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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 6626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6626 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5756 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gentile Parte_1 RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Carlo Maria Liguori
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7.03.2024 il ricorrente conveniva in giudizio l assumendo: di aver lavorato dal 28.5.1976 al 30.4.1995 alle CP_1 dipendenze della operante, attraverso Controparte_2 Società Finanziarie del Gruppo Breda, nell'ambito del Raggruppamento
Ferroviario delle Partecipazioni Statali;
che l'attività lavorativa era articolata in turni alternati di otto ore;
che svolgeva mansioni di saldatore e saldo carpentiere;
in particolare in qualità di carpentiere, era addetto al montaggio, a norma di disegno, di tutti i sottogruppi e particolari sciolti (lamiere, traverse in ferro, piastre) provenienti dal reparto preparazione e tagli, al fine di completare il telaio delle carrozze ferroviarie;
altresì, effettuava la saldatura a filo continuo e con elettrodi. Deduceva, pertanto, che le mansioni svolte, per la loro natura e tipologia, lo avevano costretto ad operare in presenza di sostanze dannose con inevitabile inquinamento dell'intero organismo;
che dal 2019 era affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva di grado moderato/severo con piano terapeutico con prescrizione di Elebrato Ellipta;
che in data 20.1.2020 giungeva al P.O. S. Maria delle Grazie di Pozzuoli con diagnosi di BP già in trattamento con triplice terapia ICS LABA LAMA;
in data 7.4.2022 denunciava all la professionale natura della malattia con postumi in CP_1 misura dell'8%; che avverso il provvedimento dell'Istituto in data 4.6.2023
1 2
proponeva opposizione chiedendo il riconoscimento dei postumi in misura dell'8%; che in data 5.7.2023 proponeva ricorso in opposizione, ma allo stato senza esito alcuno;
che in data 13.7.2022 definiva in sede conciliativa il giudizio contro la società datrice di lavoro ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale.
Tanto premesso, concludeva: “1 accogliere la presente domanda e per
l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della lavorazione prestata, ha contratto la malattia professionale indicata in premessa e che per tale patologia attualmente presenta un'inabilità permanente complessiva dell'8% ;
2- per l'effetto condannare l al CP_1 risarcimento del danno biologico a mezzo della liquidazione della prestazione in capitale, nella misura ritenuta dalla CTU, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali;
3- condannare l CP_1 convenuto al pagamento delle spese diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
L nel costituirsi, resisteva all'avverso ricorso chiedendone il CP_1 rigetto.
In corso di causa veniva disposta consulenza tecnica sulla documentazione in atti.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda è procedibile risultando agli atti il previo esperimento dell'iter amministrativo.
Nel merito, il ricorso è fondato.
L'art. 13 d.lgs. 28/02/00 n. 38, rubricato Danno biologico, stabilisce: «1.
In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito CP_1 del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al
2 3
comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti".
La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico».
Nel caso di specie, il ricorrente sostiene di aver contratto la patologia indicata in ricorso a causa dell'attività lavorativa svolta.
Ed invero, risulta documentalmente provato che il ricorrente ha effettuato presso la attività lavorativa con esposizione alle sostanze nocive CP_2 indicate in ricorso. Trattasi, peraltro, di fatti non contestati dall . CP_1 Il consulente d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività svolta e il danno lamentato.
All'uopo ha affermato che: “… alla luce delle evidenze emerse, si ritiene che la patologia riscontrata nel sig. • Sia Parte_1 riconducibile alla prolungata esposizione a fattori di rischio professionale (fumi di saldatura, amianto, solventi e vapori tossici); •
Abbia una genesi lavorativa, rientrando tra le malattie professionali tabellate, con conseguente applicazione del principio della presunzione legale di origine;
• Comporti un danno biologico permanente dell'8%..... con diritto all'indennizzo secondo i criteri vigenti. Decorrenza 07-04-2022, data della denuncia all ”. CP_1
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Dunque, nell'accertata sussistenza dei presupposti di carattere sanitario utili ai fini del riconoscimento del solo indennizzo in capitale, la domanda va accolta con conseguente condanna dell al riconoscimento del suddetto nella misura dell'8% nonché alla CP_1
3 4
corresponsione dei ratei maturati, con gli interessi e svalutazione monetaria e con vittoria di spese.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l CP_1 al pagamento in favore del ricorrente dell'importo dovuto a titolo di indennizzo in capitale commisurato al grado di menomazione pari all'8%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Condanna
l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1 1600,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese, con attribuzione.
