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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/12/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
142/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 142/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
nato il [...] a [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Chervino giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre Annunziata alla via Maresca n. 49, e Pt_2
nata a [...] il [...], c.f. C.F. domiciliata in Avellino
[...] C.F._2 alla contrada Serroni 4/B, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sarno che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
E
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025, le parti chiedevano dichiararsi la separazione, recependo gli accordi come parzialmente modificati nel corso dell'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 13.01.2025, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio in Scafati in data 09.01.2010, nel corso del quale sono nati due figli: , nato a [...] il [...], e nata a [...] il Per_1 Per_2
1 12.01.2015; hanno dedotto che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni, via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, rendendosi intollerabile la prosecuzione della convivenza;
pertanto, le parti si determinavano a separarsi consensualmente alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Hanno, inoltre, dedotto che il è impiegato presso mentre la Pt_1 Controparte_1 Pt_2 svolge lavori saltuari e che entrambi non sono proprietari di beni immobili.
Con decreto del 29.01.2025, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione dei coniugi per il 22.04.2025 sostituita dal deposito di note scritte. La causa è stata, poi, rinviata per la comparizione delle parti, al fine di ottenere chiarimenti in ordine alla disciplina della collocazione dei minori (avendo le parti previsto la collocazione alternata seppur, in effetti, la collocazione prevalente fosse presso la madre), nonché in ordine all'esatto importo dell'assegno di mantenimento per i figli minori.
Comparsa inizialmente solo , la causa è stata rinviata per consentire la Parte_2 comparizione di entrambi i coniugi, i quali all'udienza del 25.11.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e di ottenere la separazione alle condizioni come modificate parzialmente in udienza alla luce dei rilievi sollevati.
Pertanto, all'esito dell'udienza, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito la volontà di non riconciliarsi.
In ordine agli accordi, si evidenzia che in udienza il ha precisato di percepire uno stipendio Pt_1 mensile di euro 1.300,00 come impiegato postale e dalla documentazione allegata al ricorso risulta che per l'anno 2021 ha percepito un reddito pari ad euro 22.943,00, per l'anno 2022 un reddito di euro 23.565,00 e per l'anno 2023 un reddito di euro 24.473,00; la ha dichiarato di lavorare Pt_2 saltuariamente come parrucchiera con un guadagno settimanale medio di euro 100,00; i ricorrenti hanno dedotto che l'importo dell'assegno unico è di euro 450,00 e che il provvede a Pt_1 corrisponderlo al coniuge unitamente all'assegno di mantenimento di euro 350,00, per un importo complessivo di euro 800,00. Quanto ai rapporti padre figli, la medesima , pur richiedendo Pt_2 una maggiore collaborazione del in ordine al rispetto dei finesettimana, ha dichiarato che i Pt_1 minori trascorrono con il padre serenamente il loro tempo, non rilevando sotto questo profilo alcuna criticità.
2 Si precisa, poi, che i coniugi ricorrenti hanno espunto in udienza la pattuizione n. 2 del ricorso
(“La casa coniugale, sita in Torre Annunziata alla via V. Veneto n. 247, rimarrà nella esclusiva disponibilità della sig. che continuerà ad abitarla insieme con i 2 figli”), avendo la Pt_2 Pt_2 dichiarato di essersi trasferita presso altra abitazione di proprietà del padre, sita in via Mario
Pagano a Torre Annunziata;
per le medesime motivazioni è stata espunta anche la pattuizione n. 7 del ricorso (“la sig. si farà carico dei costi di locazione e spese dell'immobile occupato”). Pt_2
Chiaramente, pur non essendo esplicitato, l'assegno di mantenimento è soggetto per legge a rivalutazione annuale Istat.
