Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/03/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 235/2025 RGAC
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. IOLANDA MIRACCO
opponente
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa
ROSSELLA SCALERCIO, dalla dott.ssa ELISABETTA BAVASSO e dalla dott.ssa SILVANA MASSARO
opposto
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con rituale atto di ricorso la convenuto in giudizio Parte_1
l' , proponendo opposizione Controparte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 288/2024/00 emessa dall'opposto in data 27.11.2024 e notificata Controparte_1 all'opponente il giorno 19.12.2024, con la quale è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 3.620,33, a titolo di sanzione amministrativa, applicata “poiché ha occupato la lavoratrice SI.ra Parte_2
trovata intenta al lavoro all'atto dell'accesso ispettivo in data 21.08.2023
[...] con mansioni di addetta alle pulizie senza la preventiva comunicazione di
1
Decreto Legislativo 14.09.2015 n. 151). Deduceva l'opponente che nessun rapporto di lavoro era stato mai instaurato con la SInora , Parte_2 rilevando che le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori non sono sorrette da idonei elementi di prova,
Eccepiva, inoltre, la nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva di annullare l'ordinanza ingiunzione opposta.
Si costituiva l , chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Veniva fissata per la discussione l'udienza del 26.03.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte opposta ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il
07.03.2025, la parte opponente il 24.03.2024.
L'opposizione non merita accoglimento.
E' infondata, in primo luogo, l'eccezione di nullità dell'ordinanza opposta per il dedotto difetto di motivazione, atteso che l'atto impugnato e gli atti ad esso prodromici contengono una chiara indicazione delle norme di legge violate e dei fatti integranti le violazioni contestate.
E', infatti, pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte l'affermazione del principio per cui “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante
l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva
2 contestazione” (ex multis, Sez. L. n. 20189 del 22.07.2008 e Sez. L. n.
9251/2010).
Si rileva, inoltre, che per giurisprudenza assolutamente costante della
Suprema Corte “In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n.
241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689” (cfr. Sez. II, n. 4363 del 4.3.2015).
L'orientamento è stato più di recente ribadito dalla Corte di legittimità:
“…in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689 (Cass. n. 4363 del 2015; n. 4873 del 2007; n.
8763 del 2010), dunque, come rilevato dalla sentenza impugnata, la pienezza della cognizione riconosciuta specificamente al giudizio di opposizione ai sensi degli artt.
22 e 23 I. n. 689 del 1981, nel caso di specie preceduto dalla regolarità formale del preventivo procedimento amministrativo di accertamento, giustifica l'esclusione dell'applicazione della legge n. 241 del 1990 e le generali tutele ivi previste, invocate dai ricorrenti sotto il profilo dell'accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati…” (Sez. L. n. 28156/2018, parte motiva)
Anche nel merito l'opposizione è infondata.
Dal verbale di primo accesso ispettivo in data 21 agosto 2023 risulta che la
SI.ra è stata trovata “intenta a svolgere attività di pulizia Parte_2 della piscina”.
Ha dichiarato SI.ra : “Lavoro in questa struttura dai primi di Parte_2 agosto, non ricordo bene la data, di certo prima del 15 agosto e sono stata adibita come addetta alla pulizia. Lavoro circa 2-3 ore al giorno”.
La SI.ra IA ET IS, Presidente dell'Associazione A.D.S.
INKANTO CLUB, ha riconosciuto che “…dal giorno 14 agosto mi collabora la
SI.ra quale addetto alla pulizia…”. Controparte_2
Risulta, quindi, confermata la contestata violazione in ordine ad un'attività di lavoro subordinato (che non richiede alcuna prova particolare, attesa la
3 natura delle mansioni svolte, non inquadrabili in altra tipologia di rapporto) svolta dalla SI.ra senza alcuna formalizzazione. Parte_2
Non rileva che quest'ultima sia un socio dell'associazione, attesa l'accertata circostanza di un'attività lavorativa disimpegnata dalla SI.ra , Parte_2 tanto più che non vi è, com'è noto, alcuna incompatibilità tra la qualità di socio e lo svolgimento di attività lavorativa.
Si osserva, allora, che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità
l'orientamento secondo il quale: “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti;
tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 8445/2020).
Tenuto conto, allora, delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice e delle dichiarazioni rese dalla stessa Presidente dell'Associazione e di quanto direttamente accertato dai pubblici ufficiali verbalizzanti, i fatti posti a fondamento della contestata violazione (sussistenza di un rapporto di lavoro in regime di subordinazione, senza la preventiva comunicazione di assunzione) devono ritenersi compiutamente riscontrati.
Tenuto conto della genuinità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dalla lavoratrice e dalla Presidente dell'Associazione, non ritiene il
Tribunale che la prova per testi articolata dall'opponente sia idonea a superare le risultanze della svolta attività ispettiva.
Rileva, inoltre, il Tribunale che l'opponente non si confronta in alcun modo con gli esiti dell'accertamento ispettivo (vale a dire con le dichiarazioni sopra riportate e con la circostanza che la lavoratrice sia stata trovata
“intenta a svolgere attività di pulizia della piscina”), tant'è che la prova dichiarativa articolata tende a dimostrare che la SI.ra fosse Parte_2 presente in loco “per trascorrere una giornata di relax”; circostanza smentita
4 dall'accertamento ispettivo.
Quanto, infine, alla richiesta rideterminazione della sanzione, rileva il
Tribunale che la mancata regolarizzazione della lavoratrice si è protratta per più giorni e che, pertanto, l'importo della sanzione deve ritenersi adeguato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002, convertito nella legge n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 comma 1 Decreto Legislativo
14.09.2015 n. 151: “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone, dunque, il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, ridotta del 20% attesa la costituzione dell tramite propri Controparte_1 funzionari.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione.
Condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 1.051,20, oltre accessori dovuti.
Cosenza, 27/03/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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