Sentenza 3 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 03/06/2021, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2021
N. 00744/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00279/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 279 del 2021, proposto da
Polistudio S.p.A. – Società di Ingegneria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Scuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario – Avisp non costituita in giudizio;
nei confronti
Nier Ingegneria S.p.A., Contec Aqs - Ambiente Qualità Sicurezza S.r.l. non costituiti in giudizio;
per
l’accertamento dell'illegittimità e/o annullamento
- del parziale diniego (inteso sia come rigetto espresso ovvero come silenzio rigetto) opposto dall'Agenzia veneta per l'Innovazione nel settore primario a mezzo p.e.c. in data 17.02.2021 all'istanza di accesso presentata da Polistudio S.p.A. a mezzo p.e.c. in data 23.12.2020, integrata sempre a mezzo p.e.c. in data 26.01.2021, nella parte in cui non ha consentito l'ostensione dell'offerta tecnica nonché della documentazione comprovante la verifica del possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria nonché dei requisiti di capacità tecnico professionali delle controinteressate, e conseguente declaratoria del diritto di accesso ai succitati documenti amministrativi in favore di Polistudio S.p.A., nonché condanna dell'Agenzia veneta per l'Innovazione nel settore primario a provvedere senza indugio sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 116 CPA, depositato in data 23.3.2021, la società ricorrente ha chiesto di accertare l’illegittimità e/o disporre l’annullamento del parziale diniego (inteso sia come rigetto espresso ovvero come silenzio rigetto) opposto con comunicazione del 17.02.2021 dall’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario all’istanza di accesso presentata in data 23.12.2020 e integrata in data 26.01.2021, nella parte in cui non ha consentito l’ostensione dell’offerta tecnica nonché della documentazione comprovante la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria nonché dei requisiti di capacità tecnico professionali delle controinteressate, in relazione alla gara per l’affidamento del servizio di organizzazione, gestione e coordinamento dei servizi connessi all’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Non si è costituita in giudizio l’intimata Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario.
Con memoria difensiva depositata in data 10.5.2021, la ricorrente ha comunicato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, atteso che, in data 16.4.2021, la parte intimata ha accolto l’istanza di accesso, consentendo l’ostensione della documentazione richiesta.
La ricorrente ha, peraltro, precisato che l’intervenuta, tardiva, ostensione della documentazione richiesta ha dimostrato la fondatezza della pretesa azionata in giudizio e ha insistito per la condanna alle spese della parte intimata.
Alla Camera di Consiglio del 26 maggio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Alla luce di quanto dichiarato dalla parte ricorrente e della documentazione dalla medesima depositata in giudizio (nota di data 16.4.2021 di Veneto Agricoltura di accoglimento della istanza di accesso presentata dalla ricorrente), al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, CPA.
Le spese di causa, considerato che l’Agenzia intimata ha provveduto all’accoglimento dell’istanza di acceso agli atti formulata dalla ricorrente solo dopo la notificazione e il deposito del ricorso, con ciò confermando la fondatezza della pretesa dalla stessa vantata, sono poste a carico dell’Agenzia medesima, giusta il principio di soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO