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Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/09/2024, n. 3040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3040 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere relatore
All'udienza del 20.9.2024 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1036 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA Parte_1
GENERALE DELLO STATO Appellante e e in proprio e quali eredi di CP_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. DA RUOS MANUELA Persona_1
Appellati nonchè
in proprio e quale erede di Controparte_3 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. DA RUOS MANUELA Interveniente volontario ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1296/2022 del 2 dicembre 2022 Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18.7.2020, e hanno Controparte_2 CP_1 chiesto al Tribunale di Tivoli, previo riconoscimento dello status di “Vittima del Dovere
o equiparato” in favore del proprio padre (militare deceduto in data Persona_2
18.7.1993), la condanna del alla corresponsione, in loro favore, sia Parte_1 in proprio che quali eredi della madre (coniuge di Persona_1 Persona_2 deceduta in data 24.4.2012), dei benefici previsti dall'art. 1, commi da 562 a 565, della legge n. 266/2005 e relativo al regolamento applicativo di cui al d.P.R. n. 243/2006. A sostegno della domanda, hanno esposto quanto segue: che il loro dante causa Per_2
1 in qualità di ufficiale dell'Aeronautica Militare Italiana, ha prestato servizio Per_2 presso il 1° Regional Operation Command (R.O.C.) di Monte Venda dall'1.1.1965 al 7.12.1969 nell'ambito di una missione caratterizzata da particolari e straordinarie condizioni ambientali ed operative;
che, infatti, durante il periodo di permanenza presso detta base militare, il de cuius ha prestato servizio all'interno di un'area ubicata nel c.d.
“sito incavernato” in cui vi era un'atmosfera contaminata da una concentrazione di gas radon superiore anche di 20 volte rispetto allo soglia fissata dalla legge;
che il militare è stato quindi esposto per ragioni di servizio a notevoli quantità di sostanze tossicocancerogene, tra cui – soprattutto - il gas radioattivo radon;
che tale esposizione ha causato una “neoplasia polmonare destro” da cui è conseguita la morte dello in Per_2 data 8.7.1993; che la presenza di radon in detto sito militare e l'esposizione professionale dei militari trova conferma, oltre che negli atti dell'Autorità amministrativa, anche nelle risultanze processuali del giudizio penale n. 277/2016 R.G. incardinato davanti al Tribunale di Padova in ordine ai fatti in parola (risultanze costituite dalle dichiarazioni testimoniali e dalle consulenze tecniche acquisite in detto processo, atti ampiamente richiamate nel ricorso in esame); che anche lo stesso ha Parte_1 riconosciuto, in favore di 30 militari che avevano operato all'interno della base I° ROC di Monte Venda, lo status di “equiparati a vittime del dovere”; che l'infermità riportata dal loro dante causa, che ha determinato il decesso dello stesso, è stata causata dalle particolari condizioni di servizio nelle quali egli aveva operato (in particolare dall'esposizione al gas radon); che il loro dante causa avrebbe avuto il Persona_2 diritto ad essere riconosciuto “vittima del dovere” e, di conseguenza, essi ricorrenti, sia iure proprio che quali eredi di loro defunta madre e vedova dello Persona_1
hanno diritto all'elargizione dell'assegno vitalizio mensile, allo speciale assegno Per_2 vitalizio mensile ed alla speciale elargizione di euro 200.000,00 oltre perequazione. Sulla base di tali deduzioni, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: «Piaccia all'On.le Sig. Giudice del Lavoro, reiectis contrariis, volere: - dichiarare il tenuto al riconoscimento quale “equiparato a vittima del dovere” Parte_1 di , nato a [...] il [...] e deceduto in data 18.7.1993, in Persona_2 seguito a “neoplasia polmonare destra”; - conseguentemente, dichiarare il Parte_1
obbligato al riconoscimento dei benefici ex DPR 07.07.2006 n°243; - condannare
[...] il al pagamento di tutte le somme dovute anche per ratei medio Parte_1 tempore maturati per assegno vitalizio per l'importo di € 500,00 ovvero, in subordine, di
€ 258,23, a decorrere dall'1.1.2006 e lo speciale assegno vitalizio per l'importo di € 1.033,00, soggetti annualmente alla perequazione automatica di cui al D. Lgs 30 dicembre 1992 n.503, art. 11, mediante pagamento delle differenze e delle addizioni ex art.16 L.412/91 maturate sino al soddisfo, con i relativi arretrati e su tutte le somme dovute riconoscere gli interessi legali;
