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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati: 1) Dott. MI De RI Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°713 R. G. anno 2024 promossa in grado di appello DA
, con sede in Parte_1
Milano, in persona del legale rappresentante, Dott. rappresentata e Parte_2 difesa dagli Avvocati Marco Villani, Camilla Villani e Matteo Moraschini Appellante C O N T R O
rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Antonio Pileggi e Controparte_1 presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, Via Chiana n. 48. Appellato All'udienza del 2 ottobre 2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti difensivi.
IN FATTO
Con ricorso, depositato il 1° giugno 2023 presso il Tribunale G.L. di Palermo,
, premesso di avere svolto attività di informatore scientifico del Controparte_1 Part farmaco ( ) per conto e nell'interesse della Parte_1
, sotto il vincolo di un mandato di agenzia a tempo indeterminato,
[...] sottoscritto il 24.06.2019, esponeva che tale rapporto era cessato per effetto di lettera di recesso trasmessa dalla committente in data 1 dicembre 2022, che nello stesso tempo aveva avviato una procedura di licenziamento collettivo per il personale dipendente.
1 Deduceva la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta e, conseguentemente, chiedeva previo accertamento di tale subordinazione
(ai sensi dell'art.2 comma 1 Dlgs n.81/2015 e/o dell'art.2094 c.c.) sin dalla data di costituzione del rapporto, di “riqualificare come licenziamento il recesso intimatogli con lettera del 1° dicembre 2022” con declaratoria della sua illegittimità “per violazione delle procedure di licenziamento collettivo e dei criteri di scelta previsti dagli art. 4, comma 3, e 5, l. n. 223 del 1991, o, comunque, l'ingiustificatezza del licenziamento, con condanna della società resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima di 36 mensilità ai sensi dell'art.3 comma 1 DLgs n.23 del 2015, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso ove si dichiari risolto il rapporto” o, in subordine, la condanna della società resistente al pagamento delle spettanze di fine rapporto di agenzia e delle provvigioni di dicembre 2022, rispetto alle quali formulava istanza di immediato pagamento a titolo di provvisionale, ai sensi dell'art.423 commi 1,2 c.p.c., in quanto non contestata, con interessi e rivalutazione e con il favore delle spese. Si costituiva in giudizio la , eccependo, Parte_1 preliminarmente, l'incompetenza territoriale del giudice adito e deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto. Con sentenza n.825/2024 pubblicata il 29 maggio 2024, il Tribunale G.L. di Agrigento, disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, ha così statuito:
“ dichiara (la) sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato tra e Controparte_1 Parte_1
sin dalla sua costituzione;
[...]
- accerta la violazione delle procedure di licenziamento collettivo e dei criteri di scelta previsti dagli art. 4, comma 3, e 5, l. n. 223 del 1991;
- condanna al pagamento Parte_1 dell'indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 23 del 2015;
- condanna al pagamento Parte_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso, oltre rivalutazione ed interessi;
- revoca l'ordinanza ex art. 423 cpc emessa in data 16.10.23;
- condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite, liquidate in euro 4.629,00 oltre spese IVA e CPA se dovute
Riteneva il G.L.: a) - l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza formulata dalla a favore Pt_1 del foro di origine del rapporto di lavoro (Milano).
2 Il G.L. attribuiva prevalenza al disposto di cui all'art. 413 comma 2° c.p.c. sul presupposto dell'accertata coincidenza del domicilio del ricorrente (Agrigento, via Donato Bramante n.6 incontestatamente attrezzato con I-Pad e SIM aziendale) con il concetto di dipendenza funzionale “alla quale era addetto il lavoratore al momento della fine del rapporto” ; b) - nel merito che, dovendo farsi applicazione dei principi generali sull'onere della prova, il lavoratore aveva provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Valutava, in proposito, che dall'istruttoria svolta (v. verbale ud. 21.02.2024) e, in particolare, dalle coerenti e concordi dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1
, la prima capo area della Sicilia dal 2002 e la seconda collega Testimone_2 del ricorrente, dotati di maggiore conoscenza specifica delle concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa resa dall , e particolarmente CP_1 attendibili, non essendo più dipendenti della convenuta e non avendo controversie in corso nei confronti della medesima, era emerso che il ricorrente si è occupato esclusivamente di attività informativa (in quanto quella promozionale era affidata a società terze), la cui retribuzione veniva calcolata riconoscendo per ogni farmaco una percentuale estrapolata dai dati IMS della zona, relativi alle prescrizioni di farmaci da parte dei medici;
che ogni mattina l'informatore aveva “un numero di medici da visitare giornalmente che veniva indicato dall'azienda (circa 8-10 medici al giorno) e presentavamo i farmaci che ci venivano indicati dall'azienda e contenuti nel listino fornito dall'azienda.”, nello specifico il Capo Area “dava indicazioni operative, ci diceva quali medici visitare, come gestire il nostro schedario medici, quali farmaci supportare, la scaletta della presentazione. In base alla scaletta dei farmaci da presentare avevamo indicazioni di visitare determinati specialisti (ad es. se era da presentare un farmaco per otorini il ci diceva di visitare gli Parte_4 otorini). Avevamo quattro riunioni all'anno (riunioni di ciclo con i colleghi della stessa area) in cui ci veniva presentata l'operatività del ciclo successivo. Una volta all'anno per nuovi lanci di farmaci ci si poteva vedere con tutta l'azienda; poi comunque c'erano anche delle riunioni su teams con tutti gli agenti della stessa area più o meno una o due volte al mese per messaggi od operatività diverse” (v. deposizione teste ); che il “giro” dei medici giornaliero era a Testimone_2 discrezione dell'agente, ma doveva essere rispettato uno standard di 8-10 visite per die. L'informatore aveva uno schedario di circa 230 medici (fornito dall'azienda, modificabile) e in relazione ai nominativi ivi presenti gli veniva richiesto di visitare alcuni medici con più frequenza perché avevano più potenziale (medici target A o target B) ..(”ogni informatore in aveva uno schedario composto da specialisti Pt_1
e medici di base (circa 300 in tutto) ed ogni giorno doveva visitare un certo numero di medici.”(v. deposizione teste ); che c'erano indicazioni dalla Testimone_1
3 società anche nel senso di visitare maggiormente certe tipologie di specialisti piuttosto che altre;
che ancora, la media, frequenza e copertura delle visite non era a discrezione dell'agente. Se non veniva rispettato quanto impartito dall'azienda, l'informatore veniva richiamato dall'area manager, che richiedeva di attenersi ai parametri.(“ a lungo andare i meno bravi sono stati licenziati, ma comunque venivano richiamati e nei casi più particolari veniva chiesto a noi area manager di essere più presenti e fare più formazione […] noi area manager avevamo un nostro capo che monitorava agli informatori;
in caso di anomalia (ricavabile dall'incrocio tra i dati ITS e la media visite) venivamo richiamati noi capo area che dovevamo a nostra volta richiamare l'informatore.” -v. deposizione teste ) ; che Testimone_1 gli informatori, inoltre, stilavano “dei rapportini settimanali tramite i-pad su un sistema operativo (CRM7) in cui scrivevamo il medico visitato, il giorno di visita, il numero di saggi lasciato, eventuali gadget lasciati. Lo scarico saggi cartaceo poteva essere inviato a all'area manager o all'azienda; il rapportino era inviato all'azienda centralmente, non al capoarea […] se il rapportino non andava bene le segretarie avvisavano l'area manager che poi avvisava noi;
sulla base di questi rapportini doveva essere programmata l'attività successiva. Ad esempio se per un ciclo veniva richiesta la copertura dello schedario al 90%, la frequenza settimanale doveva rispettare un certo valore per raggiungere tale obiettivo.” (v. deposizione teste
). Testimone_2
Nello specifico, il rapporto sui medici visitati era sempre richiesto, mentre non era richiesto il cartaceo nel caso in cui non fosse stato lasciato alcun campione o gadget;
che con riguardo alle ferie “gli informatori andavano in ferie nei periodi di chiusura aziendale;
per le ferie in altri periodi dovevano concordarle con me ed io dovevo comunicarlo all'azienda” (v. deposizione teste , riscontrate dalla Testimone_1 teste : le ferie “venivano imposte nel periodo di chiusura aziendale a Testimone_2
Natale ed in estate. Per le ferie in altri periodi dovevamo essere autorizzati dall'area manager”; che le modalità di determinazione dei compensi corrisposti venivano calcolate non sulla base degli ordini (a provvigione), bensì erano parametrate in base ai dati ITS, ossia in base al numero dei farmaci rilevati dalla piattaforma ITS (che monitora farmacie random sul territorio); in sostanza erano quantificate in percentuale sulle statistiche di vendita rilevate dalla piattaforma non relative al singolo informatore. Aggiungeva il decidente che, viceversa, alcuna utile informazione era ricavabile dall'esame del teste , in quanto non apparso Testimone_3 particolarmente attendibile in quanto aveva, nel periodo di cui è causa, “il compito di fare i corsi di formazione dei collaboratori”, potendo pertanto riferire solo de
4 relato in ordine alle concrete modalità di svolgimento della prestazione e non avendo mai potuto osservare personalmente l'attività disimpegnata dal ricorrente . Ha, quindi, ritenuto che l'attività del ricorrente fosse eterodiretta dalla società convenuta la quale indicava specificamente le modalità di esercizio della prestazione, esercitando un costante controllo sull'efficienza e sulla correttezza delle medesime, con conseguente esplicazione dei tipici poteri datoriali previsti dalle disposizioni codicistiche e della giurisprudenza, ragion per cui deve ritenersi che tra le parti si sia instaurato, sin dal 24.06.2019, un rapporto di lavoro subordinato. (ricorrono il potere organizzativo, direttivo e disciplinare di parte resistente. In proposito si rileva come il Capo Area della zona nella zona impartiva direttive agli informatori;
