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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2165/2020 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Conte Rosso n. 5, con l'avv. VITALE SALVATORE ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE ARNALDO DA
BRESCIA, 9/10 00196 ROMA con l'avv. FIORETTI ANDREA ), dal C.F._3 quale rappresentato e difeso giusta procura generale
CONVENUTO-OPPOSTO
), e per essa quale procuratrice Controparte_2 P.IVA_2 [...]
), in persona del procuratore Dott. Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
elettivamente domiciliato LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA, 9/10 00196
[...]
ROMA con l'avv. FIORETTI ANDREA ), dal quale rappresentato e C.F._3 difeso giusta procura generale
INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
1 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 415/2020, emesso Parte_1 dal Tribunale di Civitavecchia in data 11.5.2020, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in qualità di garante, in solido con il debitore principale PMT Ecologia s.r.l. e dell'altro garante
, in favore di della somma di € 185.588,94, oltre CP_5 Controparte_1 interessi e spese del procedimento monitorio, di cui € 84.056,55 quale saldo debitore alla data del
30.9.2019 del conto corrente n. 463 aperto il 27.6.2012, € 341,39 quale saldo debitore alla data del
30.9.2019 del conto anticipi n. 280744, € 523,66 quale saldo debitore alla data del 30.9.2019 del conto anticipi n. 280758, € 186,95 quale saldo debitore alla data del 30.9.2019 del conto anticipi n.
280816, € 90.326,84 quale saldo debitore alla data del 30.9.2019 del conto anticipi n. 280842 ed €
10.153,55 quale saldo debitore alla data del 28.10.2019 del finanziamento chirografario n. CI
39047 del 27.11.2013.
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Roma, quale foro del consumatore;
nel merito, ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui contratti di fideiussione omnibus e di finanziamento, nonché sui contratti di conto corrente e conto anticipi;
inoltre, ha eccepito la nullità della fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2, comma 2, lett a), L. n. 287/1990 e, comunque, della clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. per contrasto con il Codice del Consumo, eccependo la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Si è costituita la sostenendo la non applicabilità del Controparte_1
Codice del Consumo al caso di specie, proponendo istanza di verificazione dell'autografia delle sottoscrizioni apposte ai contratti oggetto di causa e contestando la conformità della fideiussione omnibus prestata dall'odierno opponente al modello ABI sanzionato come intesa anticoncorrenziale.
Con comparsa di intervento depositata il 5.7.2024, si è costituita e per Controparte_2 essa quale procuratrice, in qualità di cessionaria del Controparte_3 credito ingiunto in virtù del contratto del 16 gennaio 2024 stipulato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1,4 e 7.1 L. 130/99, come da avviso sulla G.U. – Parte Seconda – n. 12 del 30.01.2024.
La causa è stata istruita mediante la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e, espletata una CTU grafologica, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 20.11.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2. In via preliminare, deve esaminarsi la questione relativa alla applicabilità della disciplina consumeristica al caso di specie, con riferimento alla qualificabilità di come Parte_1
“consumatore”.
Sul punto, va rilevato che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha di recente risolto un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla valutazione dei requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica nel contratto di fideiussione con riferimento al contratto principale (per cui il garante non può comunque essere considerato consumatore se l'obbligazione garantita è stata assunta da una società commerciale) ovvero allo stesso contratto di fideiussione.
Orbene, le Sezioni Unite hanno aderito all'indirizzo giurisprudenziale più recente, affermatosi a seguito di plurime pronunce della Corte di Giustizia UE (CGUE, 19 novembre
2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , secondo cui Per_1 Per_2
i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass.
Sez. Un., Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023).
La medesima soluzione è predicabile nell'ipotesi di contratto autonomo di garanzia, in quanto la giurisprudenza comunitaria non ha fatto distinzione tra le due fattispecie di garanzia personale, ritenendole entrambe distinte rispetto al contratto principale da cui deriva il debito garantito dal punto di vista delle parti contraenti, in quanto sono stipulate tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale (in tal senso v. Corte Giust., 14/9/2016, C-534; Corte Giust.,
19/11/2015, C-74/15; Corte Giust., 17/3/1998, C- 45/96; v. altresì Cass., 5/12/2016, n. 24846).
È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito, ai fini dell'applicabilità o meno della disciplina consumeristica.
Orbene, nel caso di specie risulta che, all'epoca della sottoscrizione dei contratti per cui è causa, era amministratore e legale rappresentante del debitore principale PMT Parte_1
Ecologia s.r.l., avendo sottoscritto in tale veste i contratti medesimi. Pertanto, deve ritenersi che abbia assunto l'obbligazione fideiussoria nell'ambito dell'attività di impresa Parte_1 all'epoca esercitata per il tramite della PMT Ecologia s.r.l..
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Ne deriva il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, non essendo applicabile al caso di specie il foro del consumatore.
3. Nel merito, va anzitutto rilevato che parte convenuta-opposta ha prodotto in giudizio i contratti di finanziamento e di conto corrente, i relativi estratti conto e l'atto di fideiussione.
Tali documenti devono ritenersi sufficienti ai fini della prova del credito.
In particolare, le sottoscrizioni apposte ai contratti a nome di sono state Parte_1 ritenute autografe dal CTU incaricato, le cui conclusioni devono essere integralmente condivise in quanto congruamente argomentate ed immuni da vizi logico-giuridici.
In particolare, il CTU ha eseguito la comparazione tra le firme in contestazione e quelle certamente riferibili a rilevando la sussistenza di numerose concordanze, sia Parte_1 sotto l'aspetto delle caratteristiche sostanziali grafologiche, sia nelle caratteristiche dei dettagli esecutivi;
ulteriori elementi di somiglianza sono emersi nei dettagli esecutivi nei cosiddetti gesti fuggitivi, non reprimibili e difficilmente riproducibili, che molto rilievo hanno ai fini dell'attribuibilità in campo peritale.
Pertanto, i contratti in questione devono ritenersi sottoscritti da e Parte_1 spiegano efficacia probatoria piena nel presente giudizio.
Quanto agli estratti conto, gli stessi devono ritenersi validi ai fini della prova del credito in quanto non specificamente contestati dall'opponente.
La giurisprudenza ha infatti da tempo chiarito che gli estratti conto hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n.
12169/2000; Cass. n. 9579/2000); l'estratto conto, del resto, costituisce prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010; Cass. n. 11749/2006).
4. Parte opponente ha eccepito la nullità della fideiussione omnibus prestata con atto del
7.3.2016 per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge n. 287/1990, in quanto contenente clausole sostanzialmente conformi allo schema predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, ha ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali, relativamente alle seguenti clausole
(nn. 2-6-8 dello schema ABI): a) la cd. «clausola di reviviscenza», secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo» (art. 2); b) la cd. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale «i diritti derivanti alla banca dalla
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fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»
(art. 6); c) la cd. «clausola di sopravvivenza», a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».
Secondo quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Sez.
Un. n. 41994 del 30/12/2021).
Ciò premesso, deve in primo luogo osservarsi che, anche in caso di accoglimento della eccepita questione di nullità della fideiussione, non ne deriverebbe l'invalidità dell'intero contratto, che resterebbe valido con la sola esclusione delle clausole conformi allo schema ABI (il cui contenuto è stato sopra riportato).
In secondo luogo, incombeva sull'odierno opponente la dimostrazione rigorosa della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte” e della conformità delle clausole sottoscritte con quelle contenute nello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia.
Sotto il primo profilo, va rilevato che nel caso di specie non può ritenersi sufficiente la produzione in giudizio dello schema ABI del 2003 e del relativo provvedimento della Banca
d'Italia, atteso che il notevole lasso di tempo (circa 11 anni) intercorso tra tale provvedimento e la stipula della fideiussione omnibus di cui si tratta (sottoscritta il 7.2.2016) non consente di presumere la persistenza di un'intesa vietata dalla disciplina antitrust.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 13846/2019, ha riconosciuto al provvedimento sanzionatorio adottato dalla Banca d'Italia una elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale, quanto l'astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori e consente di presumere che dalla condotta anticoncorrenziale sia scaturito un danno. In altre parole, è stato affermato che nei giudizi volti all'accertamento della nullità di un contratto stipulato “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale vietata, il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia assume efficacia di prova privilegiata della sussistenza di tale intesa.
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Tuttavia, in conformità con la giurisprudenza di merito maggioritaria, deve ritenersi che tali conclusioni non possono estendersi anche ai casi (come quello che ci occupa) in cui la fideiussione sia stata stipulata dopo il trascorrere di un rilevante lasso temporale dall'emanazione del provvedimento sanzionatorio, in un periodo che non è stato oggetto di istruttoria da parte della Banca d'Italia circa l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale la quale, pertanto, deve essere dimostrata dal fideiussore con altri mezzi di prova (ad esempio mediante la produzione in giudizio di analoghe garanzie rilasciate nel medesimo periodo a favore di altri istituti).
Parte opponente si è invece limitata a produrre lo schema ABI sanzionato nel lontano
2005 e, pertanto, in mancanza di ulteriori elementi, non può accertarsi la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale vietata.
Inoltre, sotto altro profilo, difetta la prova della conformità dello schema fideiussorio adottato nel caso di specie con quello predisposto dall'ABI, atteso che l'odierno opponente non ha neppure indicato quali clausole del contratto dallo stesso sottoscritto siano da ritenersi conformi allo schema ABI.
Peraltro, la fideiussione per cui è causa non può neppure ritenersi nulla per contrasto con la disciplina del Codice del Consumo, il quale come detto non è applicabile al caso di specie, difettando la qualità di consumatore in capo a Parte_1
La clausola di rinuncia al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. deve quindi ritenersi pienamente valida ed operante, con conseguente rigetto della relativa eccezione sollevata dall'opponente.
L'opposizione merita quindi di essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 52.001 ad € 260.000,00).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte opponente, risultata soccombente anche relativamente all'istanza di verificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 415/2020, emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 11.5.2020, così decide:
- rigetta l'opposizione;
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- condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di lite, che liquida in € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Civitavecchia, 10 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2165/2020 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Conte Rosso n. 5, con l'avv. VITALE SALVATORE ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE ARNALDO DA
BRESCIA, 9/10 00196 ROMA con l'avv. FIORETTI ANDREA ), dal C.F._3 quale rappresentato e difeso giusta procura generale
CONVENUTO-OPPOSTO
), e per essa quale procuratrice Controparte_2 P.IVA_2 [...]
), in persona del procuratore Dott. Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
elettivamente domiciliato LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA, 9/10 00196
[...]
ROMA con l'avv. FIORETTI ANDREA ), dal quale rappresentato e C.F._3 difeso giusta procura generale
INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
1 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 415/2020, emesso Parte_1 dal Tribunale di Civitavecchia in data 11.5.2020, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in qualità di garante, in solido con il debitore principale PMT Ecologia s.r.l. e dell'altro garante
, in favore di della somma di € 185.588,94, oltre CP_5 Controparte_1 interessi e spese del procedimento monitorio, di cui € 84.056,55 quale saldo debitore alla data del
30.9.2019 del conto corrente n. 463 aperto il 27.6.2012, € 341,39 quale saldo debitore alla data del
30.9.2019 del conto anticipi n. 280744, € 523,66 quale saldo debitore alla data del 30.9.2019 del conto anticipi n. 280758, € 186,95 quale saldo debitore alla data del 30.9.2019 del conto anticipi n.
280816, € 90.326,84 quale saldo debitore alla data del 30.9.2019 del conto anticipi n. 280842 ed €
10.153,55 quale saldo debitore alla data del 28.10.2019 del finanziamento chirografario n. CI
39047 del 27.11.2013.
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Roma, quale foro del consumatore;
nel merito, ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui contratti di fideiussione omnibus e di finanziamento, nonché sui contratti di conto corrente e conto anticipi;
inoltre, ha eccepito la nullità della fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2, comma 2, lett a), L. n. 287/1990 e, comunque, della clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. per contrasto con il Codice del Consumo, eccependo la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Si è costituita la sostenendo la non applicabilità del Controparte_1
Codice del Consumo al caso di specie, proponendo istanza di verificazione dell'autografia delle sottoscrizioni apposte ai contratti oggetto di causa e contestando la conformità della fideiussione omnibus prestata dall'odierno opponente al modello ABI sanzionato come intesa anticoncorrenziale.
Con comparsa di intervento depositata il 5.7.2024, si è costituita e per Controparte_2 essa quale procuratrice, in qualità di cessionaria del Controparte_3 credito ingiunto in virtù del contratto del 16 gennaio 2024 stipulato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1,4 e 7.1 L. 130/99, come da avviso sulla G.U. – Parte Seconda – n. 12 del 30.01.2024.
La causa è stata istruita mediante la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e, espletata una CTU grafologica, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 20.11.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
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2. In via preliminare, deve esaminarsi la questione relativa alla applicabilità della disciplina consumeristica al caso di specie, con riferimento alla qualificabilità di come Parte_1
“consumatore”.
Sul punto, va rilevato che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha di recente risolto un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla valutazione dei requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica nel contratto di fideiussione con riferimento al contratto principale (per cui il garante non può comunque essere considerato consumatore se l'obbligazione garantita è stata assunta da una società commerciale) ovvero allo stesso contratto di fideiussione.
Orbene, le Sezioni Unite hanno aderito all'indirizzo giurisprudenziale più recente, affermatosi a seguito di plurime pronunce della Corte di Giustizia UE (CGUE, 19 novembre
2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , secondo cui Per_1 Per_2
i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass.
Sez. Un., Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023).
La medesima soluzione è predicabile nell'ipotesi di contratto autonomo di garanzia, in quanto la giurisprudenza comunitaria non ha fatto distinzione tra le due fattispecie di garanzia personale, ritenendole entrambe distinte rispetto al contratto principale da cui deriva il debito garantito dal punto di vista delle parti contraenti, in quanto sono stipulate tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale (in tal senso v. Corte Giust., 14/9/2016, C-534; Corte Giust.,
19/11/2015, C-74/15; Corte Giust., 17/3/1998, C- 45/96; v. altresì Cass., 5/12/2016, n. 24846).
È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito, ai fini dell'applicabilità o meno della disciplina consumeristica.
Orbene, nel caso di specie risulta che, all'epoca della sottoscrizione dei contratti per cui è causa, era amministratore e legale rappresentante del debitore principale PMT Parte_1
Ecologia s.r.l., avendo sottoscritto in tale veste i contratti medesimi. Pertanto, deve ritenersi che abbia assunto l'obbligazione fideiussoria nell'ambito dell'attività di impresa Parte_1 all'epoca esercitata per il tramite della PMT Ecologia s.r.l..
3 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Ne deriva il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, non essendo applicabile al caso di specie il foro del consumatore.
3. Nel merito, va anzitutto rilevato che parte convenuta-opposta ha prodotto in giudizio i contratti di finanziamento e di conto corrente, i relativi estratti conto e l'atto di fideiussione.
Tali documenti devono ritenersi sufficienti ai fini della prova del credito.
In particolare, le sottoscrizioni apposte ai contratti a nome di sono state Parte_1 ritenute autografe dal CTU incaricato, le cui conclusioni devono essere integralmente condivise in quanto congruamente argomentate ed immuni da vizi logico-giuridici.
In particolare, il CTU ha eseguito la comparazione tra le firme in contestazione e quelle certamente riferibili a rilevando la sussistenza di numerose concordanze, sia Parte_1 sotto l'aspetto delle caratteristiche sostanziali grafologiche, sia nelle caratteristiche dei dettagli esecutivi;
ulteriori elementi di somiglianza sono emersi nei dettagli esecutivi nei cosiddetti gesti fuggitivi, non reprimibili e difficilmente riproducibili, che molto rilievo hanno ai fini dell'attribuibilità in campo peritale.
Pertanto, i contratti in questione devono ritenersi sottoscritti da e Parte_1 spiegano efficacia probatoria piena nel presente giudizio.
Quanto agli estratti conto, gli stessi devono ritenersi validi ai fini della prova del credito in quanto non specificamente contestati dall'opponente.