la speciale elargizione per l'importo di € 200.000,00 oltre perequazioni e interessi legali dall'1.1.2007; - accogliere ogni altra domanda formulata nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso;
- il tutto con vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.». Il si costituiva (tardivamente) in giudizio, chiedendo il Parte_1 rigetto della domanda per i seguenti motivi: a) intervenuta prescrizione del diritto azionato;
b) insussistenza dei presupposti per l'insorgenza del diritto ai benefici reclamati in quanto il militare per il quale si chiede il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alla vittima del dovere è deceduto il 18.7.1993, ossia prima dell'entrata in
2 vigore della n. 266 del 2005 che ha istituito i benefici in parola;
c) carenza di titolarità del diritto ai benefici in questione da parte di e quali figli Controparte_2 CP_1 superstiti del militare, in quanto esse non erano a carico del loro dante causa al momento del decesso ai sensi dell'art. 6 legge n. 466 del 1980; d) carenza di prova dell'esistenza del nesso causale tra l'esposizione al gas radon e la genesi della malattia tumorale contratta dallo Per_2
Previo espletamento di una CTU medico legale, il Tribunale di Tivoli con sentenza n. 1296/2022 del 2 dicembre 2022 così statuiva: DICHIARA che (deceduto in data 18.7.1993) aveva diritto Persona_2 al riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle “vittime del dovere” ai sensi dell'art. 1, commi 563 564, legge n. 266/2005 in quanto il suo decesso ha avuto come concausa una patologia contratta a seguito dell'esposizione al gas Radon per motivi di servizio dall'1.1.1965 al 7.12.1969; DICHIARA che quale vedova superstite del de cuius Persona_1
aveva diritto in vita a vedersi liquidate le seguenti prestazioni: Persona_2
- la speciale elargizione pari ad € 200.000,00 soggetta a rivalutazione automatica con decorrenza da 1.1.2003;
- l'assegno vitalizio (rateo mensile di €500,00) ex art. 2 legge n. 407 del 1998 con decorrenza 1.1.2006 sino alla data del decesso della medesima (avvenuto in data 24.4.2012);
- lo speciale assegno vitalizio (rateo mensile di €1.033,00) soggetto alla perequazione automatica, ex art. 5, comma 3, legge n. 206 del 2004, con decorrenza 1.1.2008 sino alla data del decesso della medesima (avvenuto in data 24.4.2012); CONDANNA l'amministrazione convenuta al pagamento, in favore di
[...]
e di quali eredi di dei suddetti benefici e CP_2 CP_1 Persona_1 relativi arretrati da erogarsi, nei limiti delle rispettive quote ereditarie, con le decorrenze di cui sopra, oltre accessori di legge;
RIGETTA la domanda di
[...]
e di volta ottenere il riconoscimento dei predetti benefici iure CP_2 CP_1 proprio”. Il Giudice di prime cure, pertanto, rigettava la domanda di condanna al pagamento delle suddette elargizioni in favore dei ricorrenti in proprio mentre, previa declaratoria dell'inammissibilità dell'eccezione di estinzione del diritto per intervenuta prescrizione in ragione della sua tardività, accoglieva il ricorso proposto dalle controparti iure hereditario e, per l'effetto, dichiarava la spettanza del diritto al riconoscimento in favore del signor dello status di soggetto equiparato alle vittime del Persona_2 dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563 e 564 della legge n. 266/2005 e, per l'effetto, condannava il a pagare in favore dei ricorrenti, quali eredi della Parte_1 signora i benefici i benefici spettanti ai superstiti delle vittime del Persona_1 dovere e dei soggetti ad esse equiparati.
Con ricorso presentato in data 8.5.2023 il interponeva Parte_1 appello. Resistevano gli appellati e Con atto del 13.11.2023 si CP_1 Controparte_2 costituiva altresì, con atto di intervento volontario adesivo, fratello Controparte_3 degli appellati, unendosi alla richiesta degli stessi, quali eredi del de cuius Per_2
e di di riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla
[...] Persona_1 normativa dei soggetti equiparati a vittima del dovere, chiedendo altresì condannarsi
3 l'Amministrazione convenuta al pagamento dei benefici suindicati in proprio favore, non già iure hereditatis bensì iure proprio. Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità dell'atto di intervento depositato da in data 13.11.2023 nel presente grado del giudizio, per violazione Controparte_3 del combinato disposto di cui all'art. 344 c.p.c. (ai sensi del quale “nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404”) e dell'art. 404 c.p.c. secondo cui “un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti”.
