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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/03/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona della Giudice on. Liliana Anselmo, all'esito dell'udienza del 22.1.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., emette la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta il 7.11.2018 al N. R.G.C.A. 14967/2018, promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia NALDI Parte_1
-attrice- contro in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Controparte_1
p.t. rappresentata e difesa dagli Avv. Prof. Vincenzo PINTO, Avv. Cecilia CP_2
LANCIOLI, Avv. Prof. Gianluca CONTI
2-Società FIRENZE in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco BALDESI
-convenuti-
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_4 dall'Avv. Francesco USAI
-terza chiamata in causa-
OGGETTO: Risarcimento danni da immissioni rumorose
Conclusioni
Per : Voglia il Tribunale di Firenze, previa conferma della sentenza nr. 3000/2024 e previa Pt_1 revoca del provvedimento del 27.11.2024 e previa ammissione della prova testimoniale richiesta da parte attrice con la memoria ex art. 183 sesto comma nr. 2 c.p.c. per la quale insiste, nonché rigetto delle istanze istruttorie avverse o, in denegata ipotesi di loro accoglimento, ammissione di quelle formulate da parte attrice a controprova con la III^ memoria 183 VI co .c.p.c., contrariis rejctis, CONDANNARE in CP_4 persona del suo legale rappresentante e n persona del legale rappresentante p.t., in solido CP_1 tra loro, al pagamento in favore dell'attrice del risarcimento di tutti i danni patiti a seguito delle immissioni rumorose illecite pari all'importo complessivo di euro 23.378,40, di cui euro 13.378,40 per danno patrimoniale ed euro 10 mila per danno non patrimoniale o alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche con valutazione equitativa degli stessi ex art. 1226 c.c.; con vittoria delle spese di lite e condanna delle controparti ex art. 96 terzo comma c.p.c..
Per Richiama e ribadisce la propria dichiarazione di riserva di appello ex art. 340 CP_1
c.p.c. e 129 disp. att. c.p.c. avverso la sentenza parziale del Tribunale di Firenze nr. 3000/2024 del
27.09.2024 e pubblicata il 30.9.2024, come da specifica dichiarazione del 4.11.2024 notificata alle altre parti in pari data e depositata nel fascicolo telematico lo stesso 4.11.2024; (1) considerato che con la sentenza parziale il Tribunale non ha deciso in ordine alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non, richiamando tutte le precedenti difese e conclusioni, insiste nell'opporsi alla prova testimoniale di parte attrice e chiede il rigetto delle domande;
con vittoria di spese e onorari di causa.
Per “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, respinta e disattesa ogni Controparte_5 contraria e diversa domanda, eccezione e conclusione, ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai fatti lamentati ex adverso, chiede liquidarsi i compensi nei confronti di parte attrice per essere stata dalla stessa evocata in giudizio senza titolo e comunque per non essere stata provata alcuna delle pretese svolte in causa nei suoi confronti;
con espressa istanza di distrazione degli onorari a favore del procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi.
Per Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, IN VIA PRELIMINARE dichiarare CP_4
l'inammissibilità/improcedibilità della domanda ex adverso avanzata per difetto della condizione di procedibilità prevista dall'art. 3 del DL 132/2014 (negoziazione assistita); NEL MERITO respinta e disattesa ogni contraria e diversa domanda, eccezione e conclusione, rigettare ogni domanda attrice riportandosi agli atti;
IN VIA ISTRUTTORIA per scrupolo difensionale insiste per l'accoglimento delle formulate istanze istruttorie.
Concisa Esposizione dei Fatti
Con sentenza parziale del 27.9.2024/30.09.2024 nr. 3000, questo Giudice ha deciso intorno alle domande attoree di accertare l'intollerabilità delle immissioni di rumore provenienti dal “Il Locale”, di individuare i soggetti responsabili dell'illecito e di condannarli, in solido tra loro, ad adottare misure idonee per escludere/limitare le dette immissioni, oltre a pagare, ex art. 614 bis c.p.c., la somma di euro 250 al gg per ogni giorno successivo alla scadenza del termine di 120 gg concessi a partire dalla data di deposito della sentenza laddove le prescrizioni che sono state impartite non vengano ottemperate.
La detta sentenza viene integralmente richiamata e confermata in questa sede.
La causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo con ordinanza del 27.9.2024 per l'ulteriore ed eventuale fase istruttoria relativa alla domanda [rassegnata da parte attrice in atto di citazione e ribadita nella memoria di cui all'art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c.] di risarcimento
2 per equivalente dei danni patiti sia di natura patrimoniale - quantificati nella misura di euro
13.378,40 – sia di natura non patrimoniale - quantificati in euro 10.000.
In particolare, con riguardo alla voce di danno emergente, l'attrice espone, in atto di citazione, di aver acquistato dei tappi acustici (euro 140), il farmaco AN (euro 12,20), un impianto di condizionamento per dover tenere chiuse le finestre nelle ore notturne della stagione estiva quando i rumori provenienti dal “Il Locale” si avvertono maggiormente (euro
2.426,00), mentre con riguardo al lucro cessante, lamenta di non aver potuto Pt_1 riscuotere la somma di euro 10.800, pari a nr. 18 canoni di locazione che le avrebbe dovuto corrispondere la conduttrice di un appartamento di sua proprietà, ubicato all'interno dello stesso edificio ove risiede l'attrice, prospiciente “Il Locale”, per averlo rilasciato in anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto di locazione, a causa dei rumori molesti anche da questa avvertiti.
Relativamente al danno non patrimoniale argomenta, in atto di citazione, Pt_1 che esso conseguirebbe automaticamente all'accertamento delle immissioni illecite “essendo risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 CEDU, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della c.d. comunitarizzazione della CEDU”; nello specifico l'attrice afferma che le immissioni di rumore le avrebbero causato un grave disturbo al sonno che, unito alla tensione quotidianamente subita dalla stessa per l'atteggiamento aggressivo degli avventori e del personale del “Il Locale”, le avrebbe causato una sindrome ansioso – depressiva per protratti disturbi al sonno, per la quale sarebbe in cura con il farmaco AN.
Le dette domande sono state tutte contestate dai convenuti ( CP_1
per assenza di rigorosa prova intorno al nesso CP_5 CP_3 CP_4 causale che dovrebbe sussistere tra le asserite immissioni acustiche illecite (perché intollerabili) e i danni asseritamente patiti sia nell'ambito patrimoniale (ed in parte qua viene fatto presente che la conduttrice sig.ra , nel comunicare il suo recesso, addusse quale Pt_2 causa determinante “il malfunzionamento dell'impianto idraulico” così come l'acquisto dell'impianto condizionante dipenderebbe soprattutto dall'allungamento del periodo estivo e dall'eccessivo caldo che ormai le contrassegna) sia nell'ambito non patrimoniale (per assenza di documentazione medica che attesti i gravi disturbi del sonno e lo stress).
e hanno, altresì, eccepito, già in comparsa di Controparte_5 CP_4 costituzione e risposta, l'improcedibilità delle domande, ivi compresa quella di condanna al risarcimento del danno per equivalente, per omesso svolgimento della procedura di cui al
D.L. 132/2014, conv. in legge 162/2014; a tale riguardo parte attrice ha replicato nella
3 memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. affermando che: “l'oggetto della causa non si esauriva nella domanda di pagamento di una somma di denaro posto che la domanda di risarcimento del danno formulata da è conseguenza dell'accertamento dell'intollerabilità delle immissioni rumorose Pt_1 provenienti da “Il Locale”.
Con ordinanza del 27.11.2024, sono stati ritenuti irrilevanti ai fini del decidere tutti i capitoli di prova formulati da parte attrice relativamente alla domanda risarcitoria, per cui la causa viene in decisione.
Motivi della decisione
Sull'eccezione di improcedibilità per omesso espletamento della procedura per la stipulazione della convenzione di negoziazione assistita
La domanda di condanna al risarcimento per equivalente dei danni asseritamente subiti a causa delle immissioni formulata da avrebbe dovuto essere preceduta Pt_1 dall'assolvimento della procedura di cui al D.L. 132/2014, conv. in Legge nr. 162/2014; difatti la domanda si sostanzia nella richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro non eccedente 50.000 euro e non riguarda una controversia assoggettata alla disciplina della mediazione obbligatoria.
Parte attrice, nonostante l'eccezione tempestivamente sollevata dai convenuti e CP_4 non ha inteso, spontaneamente, assolvere alla condizione di procedibilità, CP_1 né la questione è stata affrontata durante il procedimento (peraltro connotatosi da più avvicendamenti di giudici nella trattazione del fascicolo) e decisa;
peraltro, i convenuti nel rassegnare le conclusioni, si sono riportati a quelle rassegnate in atti, ivi comprese le eccezioni preliminari sollevate nelle comparse di costituzione e risposta.
L'eccezione è fondata.
Per il caso in cui la procedura di negoziazione assistita obbligatoria non venga esperita la sanzione prevista è costituita dall'improcedibilità della domanda giudiziale (v. art. 3, D.L. 12 settembre 2014, n. 132) e la disciplina relativa al regime di rilevazione e agli effetti dell'improcedibilità è del tutto sovrapponibile a quella prevista dal legislatore per la mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
La ratio della norma è di evitare il ricorso alla tutela giurisdizionale ed è coerente con l'intendimento del legislatore di adottare sempre più strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (a mero titolo esemplificativo, si pensi che negli ultimi anni sono stati introdotti gli istituti della mediazione, dell'arbitro bancario e finanziario e della camera di conciliazione e arbitrato presso la ) al fine di favorire lo sviluppo di una cultura del CP_6
"compromesso" o della fattiva ricerca di una soluzione consensuale della lite, piuttosto che alla strenua difesa in giudizio di posizioni spesso antitetiche.
Sulle spese processuali
4 In questa sede si procede alla liquidazione delle spese processuali sostenute da parte attrice nell'intero procedimento civile.
Per effetto della definizione in rito della domanda risarcitoria per equivalente, le spese processuali attoree vengono compensate nella misura di un terzo, per cui i restanti due terzi sono posti a carico dei convenuti e n solido tra loro. CP_4 CP_1
I criteri di liquidazione che vengono adottati sono quelli di cui al DM 55/2014 previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (nella misura media per la fase di studio ed introduttiva e in quella massima per la fase istruttoria in considerazione dei numerosi accertamenti e confronti con le parti e i CCTTPP che il CTU ha dovuto effettuare, per un totale di euro 6207 per compenso professionale); per la fase decisoria viene optato il criterio massimo di cui al D.M. 147/2022 (pari ad euro 4358), per un totale di euro
10.565,00 per compenso professionale.
Le spese processuali di a ono poste a carico di parte CP_5 CP_5 attrice e sono liquidate nella misura minima prevista per ogni fase, in considerazione della agevole attività difensiva svolta per l'assoluta estraneità ai fatti di causa.
Le spese di CTU sono state già liquidate con la sentenza parziale nr. 3000/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando:
1) Conferma la sentenza parziale nr. 3000 del 27.9.2024/30.9.2024;
2) Dichiara improcedibile la domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra quantificati nella somma di euro 23.378,40, per mancato Parte_1 assolvimento della condizione di procedibilità di cui al D.L. 13272014, convertito in legge 162/2014.
3) Liquida le spese processuali dell'attrice in euro 10.565,00 per compenso professionale oltre spese vive, rimborso forfettario del 15% iva e cap come per legge;
previa compensazione per un terzo, i restanti due terzi sono posti a carico solidale di e CP_4
CP_1
4) Pone le spese processuali della società a carico di parte attrice che Controparte_5 vengono liquidate in euro 4.012,00 per compenso professionale, oltre spese vive, rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
dispone la distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore avv. Baldesi che si è dichiarato antistatario.
Firenze, 6 marzo 2025
La giudice on.