Napoli, il 23/09/2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli
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TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5756 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gentile Parte_1 RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Carlo Maria Liguori
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7.03.2024 il ricorrente conveniva in giudizio l assumendo: di aver lavorato dal 28.5.1976 al 30.4.1995 alle CP_1 dipendenze della operante, attraverso Controparte_2 Società Finanziarie del Gruppo Breda, nell'ambito del Raggruppamento
Ferroviario delle Partecipazioni Statali;
che l'attività lavorativa era articolata in turni alternati di otto ore;
che svolgeva mansioni di saldatore e saldo carpentiere;
in particolare in qualità di carpentiere, era addetto al montaggio, a norma di disegno, di tutti i sottogruppi e particolari sciolti (lamiere, traverse in ferro, piastre) provenienti dal reparto preparazione e tagli, al fine di completare il telaio delle carrozze ferroviarie;
altresì, effettuava la saldatura a filo continuo e con elettrodi. Deduceva, pertanto, che le mansioni svolte, per la loro natura e tipologia, lo avevano costretto ad operare in presenza di sostanze dannose con inevitabile inquinamento dell'intero organismo;
che dal 2019 era affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva di grado moderato/severo con piano terapeutico con prescrizione di Elebrato Ellipta;
che in data 20.1.2020 giungeva al P.O. S. Maria delle Grazie di Pozzuoli con diagnosi di BP già in trattamento con triplice terapia ICS LABA LAMA;
in data 7.4.2022 denunciava all la professionale natura della malattia con postumi in CP_1 misura dell'8%; che avverso il provvedimento dell'Istituto in data 4.6.2023
1 2
proponeva opposizione chiedendo il riconoscimento dei postumi in misura dell'8%; che in data 5.7.2023 proponeva ricorso in opposizione, ma allo stato senza esito alcuno;
che in data 13.7.2022 definiva in sede conciliativa il giudizio contro la società datrice di lavoro ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale.
Tanto premesso, concludeva: “1 accogliere la presente domanda e per
l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della lavorazione prestata, ha contratto la malattia professionale indicata in premessa e che per tale patologia attualmente presenta un'inabilità permanente complessiva dell'8% ;
2- per l'effetto condannare l al CP_1 risarcimento del danno biologico a mezzo della liquidazione della prestazione in capitale, nella misura ritenuta dalla CTU, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali;
3- condannare l CP_1 convenuto al pagamento delle spese diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
L nel costituirsi, resisteva all'avverso ricorso chiedendone il CP_1 rigetto.
In corso di causa veniva disposta consulenza tecnica sulla documentazione in atti.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda è procedibile risultando agli atti il previo esperimento dell'iter amministrativo.
Nel merito, il ricorso è fondato.
L'art. 13 d.lgs. 28/02/00 n. 38, rubricato Danno biologico, stabilisce: «1.
In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito CP_1 del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al
2 3
comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti".
La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico».
Nel caso di specie, il ricorrente sostiene di aver contratto la patologia indicata in ricorso a causa dell'attività lavorativa svolta.
Ed invero, risulta documentalmente provato che il ricorrente ha effettuato presso la attività lavorativa con esposizione alle sostanze nocive CP_2 indicate in ricorso. Trattasi, peraltro, di fatti non contestati dall . CP_1 Il consulente d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività svolta e il danno lamentato.
All'uopo ha affermato che: “… alla luce delle evidenze emerse, si ritiene che la patologia riscontrata nel sig. • Sia Parte_1 riconducibile alla prolungata esposizione a fattori di rischio professionale (fumi di saldatura, amianto, solventi e vapori tossici); •
Abbia una genesi lavorativa, rientrando tra le malattie professionali tabellate, con conseguente applicazione del principio della presunzione legale di origine;
• Comporti un danno biologico permanente dell'8%..... con diritto all'indennizzo secondo i criteri vigenti. Decorrenza 07-04-2022, data della denuncia all ”. CP_1
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Dunque, nell'accertata sussistenza dei presupposti di carattere sanitario utili ai fini del riconoscimento del solo indennizzo in capitale, la domanda va accolta con conseguente condanna dell al riconoscimento del suddetto nella misura dell'8% nonché alla CP_1
3 4
corresponsione dei ratei maturati, con gli interessi e svalutazione monetaria e con vittoria di spese.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l CP_1 al pagamento in favore del ricorrente dell'importo dovuto a titolo di indennizzo in capitale commisurato al grado di menomazione pari all'8%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Condanna
l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1 1600,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese, con attribuzione.
Napoli, il 23/09/2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli
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