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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 242/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1971/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE;
difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2Avv. -
Email_2 ed elettivamente domiciliata presso
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Palermo
Email_3 elettivamente domiciliata presso
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA
Email_4elettivamente domiciliato presso
Comune di Carini
difeso da
Avv. Difensore_3 - CF.Difensore_3 Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2023 90289261 19/000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo per cui è causa, notificato il 3.1.2024 all'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE, alla Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate, al
Comune di Carini e all'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA, nonchè depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 18.4 (dopo l'infruttuoso decorso del termine
Ricorrente_1dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992) la sig.ra , tecnicamente assistita dall'Avv. Difensore_1, ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento, notificatale il 10.11.2023, limitatamente ai carichi nascenti da sei cartelle in essa indicate, per un importo totale dichiarato di € 2.812,27 al netto di sanzioni e interessi.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio il 18.4.2024, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il successivo 8.5 si è costituito anche l'agente della riscossione, con l'assistenza tecnica dell'Avv.
Difensore_3, depositando controdeduzioni, corredate da numerosi documenti, in cui ha chiesto pure il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Fissata per il 10.10.2025 l'udienza di trattazione del ricorso, il 16.9.2025 si è costituito l'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento ai crediti per tasse auto del 2014 e 2015 rispettivamente portati dalle cartelle n. 296 2018 0017646732 000 e n. 296 2021 0067017343 000 indicate nell'intimazione e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, con riferimento all'analogo credito, relativo all'anno 2017, portato dalla cartella di pagamento n. 296 2020 0057321407 000-.
Infine, l'8.10.2025 si è costituito anche il Comune di Carini, chiedendo anch'esso il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza tenutasi nella data come sopra fissata, uditi gli interventi dei difensori delle parti presenti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fra tutte quelle indicate nell'intimazione, dell'importo totale di € 8.102,52, l'impugnazione è limitata alle cartelle:
1) n. 296 2016 0079462553 000, indicata come notificata il 7.3.2017 e relativa a TA.R.S.U. dell'anno
2010 facente capo al Comune di Carini;
2) n. 296 2017 0036411523 000, indicata come notificata il 15.1.2018 e relativa a TA.R.S.U. dell'anno 2011 facente capo al Comune di Carini;
3) n. 296 2019 0042389664 000, indicata come notificata il 7.8.2019 e relativa a TA.R.S.U. dell'anno
2013 facente capo al Comune di Carini;
4) n. 296 2020 0057321407 000, indicata come notificata il 25.2.2022, relativa a TA.R.S.U. dell'anno
2014 facente capo al Comune di Carini, nonchè a tasse auto dell'anno 2017 facenti capo all'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA;
5) n. 296 2018 0017646732 000, indicata come notificata il 28.4.2018 e relativa a una tassa auto dell'anno 2014 facente capo all'Agenzia delle Entrate;
6) e n. 296 2021 0067017343 000, indicata come notificata il 7.12.2022 e relativa a tasse auto dell'anno 2015 facenti capo all'Agenzia delle Entrate. Ciò premesso, va innanzitutto dichiarata la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, in cui si eccepiscono presunti vizi di motivazione e di procedimento, per violazione degli artt. 3 della L.
n. 241/90 e 7 della L. n. 212/2000-.
Il richiamo alla prima delle succitate due norme è infatti errato, in quanto nella materia tributaria l'obbligo della motivazione è disciplinato dalla seconda, che nella fattispecie non risulta violata, atteso che l'intimazione di pagamento è un atto tipico previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n.
602/1973, a contenuto c.d. "vincolato", secondo il comma successivo dello stesso articolo di legge.
Nella specie il contenuto dell'intimazione impugnata è conforme alle previsioni del modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.
Ancor più errata è l'eccezione di difetto del "visto di esecutività del funzionario", che denota confusione fra l'atto tipico impugnato disciplinato dalle norme surrichiamate, comunemente denominato "avviso di intimazione", e l'"ingiunzione di pagamento" disciplinata dal R.D. n. 639/1910, atto del tutto diverso.
