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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/11/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. n.
R.C.F. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.C.F. n.
Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 12824/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 27/11/2024 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. GALLETTA. LUCIA avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
-dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 27/11/2024, i signori consensuale
E hanno presentato, Parte_1 Parte_1
ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (19.03.2005), e Per_1
(17.01.2007), entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_2
indipendenti; - dato atto che con sentenza n. 33/2025 dd. 21.01.2025 e pubblicata il
27.01.2025, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione dei sig.ri
E , passata in Parte_1 Parte_1
giudicato il 23 settembre 2025;
- dato atto della ritualità della domanda di scioglimento del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 21.01.2025);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, anche ad integrazione del ricorso, con riferimento alla domanda di divorzio;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 09.09.1999 in
Udine, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 135, parte 1 dell'anno 1999, tra E Parte_1
, alle seguenti condizioni: Parte_1
1) dà atto che il padre vedrà entrambi i figli quando loro lo desiderano e compatibilmente con le loro esigenze di studio ed extrascolastiche degli stessi;
2) dispone che la casa familiare sita in Udine, Piazzale Gio Batta
Cavedalis n. 6, di esclusiva proprietà della sig.ra d ove i figli Pt_1
della coppia manterranno la residenza, resti nel godimento di quest'ultima;
3) dispone che il sig. provveda al mantenimento Parte_1
dei due figli: A) versando alla signora ntro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese l'importo di Euro 1.000,00 (500,00 euro per ciascun figlio), importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
B) versando per e per entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 Per_2
l'ulteriore importo mensile di Euro 200,00 (100,00 euro ciascuno) su un conto corrente già esistente, cointestato a nome di entrambi i genitori, ma che di fatto verrà utilizzato esclusivamente dai ragazzi;
C) versando, inoltre, direttamente ai figli euro 100,00 ciascuno;
anche detti importi saranno soggetti a rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT;
4) dispone che il sig. provveda a sostenere o Parte_1
rimborsare alla signora ove fosse questa a provvedervi, tutte Pt_1
le spese straordinarie che i genitori dovessero affrontare nell'interesse di entrambi i figli, nella misura del 75%, mentre il restante 25% resterà a carico della signora le spese straordinarie saranno Pt_1
individuate sulla base del protocollo sulle spese straordinarie del
Tribunale di Udine;
5) dà atto che le parti, con la sottoscrizione dell'accordo trasfuso nel ricorso rinunciano all'impugnazione della presente sentenza.
6) Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Udine, di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 135, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 1999.
Udine, li 24.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.C.F. n.
Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 12824/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 27/11/2024 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. GALLETTA. LUCIA avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
-dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 27/11/2024, i signori consensuale
E hanno presentato, Parte_1 Parte_1
ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (19.03.2005), e Per_1
(17.01.2007), entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_2
indipendenti; - dato atto che con sentenza n. 33/2025 dd. 21.01.2025 e pubblicata il
27.01.2025, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione dei sig.ri
E , passata in Parte_1 Parte_1
giudicato il 23 settembre 2025;
- dato atto della ritualità della domanda di scioglimento del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 21.01.2025);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, anche ad integrazione del ricorso, con riferimento alla domanda di divorzio;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 09.09.1999 in
Udine, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 135, parte 1 dell'anno 1999, tra E Parte_1
, alle seguenti condizioni: Parte_1
1) dà atto che il padre vedrà entrambi i figli quando loro lo desiderano e compatibilmente con le loro esigenze di studio ed extrascolastiche degli stessi;
2) dispone che la casa familiare sita in Udine, Piazzale Gio Batta
Cavedalis n. 6, di esclusiva proprietà della sig.ra d ove i figli Pt_1
della coppia manterranno la residenza, resti nel godimento di quest'ultima;
3) dispone che il sig. provveda al mantenimento Parte_1
dei due figli: A) versando alla signora ntro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese l'importo di Euro 1.000,00 (500,00 euro per ciascun figlio), importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
B) versando per e per entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 Per_2
l'ulteriore importo mensile di Euro 200,00 (100,00 euro ciascuno) su un conto corrente già esistente, cointestato a nome di entrambi i genitori, ma che di fatto verrà utilizzato esclusivamente dai ragazzi;
C) versando, inoltre, direttamente ai figli euro 100,00 ciascuno;
anche detti importi saranno soggetti a rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT;
4) dispone che il sig. provveda a sostenere o Parte_1
rimborsare alla signora ove fosse questa a provvedervi, tutte Pt_1
le spese straordinarie che i genitori dovessero affrontare nell'interesse di entrambi i figli, nella misura del 75%, mentre il restante 25% resterà a carico della signora le spese straordinarie saranno Pt_1
individuate sulla base del protocollo sulle spese straordinarie del
Tribunale di Udine;
5) dà atto che le parti, con la sottoscrizione dell'accordo trasfuso nel ricorso rinunciano all'impugnazione della presente sentenza.
6) Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Udine, di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 135, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 1999.
Udine, li 24.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini