aver avuto diretta percezione dello stesso “lui è stato assunto perché quando sono andata via io non c'era più personale, quindi è stato assunto lui”. Da tale ultima dichiarazione si evince chiaramente che la teste non ha lavorato per la resistente nel medesimo periodo del ricorrente e che, conseguentemente, non ha avuto diretta percezione dell'orario di lavoro osservato dal A ciò si aggiunga che l'assunto Pt_1 attoreo è stato smentito dalle dichiarazioni del teste di parte resistente, che ha confermato lo svolgimento dell'orario di lavoro contrattualmente previsto. La domanda, allora, va rigettata, posto che il soggetto che era gravato del relativo onere, non ha fornito idonea, solida e precisa prova dell'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa oltre l'orario di lavoro. La relativa domanda, pertanto, va rigettata. MANCATO PAGAMENTO TFR Va rigettata anche la domanda di condanna della resistente all'erogazione del TFR. Invero, è allegata alla memoria di costituzione del datore di lavoro, quietanza attestante l'avvenuto versamento di euro 537,00 a titolo di TFR nel gennaio 2022. All'udienza del 21.12.22, il ricorrente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla quietanza. Parte resistente ha chiesto di avvalersi del documento. Ritiene il Tribunale che, sulla base della comparazione tra la sottoscrizione apposta sulla quietanza e quella che si rinviene in calce alla procura alle liti, possa, senza dubbio alcuno, affermarsi che essa è stata apposta dal lavoratore. Invero, le due sottoscrizioni appaiono del tutto sovrapponibili, identiche nell'aspetto e nel tratto. Del resto, la sottoscrizione presente sulla procura alle liti, appare come il documento di comparazione più idoneo, atteso che la sottoscrizione vi è stata apposta prima di prendere visione del documento prodotto dal datore di lavoro. Alla luce della sicura riconducibilità della quietanza al ricorrente, la domanda di condanna al pagamento del TFR va rigettata, risultando acquisita agli atti di causa prova della avvenuta corresponsione dello stesso al lavoratore, in epoca precedente il deposito del ricorso. LICENZIAMENTO È possibile, a questo punto, valutare la domanda di declaratoria di nullità del licenziamento orale. Essa è fondata e merita accoglimento. È opportuno chiarire sin da subito che, in tema di impugnativa del licenziamento, il lavoratore è tenuto soltanto a fornire la prova della sua estromissione dal rapporto, mentre l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta ex lege a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo (Cass. n. 19236/2011). Più di recente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito e delineato con maggiore precisione il riparto dell'onere probatorio in materia di licenziamento orale, affermando che
“non è contestabile che la stessa esistenza del licenziamento deve configurarsi quale 'fatto costitutivo' della domanda di impugnazione del licenziamento, conseguendone che, ai sensi dell'articolo 2697, Codice civile, deve ritenersi gravante sul proponente dell'azione l'onere di fornire la prova dell'evento 'licenziamento', non potendo certamente ritenersi che, in materia, viga una regola di inversione dell'onere probatorio, secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza, restando obbligato il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che il recesso sia stato dovuto ad altra causa, essendo invece sufficiente che – ai sensi della disciplina dettata in via generale dal codice in tema di ripartizione dell'onere probatorio – il convenuto si limiti alla semplice negazione del fatto costitutivo del diritto esercitato dalla controparte. Evidentemente, nella ipotesi in cui esso convenuto abbia contrapposto una difesa che sia specificamente articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda avversaria, sorgerà, in concreto, un onere probatorio a suo carico, circa le eccezioni proposte, nel momento in cui la controparte abbia fornito la prova del suo assunto” (Cass. n. 3822/2019). Nel caso di specie, la prova dell'estromissione dal rapporto (rectius del licenziamento) è costituita dall'avvenuta comunicazione, inviata dal datore di lavoro agli enti competenti, recante l'indicazione “licenziamento per giustificato motivo soggettivo” e la data del 15.01.2022. Per contro, non sussiste prova alcuna della comunicazione in forma scritta del licenziamento. A tal fine è opportuno precisare che è rimasta del tutto priva di riscontro la ricostruzione operata da parte resistente, secondo la quale sarebbe stato il lavoratore a non recarsi più sul posto di lavoro. Ebbene, sul punto non può ritenersi raggiunta alcuna prova. Invero, la teste addotta da parte ricorrente ha