CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 91/2024 depositato il 28/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Rieti
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620239002532150 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , formulava opposizione all'intimazione di pagamento n. 096 2023
9002532150, contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Provincia di Rieti, nonché
contro
Roma
Capitale; in relazione alla sottesa cartella di pagamento n. 096 2019 0006420137, per tributi IMU anno 2012, iscritti a ruolo dall'Ente Comune di Roma.
Con detto avviso si chiede la corresponsione del pagamento di una somma di €. 2.881,20, relativa all'imposta municipale unica (IMU) anno 2012, per la proprietà presunta di un immobile sito in Roma,
Indirizzo_1. Con il ricorso, il Sig. Ricorrente_1, eccepisce in via principale l'infondatezza di quanto richiesto, in quanto egli non gode di alcun diritto di proprietà sull'immobile in questione, avendolo alienato con rogito notarile del 19.12.2005. In via secondaria, che l'atto impugnato essendo carente dei requisiti formali richiesti dalla legge deve essere dichiarato nullo.
Chiede pertanto, di accertare e dichiarare la nullità della cartella sottesa, mai ricevuta e quindi, di accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di intimazione impugnato, con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura.
Si è costituita la sola Agenzia delle Entrate-Riscossione, adducendo il difetto di legittimazione passiva dell'Agente stesso, in quanto, in ordine alla natura dei tributi iscritti a ruolo, sono da attribuire alle competenze del Comune di Roma (ufficio tributi).
Conclude, pertanto, con la richiesta del rigetto del ricorso con condanna alla spese.
All'esito dell'udienza pubblica del 17.11.2025, questo Giudice monocratico, ha deciso come da dispositivo. Motivi della Decisione Il ricorso merita accoglimento.
Il ricorrente non è soggetto passivo dell'imposta IMU, alla base della cartella da cui è derivata l'intimazione di pagamento, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La stessa cartella non sarebbe mai stata effettivamente notificata al Sig. Ricorrente_1, in quanto dal 2005, non è più residente nell'abitazione di Indirizzo_1.
L'imposta municipale (IMU) si applica di solito al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali (diverse dalle categorieA/1, A7( e A/9. La somma richiesta dal Comune di Roma, non è quindi dovuta dal ricorrente, in quanto EG non gode di alcun diritto di proprietà sull'immobile sito nel territorio del Comune di Roma.
Indirizzo_1Come già enunciato in narrativa, l'abitazione in oggetto, sita in Roma, e censita nel catasto fabbricati di detto Comune, dati cat_1, è stata venduta a
Nominativo_2 Nominativo_3, con rogito del Dott. , notaio in Roma, in data 19.12.2005, registrato all'Ufficio Entrate di Roma 3, il 20.12.2005 al n. 273831 serie 1T e pertanto, il disguido, commesso dal Comune con l'accertamento è quello di essersi basato sulla visura catastale, che per inseguite volture o non registrate ai tempi nei registri catastali cartacei, o sfuggiti alla meccanizzazione, hanno chiamato in causa il vecchio proprietario che non lo era più dal lontano
2005.
Pertanto il ricorrente non ha l'onere del pagamento delle somme richieste, essendo soggetto totalmente estraneo all'imposta. L'IMU, se dovuta, andava richiesta al proprietario dell'immobile, quale reale oggetto passivo dell'imposta IMU 2012.
E' evidente, alla luce di quanto sopra, la nullità dell'atto impugnato per un vizio di origine che determina la mancanza del titolo per l'esercizio della pretesa erariale, da parte del Comune di Roma, determinando di conseguenza la nullità di tutte le successive attività da parte del concessionario.
Il ricorso deve essere accolto e condannare il solo Comune di Roma al pagamento a favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite a favore del Signor Ricorrente_1, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge. Rieti, 17 novembre 2025
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 91/2024 depositato il 28/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Rieti
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620239002532150 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , formulava opposizione all'intimazione di pagamento n. 096 2023
9002532150, contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Provincia di Rieti, nonché
contro
Roma
Capitale; in relazione alla sottesa cartella di pagamento n. 096 2019 0006420137, per tributi IMU anno 2012, iscritti a ruolo dall'Ente Comune di Roma.
Con detto avviso si chiede la corresponsione del pagamento di una somma di €. 2.881,20, relativa all'imposta municipale unica (IMU) anno 2012, per la proprietà presunta di un immobile sito in Roma,
Indirizzo_1. Con il ricorso, il Sig. Ricorrente_1, eccepisce in via principale l'infondatezza di quanto richiesto, in quanto egli non gode di alcun diritto di proprietà sull'immobile in questione, avendolo alienato con rogito notarile del 19.12.2005. In via secondaria, che l'atto impugnato essendo carente dei requisiti formali richiesti dalla legge deve essere dichiarato nullo.
Chiede pertanto, di accertare e dichiarare la nullità della cartella sottesa, mai ricevuta e quindi, di accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di intimazione impugnato, con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura.
Si è costituita la sola Agenzia delle Entrate-Riscossione, adducendo il difetto di legittimazione passiva dell'Agente stesso, in quanto, in ordine alla natura dei tributi iscritti a ruolo, sono da attribuire alle competenze del Comune di Roma (ufficio tributi).
Conclude, pertanto, con la richiesta del rigetto del ricorso con condanna alla spese.
All'esito dell'udienza pubblica del 17.11.2025, questo Giudice monocratico, ha deciso come da dispositivo. Motivi della Decisione Il ricorso merita accoglimento.
Il ricorrente non è soggetto passivo dell'imposta IMU, alla base della cartella da cui è derivata l'intimazione di pagamento, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La stessa cartella non sarebbe mai stata effettivamente notificata al Sig. Ricorrente_1, in quanto dal 2005, non è più residente nell'abitazione di Indirizzo_1.
L'imposta municipale (IMU) si applica di solito al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali (diverse dalle categorieA/1, A7( e A/9. La somma richiesta dal Comune di Roma, non è quindi dovuta dal ricorrente, in quanto EG non gode di alcun diritto di proprietà sull'immobile sito nel territorio del Comune di Roma.
Indirizzo_1Come già enunciato in narrativa, l'abitazione in oggetto, sita in Roma, e censita nel catasto fabbricati di detto Comune, dati cat_1, è stata venduta a
Nominativo_2 Nominativo_3, con rogito del Dott. , notaio in Roma, in data 19.12.2005, registrato all'Ufficio Entrate di Roma 3, il 20.12.2005 al n. 273831 serie 1T e pertanto, il disguido, commesso dal Comune con l'accertamento è quello di essersi basato sulla visura catastale, che per inseguite volture o non registrate ai tempi nei registri catastali cartacei, o sfuggiti alla meccanizzazione, hanno chiamato in causa il vecchio proprietario che non lo era più dal lontano
2005.
Pertanto il ricorrente non ha l'onere del pagamento delle somme richieste, essendo soggetto totalmente estraneo all'imposta. L'IMU, se dovuta, andava richiesta al proprietario dell'immobile, quale reale oggetto passivo dell'imposta IMU 2012.
E' evidente, alla luce di quanto sopra, la nullità dell'atto impugnato per un vizio di origine che determina la mancanza del titolo per l'esercizio della pretesa erariale, da parte del Comune di Roma, determinando di conseguenza la nullità di tutte le successive attività da parte del concessionario.
Il ricorso deve essere accolto e condannare il solo Comune di Roma al pagamento a favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite a favore del Signor Ricorrente_1, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge. Rieti, 17 novembre 2025