Come anche recentemente ribadito dalla S.C. (si veda Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6834) “l'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 del Cpc, ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse”. Ebbene, la posizione soggettiva di cui è titolare non lo legittima all'opposizione di terzo ai sensi dell'art. Controparte_3
404 cit. per cui l'intervento non puo' che qualificarsi come inammissibile. Cio' posto, il appellante lamenta in primo luogo la violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 416 c.p.c. per aver il giudice di primo grado dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione in quanto sollevata in sede di deposito (tardivo) della memoria di costituzione.
Tale motivo è infondato.
Deve ribadirsi che per pacifica giurisprudenza (cfr. Cass. n. 5970 del 1995) nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, in quanto non rilevabile d'ufficio, deve essere contenuta, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione del convenuto, ai sensi dell'art. 416 c.p.c. A nulla vale la circostanza, riferita dal , per cui l'eccezione Parte_1 di prescrizione era stata dal posta, in sede amministrativa, a fondamento del Parte_1 rigetto della domanda, in quanto mera argomentazione posta a giustificazione del provvedimento di rigetto e non certo allegazione in giudizio, al fine di contrastare la domanda attorea, di fatti estintivi della pretesa azionata. Con il secondo motivo di doglianza, il lamenta la “Violazione e falsa Parte_1 applicazione del combinato disposto dell'art. 34, comma 1, del decreto-legge n. 159/2007, convertito in legge dalla legge n. 222/2007, e dell'art. 8 della legge n. 302/1990” nella parte in cui la sentenza impugnata ha statuito che la speciale elargizione debba esser rivalutata con decorrenza dal 1.1.2003 e non già dal 1.1.2007 (data di entrata in vigore dell'art. 34, comma 1, del decreto legge n. 159/2007 che ha esteso il beneficio alle vittime del dovere) in conformità al fondamentale canone ermeneutico consacrato nell'art. 11 delle preleggi. Deduce infatti il appellante che il beneficio della speciale elargizione, Parte_1 originariamente previsto in favore delle vittime del terrorismo, ai sensi della legge n. 206/2004, è stato attribuito dall'art. 34, comma 1, del decreto legge n. 159/2007 alle vittime del dovere. Il beneficio in parola, essendo stato riconosciuto in favore delle vittime del dovere solo con l'entrata in vigore del d.l. n. 159/2007, deve essere rivalutato, 4 in applicazione dell'art. 8 della legge n. 302 del 1990- a norma del quale la speciale elargizione si rivaluta di anno in anno in misura pari al tasso di inflazione accertato dall'Istat per l'anno precedente- , con decorrenza dalla data del 01.01.2007 (data di entrata in vigore dell'art. 34, comma 1, del decreto legge n. 159/2007 che ha esteso il beneficio alle vittime del dovere) in conformità al fondamentale canone ermeneutico consacrato nell'art. 11 delle preleggi. Anche tale secondo motivo di appello è infondato. La questione della decorrenza della rivalutazione della speciale elargizione di cui all' 34, comma 1, del decreto legge n. 159/2007 (risolta dal Giudice di prime cure, sulla base del precedente espressamente richiamato, Corte di appello di Milano, Sez. Lav., 14 giugno 2021, n. 904, individuandola nella data del 1.1.2003 anziché, come ritenuto dall'appellante , nella data del 1.1.2007) ha trovato condivisibile soluzione nel Parte_1 recente pronunciamento di questa stessa Corte (si veda sent. Corte appello Roma sez. lav., 29/09/2023, n.3306) che appare opportuno richiamare per la chiarezza espositiva del precedente: “l'art.1 L.302-90, nel testo vigente ratione temporis, ha previsto, ai fini che qui interessano, che, a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi, e' corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale. Il successivo art.8 ha disposto che le elargizioni ivi previste sono soggette ad una automatica rivalutazione annuale fino alla data della corresponsione in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
Il DL n.337-03, come convertito, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che per gli eventi successivi alla data del 1-1-2003 (anche) la speciale elargizione in esame è elevata ad euro 200.000.
L'art.5 comma 1° L.206-04, entrata in vigore il 26-8-2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) ha previsto la corresponsione della speciale elargizione di cui al comma 1 dell'art.1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
Ne consegue che il beneficio è costituito da due componenti: quella in capitale (elevata da ultimo ad euro 200.000) e quella rivalutativa (annuale fino alla data della corresponsione in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT). L'univoco intento del legislatore è quello di modellare il beneficio attualizzandone l'importo anno per anno a tutela del beneficiario, che conserva così invariato il potere di acquisto.
L'art.1 commi 563-565 L.266-05 ha stabilito che: per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art.3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture
5 civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità; sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanenti invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative;
con regolamento sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti. Il comma 562 dell'art.1 ha autorizzato la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006, al fine espresso della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564.
In questa cornice, l'art.34 del DL n.159-07, come convertito, sotto la rubrica
“Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo” ha previsto che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti ed alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'art.5 commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ne consegue, anzitutto, che l'art.34 ha realizzato, in coerenza con la testuale indicazione della rubrica ed in linea di continuità con la precedente previsione dell'art.1 comma 562 della L.266-05, un'estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564 e quindi una totale equiparazione delle due categorie ai fini della quantificazione degli importi dovuti. Nell'ambito di tale estensione, a quest'ultima categoria è dovuto, quindi, il medesimo importo che sarebbe spettato alla prima in relazione alla stessa decorrenza comprensivo sia della componente in capitale che di quella rivalutativa e quindi nel suo valore attuale, pari al capitale rivalutato dal 1-1- 2003 alla data della effettiva corresponsione. Il che è pienamente in linea con l'intento univoco del legislatore, già menzionato, di totale equiparazione tra vittime della criminalità e del terrorismo e vittime del dovere, ferma per entrambe la tutela della conservazione del potere di acquisto mediante la corresponsione del beneficio nel suo valore attuale. Né la legge ha disposto per il passato;
al contrario, nell'estendere il beneficio nel senso sopra delineato, ha semplicemente attualizzato l'importo della speciale elargizione al momento della sua estensione”. In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. La natura dell'Amministrazione appellante osta all'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità dell'intervento proposto da e Controparte_3 compensa nei suoi confronti le spese di lite;
6 Rigetta l'appello; Condanna il appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in Parte_1 complessivi euro 3.500,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15%. Roma, 20.9.2024
Il Consigliere estensore La Presidente Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Maria Antonia Garzia
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All'udienza del 20.9.2024 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1036 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA Parte_1
GENERALE DELLO STATO Appellante e e in proprio e quali eredi di CP_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. DA RUOS MANUELA Persona_1
Appellati nonchè
in proprio e quale erede di Controparte_3 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. DA RUOS MANUELA Interveniente volontario ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1296/2022 del 2 dicembre 2022 Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18.7.2020, e hanno Controparte_2 CP_1 chiesto al Tribunale di Tivoli, previo riconoscimento dello status di “Vittima del Dovere
o equiparato” in favore del proprio padre (militare deceduto in data Persona_2
18.7.1993), la condanna del alla corresponsione, in loro favore, sia Parte_1 in proprio che quali eredi della madre (coniuge di Persona_1 Persona_2 deceduta in data 24.4.2012), dei benefici previsti dall'art. 1, commi da 562 a 565, della legge n. 266/2005 e relativo al regolamento applicativo di cui al d.P.R. n. 243/2006. A sostegno della domanda, hanno esposto quanto segue: che il loro dante causa Per_2
1 in qualità di ufficiale dell'Aeronautica Militare Italiana, ha prestato servizio Per_2 presso il 1° Regional Operation Command (R.O.C.) di Monte Venda dall'1.1.1965 al 7.12.1969 nell'ambito di una missione caratterizzata da particolari e straordinarie condizioni ambientali ed operative;
che, infatti, durante il periodo di permanenza presso detta base militare, il de cuius ha prestato servizio all'interno di un'area ubicata nel c.d.
“sito incavernato” in cui vi era un'atmosfera contaminata da una concentrazione di gas radon superiore anche di 20 volte rispetto allo soglia fissata dalla legge;
che il militare è stato quindi esposto per ragioni di servizio a notevoli quantità di sostanze tossicocancerogene, tra cui – soprattutto - il gas radioattivo radon;
che tale esposizione ha causato una “neoplasia polmonare destro” da cui è conseguita la morte dello in Per_2 data 8.7.1993; che la presenza di radon in detto sito militare e l'esposizione professionale dei militari trova conferma, oltre che negli atti dell'Autorità amministrativa, anche nelle risultanze processuali del giudizio penale n. 277/2016 R.G. incardinato davanti al Tribunale di Padova in ordine ai fatti in parola (risultanze costituite dalle dichiarazioni testimoniali e dalle consulenze tecniche acquisite in detto processo, atti ampiamente richiamate nel ricorso in esame); che anche lo stesso ha Parte_1 riconosciuto, in favore di 30 militari che avevano operato all'interno della base I° ROC di Monte Venda, lo status di “equiparati a vittime del dovere”; che l'infermità riportata dal loro dante causa, che ha determinato il decesso dello stesso, è stata causata dalle particolari condizioni di servizio nelle quali egli aveva operato (in particolare dall'esposizione al gas radon); che il loro dante causa avrebbe avuto il Persona_2 diritto ad essere riconosciuto “vittima del dovere” e, di conseguenza, essi ricorrenti, sia iure proprio che quali eredi di loro defunta madre e vedova dello Persona_1
hanno diritto all'elargizione dell'assegno vitalizio mensile, allo speciale assegno Per_2 vitalizio mensile ed alla speciale elargizione di euro 200.000,00 oltre perequazione. Sulla base di tali deduzioni, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: «Piaccia all'On.le Sig. Giudice del Lavoro, reiectis contrariis, volere: - dichiarare il tenuto al riconoscimento quale “equiparato a vittima del dovere” Parte_1 di , nato a [...] il [...] e deceduto in data 18.7.1993, in Persona_2 seguito a “neoplasia polmonare destra”; - conseguentemente, dichiarare il Parte_1
obbligato al riconoscimento dei benefici ex DPR 07.07.2006 n°243; - condannare
[...] il al pagamento di tutte le somme dovute anche per ratei medio Parte_1 tempore maturati per assegno vitalizio per l'importo di € 500,00 ovvero, in subordine, di
€ 258,23, a decorrere dall'1.1.2006 e lo speciale assegno vitalizio per l'importo di € 1.033,00, soggetti annualmente alla perequazione automatica di cui al D. Lgs 30 dicembre 1992 n.503, art. 11, mediante pagamento delle differenze e delle addizioni ex art.16 L.412/91 maturate sino al soddisfo, con i relativi arretrati e su tutte le somme dovute riconoscere gli interessi legali;
la speciale elargizione per l'importo di € 200.000,00 oltre perequazioni e interessi legali dall'1.1.2007; - accogliere ogni altra domanda formulata nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso;
- il tutto con vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.». Il si costituiva (tardivamente) in giudizio, chiedendo il Parte_1 rigetto della domanda per i seguenti motivi: a) intervenuta prescrizione del diritto azionato;
b) insussistenza dei presupposti per l'insorgenza del diritto ai benefici reclamati in quanto il militare per il quale si chiede il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alla vittima del dovere è deceduto il 18.7.1993, ossia prima dell'entrata in
2 vigore della n. 266 del 2005 che ha istituito i benefici in parola;
c) carenza di titolarità del diritto ai benefici in questione da parte di e quali figli Controparte_2 CP_1 superstiti del militare, in quanto esse non erano a carico del loro dante causa al momento del decesso ai sensi dell'art. 6 legge n. 466 del 1980; d) carenza di prova dell'esistenza del nesso causale tra l'esposizione al gas radon e la genesi della malattia tumorale contratta dallo Per_2
Previo espletamento di una CTU medico legale, il Tribunale di Tivoli con sentenza n. 1296/2022 del 2 dicembre 2022 così statuiva: DICHIARA che (deceduto in data 18.7.1993) aveva diritto Persona_2 al riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle “vittime del dovere” ai sensi dell'art. 1, commi 563 564, legge n. 266/2005 in quanto il suo decesso ha avuto come concausa una patologia contratta a seguito dell'esposizione al gas Radon per motivi di servizio dall'1.1.1965 al 7.12.1969; DICHIARA che quale vedova superstite del de cuius Persona_1
aveva diritto in vita a vedersi liquidate le seguenti prestazioni: Persona_2
- la speciale elargizione pari ad € 200.000,00 soggetta a rivalutazione automatica con decorrenza da 1.1.2003;
- l'assegno vitalizio (rateo mensile di €500,00) ex art. 2 legge n. 407 del 1998 con decorrenza 1.1.2006 sino alla data del decesso della medesima (avvenuto in data 24.4.2012);
- lo speciale assegno vitalizio (rateo mensile di €1.033,00) soggetto alla perequazione automatica, ex art. 5, comma 3, legge n. 206 del 2004, con decorrenza 1.1.2008 sino alla data del decesso della medesima (avvenuto in data 24.4.2012); CONDANNA l'amministrazione convenuta al pagamento, in favore di
[...]