La giurisprudenza ha infatti da tempo chiarito che gli estratti conto hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n.
12169/2000; Cass. n. 9579/2000); l'estratto conto, del resto, costituisce prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010; Cass. n. 11749/2006).
4. Parte opponente ha eccepito la nullità della fideiussione omnibus prestata con atto del
7.3.2016 per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge n. 287/1990, in quanto contenente clausole sostanzialmente conformi allo schema predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, ha ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali, relativamente alle seguenti clausole
(nn. 2-6-8 dello schema ABI): a) la cd. «clausola di reviviscenza», secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo» (art. 2); b) la cd. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale «i diritti derivanti alla banca dalla
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fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»
(art. 6); c) la cd. «clausola di sopravvivenza», a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».
Secondo quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Sez.
Un. n. 41994 del 30/12/2021).
Ciò premesso, deve in primo luogo osservarsi che, anche in caso di accoglimento della eccepita questione di nullità della fideiussione, non ne deriverebbe l'invalidità dell'intero contratto, che resterebbe valido con la sola esclusione delle clausole conformi allo schema ABI (il cui contenuto è stato sopra riportato).
In secondo luogo, incombeva sull'odierno opponente la dimostrazione rigorosa della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte” e della conformità delle clausole sottoscritte con quelle contenute nello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia.
Sotto il primo profilo, va rilevato che nel caso di specie non può ritenersi sufficiente la produzione in giudizio dello schema ABI del 2003 e del relativo provvedimento della Banca
d'Italia, atteso che il notevole lasso di tempo (circa 11 anni) intercorso tra tale provvedimento e la stipula della fideiussione omnibus di cui si tratta (sottoscritta il 7.2.2016) non consente di presumere la persistenza di un'intesa vietata dalla disciplina antitrust.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 13846/2019, ha riconosciuto al provvedimento sanzionatorio adottato dalla Banca d'Italia una elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale, quanto l'astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori e consente di presumere che dalla condotta anticoncorrenziale sia scaturito un danno. In altre parole, è stato affermato che nei giudizi volti all'accertamento della nullità di un contratto stipulato “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale vietata, il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia assume efficacia di prova privilegiata della sussistenza di tale intesa.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Tuttavia, in conformità con la giurisprudenza di merito maggioritaria, deve ritenersi che tali conclusioni non possono estendersi anche ai casi (come quello che ci occupa) in cui la fideiussione sia stata stipulata dopo il trascorrere di un rilevante lasso temporale dall'emanazione del provvedimento sanzionatorio, in un periodo che non è stato oggetto di istruttoria da parte della Banca d'Italia circa l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale la quale, pertanto, deve essere dimostrata dal fideiussore con altri mezzi di prova (ad esempio mediante la produzione in giudizio di analoghe garanzie rilasciate nel medesimo periodo a favore di altri istituti).
Parte opponente si è invece limitata a produrre lo schema ABI sanzionato nel lontano
2005 e, pertanto, in mancanza di ulteriori elementi, non può accertarsi la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale vietata.
Inoltre, sotto altro profilo, difetta la prova della conformità dello schema fideiussorio adottato nel caso di specie con quello predisposto dall'ABI, atteso che l'odierno opponente non ha neppure indicato quali clausole del contratto dallo stesso sottoscritto siano da ritenersi conformi allo schema ABI.
Peraltro, la fideiussione per cui è causa non può neppure ritenersi nulla per contrasto con la disciplina del Codice del Consumo, il quale come detto non è applicabile al caso di specie, difettando la qualità di consumatore in capo a Parte_1
La clausola di rinuncia al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. deve quindi ritenersi pienamente valida ed operante, con conseguente rigetto della relativa eccezione sollevata dall'opponente.
L'opposizione merita quindi di essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 52.001 ad € 260.000,00).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte opponente, risultata soccombente anche relativamente all'istanza di verificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 415/2020, emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 11.5.2020, così decide:
- rigetta l'opposizione;
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- condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di lite, che liquida in € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Civitavecchia, 10 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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