Orbene, le condizioni concordate dalle parti - così come integrate e modificate nel corso dell'udienza del 25.11.2025 e riportate in dispositivo - possono essere omologate, in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Quanto alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi ricorrenti ai seguenti patti e condizioni:
1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto e di comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, scambiandosi fin da ora l'assenso per il rilascio del passaporto;
2) l'affido dei figli minori sarà condiviso da entrambi i genitori;
3) la collocazione dei figli minori è prevalentemente presso la madre. I figli staranno presso il padre due pomeriggi a settimana, da concordare in base alle esigenze lavorative, preferibilmente il martedì e giovedì dalle 16:30 alle 22:00, salvo diverso accordo tra le parti;
4) per quanto riguarda i fine settimana, i minori staranno in maniera alternata, due week end al mese con la madre e due week end al mese col padre, dalle 9,00 del sabato alle ore 22:00 della domenica, salvo diverso accordo tra le parti;
5) per le vacanze nel periodo estivo, i minori passeranno due settimane di vacanza in maniera continuativa con ciascuno dei due genitori nel mese di agosto e/o luglio;
6) per i periodi festivi, a partire dall'anno in corso, i minori trascorreranno ad anni alterni la
Vigilia di Natale ed il giorno di Natale con il padre e la vigilia di Capodanno ed il giorno di
Capodanno con la madre, mentre per le festività pasquali, trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedì in Albis con la madre;
7) per le ricorrenze del compleanno e dell'onomastico dei minori i coniugi le trascorreranno ad anni alterni con i loro figli, a partire dall'anno in corso;
3 8) per le ricorrenze dell'onomastico e del compleanno della sig. RA e della Festa della
Mamma, i minori rimarranno presso la ricorrente per festeggiare con lei;
9) per le ricorrenze dell'onomastico e del compleanno del sig. e della Festa del Papà, i Pt_1 minori rimarranno presso il sig. per festeggiare con lui;
Pt_1
10) in ordine al mantenimento della prole, il sig. , verserà alla sig. la somma di Pt_1 Pt_2 euro 350,00;
- l'assegno unico previsto per i figli resterà nella disponibilità della sig. al 100%; Pt_2
- infine, entrambi i coniugi saranno obbligati a concorrere al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche o di altra natura) necessarie per i due figli;
11) i coniugi dichiarano di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e dichiarano altresì di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale;
12) il sig. si impegna a comunicare all'INPS l'avvenuta omologa della separazione e Pt_1 gli obblighi conseguenti al versamento in favore della moglie dell'assegno unico;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Scafati e per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 1, parte II, anno 2010);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 142/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
nato il [...] a [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Chervino giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre Annunziata alla via Maresca n. 49, e Pt_2
nata a [...] il [...], c.f. C.F. domiciliata in Avellino
[...] C.F._2 alla contrada Serroni 4/B, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sarno che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
E
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025, le parti chiedevano dichiararsi la separazione, recependo gli accordi come parzialmente modificati nel corso dell'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 13.01.2025, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio in Scafati in data 09.01.2010, nel corso del quale sono nati due figli: , nato a [...] il [...], e nata a [...] il Per_1 Per_2
1 12.01.2015; hanno dedotto che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni, via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, rendendosi intollerabile la prosecuzione della convivenza;
pertanto, le parti si determinavano a separarsi consensualmente alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Hanno, inoltre, dedotto che il è impiegato presso mentre la Pt_1 Controparte_1 Pt_2 svolge lavori saltuari e che entrambi non sono proprietari di beni immobili.
Con decreto del 29.01.2025, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione dei coniugi per il 22.04.2025 sostituita dal deposito di note scritte. La causa è stata, poi, rinviata per la comparizione delle parti, al fine di ottenere chiarimenti in ordine alla disciplina della collocazione dei minori (avendo le parti previsto la collocazione alternata seppur, in effetti, la collocazione prevalente fosse presso la madre), nonché in ordine all'esatto importo dell'assegno di mantenimento per i figli minori.
Comparsa inizialmente solo , la causa è stata rinviata per consentire la Parte_2 comparizione di entrambi i coniugi, i quali all'udienza del 25.11.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e di ottenere la separazione alle condizioni come modificate parzialmente in udienza alla luce dei rilievi sollevati.
Pertanto, all'esito dell'udienza, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito la volontà di non riconciliarsi.