Liliana Anselmo
5 6
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona della Giudice on. Liliana Anselmo, all'esito dell'udienza del 22.1.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., emette la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta il 7.11.2018 al N. R.G.C.A. 14967/2018, promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia NALDI Parte_1
-attrice- contro in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Controparte_1
p.t. rappresentata e difesa dagli Avv. Prof. Vincenzo PINTO, Avv. Cecilia CP_2
LANCIOLI, Avv. Prof. Gianluca CONTI
2-Società FIRENZE in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco BALDESI
-convenuti-
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_4 dall'Avv. Francesco USAI
-terza chiamata in causa-
OGGETTO: Risarcimento danni da immissioni rumorose
Conclusioni
Per : Voglia il Tribunale di Firenze, previa conferma della sentenza nr. 3000/2024 e previa Pt_1 revoca del provvedimento del 27.11.2024 e previa ammissione della prova testimoniale richiesta da parte attrice con la memoria ex art. 183 sesto comma nr. 2 c.p.c. per la quale insiste, nonché rigetto delle istanze istruttorie avverse o, in denegata ipotesi di loro accoglimento, ammissione di quelle formulate da parte attrice a controprova con la III^ memoria 183 VI co .c.p.c., contrariis rejctis, CONDANNARE in CP_4 persona del suo legale rappresentante e n persona del legale rappresentante p.t., in solido CP_1 tra loro, al pagamento in favore dell'attrice del risarcimento di tutti i danni patiti a seguito delle immissioni rumorose illecite pari all'importo complessivo di euro 23.378,40, di cui euro 13.378,40 per danno patrimoniale ed euro 10 mila per danno non patrimoniale o alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche con valutazione equitativa degli stessi ex art. 1226 c.c.; con vittoria delle spese di lite e condanna delle controparti ex art. 96 terzo comma c.p.c..
Per Richiama e ribadisce la propria dichiarazione di riserva di appello ex art. 340 CP_1
c.p.c. e 129 disp. att. c.p.c. avverso la sentenza parziale del Tribunale di Firenze nr. 3000/2024 del
27.09.2024 e pubblicata il 30.9.2024, come da specifica dichiarazione del 4.11.2024 notificata alle altre parti in pari data e depositata nel fascicolo telematico lo stesso 4.11.2024; (1) considerato che con la sentenza parziale il Tribunale non ha deciso in ordine alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non, richiamando tutte le precedenti difese e conclusioni, insiste nell'opporsi alla prova testimoniale di parte attrice e chiede il rigetto delle domande;
con vittoria di spese e onorari di causa.
Per “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, respinta e disattesa ogni Controparte_5 contraria e diversa domanda, eccezione e conclusione, ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai fatti lamentati ex adverso, chiede liquidarsi i compensi nei confronti di parte attrice per essere stata dalla stessa evocata in giudizio senza titolo e comunque per non essere stata provata alcuna delle pretese svolte in causa nei suoi confronti;
con espressa istanza di distrazione degli onorari a favore del procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi.
Per Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, IN VIA PRELIMINARE dichiarare CP_4
l'inammissibilità/improcedibilità della domanda ex adverso avanzata per difetto della condizione di procedibilità prevista dall'art. 3 del DL 132/2014 (negoziazione assistita); NEL MERITO respinta e disattesa ogni contraria e diversa domanda, eccezione e conclusione, rigettare ogni domanda attrice riportandosi agli atti;
IN VIA ISTRUTTORIA per scrupolo difensionale insiste per l'accoglimento delle formulate istanze istruttorie.
Concisa Esposizione dei Fatti
Con sentenza parziale del 27.9.2024/30.09.2024 nr. 3000, questo Giudice ha deciso intorno alle domande attoree di accertare l'intollerabilità delle immissioni di rumore provenienti dal “Il Locale”, di individuare i soggetti responsabili dell'illecito e di condannarli, in solido tra loro, ad adottare misure idonee per escludere/limitare le dette immissioni, oltre a pagare, ex art. 614 bis c.p.c., la somma di euro 250 al gg per ogni giorno successivo alla scadenza del termine di 120 gg concessi a partire dalla data di deposito della sentenza laddove le prescrizioni che sono state impartite non vengano ottemperate.