inoltre, gli informatori partecipavano alle riunioni nazionali dove assistevano al programma aziendale e automaticamente svolgevano la loro attività in funzione di quei programmi. Vi era, inoltre, obbligo di rendicontazione settimanale dell'attività svolta (secondo la teste ” Questa rendicontazione doveva essere fatta direttamente Tes_1 all'azienda tramite il palmare in teoria ogni venerdì sera. Se non veniva fatta si veniva richiamati.”). I dati sopra esposti, valutati in uno alla circostanza, pure emersa dall'istruttoria, per cui venivano periodicamente organizzate delle riunioni
“di zona” in cui i Capi Area illustravano dei programmi e sulla base di quelli cosa bisognasse fare sul territorio consentono di ritenere provato che gli agenti dovevano predisporre la propria attività in funzione delle esigenze dell'organizzazione aziendale, la quale aveva dunque la possibilità di fornire delle direttive ai collaboratori. I collaboratori che non rispettavano gli standard imposti dall'azienda, venivano richiamati, financo allontanati”.) In altri termini il G.L. rilevava che il contratto stipulato tra le parti risultava finalizzato in concreto allo svolgimento della sola attività di informazione medico- scientifica e non alla vendita diretta di medical devices formalmente indicata negli atti, a fronte della corresponsione di una retribuzione solo fittiziamente calcolata a provvigione. Ne conseguiva che, al di là del nomen iuris dato dalle parti al negozio, il ricorrente non poteva essere definito un “agente”.
Di conseguenza, acclarata la sussistenza degli indici rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato e la natura simulata del contratto di agenzia sottoscritto dalle parti in causa, il decidente ha concluso che il recesso datoriale, intimato con nota del 1.12.2022, andasse qualificato come licenziamento. Invocava, in proposito, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10158 del 2018 per il quale l'attività del propagandista di medicinali (definito anche propagandista scientifico o informatore medico- scientifico), che può svolgersi sia nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo che in
5 quello del rapporto di lavoro subordinato, consisteva nel persuadere la potenziale clientela dell'opportunità dell'acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere (se non in via del tutto marginale) la conclusione di contratti. Dall'anzidetta attività differiva quella dell'agente, il quale, nell'ambito di un'obbligazione non di mezzi ma di risultato, doveva altresì pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso. E poiché, sebbene risultasse dagli atti che, con lettera datata 1.12.2022, la resistente aveva intimato al ricorrente il recesso “per effetto di una radicale riorganizzazione della società e dell'adozione di una differente organizzazione della rete di informazione e di promozione” e che, tuttavia la medesima società aveva avviato una procedura di riduzione del personale ai sensi degli artt. 4 e 24 l. 223/1991 in data 16.9.2022 dichiarando 34 esuberi, sicché il ricorrente avrebbe dovuto essere coinvolto nella superiore procedura, con applicazione dei criteri di scelta ex art. 5 l. 223/1991, il giudice valutava che in mancanza di ciò, il recesso, da qualificarsi quale licenziamento, deve considerarsi illegittimo;
che dovesse, quindi, trovare applicazione – essendo stato il ricorrente assunto in data successiva al 7 marzo 2015 - il regime di tutela indennitaria prevista dall'art.3 del D.Lgs n.23/2015 (“nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. ”), secondo i più favorevoli criteri dettati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 2018. Per l'effetto attese le dimensioni aziendali, considerata la ridotta anzianità lavorativa presso la tenute in considerazione le peculiarità della complessiva Pt_1 vicenda fattuale, ed evidenziato il ..pronto reperimento di una ulteriore occupazione, il Tribunale ha ritenuto che l'indennità riparatoria debba essere commisurata in 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (facendo riferimento alle provvigioni percepite nell'ultimo anno), senza deduzione dell'aliunde, atteso che la norma non lo prevede. Oltre all'indennità sostitutiva del preavviso. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello la Parte_1 con ricorso depositato il 20 giugno 2024, riproponendo in forma
[...] di censura le ragioni poste a base della memoria di primo grado e sollecitando, in
6 subordine, il riconoscimento della tutela indennitaria determinata nella misura di sei mensilità o nella diversa misura di legge, prendendo a riferimento la retribuzione determinata dal ccnl Chimico farmaceutico pei lavoratori con classificazione “B1”- Si è costituito , con memoria del 26 novembre 2024, chiedendo il Controparte_1 rigetto del gravame e riproponendo le difese assorbite. Rivendica, con impugnazione incidentale, la rideterminazione dell'indennità nella misura massima di 36 mensilità. Disposta ctu contabile e depositato l'elaborato peritale, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce. IN DIRITTO Con il primo motivo la reclamante reitera l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Agrigento a favore del Tribunale di Milano quale organo individuato in ragione del forum contractus. Censura l'accertamento – della cui prova era onerato il lavoratore - dell'abitazione del ricorrente quale dipendenza funzionale in relazione al possesso degli strumenti di lavoro necessari per lo svolgimento dell'attività. In relazione al merito della vicenda, nel ribadire il carattere genuino del rapporto di agenzia, si duole la della errata applicazione dei principi di diritto fissati dalla Pt_1 giurisprudenza di legittimità e di merito, dovendosi pur sempre soggiacere alla disciplina legale del contratto di agenzia (art. 1742 c.c.) ed al fatto che l'attività dell'informatore scientifico, avente natura spiccatamente commerciale, è finalizzata a promuovere indirettamente la conclusione di contratti, sia pure non trattando con i potenziali acquirenti dei prodotti (i pazienti) ma con soggetti intermediatori (i medici) che ne condizionano le scelte. Soggiunge che, peraltro, nella fattispecie il contratto di agenzia risultava caratterizzato da una causa mista avente ad oggetto in parte l'informazione scientifica ed in parte la promozione della vendita di apparecchi medicali presso medici e farmacisti. Richiama a sostegno della compatibilità dell'attività di informatore scientifico con il rapporto di agenzia, l'art.122 del D.lgs n.219/2006, la giurisprudenza di merito in proposito succedutasi e numerosi indici rivelatori della genuinità del rapporto quale la volontà delle parti, consacrata nel Mandato di agenzia, l'iscrizione del ricorrente all'albo Agenti, e all'Enasarco, la titolarità di partita Iva, le modalità CP_1 concrete di gestione del rapporto, rispetto alle quali propone un difforme lettura delle risultanze testimoniali. Impugna ancora la statuizione nella parte in cui ha disconosciuto la sussistenza del giustificato motivo enunciato nella lettera di recesso quale conseguenza della
7 contestuale apertura della procedura di licenziamento collettivo che, tuttavia, era stata avviata dalla società sul presupposto della rinuncia a svolgere attività commerciale, focalizzando la propria attività sulla sola produzione di farmaci ; precisa che non vi era alcun dipendente destinato all'attività informativa e promozionale (erano tutti agenti) e che la procedura di mobilità aveva coinvolto le figure di supporto all'attività di vendita, facendo salve solo quelle destinate all'attività produttiva.
Quanto all'accordata tutela indennitaria conseguente al rilievo della sussistenza di un vizio formale della procedura, censura, in ultimo la statuizione laddove il giudice ha convertito la retribuzione (variabile) percepita dall nell'ultimo anno quale CP_1 agente, nella retribuzione annua lorda quale dipendente, ed invoca, in proposito, la non operatività del principio di irriducibilità della retribuzione (art.2013 c.c.) in ipotesi di conversione giudiziale di un rapporto di lavoro autonomo in subordinato, rilievo già ritenuto inammissibile dal Tribunale perché tardivamente proposto con le sole note autorizzate. Tanto premesso, ragioni di priorità logica impongono di trattare l' eccezione preliminare di rito. L'eccezione di incompetenza territoriale è mal posta. Essa ignora l'applicabilità nella fattispecie del foro alternativo disciplinato dall'art. 413 comma 2° c.p.c. che l'ordinamento individua in quello dell'azienda o della dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la propria opera al momento della fine del rapporto. Ragioni di logica sistematica inducono, infatti, a ritenere che siffatto criterio sia destinato a prevalere tutte le volte in cui la fine del rapporto determini la cessazione della dipendenza aziendale. Tale opzione ermeneutica passa, nondimeno, dalla risposta alla ulteriore problematica in contestazione che possa farsi coincidere il domicilio personale dell con il CP_1 concetto di dipendenza aziendale alla quale riferire l'applicazione dell'art. 413 comma 2°. Sul punto la appellante ha eccepito che i principi generali sull'onere della Pt_5 prova avrebbero dovuto riversare sul lavoratore il compito di dimostrare la ricorrenza dei presupposti fattuali ai quali legare l'esistenza del concetto di dipendenza aziendale consistenti nelle dotazioni di carattere logistico funzionali e idonee ad identificare il domicilio dell'informatore scientifico come frazione dell'organizzazione aziendale. Anche tale rilievo, tuttavia, non coglie nel segno. Si parla di dipendenza aziendale per definire una articolazione organizzativa dell'azienda la quale, pur non coincidente con il concetto di unità produttiva, intesa come centro dedito allo svolgimento di una frazione autonoma del processo
8 produttivo, sia destinata a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa e che operi all'interno di una ben precisa porzione di territorio. Ora, che l' operasse su una base territoriale ricompresa nella CP_2 giurisdizione del Tribunale di Agrigento, Palermo e Trapani e che fosse dotato di apparecchiature informatiche affidategli dall'azienda in quanto idonee a sottoporlo ad orientamenti e verifiche sul campo da parte del capo area allo scopo di incrementare i risultati dell'attività, costituiscono evidenze probatorie che restituiscono il quadro di una attività imperniata sull'abitazione privata dell'informatore intesa come centro propulsore e riferimento per il controllo e l'elaborazione dei dati funzionali alla verifica dei risultati. Soccorre anche, a questo riguardo, l'analisi compiuta dalla S.C. la quale ha graniticamente ribadito come ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la nozione di dipendenza aziendale di cui all'art. 413 cod. proc. civ. (non coincidente con quella di unità produttiva quale si desume da altre norme di legge) deve intendersi in senso lato, in armonia con la "mens legis", mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione però che l'imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. Pertanto, costituisce dipendenza aziendale anche l'abitazione del dipendente che si configuri come una elementare terminazione dell'impresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari per l'espletamento della prestazione lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che lo svolgimento dell'attività di informatore scientifico farmaceutico con l'utilizzazione di un computer con rete "ADSL" collegata con la società datrice di lavoro, di un cellulare ed un'auto aziendale, nonché l'esistenza di un dispositivo di prodotti farmaceutici in un locale annesso, consentono di qualificare i locali dell'abitazione come dipendenza) (Cass. n. 23110 del 16/11/2010; Cass. n. 1737 del 15/7/2013, Cass n.3154/2018, Cass n.5726/2021 e da ultimo Cass. n. 17911/2023). Passando all'accertamento del merito della odierna vicenda processuale, le plurime questioni proposte attengono all'inserimento della figura dell'informatore scientifico nella sfera giuridica del rapporto di agenzia, alla sussistenza nei presupposti della subordinazione e alla individuazione della legislazione applicabile in ragione della successione delle fonti regolatrici via via sopravvenute. La prima questione è stata risolta del G.L. mediante il rinvio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10158/2021 la quale ha decisamente escluso la figura dell'ISF dallo schema del contratto di agenzia.
9 Riguardo alla prova dei requisiti della subordinazione il G.L. ne ha ritenuto la sussistenza attraverso una compiuta analisi delle emergenze della prova testimoniale, Co da cui ha desunto l'esistenza di una eterodirezione dell'attività dell' , in concreto soggetto alle precise disposizioni, ai controlli e alle indicazioni vincolanti del
“Direttore Vendite” tramite i “Capi Area” chiamato a fornire indicazioni all'informatore circa la media di visite giornaliere (almeno 8 medici), regolate secondo una rigida “scaletta”, e talora anche ad affiancare l'informatore in occasione dell'attività di propaganda, che alla partecipazione alle riunioni aziendali, all'imposizione del periodo feriale, e alla verifica periodica dei volumi di vendita riferibili all'attività di ciascuno, nonché all'obbligo di rendicontazione e di trasmissione dei dati inerenti il numero delle visite effettuate attraverso un software installato nel computer aziendale.(v. dep. testi e ). Tes_1 Testimone_2
Tutti obiettivi indici sintomatici di una pregnante e stabile ingerenza della società committente nella prestazione del lavoratore, erano tali da imprimere alla prestazione i connotati di una attività etero-organizzata in cui il coordinamento ed il controllo effettuato dal committente investiva “anche” i tempi (media numerica di visita giornaliere da effettuare) ed il luogo dell'attività (essendo di norma già noto all'azienda il piano delle visite da effettuare). Si tratta di circostanze puntualmente evidenziate dal Tribunale le quali denotano lo svolgimento di una prestazione rispondente oggettivamente ai canoni di una collaborazione caratterizzata da ristretti margini di autonomia, e non scalfite dalla difforme lettura dell'appellante sulla scorta delle informazioni, parziali (circa la asserita libertà di determinare orari e giornate di lavoro, di rifiutare l'affiancamento del Capo Area, del solo obbligo di comunicare i periodi di assenza) apprese dal testimone indicato dalla società, volte ad invocare la compatibilità del rapporto con il mandato di agenzia.( “non c'era un tetto di medici da visitare al giorno;
avevano l'obbligo di rendicontare ad AIFA il numero di campioni dati al singolo medico;
non so dire se avessero l'obbligo di rendicontare ai capiarea il numero di medici che avevano visitato, ma potevano chiedere aiuto ai capo area sulla qualità scientifica del messaggio […] so che i vari collaboratori che si succedevano nelle zone si tramandavano i nominativi dei medici da visitare e che il giro ed il numero di medici era a discrezione dell'agente. Posso dire ciò perché sono stato oltre 40 anni in azienda e ho parlato con tutti gli agenti che mi hanno riferito quanto sopra. […] esisteva uno schedario medici fornito dal collaboratore uscente a quello entrante e che poteva essere arricchito dal singolo agente;
non era obbligato ad attenersi agli indirizzi dello schedario […] non c'era una richiesta di ferie vera e propria, ma una comunicazione dell'agente. L'agente non era obbligato ad andare in ferie quando chiudeva l'azienda”- v. dep. ). Testimone_3
10 Il Tribunale, inoltre, ha correttamente accertato la sussistenza degli indici rivelatori della subordinazione, con riguardo alla complessiva attività svolta dall nel, CP_1 simulato, rapporto di agenzia, da cui ha tratto la conseguente applicazione dell'art.3 del D.Lgs n.23/2015 in termini di tutela indennitaria – in ragione della data di inizio del rapporto successivo al 7.03.2015 - sicché restano assorbite tutte le deduzioni difensive riguardanti l'asserita applicabilità – in vece dell'abrogato art.69 del D.Lgs n.276/2003 - della disposizione antielusiva di cui all'art.2 comma 1 del D Lgs n.81/2015, che estende la disciplina del lavoro subordinato al rapporto di collaborazione organizzato dal committente, al quale sarebbe riconducibile, secondo la prospettazione di parte appellata, quello instaurato con l' . CP_2
Deve, poi, convenirsi sui principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal G.L.. La sentenza n. 10158/2021 della S.C. (seguita da Cass.n.26891/2024) , emessa in una fattispecie analoga a quella che ci occupa, ha operato un condivisibile inquadramento Part della figura dell' avendo ritenuto che : l'attività del propagandista di medicinali (definito anche propagandista scientifico o informatore medico-scientifico), che può svolgersi sia nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo che in quello del rapporto di lavoro subordinato, consiste nel persuadere la potenziale clientela dell'opportunità dell'acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere (se non in via del tutto marginale) la conclusione di contratti: così differendo dall'attività dell'agente, il quale, nell'ambito di un'obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve altresì pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso (Cass. 19 agosto 1992, n. 9676); sicché, quando l'ausiliare di un'impresa farmaceutica si limiti a propagandare il prodotto presso i medici, e quindi a promuovere solo indirettamente gli affari del preponente, è un propagandista scientifico ma non un agente, la cui obbligazione tipica è al contrario l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, consistente nell'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente (Cass. 22 giugno 1999, n. 6355; Cass. 23 ottobre 2001, n. 13027);
3.1. nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato (quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione), tutti tendenti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente;
sicché, l'attività tipica dell'agente di commercio non richiede necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente,
11 non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché sussista nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione. Inoltre, l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma deve consistere nell'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all'agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine (Cass. 1 aprile 2004, n. 6482; Cass. 8 luglio 2008, n. 18686; Cass. 2 agosto 2018, n. 20453). L'analisi condotta dalla Corte di Cassazione consente di disattendere le censure mosse dalla Società la quale, nell'affermare la sussistenza di un nesso di causalità tra l'azione di promozione del farmaco dell'informatore presso il medico ed il successivo acquisto del prodotto da parte del paziente, postula una situazione priva di basi giuridiche, non potendosi fondatamente propugnare l'esistenza di una relazione di causa ad effetto rispetto ad una catena di eventi discendenti da scelte autonome di più soggetti, indipendenti le une dalle altre. E' ragionevole, infatti, desumere che l'attività pubblicitaria e di propaganda del Par farmaco svolta dall' presso il medico visitato sia inevitabilmente filtrata dalle scelte discrezionali e dalle indicazioni terapeutiche enucleate dal medico alla luce della scienza ed esperienza possedute, né essa può avere in alcun modo costituito una valida ed efficace sollecitazione all'acquisto da parte dell'utente finale che è rimasto del tutto all'oscuro dell'attività di convincimento praticata dall'informatore.(v. in tal senso sent. di questa Corte n. 3/2023). D'altra parte, non può riconoscersi valore a quanto prospettato dalla società riguardo la natura mista del rapporto intercorso tra le parti – avente ad oggetto anche la vendita di dispositivi medicali – dovendosi tributare maggiore rilevanza, in difetto di documentazione alcuna del volume di affari generato dalla vendita delle apparecchiature, alla causa prevalente del rapporto costituita dalla informazione scientifica che veniva svolta in maniera sistematica presso gli operatori sanitari.(v. sent cit.) Ciò posto, confermato il capo di sentenza che ha ritenuto illegittimo il licenziamento e passando all'indagine in ordine alla disciplina sanzionatoria applicabile, e alle censure in proposito articolate dall'appellante, dal punto di vista metodologico essa va anzitutto orientata nella direzione della disamina della validità giuridica delle argomentazioni sviluppate dal G.L. che, relativamente alla affermata sussistenza dei