In ordine agli accordi, si evidenzia che in udienza il ha precisato di percepire uno stipendio Pt_1 mensile di euro 1.300,00 come impiegato postale e dalla documentazione allegata al ricorso risulta che per l'anno 2021 ha percepito un reddito pari ad euro 22.943,00, per l'anno 2022 un reddito di euro 23.565,00 e per l'anno 2023 un reddito di euro 24.473,00; la ha dichiarato di lavorare Pt_2 saltuariamente come parrucchiera con un guadagno settimanale medio di euro 100,00; i ricorrenti hanno dedotto che l'importo dell'assegno unico è di euro 450,00 e che il provvede a Pt_1 corrisponderlo al coniuge unitamente all'assegno di mantenimento di euro 350,00, per un importo complessivo di euro 800,00. Quanto ai rapporti padre figli, la medesima , pur richiedendo Pt_2 una maggiore collaborazione del in ordine al rispetto dei finesettimana, ha dichiarato che i Pt_1 minori trascorrono con il padre serenamente il loro tempo, non rilevando sotto questo profilo alcuna criticità.
2 Si precisa, poi, che i coniugi ricorrenti hanno espunto in udienza la pattuizione n. 2 del ricorso
(“La casa coniugale, sita in Torre Annunziata alla via V. Veneto n. 247, rimarrà nella esclusiva disponibilità della sig. che continuerà ad abitarla insieme con i 2 figli”), avendo la Pt_2 Pt_2 dichiarato di essersi trasferita presso altra abitazione di proprietà del padre, sita in via Mario
Pagano a Torre Annunziata;
per le medesime motivazioni è stata espunta anche la pattuizione n. 7 del ricorso (“la sig. si farà carico dei costi di locazione e spese dell'immobile occupato”). Pt_2
Chiaramente, pur non essendo esplicitato, l'assegno di mantenimento è soggetto per legge a rivalutazione annuale Istat.
Orbene, le condizioni concordate dalle parti - così come integrate e modificate nel corso dell'udienza del 25.11.2025 e riportate in dispositivo - possono essere omologate, in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Quanto alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi ricorrenti ai seguenti patti e condizioni:
1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto e di comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, scambiandosi fin da ora l'assenso per il rilascio del passaporto;
2) l'affido dei figli minori sarà condiviso da entrambi i genitori;
3) la collocazione dei figli minori è prevalentemente presso la madre. I figli staranno presso il padre due pomeriggi a settimana, da concordare in base alle esigenze lavorative, preferibilmente il martedì e giovedì dalle 16:30 alle 22:00, salvo diverso accordo tra le parti;
4) per quanto riguarda i fine settimana, i minori staranno in maniera alternata, due week end al mese con la madre e due week end al mese col padre, dalle 9,00 del sabato alle ore 22:00 della domenica, salvo diverso accordo tra le parti;
5) per le vacanze nel periodo estivo, i minori passeranno due settimane di vacanza in maniera continuativa con ciascuno dei due genitori nel mese di agosto e/o luglio;
6) per i periodi festivi, a partire dall'anno in corso, i minori trascorreranno ad anni alterni la
Vigilia di Natale ed il giorno di Natale con il padre e la vigilia di Capodanno ed il giorno di
Capodanno con la madre, mentre per le festività pasquali, trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedì in Albis con la madre;
7) per le ricorrenze del compleanno e dell'onomastico dei minori i coniugi le trascorreranno ad anni alterni con i loro figli, a partire dall'anno in corso;
3 8) per le ricorrenze dell'onomastico e del compleanno della sig. RA e della Festa della
Mamma, i minori rimarranno presso la ricorrente per festeggiare con lei;
9) per le ricorrenze dell'onomastico e del compleanno del sig. e della Festa del Papà, i Pt_1 minori rimarranno presso il sig. per festeggiare con lui;
Pt_1
10) in ordine al mantenimento della prole, il sig. , verserà alla sig. la somma di Pt_1 Pt_2 euro 350,00;
- l'assegno unico previsto per i figli resterà nella disponibilità della sig. al 100%; Pt_2
- infine, entrambi i coniugi saranno obbligati a concorrere al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche o di altra natura) necessarie per i due figli;
11) i coniugi dichiarano di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e dichiarano altresì di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale;
12) il sig. si impegna a comunicare all'INPS l'avvenuta omologa della separazione e Pt_1 gli obblighi conseguenti al versamento in favore della moglie dell'assegno unico;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Scafati e per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 1, parte II, anno 2010);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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