e di quali eredi di dei suddetti benefici e CP_2 CP_1 Persona_1 relativi arretrati da erogarsi, nei limiti delle rispettive quote ereditarie, con le decorrenze di cui sopra, oltre accessori di legge;
RIGETTA la domanda di
[...]
e di volta ottenere il riconoscimento dei predetti benefici iure CP_2 CP_1 proprio”. Il Giudice di prime cure, pertanto, rigettava la domanda di condanna al pagamento delle suddette elargizioni in favore dei ricorrenti in proprio mentre, previa declaratoria dell'inammissibilità dell'eccezione di estinzione del diritto per intervenuta prescrizione in ragione della sua tardività, accoglieva il ricorso proposto dalle controparti iure hereditario e, per l'effetto, dichiarava la spettanza del diritto al riconoscimento in favore del signor dello status di soggetto equiparato alle vittime del Persona_2 dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563 e 564 della legge n. 266/2005 e, per l'effetto, condannava il a pagare in favore dei ricorrenti, quali eredi della Parte_1 signora i benefici i benefici spettanti ai superstiti delle vittime del Persona_1 dovere e dei soggetti ad esse equiparati.
Con ricorso presentato in data 8.5.2023 il interponeva Parte_1 appello. Resistevano gli appellati e Con atto del 13.11.2023 si CP_1 Controparte_2 costituiva altresì, con atto di intervento volontario adesivo, fratello Controparte_3 degli appellati, unendosi alla richiesta degli stessi, quali eredi del de cuius Per_2
e di di riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla
[...] Persona_1 normativa dei soggetti equiparati a vittima del dovere, chiedendo altresì condannarsi
3 l'Amministrazione convenuta al pagamento dei benefici suindicati in proprio favore, non già iure hereditatis bensì iure proprio. Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità dell'atto di intervento depositato da in data 13.11.2023 nel presente grado del giudizio, per violazione Controparte_3 del combinato disposto di cui all'art. 344 c.p.c. (ai sensi del quale “nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404”) e dell'art. 404 c.p.c. secondo cui “un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti”.
Come anche recentemente ribadito dalla S.C. (si veda Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6834) “l'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 del Cpc, ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse”. Ebbene, la posizione soggettiva di cui è titolare non lo legittima all'opposizione di terzo ai sensi dell'art. Controparte_3
404 cit. per cui l'intervento non puo' che qualificarsi come inammissibile. Cio' posto, il appellante lamenta in primo luogo la violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 416 c.p.c. per aver il giudice di primo grado dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione in quanto sollevata in sede di deposito (tardivo) della memoria di costituzione.
Tale motivo è infondato.
Deve ribadirsi che per pacifica giurisprudenza (cfr. Cass. n. 5970 del 1995) nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, in quanto non rilevabile d'ufficio, deve essere contenuta, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione del convenuto, ai sensi dell'art. 416 c.p.c. A nulla vale la circostanza, riferita dal , per cui l'eccezione Parte_1 di prescrizione era stata dal posta, in sede amministrativa, a fondamento del Parte_1 rigetto della domanda, in quanto mera argomentazione posta a giustificazione del provvedimento di rigetto e non certo allegazione in giudizio, al fine di contrastare la domanda attorea, di fatti estintivi della pretesa azionata. Con il secondo motivo di doglianza, il lamenta la “Violazione e falsa Parte_1 applicazione del combinato disposto dell'art. 34, comma 1, del decreto-legge n. 159/2007, convertito in legge dalla legge n. 222/2007, e dell'art. 8 della legge n. 302/1990” nella parte in cui la sentenza impugnata ha statuito che la speciale elargizione debba esser rivalutata con decorrenza dal 1.1.2003 e non già dal 1.1.2007 (data di entrata in vigore dell'art. 34, comma 1, del decreto legge n. 159/2007 che ha esteso il beneficio alle vittime del dovere) in conformità al fondamentale canone ermeneutico consacrato nell'art. 11 delle preleggi. Deduce infatti il appellante che il beneficio della speciale elargizione, Parte_1 originariamente previsto in favore delle vittime del terrorismo, ai sensi della legge n. 206/2004, è stato attribuito dall'art. 34, comma 1, del decreto legge n. 159/2007 alle vittime del dovere. Il beneficio in parola, essendo stato riconosciuto in favore delle vittime del dovere solo con l'entrata in vigore del d.l. n. 159/2007, deve essere rivalutato, 4 in applicazione dell'art. 8 della legge n. 302 del 1990- a norma del quale la speciale elargizione si rivaluta di anno in anno in misura pari al tasso di inflazione accertato dall'Istat per l'anno precedente- , con decorrenza dalla data del 01.01.2007 (data di entrata in vigore dell'art. 34, comma 1, del decreto legge n. 159/2007 che ha esteso il beneficio alle vittime del dovere) in conformità al fondamentale canone ermeneutico consacrato nell'art. 11 delle preleggi. Anche tale secondo motivo di appello è infondato. La questione della decorrenza della rivalutazione della speciale elargizione di cui all' 34, comma 1, del decreto legge n. 159/2007 (risolta dal Giudice di prime cure, sulla base del precedente espressamente richiamato, Corte di appello di Milano, Sez. Lav., 14 giugno 2021, n. 904, individuandola nella data del 1.1.2003 anziché, come ritenuto dall'appellante , nella data del 1.1.2007) ha trovato condivisibile soluzione nel Parte_1 recente pronunciamento di questa stessa Corte (si veda sent. Corte appello Roma sez. lav., 29/09/2023, n.3306) che appare opportuno richiamare per la chiarezza espositiva del precedente: “l'art.1 L.302-90, nel testo vigente ratione temporis, ha previsto, ai fini che qui interessano, che, a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi, e' corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale. Il successivo art.8 ha disposto che le elargizioni ivi previste sono soggette ad una automatica rivalutazione annuale fino alla data della corresponsione in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
Il DL n.337-03, come convertito, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che per gli eventi successivi alla data del 1-1-2003 (anche) la speciale elargizione in esame è elevata ad euro 200.000.
L'art.5 comma 1° L.206-04, entrata in vigore il 26-8-2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) ha previsto la corresponsione della speciale elargizione di cui al comma 1 dell'art.1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
Ne consegue che il beneficio è costituito da due componenti: quella in capitale (elevata da ultimo ad euro 200.000) e quella rivalutativa (annuale fino alla data della corresponsione in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT). L'univoco intento del legislatore è quello di modellare il beneficio attualizzandone l'importo anno per anno a tutela del beneficiario, che conserva così invariato il potere di acquisto.
L'art.1 commi 563-565 L.266-05 ha stabilito che: per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art.3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture
5 civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità; sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanenti invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative;
con regolamento sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti. Il comma 562 dell'art.1 ha autorizzato la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006, al fine espresso della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564.
In questa cornice, l'art.34 del DL n.159-07, come convertito, sotto la rubrica
“Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo” ha previsto che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti ed alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'art.5 commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ne consegue, anzitutto, che l'art.34 ha realizzato, in coerenza con la testuale indicazione della rubrica ed in linea di continuità con la precedente previsione dell'art.1 comma 562 della L.266-05, un'estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564 e quindi una totale equiparazione delle due categorie ai fini della quantificazione degli importi dovuti. Nell'ambito di tale estensione, a quest'ultima categoria è dovuto, quindi, il medesimo importo che sarebbe spettato alla prima in relazione alla stessa decorrenza comprensivo sia della componente in capitale che di quella rivalutativa e quindi nel suo valore attuale, pari al capitale rivalutato dal 1-1- 2003 alla data della effettiva corresponsione. Il che è pienamente in linea con l'intento univoco del legislatore, già menzionato, di totale equiparazione tra vittime della criminalità e del terrorismo e vittime del dovere, ferma per entrambe la tutela della conservazione del potere di acquisto mediante la corresponsione del beneficio nel suo valore attuale. Né la legge ha disposto per il passato;
al contrario, nell'estendere il beneficio nel senso sopra delineato, ha semplicemente attualizzato l'importo della speciale elargizione al momento della sua estensione”. In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. La natura dell'Amministrazione appellante osta all'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità dell'intervento proposto da e Controparte_3 compensa nei suoi confronti le spese di lite;
6 Rigetta l'appello; Condanna il appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in Parte_1 complessivi euro 3.500,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15%. Roma, 20.9.2024
Il Consigliere estensore La Presidente Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Maria Antonia Garzia
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