La detta sentenza viene integralmente richiamata e confermata in questa sede.
La causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo con ordinanza del 27.9.2024 per l'ulteriore ed eventuale fase istruttoria relativa alla domanda [rassegnata da parte attrice in atto di citazione e ribadita nella memoria di cui all'art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c.] di risarcimento
2 per equivalente dei danni patiti sia di natura patrimoniale - quantificati nella misura di euro
13.378,40 – sia di natura non patrimoniale - quantificati in euro 10.000.
In particolare, con riguardo alla voce di danno emergente, l'attrice espone, in atto di citazione, di aver acquistato dei tappi acustici (euro 140), il farmaco AN (euro 12,20), un impianto di condizionamento per dover tenere chiuse le finestre nelle ore notturne della stagione estiva quando i rumori provenienti dal “Il Locale” si avvertono maggiormente (euro
2.426,00), mentre con riguardo al lucro cessante, lamenta di non aver potuto Pt_1 riscuotere la somma di euro 10.800, pari a nr. 18 canoni di locazione che le avrebbe dovuto corrispondere la conduttrice di un appartamento di sua proprietà, ubicato all'interno dello stesso edificio ove risiede l'attrice, prospiciente “Il Locale”, per averlo rilasciato in anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto di locazione, a causa dei rumori molesti anche da questa avvertiti.
Relativamente al danno non patrimoniale argomenta, in atto di citazione, Pt_1 che esso conseguirebbe automaticamente all'accertamento delle immissioni illecite “essendo risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 CEDU, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della c.d. comunitarizzazione della CEDU”; nello specifico l'attrice afferma che le immissioni di rumore le avrebbero causato un grave disturbo al sonno che, unito alla tensione quotidianamente subita dalla stessa per l'atteggiamento aggressivo degli avventori e del personale del “Il Locale”, le avrebbe causato una sindrome ansioso – depressiva per protratti disturbi al sonno, per la quale sarebbe in cura con il farmaco AN.
Le dette domande sono state tutte contestate dai convenuti ( CP_1
per assenza di rigorosa prova intorno al nesso CP_5 CP_3 CP_4 causale che dovrebbe sussistere tra le asserite immissioni acustiche illecite (perché intollerabili) e i danni asseritamente patiti sia nell'ambito patrimoniale (ed in parte qua viene fatto presente che la conduttrice sig.ra , nel comunicare il suo recesso, addusse quale Pt_2 causa determinante “il malfunzionamento dell'impianto idraulico” così come l'acquisto dell'impianto condizionante dipenderebbe soprattutto dall'allungamento del periodo estivo e dall'eccessivo caldo che ormai le contrassegna) sia nell'ambito non patrimoniale (per assenza di documentazione medica che attesti i gravi disturbi del sonno e lo stress).
e hanno, altresì, eccepito, già in comparsa di Controparte_5 CP_4 costituzione e risposta, l'improcedibilità delle domande, ivi compresa quella di condanna al risarcimento del danno per equivalente, per omesso svolgimento della procedura di cui al
D.L. 132/2014, conv. in legge 162/2014; a tale riguardo parte attrice ha replicato nella
3 memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. affermando che: “l'oggetto della causa non si esauriva nella domanda di pagamento di una somma di denaro posto che la domanda di risarcimento del danno formulata da è conseguenza dell'accertamento dell'intollerabilità delle immissioni rumorose Pt_1 provenienti da “Il Locale”.
Con ordinanza del 27.11.2024, sono stati ritenuti irrilevanti ai fini del decidere tutti i capitoli di prova formulati da parte attrice relativamente alla domanda risarcitoria, per cui la causa viene in decisione.