dichiarato (in merito al licenziamento): “il rapporto del ricorrente è finito all'improvviso. Lui chiese di assentarsi una giornata e poi chiamando al centro dell'impiego ha scoperto che era stato licenziato. La signora mandò un messaggio a me dicendo di non farlo più tornare, quindi lui chiamò il centro per l'impiego”; il teste addotto da parte resistente, invece, ha dichiarato “poi lui non è venuto più a lavorare, non lo so perché forse non gli piaceva più”. L'analisi della scarna istruttoria che si è potuta espletare (ciascuna parte aveva indicato a sostegno della propria posizione un solo teste), non consente di trarre alcuna utile indicazione nel senso di ritenere che sia stato il ricorrente a non recarsi più a lavoro, mentre ricorre prova documentale dell'avvenuta estromissione dello stesso dal rapporto di lavoro, in assenza di qualsivoglia comunicazione, nonché di contestazione e procedimento disciplinare. Invero, a norma dell'art. 5 L. 604/1966, grava sul datore di lavoro l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, e che, nei casi in cui la giusta causa sia costituita dall'assenza ingiustificata dal servizio, data la sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, tale onere può ritenersi assolto anche solo mediante prova dell'assenza nella sua oggettività. Grava, invece, sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e, in particolare, la sua dipendenza da causa non imputabile (ex plurimis Cass. n. 2988/11). È orientamento giurisprudenziale consolidato, inoltre, quello alla stregua del quale l'onere della prova della sussistenza della giusta causa gravante sul datore di lavoro riguarda tutti gli elementi costitutivi della fattispecie posta a base del recesso. Dunque, la prova che il datore di lavoro è chiamato a fornire deve essere completa con riguardo a tutti gli elementi della fattispecie, nonché certa, non potendosi tollerare, in materia, prove meramente indiziarie e presuntive. È chiaro che, nel caso di specie, il datore di lavoro non ha assolto a tale onere probatorio. Invero, la dichiarazione del teste secondo cui “poi lui non è venuto più a lavorare, Tes_1 non lo so perché forse non gli piaceva più”, non consente di trarre alcuna conclusione in ordine al carattere ingiustificato della stessa. Alla stregua della dichiarazione testimoniale, infatti, l'assenza ben potrebbe essere giustificata dall'avvenuta comunicazione orale di recesso. Del resto, è sintomatica della fondatezza della ricostruzione attorea, anche la radicale carenza di qualsivoglia contestazione disciplinare, di qualsiasi traccia di comunicazione intercorsa tra le parti in ordine alla richiesta dei motivi della asserita assenza ingiustificata. È, inoltre, versata in atti prova dell'impugnativa del licenziamento orale, con offerta della prestazione lavorativa, mai riscontrata dal datore di lavoro. Quest'ultima, per come sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce ulteriore elemento probante della volontà datoriale di estromettere il lavoratore dal rapporto in essere. Tenuto conto delle argomentazioni contenute nelle note autorizzate, depositate nell'interesse della parte resistente in data 20.05.25, occorre, infine, chiarire che non risulta applicabile alla fattispecie per cui è causa, l'istituto delle cd. dimissioni tacite. Quest'ultimo, invero, è stato introdotto normativamente solo a far data dall'anno 2024, laddove il licenziamento in esame è avvenuto nel gennaio del 2022. A ciò si aggiunga, ad ogni modo, che il datore di lavoro non ha comunicato alcuna
“dimissione” del lavoratore, ma un “licenziamento per giustificato motivo soggettivo”. Il tenore della comunicazione indirizzata dalla parte resistente agli organi competenti, allora, non lascia alcun dubbio in ordine alla effettiva esistenza, nel caso di specie, di un licenziamento, pacificamente non sorretto dalla imprescindibile forma scritta (non ve ne è prova in atti). LICENZIAMENTO ORALE - CONSEGUENZE Accertata la sussistenza di un licenziamento orale, occorre, allora, valutarne le conseguenze. Ebbene, il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace, per inosservanza dell'onere della forma scritta, imposto dall'art. 2 della L. 604/1966, così come novellato dall'art. 2 della L. 108/1990, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro (ex plurimis Cass. n. 10968/2018). Ai fini di escludere la continuità del rapporto stesso non rileva né la qualità di imprenditore del datore di lavoro, né il tipo di regime causale applicabile (reale od obbligatorio). Alla accertata oralità del recesso consegue, pertanto la condanna della parte resistente alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro. Consegue, inoltre, la condanna del datore di lavoro al pagamento di tutte le retribuzioni, dalla data del licenziamento illegittimo a quella della effettiva reintegra. È, infatti, versata in atti copia della missiva di impugnazione del licenziamento in cui il lavoratore chiede la riammissione in servizio, offrendo la propria prestazione lavorativa. La datrice di lavoro va, inoltre, condannata al pagamento dei contributi previdenziali per tutto il predetto periodo. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 1/3, tenuto conto del rigetto delle domande di pagamento del TFR e di differenze retributive. Esse, per la restante parte, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto anche del reiterato rifiuto della parte resistente di comparire in udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara inefficace il licenziamento orale comminato al ricorrente in data 15.01.2022;
2) ordina a parte resistente l'immediata reintegra del ricorrente;
3) condanna parte resistente al pagamento, nei confronti del ricorrente, di tutte le mensilità di retribuzione maturate dalla data del licenziamento orale a quella della effettiva reintegra, oltre accessori di legge;
4) condanna, inoltre, parte resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo;
5) rigetta, nel resto, il ricorso;
6) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso lì, data di deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3142/2022 R.G. e vertente
TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Fiorella Parte_1
D'Angiolillo;
-ricorrente -
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Carlo Grillo;
CP_1
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03.05.2022 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- di aver lavorato, alle dipendenze della resistente ditta, senza soluzione di continuità, dal 13.03.2021 al 15.01.2022, data in cui il rapporto di lavoro cessava per volontà del datore di lavoro;
- di esser stato inquadrato come operaio, con qualifica di commesso di vendita, svolgendo la propria mansione presso il negozio di casalinghi e detersivi sito in Piedimonte Matese, al viale de Pioppi;
- di essere stato assoggettato al potere direttivo, disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro, sig. ; CP_1
- di aver lavorato 6 giorni a settimana per circa 10 ore lavorative, segnatamente: dalle ore 08.20 alle ore 13.30, nonché dalle ore 15.30 alle ore 20.30, fruendo di un giorno libero a settimana, necessariamente di domenica;
- di aver percepito, a titolo di retribuzione, nei primi cinque mesi, la somma di euro 700,00 in contanti mentre, per i restanti mesi, la somma di euro 800,00, a mezzo delle medesime modalità; - che il rapporto di lavoro s'interrompeva per volontà del datore di lavoro il quale, oralmente, in data 15.01.2022, gli intimava di non presentarsi più al lavoro;
- che, successivamente, la cessazione del rapporto veniva comunicata agli enti competenti (ma non al lavoratore) indicando quale causale un giustificato motivo soggettivo;
- di aver sempre svolto la propria attività con diligenza, rispettando gli orari imposti, non chiedendo mai neanche un giorno di permesso;
- di aver impugnato il licenziamento orale chiedendone la revoca;
- di non aver ricevuto al termine del rapporto di lavoro alcunché a titolo di TFR, né di aver ricevuto nulla a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, né a titolo di ferie non godute. Concludeva, pertanto, chiedendo: “a) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 13.03.2021 al 15.01.2022; b) accertare e dichiarare che la prestazione lavorativa si articolava su 6 giorni a settimana (su sette) per circa 10 ore lavorative con i seguenti orari: dalle ore 08.20 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 20.30; c) accertare e dichiarare che non ha mai goduto di permessi lavorative o ferie;
d) per l'effetto, condannare la ditta individuale , in forza dei titoli e CP_1 delle causale in narrativa della somma di € 21.112,51 (ventunomilacentododici/51) somma dovuta a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R. nella misura di € 823,36 (ottocentoventitre/36) per un totale complessivo di € 21.935,87 (ventunomilanovecentotrentacinque/87) o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi anche all'esito del consulenza tecnica contabile di cui sin d'ora si chiede l'ammissione; (si precisa che la somma è stata calcolata secondo il CCNL di categoria come da conteggi allegati e che formano parte integrante del presente atto); e) accertare e dichiarare che la risoluzione del rapporto di lavoro è stata voluta dal datore di lavoro che ha interrotto il rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo, pur senza comunicarlo al lavoratore e pertanto senza alcun preavviso e pertanto condannare la al pagamento di una indennità Controparte_2 sostitutiva del preavviso nella misura dell'ultima mensilità; f) previa, declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato, condannare la ditta individuale ad una indennità risarcitoria CP_1 conseguente alla illegittimità del licenziamento e alla violazione del requisito di motivazione di cui all'art. 2, indennità risarcitoria decisa dall'Ill.mo Giudicante tenuto conto dell'ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente, in relazione all'anzianità del sig. e tenuto conto che si tratta di una ditta individuale Parte_1
g) dichiarare come per legge, la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva, condannando il datore di lavoro al pagamento di spese, diritti e onorari di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore”. Con vittoria di spese. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente, contestando l'avversa ricostruzione;
assumeva, in particolare, l'avvenuto svolgimento di un orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali, disponendo della chiusura settimanale di domenica e di un giorno progressivo settimanale dal lunedì al sabato, per sole 4 ore al giorno, al mattino o al pomeriggio. Esponeva, inoltre, che il ricorrente non aveva svolto attività di commesso di vendita, ma attività di operaio con mansioni di sistemazione dei prodotti sulle scaffalature, raccolta prodotti acquistati e deposito di materiali di risulta;
sosteneva, infine, l'avvenuto pagamento delle somme si cui alle buste paga, in contanti, modalità di erogazione scelta dal lavoratore. In ordine al licenziamento orale, infine, affermava che la scelta di interrompere il rapporto lavorativo era imputabile esclusivamente al lavoratore, il quale, senza preavviso, non si era recato più al lavoro, salvo poi presentarsi presso il punto vendita onde rivendicare il pagamento dell'ultima retribuzione e del TFR, regolarmente erogati e quietanzati. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, espletamento della prova testimoniale e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa di ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è fondato solo in parte. Il ricorrente, invero, propone in giudizio plurime domande, che conviene esaminare singolarmente. DIFFERENZE RETRIBUTIVE La prima domanda proposta dal ricorrente attiene l'accertamento dell'avvenuto svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto, in particolare, per 6 giorni settimanali, per 10 ore al giorno, con condanna del resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive. In tema di lavoro straordinario, si osserva che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., n. 12434/06; n. 1389/03). Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario fissato dal contratto. Peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione minimale delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. n. 3194/09; n. 6623/01). Nel caso di specie, ritiene il Tribunale, che il ricorrente non abbia adempiuto a tale onere probatorio. Invero, l'unica teste che ha confermato l'assunto attoreo, è la compagna del ricorrente. Ella, nondimeno, ha confermato l'orario di lavoro indicato in ricorso, ma ha chiarito anche di non aver avuto diretta percezione dello stesso “lui è stato assunto perché quando sono andata via io non c'era più personale, quindi è stato assunto lui”. Da tale ultima dichiarazione si evince chiaramente che la teste non ha lavorato per la resistente nel medesimo periodo del ricorrente e che, conseguentemente, non ha avuto diretta percezione dell'orario di lavoro osservato dal A ciò si aggiunga che l'assunto Pt_1 attoreo è stato smentito dalle dichiarazioni del teste di parte resistente, che ha confermato lo svolgimento dell'orario di lavoro contrattualmente previsto. La domanda, allora, va rigettata, posto che il soggetto che era gravato del relativo onere, non ha fornito idonea, solida e precisa prova dell'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa oltre l'orario di lavoro. La relativa domanda, pertanto, va rigettata. MANCATO PAGAMENTO TFR Va rigettata anche la domanda di condanna della resistente all'erogazione del TFR. Invero, è allegata alla memoria di costituzione del datore di lavoro, quietanza attestante l'avvenuto versamento di euro 537,00 a titolo di TFR nel gennaio 2022. All'udienza del 21.12.22, il ricorrente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla quietanza. Parte resistente ha chiesto di avvalersi del documento. Ritiene il Tribunale che, sulla base della comparazione tra la sottoscrizione apposta sulla quietanza e quella che si rinviene in calce alla procura alle liti, possa, senza dubbio alcuno, affermarsi che essa è stata apposta dal lavoratore. Invero, le due sottoscrizioni appaiono del tutto sovrapponibili, identiche nell'aspetto e nel tratto. Del resto, la sottoscrizione presente sulla procura alle liti, appare come il documento di comparazione più idoneo, atteso che la sottoscrizione vi è stata apposta prima di prendere visione del documento prodotto dal datore di lavoro. Alla luce della sicura riconducibilità della quietanza al ricorrente, la domanda di condanna al pagamento del TFR va rigettata, risultando acquisita agli atti di causa prova della avvenuta corresponsione dello stesso al lavoratore, in epoca precedente il deposito del ricorso. LICENZIAMENTO È possibile, a questo punto, valutare la domanda di declaratoria di nullità del licenziamento orale. Essa è fondata e merita accoglimento. È opportuno chiarire sin da subito che, in tema di impugnativa del licenziamento, il lavoratore è tenuto soltanto a fornire la prova della sua estromissione dal rapporto, mentre l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta ex lege a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo (Cass. n. 19236/2011). Più di recente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito e delineato con maggiore precisione il riparto dell'onere probatorio in materia di licenziamento orale, affermando che
“non è contestabile che la stessa esistenza del licenziamento deve configurarsi quale 'fatto costitutivo' della domanda di impugnazione del licenziamento, conseguendone che, ai sensi dell'articolo 2697, Codice civile, deve ritenersi gravante sul proponente dell'azione l'onere di fornire la prova dell'evento 'licenziamento', non potendo certamente ritenersi che, in materia, viga una regola di inversione dell'onere probatorio, secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza, restando obbligato il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che il recesso sia stato dovuto ad altra causa, essendo invece sufficiente che – ai sensi della disciplina dettata in via generale dal codice in tema di ripartizione dell'onere probatorio – il convenuto si limiti alla semplice negazione del fatto costitutivo del diritto esercitato dalla controparte. Evidentemente, nella ipotesi in cui esso convenuto abbia contrapposto una difesa che sia specificamente articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda avversaria, sorgerà, in concreto, un onere probatorio a suo carico, circa le eccezioni proposte, nel momento in cui la controparte abbia fornito la prova del suo assunto” (Cass. n. 3822/2019). Nel caso di specie, la prova dell'estromissione dal rapporto (rectius del licenziamento) è costituita dall'avvenuta comunicazione, inviata dal datore di lavoro agli enti competenti, recante l'indicazione “licenziamento per giustificato motivo soggettivo” e la data del 15.01.2022. Per contro, non sussiste prova alcuna della comunicazione in forma scritta del licenziamento. A tal fine è opportuno precisare che è rimasta del tutto priva di riscontro la ricostruzione operata da parte resistente, secondo la quale sarebbe stato il lavoratore a non recarsi più sul posto di lavoro. Ebbene, sul punto non può ritenersi raggiunta alcuna prova. Invero, la teste addotta da parte ricorrente ha dichiarato (in merito al licenziamento): “il rapporto del ricorrente è finito all'improvviso. Lui chiese di assentarsi una giornata e poi chiamando al centro dell'impiego ha scoperto che era stato licenziato. La signora mandò un messaggio a me dicendo di non farlo più tornare, quindi lui chiamò il centro per l'impiego”; il teste addotto da parte resistente, invece, ha dichiarato “poi lui non è venuto più a lavorare, non lo so perché forse non gli piaceva più”. L'analisi della scarna istruttoria che si è potuta espletare (ciascuna parte aveva indicato a sostegno della propria posizione un solo teste), non consente di trarre alcuna utile indicazione nel senso di ritenere che sia stato il ricorrente a non recarsi più a lavoro, mentre ricorre prova documentale dell'avvenuta estromissione dello stesso dal rapporto di lavoro, in assenza di qualsivoglia comunicazione, nonché di contestazione e procedimento disciplinare. Invero, a norma dell'art. 5 L. 604/1966, grava sul datore di lavoro l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, e che, nei casi in cui la giusta causa sia costituita dall'assenza ingiustificata dal servizio, data la sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, tale onere può ritenersi assolto anche solo mediante prova dell'assenza nella sua oggettività. Grava, invece, sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e, in particolare, la sua dipendenza da causa non imputabile (ex plurimis Cass. n. 2988/11). È orientamento giurisprudenziale consolidato, inoltre, quello alla stregua del quale l'onere della prova della sussistenza della giusta causa gravante sul datore di lavoro riguarda tutti gli elementi costitutivi della fattispecie posta a base del recesso. Dunque, la prova che il datore di lavoro è chiamato a fornire deve essere completa con riguardo a tutti gli elementi della fattispecie, nonché certa, non potendosi tollerare, in materia, prove meramente indiziarie e presuntive. È chiaro che, nel caso di specie, il datore di lavoro non ha assolto a tale onere probatorio. Invero, la dichiarazione del teste secondo cui “poi lui non è venuto più a lavorare, Tes_1 non lo so perché forse non gli piaceva più”, non consente di trarre alcuna conclusione in ordine al carattere ingiustificato della stessa. Alla stregua della dichiarazione testimoniale, infatti, l'assenza ben potrebbe essere giustificata dall'avvenuta comunicazione orale di recesso. Del resto, è sintomatica della fondatezza della ricostruzione attorea, anche la radicale carenza di qualsivoglia contestazione disciplinare, di qualsiasi traccia di comunicazione intercorsa tra le parti in ordine alla richiesta dei motivi della asserita assenza ingiustificata. È, inoltre, versata in atti prova dell'impugnativa del licenziamento orale, con offerta della prestazione lavorativa, mai riscontrata dal datore di lavoro. Quest'ultima, per come sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce ulteriore elemento probante della volontà datoriale di estromettere il lavoratore dal rapporto in essere. Tenuto conto delle argomentazioni contenute nelle note autorizzate, depositate nell'interesse della parte resistente in data 20.05.25, occorre, infine, chiarire che non risulta applicabile alla fattispecie per cui è causa, l'istituto delle cd. dimissioni tacite. Quest'ultimo, invero, è stato introdotto normativamente solo a far data dall'anno 2024, laddove il licenziamento in esame è avvenuto nel gennaio del 2022. A ciò si aggiunga, ad ogni modo, che il datore di lavoro non ha comunicato alcuna
“dimissione” del lavoratore, ma un “licenziamento per giustificato motivo soggettivo”. Il tenore della comunicazione indirizzata dalla parte resistente agli organi competenti, allora, non lascia alcun dubbio in ordine alla effettiva esistenza, nel caso di specie, di un licenziamento, pacificamente non sorretto dalla imprescindibile forma scritta (non ve ne è prova in atti). LICENZIAMENTO ORALE - CONSEGUENZE Accertata la sussistenza di un licenziamento orale, occorre, allora, valutarne le conseguenze. Ebbene, il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace, per inosservanza dell'onere della forma scritta, imposto dall'art. 2 della L. 604/1966, così come novellato dall'art. 2 della L. 108/1990, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro (ex plurimis Cass. n. 10968/2018). Ai fini di escludere la continuità del rapporto stesso non rileva né la qualità di imprenditore del datore di lavoro, né il tipo di regime causale applicabile (reale od obbligatorio). Alla accertata oralità del recesso consegue, pertanto la condanna della parte resistente alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro. Consegue, inoltre, la condanna del datore di lavoro al pagamento di tutte le retribuzioni, dalla data del licenziamento illegittimo a quella della effettiva reintegra. È, infatti, versata in atti copia della missiva di impugnazione del licenziamento in cui il lavoratore chiede la riammissione in servizio, offrendo la propria prestazione lavorativa. La datrice di lavoro va, inoltre, condannata al pagamento dei contributi previdenziali per tutto il predetto periodo. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 1/3, tenuto conto del rigetto delle domande di pagamento del TFR e di differenze retributive. Esse, per la restante parte, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto anche del reiterato rifiuto della parte resistente di comparire in udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara inefficace il licenziamento orale comminato al ricorrente in data 15.01.2022;
2) ordina a parte resistente l'immediata reintegra del ricorrente;
3) condanna parte resistente al pagamento, nei confronti del ricorrente, di tutte le mensilità di retribuzione maturate dalla data del licenziamento orale a quella della effettiva reintegra, oltre accessori di legge;
4) condanna, inoltre, parte resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo;
5) rigetta, nel resto, il ricorso;
6) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso lì, data di deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Francesca Stefanelli