12 presupposti fattuali della subordinazione, ha poi ritenuto che l'avvio di una procedura di riduzione di personale ex art.4 e 24 della L.n.223/1991, in data 16.09.2022, di poco anteriore all'intimato recesso/licenziamento (lettera del l'1.12.2022) per giustificato motivo oggettivo sarebbe avvenuta in violazione dei criteri di scelta di cui all'art.5 della L. citata, avendo dovuto coinvolgere - nei dichiarati 34 esuberi – anche il ricorrente, con la conseguente applicazione della tutela indennitaria disciplinata dall'art.3 del D.Lgs n.23/2015, vigente ratione temporis, in luogo di quella reintegratoria attenuata, prevista per i lavoratori assunti ante 7 marzo 2015. La soluzione adottata si prospetta corretta atteso che essa è in linea con i principi affermati dalla Suprema Corte che, in detta ipotesi ha interpretato il comma 3 dell'art. 5 della I. n. 223 del 1991, come sostituito dall'art. 1, comma 46, I. n. 92 del 2012, distinguendo il "caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12", per il quale opera la tutela meramente indennitaria, dal "caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1", per il quale si applica la tutela reintegratoria: mentre la non corrispondenza 17 della comunicazione al modello legale di cui al comma 9 dell'art. 4 della I. n. 223 del 1991 costituisce "violazione delle procedure", il diverso "caso di violazione dei criteri di scelta" si ha non nell'ipotesi di incompletezza formale della comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, bensì allorquando i criteri di scelta siano, ad esempio, illegittimi, perché in violazione di legge, o illegittimamente applicati, perché attuati in difformità dalle previsioni legali o collettive. (così Cass.n.2130/2023 che richiama Cass. n. 12095 del 2016; Cass. n. 19320 del 2016; Cass. n. 2587 del 2018; Cass. n. 19010 del 2018). Del tutto coerentemente, il Tribunale ha ritenuto che, nella specie, non ricorresse una mera violazione procedurale, ai sensi dell'art.4 comma 9 L. cit. - come preteso dalla società – e neppure un mutamento della situazione organizzativa e patrimoniale della società tale da determinare la sopraggiunta impossibilità della prestazione, impeditiva dell'ordine di reintegrazione - tale da determinare l'applicazione della mera tutela indennitaria, bensì una violazione sostanziale rappresentata dall'applicazione di criteri di scelta ad una platea di licenziabili illegittimamente delimitata rispetto all'intero complesso aziendale, in tesi fondante l'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 4, I. n. 300 del 1970, come novellato dalla I. n. 92 del 2012, ma per i soli lavoratori assunti ante 7 marzo 2025 . Preliminare all'applicazione della tutela indennitaria quale conseguenza della violazione dei criteri di scelta della procedura di licenziamento collettivo (e non, come rappresentato dall'appellato, per acclarata insussistenza del fatto, ovvero il giustificato motivo oggettivo indicato nella lettera di recesso “per riorganizzazione della rete di informazione e promozione”, che, a suo dire condurrebbe, alla
13 reintegrazione, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale che, con sentenza n.128/2024, ha dichiarato l'illegittimità dell'art.3 c.2 del D.Lgs n.23/2015 nella parte in cui non prevede che in simile ipotesi si applichi tale tutela reintegratoria attenuata) è, quindi, lo scrutinio circa la sussistenza degli estremi del giustificato motivo oggettivo e/o la effettiva violazione di tali criteri di scelta. Si legge, come detto, nella lettera di recesso dell'1.12.2022 che ha intimato il Pt_1 licenziamento per una “differente organizzazione della rete di informazione e promozione”. Si evince, poi, dalla lettera di apertura della procedura di mobilità avviata da Pt_1 in data 16.9.22 (v. doc n.11) che la procedura di licenziamento collettivo era stata avviata dalla società appellante sul presupposto della rinuncia a svolgere attività commerciale, focalizzando la propria attività sulla sola produzione di farmaci:
“ esercita l'attività di produzione e commercio di prodotti farmaceutici, Parte_1 con un'unica unità produttiva in Milano, via Vallisneri, 10; Il capitale della società è stato oggetto di una acquisizione da parte di;
Controparte_3
La società – pur inserita in una logica di gruppo - manterrà comunque la propria autonomia ed identità; La società ha deciso di focalizzare la propria attività sulla sola produzione di farmaci, affidando le attività promozionali e distributive alla società
[...] in forza di un contratto di concessione per la vendita;
- CP_3
Per l'effetto della nuova organizzazione aziendale che sarà focalizzata sulla produzione e la contestuale rinuncia alla commercializzazione, risultano eccedenti le posizioni lavorative che hanno una funzione correlata alla promozione, distribuzione e vendita dei prodotti;
Conseguentemente, risultano in parte eccedenti figure pertinenziali di supporto non più compatibili con una platea aziendale ridotta e comunque con il venire meno dell'attività di commercializzazione;
In particolare, il nuovo modello organizzativo adottato presuppone necessariamente una riduzione dei costi correlati ad attività pertinenziali o comunque correlate a quella distributiva, e, nello specifico, alla funzione acquisti, all'attività regolatoria, al medical marketing, alla gestione amministrativa del personale, e all'attività amministrativa. Alla luce di tutto quanto su esposto, la società ritiene indispensabile e indifferibile provvedere alla riorganizzazione della società adottando azioni di carattere strutturale attraverso un ridimensionamento degli organici, con particolare riferimento alle risorse dedicate alla promozione, distribuzione e vendita, alle attività commerciali e di marketing, alla gestione amministrativa ed alla gestione del personale, attraverso una revisione degli assetti organizzativi, quale presupposto per poter mantenere un equilibrio economico finanziario stabile a
14 fronte della nuova vocazione esclusivamente produttiva che la società andrà a svolgere . Risulta evidente, dunque, la coincidenza fra le ragioni sottese alla procedura di mobilità (rinuncia a svolgere l'attività commerciale, focalizzando l'attenzione sulla produzione dei farmaci…, risultando così eccedenti le posizioni lavorative che hanno funzione correlata alla promozione, distribuzione e vendita dei prodotti) e quelle prospettate, in relazione al giustificato motivo oggettivo, nell'atto di recesso intimato all' (differente organizzazione della rete di informazione e promozione) – CP_2 atteso che, per stessa ammissione della società la procedura di mobilità aveva coinvolto le figure di supporto all'attività di vendita facendo salve solo quelle destinate all'attività produttiva … in una realtà in cui non esisteva più alcuna funzione commerciale o anche solo divulgativa - che avrebbe imposto alla società datrice il coinvolgimento dell (informatore scientifico di supporto, appunto, CP_1 all'attività di vendita) nella platea degli esuberi e l'applicazione dei criteri di scelta imposti dalla legge, rispetto alla cui osservanza la medesima società è venuta meno all'onere su di essa gravante, precludendo ogni possibilità di apprezzare, anche solo in via di presunzioni, la impossibilità di mantenere in servizio e/o ricollocare utilmente in altre mansioni, anche inferiori, il lavoratore in modo da evitare la grave conseguenza del licenziamento. In ultimo, la sanzione di carattere economico va, invece, correttamente ponderata, anche secondo l'insegnamento impartito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 194/2018), nella misura minima, sulla scorta del criterio che tenga conto della assai limitata anzianità di servizio (poco più di tre anni) e della correlata ridotta incidenza sulla vita professionale del dipendente, delle dimensioni aziendali nonché del reperimento immediato di altra occupazione (circostanza già valutata dal Tribunale e non contestata). E' fondata, invece, la doglianza che si appunta sui criteri di commisurazione della retribuzione globale per la quantificazione delle mensilità di indennità risarcitoria (la relativa deduzione difensiva non costituiva l'oggetto di un'eccezione in senso stretto, come tale proponibile nei ristretti termini decadenziali, come ritenuto dal Tribunale) che va, correttamente, parametrata a quella che l avrebbe percepito ove fosse CP_1 stato inquadrato nella equivalente figura individuata nella categoria “B2” della funzione Commerciale/Marketing Vendite del Ccnl Chimico farmaceutico, non operando nella specie il principio di irriducibilità della retribuzione sancito dall'art.2103 c.c. (Nel rapporto di lavoro che sia stato qualificato "ab origine" come autonomo e sia stato successivamente convertito "ope iudicis" in lavoro subordinato non opera il principio di irriducibilità della retribuzione, sancito dall'art. 2103 c.c.- v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23329 del 24/08/2021 ).
15 Sulla scorta di tali criteri è stato demandato l'incarico al ctu contabile dott. Per_1
che ha calcolato l'importo a detto titolo dovuto in € 16.352,55, cui vanno
[...] aggiunti gli interessi e rivalutazione sino alla data del 18.10.2023 - di pagamento dei maggiori compensi di fine rapporto di agenzia erogati a seguito di ordinanza ai sensi dell'art.423 c.p.c.- v. relazione di ctu depositata il 23.04.2025-; di conseguenza, in parziale riforma della decisione impugnata l'indennità risarcitoria, come rideterminata, andrà decurtata dall'importo già erogato all' in data CP_1
18.10.2023 - v. Bonifico Sepa allegato per € 32.215,04 - per emolumenti di fine rapporto connessi al contratto di agenzia, in esecuzione dell'ordinanza resa, il 16.10.2023, dal tribunale ai sensi dell'art.423 c.p.c., poi revocata con la sentenza di impugnata;
per l'effetto, l' dovrà restituire alla società appellante la CP_1 differenza, come determinata in dispositivo. Stante l'esito della controversia nel presente grado sussistono giustificati motivi per compensare in misura di metà le spese, mentre la restante parte dovrà essere posta a carico della società appellante – che sopporterà anche le spese di ctu contabile - e liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 825/2024, emessa il 29.05.2024 dal Tribunale G.L. di Palermo, ridetermina in € 16.352,55 l'indennità risarcitoria in favore di CP_1
, per 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto dalla data del
[...] recesso, commisurate all'inquadramento in categoria B/2, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al 18 ottobre 2023 e, per l'effetto, condanna CP_1
alla restituzione, in favore dell'appellante, della somma di € 15.862,49,
[...] quale differenza tra l'importo già percepito e quanto dovutogli per la suddetta indennità. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Compensa per metà le spese di questo grado di giudizio e condanna l'appellante al ristoro della restante quota in favore dell'appellato che liquida in € 3.331,00, a titolo di compensi professionali oltre Iva cpa e spese legali come per legge. Lascia a carico dell'appellante le spese di ctu già liquidate. Così deciso in Palermo, il 2 ottobre 2025. Il Consigliere Estensore Cinzia Alcamo Il Presidente
MI De RI
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