Motivi della decisione
Sull'eccezione di improcedibilità per omesso espletamento della procedura per la stipulazione della convenzione di negoziazione assistita
La domanda di condanna al risarcimento per equivalente dei danni asseritamente subiti a causa delle immissioni formulata da avrebbe dovuto essere preceduta Pt_1 dall'assolvimento della procedura di cui al D.L. 132/2014, conv. in Legge nr. 162/2014; difatti la domanda si sostanzia nella richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro non eccedente 50.000 euro e non riguarda una controversia assoggettata alla disciplina della mediazione obbligatoria.
Parte attrice, nonostante l'eccezione tempestivamente sollevata dai convenuti e CP_4 non ha inteso, spontaneamente, assolvere alla condizione di procedibilità, CP_1 né la questione è stata affrontata durante il procedimento (peraltro connotatosi da più avvicendamenti di giudici nella trattazione del fascicolo) e decisa;
peraltro, i convenuti nel rassegnare le conclusioni, si sono riportati a quelle rassegnate in atti, ivi comprese le eccezioni preliminari sollevate nelle comparse di costituzione e risposta.
L'eccezione è fondata.
Per il caso in cui la procedura di negoziazione assistita obbligatoria non venga esperita la sanzione prevista è costituita dall'improcedibilità della domanda giudiziale (v. art. 3, D.L. 12 settembre 2014, n. 132) e la disciplina relativa al regime di rilevazione e agli effetti dell'improcedibilità è del tutto sovrapponibile a quella prevista dal legislatore per la mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
La ratio della norma è di evitare il ricorso alla tutela giurisdizionale ed è coerente con l'intendimento del legislatore di adottare sempre più strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (a mero titolo esemplificativo, si pensi che negli ultimi anni sono stati introdotti gli istituti della mediazione, dell'arbitro bancario e finanziario e della camera di conciliazione e arbitrato presso la ) al fine di favorire lo sviluppo di una cultura del CP_6
"compromesso" o della fattiva ricerca di una soluzione consensuale della lite, piuttosto che alla strenua difesa in giudizio di posizioni spesso antitetiche.
Sulle spese processuali
4 In questa sede si procede alla liquidazione delle spese processuali sostenute da parte attrice nell'intero procedimento civile.
Per effetto della definizione in rito della domanda risarcitoria per equivalente, le spese processuali attoree vengono compensate nella misura di un terzo, per cui i restanti due terzi sono posti a carico dei convenuti e n solido tra loro. CP_4 CP_1
I criteri di liquidazione che vengono adottati sono quelli di cui al DM 55/2014 previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (nella misura media per la fase di studio ed introduttiva e in quella massima per la fase istruttoria in considerazione dei numerosi accertamenti e confronti con le parti e i CCTTPP che il CTU ha dovuto effettuare, per un totale di euro 6207 per compenso professionale); per la fase decisoria viene optato il criterio massimo di cui al D.M. 147/2022 (pari ad euro 4358), per un totale di euro
10.565,00 per compenso professionale.
Le spese processuali di a ono poste a carico di parte CP_5 CP_5 attrice e sono liquidate nella misura minima prevista per ogni fase, in considerazione della agevole attività difensiva svolta per l'assoluta estraneità ai fatti di causa.
Le spese di CTU sono state già liquidate con la sentenza parziale nr. 3000/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando:
1) Conferma la sentenza parziale nr. 3000 del 27.9.2024/30.9.2024;
2) Dichiara improcedibile la domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra quantificati nella somma di euro 23.378,40, per mancato Parte_1 assolvimento della condizione di procedibilità di cui al D.L. 13272014, convertito in legge 162/2014.
3) Liquida le spese processuali dell'attrice in euro 10.565,00 per compenso professionale oltre spese vive, rimborso forfettario del 15% iva e cap come per legge;
previa compensazione per un terzo, i restanti due terzi sono posti a carico solidale di e CP_4
CP_1
4) Pone le spese processuali della società a carico di parte attrice che Controparte_5 vengono liquidate in euro 4.012,00 per compenso professionale, oltre spese vive, rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
dispone la distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore avv. Baldesi che si è dichiarato antistatario.
Firenze, 6 marzo 2025
La giudice on.
Liliana Anselmo
5 6