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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15256 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
n. 55928/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano
Agozzino, decorso il termine perentorio del 22 ottobre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 55928/2024 del Ruolo Generale e promossa da
nata in [...], il [...]; Parte_1 CP_1 nata in [...], il [...], per sé e, unitamente a
[...] Controparte_2
nato in Brasile il [...], in [...] esercente la responsabilità genitoriale sui
[...] figli minori , nata in [...] il [...], e Persona_1 [...]
, nato in [...], il [...]; Persona_2 Parte_2 nato in [...], il [...], tutti elettivamente domiciliati in Roma, piazza Benedetto
Cairoli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Carosi, dal quale sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. ), in persona del in carica pro Controparte_3 P.IVA_1 CP_4 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto ed illustrato, in accoglimento del ricorso accertare il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita
Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto dichiarare gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ordinare al e, per esso, all'Ufficiale CP_3 CP_3 dell'Anagrafe e dello Stato civile competente, ovvero del comune competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo: alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello
Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
condannare l'odierna parte resistente al pagamento degli onorari e spese di giudizio del presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo;
in subordine dichiarare la soccombenza parziale dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine a eventuali tasse ed imposte che sono state, sono e/o saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo, anche in considerazione della sentenza emessa da questo Ill.mo Tribunale, in subordine si chiede la ripetizione delle spese sostenute per il contributo unico e l'esenzione dalle spese di registrazione';
Per parte resistente:
'…[si] chiede che l'Ill.mo Tribunale adito 1) dichiari l'inammissibilità\infondatezza della domanda 2) nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza ricorrendone i presupposti, voglia compensare le spese di lite';
fatto e diritto
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da cittadino italiano Persona_3 nato il [...] a [...], successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Resiste in giudizio il chiedendo, in via preliminare, che sia dichiarata Controparte_3
l'inammissibilità/infondatezza della domanda e, nel merito, che, nel caso di accoglimento del ricorso, le spese di lite siano compensate.
***
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo
86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore
a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato in assenza di elementi atti a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza degli odierni ricorrenti. La documentazione a ciò necessaria risulta prodotta soltanto il giorno antecedente all'udienza fissata, ovvero in data 21 ottobre 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta, ai fini della decisione. CP_3
Non appare di poi idonea a confutare tale conclusione la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui l'inciso di cui al primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., ovvero che
'…la domanda si propone con ricorso [che] deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1),
2), 3), 3- bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163, [e quindi soltanto] l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione', sarebbe rispettato con la semplice elencazione nello scritto introduttivo del giudizio dei documenti, indipendentemente dal loro contestuale deposito.
L'art. 163 cod. proc. civ. terzo comma n. 5) cod. proc. civ., richiamato dall'art. 281 undecies cod. proc. civ., appare, invero, del tutto inequivoco nell'operare una distinzione tra le prove costituende e le prove precostituite.
Quanto alle prime, destinate a formarsi nel corso del giudizio come risultato di un'attività istruttoria in senso stretto e nell'ambito di una specifica fase a ciò dedicata, le stesse prima del processo possono essere soltanto prospettate dalla parte come possibili, sicché correttamente la norma ne richiede la 'indicazione', ovvero l'articolazione secondo le prescrizioni di cui agli artt. 228 ss. cod. proc. civ., nello scritto introduttivo. Le prove precostituite sono invece quelle che si formano fuori, e normalmente prima, del processo, che hanno di per sé sole attitudine a produrre efficacia probatoria nel giudizio e nel quale entrano attraverso una semplice attività di produzione. Rispetto a queste ultime, il legislatore non richiede alla parte di indicare tutta la documentazione di cui dispone, ma gli chiede di menzionare nello scritto soltanto quella che 'offre in comunicazione' ovvero quella che sta contestualmente depositando. Significativa, a parere del Tribunale, è proprio la lettura dell'intero inciso '…l'indicazione […] dei documenti che offre in comunicazione', laddove l'uso del verbo 'offrire' coniugato al presente descrive l'attività di produzione del documento al momento della costituzione in giudizio, rispetto alla quale la sua 'indicazione' nello scritto difensivo costituisce attività contestuale e complementare. D'altra parte, ed a prescindere dal dato testuale della disposizione, il corrispondente onere gravante sul convenuto di '…proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda [e di] proporre le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio' sarebbe di difficile adempimento laddove gli fosse imposto di costituirsi 'alla cieca', ovvero senza poter prendere visione delle prove precostituite di cui la controparte assume di essere in possesso e che tuttavia non 'offre' di produrre unitamente al ricorso.
Osserva ancora il Tribunale che, nell'ipotesi di una scissione tra il momento della
'indicazione' della prova precostituita e quello della sua 'comunicazione', il convenuto, al quale sarebbe stata preclusa una difesa completa, difficilmente potrebbe invocare, come pure taluno ha tentato di sostenere, la previsione di cui al quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. o in alternativa l'istituto di cui al secondo comma dell'art. 153 cod. proc. civ.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. infatti può essere concesso alle parti un termine per integrare le proprie allegazioni e/o dedurre altri mezzi di prova soltanto laddove '…l'esigenza sorg[a] dalle difese della controparte', mentre nel caso di specie la necessità non sorgerebbe dalle 'difese' della controparte, ovvero dalle risultanze dell'attività assertiva e probatoria sino ad allora svolta, ma da una condotta processuale della stessa, la quale, già in possesso di documentazione rilevante, ne ha tuttavia ritardato il deposito.
Quanto invece all'ipotesi del secondo comma dell'art. 153 cod. proc. civ., generalizzarne l'applicazione al fine di restituire alla parte lesa il diritto alla difesa significherebbe, per un verso, legittimare la condotta processuale della parte che ha reso necessario il ricorso all'istituto e, per l'altro, considerare come 'ordinaria' una previsione normativa che è viceversa destinata a regolamentare situazioni del tutto eccezionali.
Un eccessivo impiego di tali strumenti vanificherebbe di poi la stessa natura del rito sommario di cognizione, che è di per sé strutturato come procedimento semplificato e orientato ad una celere definizione della controversia, andando viceversa a dilatare i tempi del processo.
Né appare possibile pervenire a conclusioni difformi sulla base della giurisprudenza formatasi nell'ambito del diverso procedimento ex art. 702 bis ss. cod. proc. civ., poiché tale disciplina non contemplava preclusioni assertive e/o probatorie. Al fine di superare la decadenza in cui è incorsa parte ricorrente non può infine invocarsi la rilevanza costituzionale che assiste lo ius civitatis. La natura del diritto in contesa non è infatti idonea a stravolgere la struttura del rito applicabile al giudizio funzionale al suo riconoscimento, tant'è che in taluni procedimenti analoghi la giurisprudenza di legittimità ha talvolta ammesso il ricorso ai poteri officiosi del giudice non già per sopperire a carenze probatorie derivate da decadenze processuali ma soltanto per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile,
Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n.
28153), operando così una limitazione del tutto condivisibile laddove, diversamente opinando, il giudizio finirebbe per essere retto da un impulso d'ufficio a discapito del principio dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite CP_3 che si liquidano in euro 2.906,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva ed euro 1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Roma, 28 ottobre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano
Agozzino, decorso il termine perentorio del 22 ottobre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 55928/2024 del Ruolo Generale e promossa da
nata in [...], il [...]; Parte_1 CP_1 nata in [...], il [...], per sé e, unitamente a
[...] Controparte_2
nato in Brasile il [...], in [...] esercente la responsabilità genitoriale sui
[...] figli minori , nata in [...] il [...], e Persona_1 [...]
, nato in [...], il [...]; Persona_2 Parte_2 nato in [...], il [...], tutti elettivamente domiciliati in Roma, piazza Benedetto
Cairoli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Carosi, dal quale sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. ), in persona del in carica pro Controparte_3 P.IVA_1 CP_4 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto ed illustrato, in accoglimento del ricorso accertare il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita
Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto dichiarare gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ordinare al e, per esso, all'Ufficiale CP_3 CP_3 dell'Anagrafe e dello Stato civile competente, ovvero del comune competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo: alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello
Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
condannare l'odierna parte resistente al pagamento degli onorari e spese di giudizio del presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo;
in subordine dichiarare la soccombenza parziale dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine a eventuali tasse ed imposte che sono state, sono e/o saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo, anche in considerazione della sentenza emessa da questo Ill.mo Tribunale, in subordine si chiede la ripetizione delle spese sostenute per il contributo unico e l'esenzione dalle spese di registrazione';
Per parte resistente:
'…[si] chiede che l'Ill.mo Tribunale adito 1) dichiari l'inammissibilità\infondatezza della domanda 2) nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza ricorrendone i presupposti, voglia compensare le spese di lite';
fatto e diritto
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da cittadino italiano Persona_3 nato il [...] a [...], successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Resiste in giudizio il chiedendo, in via preliminare, che sia dichiarata Controparte_3
l'inammissibilità/infondatezza della domanda e, nel merito, che, nel caso di accoglimento del ricorso, le spese di lite siano compensate.
***
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo
86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore
a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato in assenza di elementi atti a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza degli odierni ricorrenti. La documentazione a ciò necessaria risulta prodotta soltanto il giorno antecedente all'udienza fissata, ovvero in data 21 ottobre 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta, ai fini della decisione. CP_3
Non appare di poi idonea a confutare tale conclusione la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui l'inciso di cui al primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., ovvero che
'…la domanda si propone con ricorso [che] deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1),
2), 3), 3- bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163, [e quindi soltanto] l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione', sarebbe rispettato con la semplice elencazione nello scritto introduttivo del giudizio dei documenti, indipendentemente dal loro contestuale deposito.
L'art. 163 cod. proc. civ. terzo comma n. 5) cod. proc. civ., richiamato dall'art. 281 undecies cod. proc. civ., appare, invero, del tutto inequivoco nell'operare una distinzione tra le prove costituende e le prove precostituite.
Quanto alle prime, destinate a formarsi nel corso del giudizio come risultato di un'attività istruttoria in senso stretto e nell'ambito di una specifica fase a ciò dedicata, le stesse prima del processo possono essere soltanto prospettate dalla parte come possibili, sicché correttamente la norma ne richiede la 'indicazione', ovvero l'articolazione secondo le prescrizioni di cui agli artt. 228 ss. cod. proc. civ., nello scritto introduttivo. Le prove precostituite sono invece quelle che si formano fuori, e normalmente prima, del processo, che hanno di per sé sole attitudine a produrre efficacia probatoria nel giudizio e nel quale entrano attraverso una semplice attività di produzione. Rispetto a queste ultime, il legislatore non richiede alla parte di indicare tutta la documentazione di cui dispone, ma gli chiede di menzionare nello scritto soltanto quella che 'offre in comunicazione' ovvero quella che sta contestualmente depositando. Significativa, a parere del Tribunale, è proprio la lettura dell'intero inciso '…l'indicazione […] dei documenti che offre in comunicazione', laddove l'uso del verbo 'offrire' coniugato al presente descrive l'attività di produzione del documento al momento della costituzione in giudizio, rispetto alla quale la sua 'indicazione' nello scritto difensivo costituisce attività contestuale e complementare. D'altra parte, ed a prescindere dal dato testuale della disposizione, il corrispondente onere gravante sul convenuto di '…proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda [e di] proporre le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio' sarebbe di difficile adempimento laddove gli fosse imposto di costituirsi 'alla cieca', ovvero senza poter prendere visione delle prove precostituite di cui la controparte assume di essere in possesso e che tuttavia non 'offre' di produrre unitamente al ricorso.
Osserva ancora il Tribunale che, nell'ipotesi di una scissione tra il momento della
'indicazione' della prova precostituita e quello della sua 'comunicazione', il convenuto, al quale sarebbe stata preclusa una difesa completa, difficilmente potrebbe invocare, come pure taluno ha tentato di sostenere, la previsione di cui al quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. o in alternativa l'istituto di cui al secondo comma dell'art. 153 cod. proc. civ.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. infatti può essere concesso alle parti un termine per integrare le proprie allegazioni e/o dedurre altri mezzi di prova soltanto laddove '…l'esigenza sorg[a] dalle difese della controparte', mentre nel caso di specie la necessità non sorgerebbe dalle 'difese' della controparte, ovvero dalle risultanze dell'attività assertiva e probatoria sino ad allora svolta, ma da una condotta processuale della stessa, la quale, già in possesso di documentazione rilevante, ne ha tuttavia ritardato il deposito.
Quanto invece all'ipotesi del secondo comma dell'art. 153 cod. proc. civ., generalizzarne l'applicazione al fine di restituire alla parte lesa il diritto alla difesa significherebbe, per un verso, legittimare la condotta processuale della parte che ha reso necessario il ricorso all'istituto e, per l'altro, considerare come 'ordinaria' una previsione normativa che è viceversa destinata a regolamentare situazioni del tutto eccezionali.
Un eccessivo impiego di tali strumenti vanificherebbe di poi la stessa natura del rito sommario di cognizione, che è di per sé strutturato come procedimento semplificato e orientato ad una celere definizione della controversia, andando viceversa a dilatare i tempi del processo.
Né appare possibile pervenire a conclusioni difformi sulla base della giurisprudenza formatasi nell'ambito del diverso procedimento ex art. 702 bis ss. cod. proc. civ., poiché tale disciplina non contemplava preclusioni assertive e/o probatorie. Al fine di superare la decadenza in cui è incorsa parte ricorrente non può infine invocarsi la rilevanza costituzionale che assiste lo ius civitatis. La natura del diritto in contesa non è infatti idonea a stravolgere la struttura del rito applicabile al giudizio funzionale al suo riconoscimento, tant'è che in taluni procedimenti analoghi la giurisprudenza di legittimità ha talvolta ammesso il ricorso ai poteri officiosi del giudice non già per sopperire a carenze probatorie derivate da decadenze processuali ma soltanto per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile,
Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n.
28153), operando così una limitazione del tutto condivisibile laddove, diversamente opinando, il giudizio finirebbe per essere retto da un impulso d'ufficio a discapito del principio dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite CP_3 che si liquidano in euro 2.906,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva ed euro 1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Roma, 28 ottobre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino