TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9323 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41718/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 41718/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
“ Controparte_1
“ CP_1
CONVENUTO/I
Controparte_2
RZ AM
INTERVENUTO
Oggi 4 dicembre 2025 ad ore 12,30 innanzi al dott. Caterina Centola, sono comparsi:
Per essuno è comparso Parte_1
Per “ Controparte_1
“ l'avv. A. L. Napoli in sost. Avv. SERRAO
[...] CP_1
Per l'avv. R. Parruccini in sost. Avv. BRUNO Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati, depositati al fascicolo telematico che, allegati al presente verbale, ne costituiscono parte integrante.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41718/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITTORIO CAMBONI, e Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Via Cibrario, 12 Torino, presso il difensore Parte_2 ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. VINCENZO SERRAO, elettivamente domiciliata in P.zza P.IVA_2 Luigi Di Savoia, 2 Milano, presso il difensore
CONVENUTA/OPPOSTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINA BRUNO, Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Via Enrico Besana, 11 Milano presso il difensore TERZA CHIAMATA
pagina 2 di 8
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/OPPONENTE
“Piaccia all'Ill.mo signor Giudice presso il Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: Nel Merito
.in via principale
- accogliere l'opposizione per i motivi tutti sopra esposti e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e, quindi revocare, il decreto ingiuntivo n. 15165 del 02.10.2023-RG 25873/2023 emesso in favore della spa e dal medesimo notificato in data 03 ottobre 2023 ad Controparte_1 Parte_1
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.
. in via istruttoria
- ammettersi la prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli di cui in narrativa preceduti dalla locuzione «vero che»;
- ammettere CTU volta ad accertare il reale ed effettivo consumo di energia elettrica presso la struttura alberghiera del Meditur Hotel sita in Moncalieri, str. Palera n. 96, tramite verifica tecnica e contabile dei misuratori esistenti;
Si indicano a testimoni:
- responsabile o chi per esso dell'Hotel Meditu”.
PER PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
“Piaccia al Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così Giudicare In via preliminare:
- respingere l'eccezione di incompetenza perché inaccoglibile ed infondata e, per l'effetto, confermare la competenza del Tribunale di Milano Nel merito:
- respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
- respingere le domande di accertamento e condanna avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa.
- comunque condannare l'opponente al pagamento della somma di € 29.436,15 o di quella diversa somma che risulterà a seguito della esperenda istruttoria e per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa.
- In via subordinata: previo accertamento dell'adempimento da parte di delle Controparte_2 prestazioni di sua esclusiva competenza in merito alla rilevazione e relativa quantificazione dei
pagina 3 di 8
consumi come esposto in narrativa, nella denegata ipotesi in cui venga accertata e dichiarata l'errata rilevazione e relativa quantificazione dei consumi così come risultante agli atti, accertare e, per l'effetto, condannare a provvedere alla rettifica degli importi richiesti a Controparte_2 CP_1 a titolo di trasporto sulla base dei dati risultanti dalla esperenda istruttoria e per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa. Con il favore delle spese della fase monitoria e di merito”.
PER LA TERZA CHIAMATA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda e disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione, così disporre: Nel merito: (i) in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, anche in considerazione della carenza di prova documentale che caratterizza l'opposizione ex adverso proposta;
(ii) in via principale, respingere, in ogni caso e comunque, l'opposizione de qua poiché infondata in fatto e in diritto e non provata, per i motivi tutti esposti nella comparsa di costituzione e, per l'effetto, confermare interamente e in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, munendolo della formula esecutiva;
(iii) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione, respingere ogni e qualsiasi domanda, ivi compresa quella di manleva, spiegata nei confronti di
Controparte_2 (iv) in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, limitare l'eventuale condanna al risarcimento da parte di nella Controparte_2 misura che sarà accertata in corso di giudizio o ritenuta di giustizia;
In via istruttoria: (v) con ogni e più ampia riserva di articolare ogni e qualsiasi ulteriore mezzo istruttorio e depositare documenti nei termini di legge;
In ogni caso: (vi) con vittoria di spese legali come previsto dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, oltre IVA, CPA e 15% di spese generali del presente procedimento”.
pagina 4 di 8
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La società in persona del proprio Amm.re Unico e legale rappresentante pro-tempore Sig. Parte_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 15165/2023 - RG 25873/2023 emesso Parte_3 dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Grazia Fedele, a mezzo del quale le è stato ingiunto di pagare a favore di la somma di € 29.436,15 (a titolo di fatture rimaste insolute) Controparte_1 oltre agli interessi di mora, spese della procedura di ingiunzione pari ad € 1.400,00, rimborso spese di €
286,00 e accessori di Legge.
In particolare, l'opponente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Giudice adito ritenendo sussistente la violazione degli artt. 19 e 20 cpc, tenuto conto che la sede dell'opponente è in Ivrea, ed assumendo, così la competenza del Tribunale di Ivrea, o, in via alternativa, l'incompetenza del
Tribunale di Milano, a favore del Tribunale di Torino, essendo stata fornita l'energia elettrica alla struttura alberghiera di sua proprietà sita in Moncalieri;
ha anche eccepito l'erroena quantificazione dell'energia elettrica fornita presso la struttura alberghiera Hotel Meditur sita in Moncalieri, come già contestato con precedenti comunicazioni trasmesse a mezzo pec del 23.2.2023 (specificamente riferita alla fattura n. 2022G147175).
Si è ritualmente costituita la società creditrice opposta, , la quale ha Controparte_1 contestato tutte le eccezioni proposte dall'opponente. Specificatamente, si è opposta all'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale di Milano ritenendola come non opposta, non avendo – al contempo
– l'opponente assolto all'onere di contestare la competenza del Tribunale concretamente adito in riferimento a tutti i possibili criteri facoltativi rinvenibili negli artt. 18, 19 e 20 cpc (ed in particolare in relazione al foro previsto dall'art. 20 cpc, nonché dal comma I - seconda parte - dell'art. 19 cpc). Ed ancora, ha ribadito la competenza del Tribunale di Milano sulla scorta del domicilio CP_1 del creditore in cui deve eseguirsi l'obbligazione (artt. 20 cpc e 1182, comma III, c.c.).
Sempre in punto competenza, l'opposta ha inoltre eccepito che l'art. 27.2 delle Condizioni Generali,
Foro competente, sottoscritto in occasione di stipula tra i contraenti, pauuisce che “per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano”. Nel merito, poi, ha ribadito la corretta CP_1 fatturazione dei consumi e quindi delle somme indicate nelle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, essendo il distributore locale il soggetto che provvede a trasmettere i dati di consumo a per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas. CP_1
pagina 5 di 8 A sostegno di quanto allegato ha prodotto tra l'altro, prospetti delle letture gas per il PDR
00881207260862 (doc. 5) e per il PDR 00881207260871 (doc. 6), estratti dal portale del distributore
. Correlativamente ha, inoltre, chiesto l'ampliamento del processo anche nei confronti Controparte_2 del distributore locale, , così da accertare in contraddittorio la correttezza e la Controparte_2 rispondenza alla normativa di settore delle prestazioni di sua esclusiva competenza in merito alla rilevazione e relativa quantificazione dei consumi. Ha concluso insistendo nella conferma del decreto opposto e nella concessione della provvisoria esecutorietà.
Regolarmente citata, si è costituita in giudizio la terza chiamata in causa, , la Controparte_2 quale ha recisamente contestato tutte le eccezioni sollevate dall'attrice opponente. In particolare, ha sostenuto, innanzi tutto, la validità del rapporto contrattuale, non contestato, la regolarità delle forniture di gas naturale e – conseguentemente – la correttezza dei consumi e della rispettiva fatturazione, ritenendo così infondati e generici i motivi dell'opposizione. Ha ribadito che, in riferimento al PDR
00881207260862, i consumi notificati a sono effettivi a fronte della lettura di cessazione della CP_1 fornitura (proprio su richiesta del cliente del 4.2.2022); in riferimento al PDR 00881207260871 ha sostenuto che i consumi sono ugualmente effettivi poiché provati da teleletture e dalla lettura di cessazione della fornitura su richiesta del cliente finale (Doc. 2). Ha inoltre precisato che i conteggi così come contestati dall'opponente sono incongruenti e fuorvianti essendo stati effettuati dalla stessa in riferimento a due diversi punti di fornitura. Infine ha eccepito che, in virtù del principio dell'onere probatorio, alla luce del disposto dell'art. 2697 c.c., di concerto con gli articoli 115 e 167 cpc, la società opponente non può limitarsi a contestare genericamente il difetto di prova del credito azionato, dovendosi, in caso contrario, ritenere documentalmente provato il credito stesso ai sensi dell'art. 115 cpc.
In corso di causa è stata sollevata da parte dell'attrice il mancato esperimento del tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 bis Dl 28/2010 e, con ordinanza del 12.3.2025, le parti sono state onerate per il relativo esperimento;
tentativo regalmente avviato come da domanda promossa dalla convenuta, tenuto in data 16.4.2025 di fronte all'Organismo di Conciliazione dell'ordine degli Avvocati Di
Milano, ma conclusosi con esito negativo per assenza dell'attrice (all. doc parte convenuta del
16.4.2025)
La causa è quindi stata assunta in decisione sulla documentazione in atti ed è stata riservata per la decisione all'udienza del 4.12.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. pagina 6 di 8 L'eccezione preliminare è infondata. Sul punto va condiviso quanto rilevato dalla convenuta opposta: non ha specificatamente contestato i motivi giuridici che non legittimerebbero la Parte_1 competenza del Tribunale di Milano ed ha genericamente invocato l'applicazione dell'art. 19 cpc, o – in alternativa – dell'art. 20 cpc.
E invece la competenza del Tribunale di Milano è stata correttamente individuata ed incardinata sulla scorta del principio derivante dal combinato disposto degli articoli 20 cpc e dal III comma dell'art. 1182 c.c., ossia quello del domicilio del creditore in cui deve eseguirsi l'obbligazione (luogo ive effettuarsi il pagamento delle fatture insolute). Ed ancora, non di meno, nel caso concreto deve essere fatta valere anche la clausola debitamente sottoscritta dalle parti nell'art. 27.2 delle C.G.C.
“Foro competente” secondo la quale “per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano” (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio).
Nel merito l'opposizione risulta generica e non adeguatamente provata.
Ritenuto valido ed efficace il rapporto contrattuale, non contestato, così come le forniture ricevute dall'opponente, si rileva la correttezza degli importi portati nelle fatture azionate da sulla CP_1 scorta dei dati di consumo trasmessi dal distributore locale, terzo chiamato in causa. Ed CP_2 infatti le forniture e gli addebiti, non puntualmente contestati dalla debitrice, come correttamente rilevato da e dall'allegata documentazione in atti, risultano effettivi a fronte della lettura di CP_2 cessazione, nonché correttamente provati da teleletture e dalla lettura di cessazione della fornitura su richiesta dell'opponente. Tra l'altro l'attrice non ha preso precisa posizione sulle argomentazioni difensive proposte dalle controparti, idonee a dimostrare la correttezza dei consumi portati nelle bollette oggetto di decreto ingiuntivo, così senza contestare il metodo di ricostruzione degli addebiti e non fornendo alcuna allegazione atta a ricostruire, anche solo in ipotesi e in via presuntiva, consumi inferiori rispetto a quelli addebitati.
Conseguentemente, in considerazione di quanto esposto le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
pagina 7 di 8
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così dispone: Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà; condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere all'opposta e alla terza chiamata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, le spese di lite che liquida in 5.810 euro per compensi oltre oneri di legge per ogni parte.
Dott.ssa Caterina Centola
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 41718/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
“ Controparte_1
“ CP_1
CONVENUTO/I
Controparte_2
RZ AM
INTERVENUTO
Oggi 4 dicembre 2025 ad ore 12,30 innanzi al dott. Caterina Centola, sono comparsi:
Per essuno è comparso Parte_1
Per “ Controparte_1
“ l'avv. A. L. Napoli in sost. Avv. SERRAO
[...] CP_1
Per l'avv. R. Parruccini in sost. Avv. BRUNO Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati, depositati al fascicolo telematico che, allegati al presente verbale, ne costituiscono parte integrante.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41718/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITTORIO CAMBONI, e Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Via Cibrario, 12 Torino, presso il difensore Parte_2 ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. VINCENZO SERRAO, elettivamente domiciliata in P.zza P.IVA_2 Luigi Di Savoia, 2 Milano, presso il difensore
CONVENUTA/OPPOSTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINA BRUNO, Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Via Enrico Besana, 11 Milano presso il difensore TERZA CHIAMATA
pagina 2 di 8
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/OPPONENTE
“Piaccia all'Ill.mo signor Giudice presso il Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: Nel Merito
.in via principale
- accogliere l'opposizione per i motivi tutti sopra esposti e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e, quindi revocare, il decreto ingiuntivo n. 15165 del 02.10.2023-RG 25873/2023 emesso in favore della spa e dal medesimo notificato in data 03 ottobre 2023 ad Controparte_1 Parte_1
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.
. in via istruttoria
- ammettersi la prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli di cui in narrativa preceduti dalla locuzione «vero che»;
- ammettere CTU volta ad accertare il reale ed effettivo consumo di energia elettrica presso la struttura alberghiera del Meditur Hotel sita in Moncalieri, str. Palera n. 96, tramite verifica tecnica e contabile dei misuratori esistenti;
Si indicano a testimoni:
- responsabile o chi per esso dell'Hotel Meditu”.
PER PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
“Piaccia al Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così Giudicare In via preliminare:
- respingere l'eccezione di incompetenza perché inaccoglibile ed infondata e, per l'effetto, confermare la competenza del Tribunale di Milano Nel merito:
- respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
- respingere le domande di accertamento e condanna avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa.
- comunque condannare l'opponente al pagamento della somma di € 29.436,15 o di quella diversa somma che risulterà a seguito della esperenda istruttoria e per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa.
- In via subordinata: previo accertamento dell'adempimento da parte di delle Controparte_2 prestazioni di sua esclusiva competenza in merito alla rilevazione e relativa quantificazione dei
pagina 3 di 8
consumi come esposto in narrativa, nella denegata ipotesi in cui venga accertata e dichiarata l'errata rilevazione e relativa quantificazione dei consumi così come risultante agli atti, accertare e, per l'effetto, condannare a provvedere alla rettifica degli importi richiesti a Controparte_2 CP_1 a titolo di trasporto sulla base dei dati risultanti dalla esperenda istruttoria e per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa. Con il favore delle spese della fase monitoria e di merito”.
PER LA TERZA CHIAMATA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda e disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione, così disporre: Nel merito: (i) in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, anche in considerazione della carenza di prova documentale che caratterizza l'opposizione ex adverso proposta;
(ii) in via principale, respingere, in ogni caso e comunque, l'opposizione de qua poiché infondata in fatto e in diritto e non provata, per i motivi tutti esposti nella comparsa di costituzione e, per l'effetto, confermare interamente e in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, munendolo della formula esecutiva;
(iii) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione, respingere ogni e qualsiasi domanda, ivi compresa quella di manleva, spiegata nei confronti di
Controparte_2 (iv) in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, limitare l'eventuale condanna al risarcimento da parte di nella Controparte_2 misura che sarà accertata in corso di giudizio o ritenuta di giustizia;
In via istruttoria: (v) con ogni e più ampia riserva di articolare ogni e qualsiasi ulteriore mezzo istruttorio e depositare documenti nei termini di legge;
In ogni caso: (vi) con vittoria di spese legali come previsto dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, oltre IVA, CPA e 15% di spese generali del presente procedimento”.
pagina 4 di 8
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La società in persona del proprio Amm.re Unico e legale rappresentante pro-tempore Sig. Parte_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 15165/2023 - RG 25873/2023 emesso Parte_3 dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Grazia Fedele, a mezzo del quale le è stato ingiunto di pagare a favore di la somma di € 29.436,15 (a titolo di fatture rimaste insolute) Controparte_1 oltre agli interessi di mora, spese della procedura di ingiunzione pari ad € 1.400,00, rimborso spese di €
286,00 e accessori di Legge.
In particolare, l'opponente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Giudice adito ritenendo sussistente la violazione degli artt. 19 e 20 cpc, tenuto conto che la sede dell'opponente è in Ivrea, ed assumendo, così la competenza del Tribunale di Ivrea, o, in via alternativa, l'incompetenza del
Tribunale di Milano, a favore del Tribunale di Torino, essendo stata fornita l'energia elettrica alla struttura alberghiera di sua proprietà sita in Moncalieri;
ha anche eccepito l'erroena quantificazione dell'energia elettrica fornita presso la struttura alberghiera Hotel Meditur sita in Moncalieri, come già contestato con precedenti comunicazioni trasmesse a mezzo pec del 23.2.2023 (specificamente riferita alla fattura n. 2022G147175).
Si è ritualmente costituita la società creditrice opposta, , la quale ha Controparte_1 contestato tutte le eccezioni proposte dall'opponente. Specificatamente, si è opposta all'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale di Milano ritenendola come non opposta, non avendo – al contempo
– l'opponente assolto all'onere di contestare la competenza del Tribunale concretamente adito in riferimento a tutti i possibili criteri facoltativi rinvenibili negli artt. 18, 19 e 20 cpc (ed in particolare in relazione al foro previsto dall'art. 20 cpc, nonché dal comma I - seconda parte - dell'art. 19 cpc). Ed ancora, ha ribadito la competenza del Tribunale di Milano sulla scorta del domicilio CP_1 del creditore in cui deve eseguirsi l'obbligazione (artt. 20 cpc e 1182, comma III, c.c.).
Sempre in punto competenza, l'opposta ha inoltre eccepito che l'art. 27.2 delle Condizioni Generali,
Foro competente, sottoscritto in occasione di stipula tra i contraenti, pauuisce che “per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano”. Nel merito, poi, ha ribadito la corretta CP_1 fatturazione dei consumi e quindi delle somme indicate nelle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, essendo il distributore locale il soggetto che provvede a trasmettere i dati di consumo a per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas. CP_1
pagina 5 di 8 A sostegno di quanto allegato ha prodotto tra l'altro, prospetti delle letture gas per il PDR
00881207260862 (doc. 5) e per il PDR 00881207260871 (doc. 6), estratti dal portale del distributore
. Correlativamente ha, inoltre, chiesto l'ampliamento del processo anche nei confronti Controparte_2 del distributore locale, , così da accertare in contraddittorio la correttezza e la Controparte_2 rispondenza alla normativa di settore delle prestazioni di sua esclusiva competenza in merito alla rilevazione e relativa quantificazione dei consumi. Ha concluso insistendo nella conferma del decreto opposto e nella concessione della provvisoria esecutorietà.
Regolarmente citata, si è costituita in giudizio la terza chiamata in causa, , la Controparte_2 quale ha recisamente contestato tutte le eccezioni sollevate dall'attrice opponente. In particolare, ha sostenuto, innanzi tutto, la validità del rapporto contrattuale, non contestato, la regolarità delle forniture di gas naturale e – conseguentemente – la correttezza dei consumi e della rispettiva fatturazione, ritenendo così infondati e generici i motivi dell'opposizione. Ha ribadito che, in riferimento al PDR
00881207260862, i consumi notificati a sono effettivi a fronte della lettura di cessazione della CP_1 fornitura (proprio su richiesta del cliente del 4.2.2022); in riferimento al PDR 00881207260871 ha sostenuto che i consumi sono ugualmente effettivi poiché provati da teleletture e dalla lettura di cessazione della fornitura su richiesta del cliente finale (Doc. 2). Ha inoltre precisato che i conteggi così come contestati dall'opponente sono incongruenti e fuorvianti essendo stati effettuati dalla stessa in riferimento a due diversi punti di fornitura. Infine ha eccepito che, in virtù del principio dell'onere probatorio, alla luce del disposto dell'art. 2697 c.c., di concerto con gli articoli 115 e 167 cpc, la società opponente non può limitarsi a contestare genericamente il difetto di prova del credito azionato, dovendosi, in caso contrario, ritenere documentalmente provato il credito stesso ai sensi dell'art. 115 cpc.
In corso di causa è stata sollevata da parte dell'attrice il mancato esperimento del tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 bis Dl 28/2010 e, con ordinanza del 12.3.2025, le parti sono state onerate per il relativo esperimento;
tentativo regalmente avviato come da domanda promossa dalla convenuta, tenuto in data 16.4.2025 di fronte all'Organismo di Conciliazione dell'ordine degli Avvocati Di
Milano, ma conclusosi con esito negativo per assenza dell'attrice (all. doc parte convenuta del
16.4.2025)
La causa è quindi stata assunta in decisione sulla documentazione in atti ed è stata riservata per la decisione all'udienza del 4.12.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. pagina 6 di 8 L'eccezione preliminare è infondata. Sul punto va condiviso quanto rilevato dalla convenuta opposta: non ha specificatamente contestato i motivi giuridici che non legittimerebbero la Parte_1 competenza del Tribunale di Milano ed ha genericamente invocato l'applicazione dell'art. 19 cpc, o – in alternativa – dell'art. 20 cpc.
E invece la competenza del Tribunale di Milano è stata correttamente individuata ed incardinata sulla scorta del principio derivante dal combinato disposto degli articoli 20 cpc e dal III comma dell'art. 1182 c.c., ossia quello del domicilio del creditore in cui deve eseguirsi l'obbligazione (luogo ive effettuarsi il pagamento delle fatture insolute). Ed ancora, non di meno, nel caso concreto deve essere fatta valere anche la clausola debitamente sottoscritta dalle parti nell'art. 27.2 delle C.G.C.
“Foro competente” secondo la quale “per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano” (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio).
Nel merito l'opposizione risulta generica e non adeguatamente provata.
Ritenuto valido ed efficace il rapporto contrattuale, non contestato, così come le forniture ricevute dall'opponente, si rileva la correttezza degli importi portati nelle fatture azionate da sulla CP_1 scorta dei dati di consumo trasmessi dal distributore locale, terzo chiamato in causa. Ed CP_2 infatti le forniture e gli addebiti, non puntualmente contestati dalla debitrice, come correttamente rilevato da e dall'allegata documentazione in atti, risultano effettivi a fronte della lettura di CP_2 cessazione, nonché correttamente provati da teleletture e dalla lettura di cessazione della fornitura su richiesta dell'opponente. Tra l'altro l'attrice non ha preso precisa posizione sulle argomentazioni difensive proposte dalle controparti, idonee a dimostrare la correttezza dei consumi portati nelle bollette oggetto di decreto ingiuntivo, così senza contestare il metodo di ricostruzione degli addebiti e non fornendo alcuna allegazione atta a ricostruire, anche solo in ipotesi e in via presuntiva, consumi inferiori rispetto a quelli addebitati.
Conseguentemente, in considerazione di quanto esposto le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
pagina 7 di 8
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così dispone: Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà; condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere all'opposta e alla terza chiamata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, le spese di lite che liquida in 5.810 euro per compensi oltre oneri di legge per ogni parte.
Dott.ssa Caterina Centola
pagina 8 di 8