Quanto all'asserita mancata notificazione degli atti presupposti, l'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE, costituendosi in giudizio, ha fornito la prova delle notificazioni di tutte le cartelle oggetto di impugnazione, salvo che della 5) n. 296 2018 0017646732 000, sicchè, in assenza di specifiche eccezioni in merito alla loro validità, il primo motivo di ricorso va rigettato per tutte le cartelle, tranne che per quella di cui non è stata documentata la notificazione.
Resta da scrutinare solo l'eccezione di prescrizione dei crediti maturata nel tempo intercorso fra le date di notificazione delle singole cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'intimazione impugnata, tenuto conto tuttavia della notificazione dell'analoga intimazione n. 296 2022 90112446
14/000, non impugnata entro il termine decadenziale di legge, intervenuta il 25.8.2022, nonchè della sospensione di 85 giorni disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 per le cartelle sopra indicate sub nn. 1), 2) e 3), stante che per le cartelle sub nn. 4) e 6) l'eccezione è ictu oculi temeraria, data la prossimità fra la loro notificazione e quella dell'atto impugnato.
Al riguardo:
- per la 1) n. 296 2016 0079462553 000, relativa a TA.R.S.U. 2010, notificata il 7.3.2017, il naturale termine quinquennale di prescrizione del 7.3.2022 si è prorogato ex lege al 31.5.2022, ma la notificazione della non impugnata intimazione n. 296 2022 90112446 14/000, per quanto successiva a tale data, ha determinato la cristallizzazione della pretesa impositiva (cfr. Cass. n.
20476/2025) e l'inizio di un nuovo quinquennio prescrizionale che scadrà nel 2027; conseguentemente, alla data di notificazione dell'intimazione impugnata (10.11.2023) il credito non era prescritto;
- per lo stesso principio della cristallizzazione a stessa ragione non lo era quello portato dalla 2) n. 296 2017 0036411523 000, relativa a TA.R.S.U. 2011 e notificata il 15.1.2018, il cui naturale termine quinquennale di prescrizione è maturato il 15.1.2023 e si è prorogato ex lege al 10.4.2023;
- e neppure era prescritta la 3) n. 296 2019 0042389664 000, relativa a TA.R.S.U. 2013 e notificata il
7.8.2019, in quanto il naturale termine prescrizionale sarebbe scaduto il 7.8.2024, cioè dopo la notificazione dell'intimazione impugnata (10.11.2023).
In conclusione, il ricorso va accolto soltanto con riferimento al credito intimato portato dalla cartella 5)
n. 296 2018 0017646732 000 (portante tassa auto 2014 facente capo all'Agenzia delle Entrate), il cui importo va espunto dal totale dell'intimazione impugnata, che resta invece valida per tutti gli altri carichi.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della pressochè integrale soccombenza della ricorrente, la stessa va condannata al pagamento di 5/6 dei compensi spettanti all'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE e all'Agenzia delle Entrate e dell'intero di quelli spettanti al Comune di
Carini e all'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA, compensi che, in base al valore della causa (calcolato con riferimento alla posizione di ciascun resistente) e alle attività difensive rispettivamente svolte, si liquidano come da dispositivo nella misura canonicamente prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M.G. n. 55/2014, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 2.4.2014 con la riduzione prevista dall'art. 15, comma 2-sexies del D. Lgs. n. 546/1992 e la maggiorazione di cui al comma successivo dello stesso articolo di legge, ove applicabili.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso limitatamente al credito intimato portato dalla cartella n. 296 2018
0017646732 000 e lo rigetta nel resto.
Ricorrente_1Condanna la sig.ra a pagare le spese del giudizio, che liquida:
- in € 2.658,75 (già calcolati per i 5/6), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; - in € 552,00 (già calcolati per i 5/6) in favore dell'Agenzia delle Entrate;
- in € 1.474,40 in favore del Comune di Carini;
- e in € 370,40 in favore dell'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1971/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE;
difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2Avv. -
Email_2 ed elettivamente domiciliata presso
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Palermo
Email_3 elettivamente domiciliata presso
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA
Email_4elettivamente domiciliato presso
Comune di Carini
difeso da
Avv. Difensore_3 - CF.Difensore_3 Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2023 90289261 19/000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo per cui è causa, notificato il 3.1.2024 all'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE, alla Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate, al
Comune di Carini e all'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA, nonchè depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 18.4 (dopo l'infruttuoso decorso del termine
Ricorrente_1dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992) la sig.ra , tecnicamente assistita dall'Avv. Difensore_1, ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento, notificatale il 10.11.2023, limitatamente ai carichi nascenti da sei cartelle in essa indicate, per un importo totale dichiarato di € 2.812,27 al netto di sanzioni e interessi.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio il 18.4.2024, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il successivo 8.5 si è costituito anche l'agente della riscossione, con l'assistenza tecnica dell'Avv.
Difensore_3, depositando controdeduzioni, corredate da numerosi documenti, in cui ha chiesto pure il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Fissata per il 10.10.2025 l'udienza di trattazione del ricorso, il 16.9.2025 si è costituito l'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento ai crediti per tasse auto del 2014 e 2015 rispettivamente portati dalle cartelle n. 296 2018 0017646732 000 e n. 296 2021 0067017343 000 indicate nell'intimazione e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, con riferimento all'analogo credito, relativo all'anno 2017, portato dalla cartella di pagamento n. 296 2020 0057321407 000-.
Infine, l'8.10.2025 si è costituito anche il Comune di Carini, chiedendo anch'esso il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza tenutasi nella data come sopra fissata, uditi gli interventi dei difensori delle parti presenti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fra tutte quelle indicate nell'intimazione, dell'importo totale di € 8.102,52, l'impugnazione è limitata alle cartelle:
1) n. 296 2016 0079462553 000, indicata come notificata il 7.3.2017 e relativa a TA.R.S.U. dell'anno
2010 facente capo al Comune di Carini;
2) n. 296 2017 0036411523 000, indicata come notificata il 15.1.2018 e relativa a TA.R.S.U. dell'anno 2011 facente capo al Comune di Carini;
3) n. 296 2019 0042389664 000, indicata come notificata il 7.8.2019 e relativa a TA.R.S.U. dell'anno
2013 facente capo al Comune di Carini;
4) n. 296 2020 0057321407 000, indicata come notificata il 25.2.2022, relativa a TA.R.S.U. dell'anno
2014 facente capo al Comune di Carini, nonchè a tasse auto dell'anno 2017 facenti capo all'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA;
5) n. 296 2018 0017646732 000, indicata come notificata il 28.4.2018 e relativa a una tassa auto dell'anno 2014 facente capo all'Agenzia delle Entrate;
6) e n. 296 2021 0067017343 000, indicata come notificata il 7.12.2022 e relativa a tasse auto dell'anno 2015 facenti capo all'Agenzia delle Entrate. Ciò premesso, va innanzitutto dichiarata la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, in cui si eccepiscono presunti vizi di motivazione e di procedimento, per violazione degli artt. 3 della L.
n. 241/90 e 7 della L. n. 212/2000-.
Il richiamo alla prima delle succitate due norme è infatti errato, in quanto nella materia tributaria l'obbligo della motivazione è disciplinato dalla seconda, che nella fattispecie non risulta violata, atteso che l'intimazione di pagamento è un atto tipico previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n.
602/1973, a contenuto c.d. "vincolato", secondo il comma successivo dello stesso articolo di legge.
Nella specie il contenuto dell'intimazione impugnata è conforme alle previsioni del modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.
Ancor più errata è l'eccezione di difetto del "visto di esecutività del funzionario", che denota confusione fra l'atto tipico impugnato disciplinato dalle norme surrichiamate, comunemente denominato "avviso di intimazione", e l'"ingiunzione di pagamento" disciplinata dal R.D. n. 639/1910, atto del tutto diverso.
Quanto all'asserita mancata notificazione degli atti presupposti, l'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE, costituendosi in giudizio, ha fornito la prova delle notificazioni di tutte le cartelle oggetto di impugnazione, salvo che della 5) n. 296 2018 0017646732 000, sicchè, in assenza di specifiche eccezioni in merito alla loro validità, il primo motivo di ricorso va rigettato per tutte le cartelle, tranne che per quella di cui non è stata documentata la notificazione.
Resta da scrutinare solo l'eccezione di prescrizione dei crediti maturata nel tempo intercorso fra le date di notificazione delle singole cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'intimazione impugnata, tenuto conto tuttavia della notificazione dell'analoga intimazione n. 296 2022 90112446
14/000, non impugnata entro il termine decadenziale di legge, intervenuta il 25.8.2022, nonchè della sospensione di 85 giorni disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 per le cartelle sopra indicate sub nn. 1), 2) e 3), stante che per le cartelle sub nn. 4) e 6) l'eccezione è ictu oculi temeraria, data la prossimità fra la loro notificazione e quella dell'atto impugnato.
Al riguardo:
- per la 1) n. 296 2016 0079462553 000, relativa a TA.R.S.U. 2010, notificata il 7.3.2017, il naturale termine quinquennale di prescrizione del 7.3.2022 si è prorogato ex lege al 31.5.2022, ma la notificazione della non impugnata intimazione n. 296 2022 90112446 14/000, per quanto successiva a tale data, ha determinato la cristallizzazione della pretesa impositiva (cfr. Cass. n.
20476/2025) e l'inizio di un nuovo quinquennio prescrizionale che scadrà nel 2027; conseguentemente, alla data di notificazione dell'intimazione impugnata (10.11.2023) il credito non era prescritto;
- per lo stesso principio della cristallizzazione a stessa ragione non lo era quello portato dalla 2) n. 296 2017 0036411523 000, relativa a TA.R.S.U. 2011 e notificata il 15.1.2018, il cui naturale termine quinquennale di prescrizione è maturato il 15.1.2023 e si è prorogato ex lege al 10.4.2023;
- e neppure era prescritta la 3) n. 296 2019 0042389664 000, relativa a TA.R.S.U. 2013 e notificata il
7.8.2019, in quanto il naturale termine prescrizionale sarebbe scaduto il 7.8.2024, cioè dopo la notificazione dell'intimazione impugnata (10.11.2023).
In conclusione, il ricorso va accolto soltanto con riferimento al credito intimato portato dalla cartella 5)
n. 296 2018 0017646732 000 (portante tassa auto 2014 facente capo all'Agenzia delle Entrate), il cui importo va espunto dal totale dell'intimazione impugnata, che resta invece valida per tutti gli altri carichi.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della pressochè integrale soccombenza della ricorrente, la stessa va condannata al pagamento di 5/6 dei compensi spettanti all'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE e all'Agenzia delle Entrate e dell'intero di quelli spettanti al Comune di
Carini e all'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA, compensi che, in base al valore della causa (calcolato con riferimento alla posizione di ciascun resistente) e alle attività difensive rispettivamente svolte, si liquidano come da dispositivo nella misura canonicamente prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M.G. n. 55/2014, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 2.4.2014 con la riduzione prevista dall'art. 15, comma 2-sexies del D. Lgs. n. 546/1992 e la maggiorazione di cui al comma successivo dello stesso articolo di legge, ove applicabili.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso limitatamente al credito intimato portato dalla cartella n. 296 2018
0017646732 000 e lo rigetta nel resto.
Ricorrente_1Condanna la sig.ra a pagare le spese del giudizio, che liquida:
- in € 2.658,75 (già calcolati per i 5/6), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; - in € 552,00 (già calcolati per i 5/6) in favore dell'Agenzia delle Entrate;
- in € 1.474,40 in favore del Comune di Carini;
- e in € 370,40 in favore dell'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico