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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/10/2025, n. 3397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3397 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
AN AL, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1679 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
T R A
rapp.to e difeso dall'avv. DRAGO Parte_1
TO
- APPELLANTE -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. RAZZINO EDOARDO
- APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE -
E
rapp.ta e difesa dall'AVVOCATURA Controparte_2
DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI
- APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5.3.2024, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1027/2023
[...] del Giudice di Pace Santa Maria Capua Vetere, deducendo essenzialmente l'errata valutazione delle prove, fornite dall' , delle notifiche degli atti prodromici CP_3
1 all'intimazione di pagamento impugnata e riproponendo, quindi, l'eccezione di primo grado di prescrizione del credito.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'appellata , la CP_3 quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza del proposto appello e proponeva appello incidentale eccependo l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di S.
Maria C.V. per essere competente il Giudice di Pace di ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011. CP_2
Si costituiva altresì la ente Controparte_2 creditore, la quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza del proposto appello principale.
Detto ciò, l'appello principale non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente, in punto di qualificazione della originaria domanda di primo grado, occorre considerare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, dopo aver enunciato il principio di diritto per cui “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”, ha precisato che “Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi 2 sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art.
209 C.d.S. e del richiamato art. 28 della legge n. 689 del
1981 (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma quinto, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. S.U. 22080/2017).
Nel caso di specie, l'originario opponente, come dallo stesso precisato in questa sede (cfr. atto di citazione in appello pag. 6), non ha eccepito l'omessa notifica del verbale di accertamento come motivo a sé stante, ma solo la prescrizione del credito successiva alla definitività del verbale di accertamento, per cui la domanda risultava proposta ai sensi dell'art. 615 comma primo c.p.c.
L'appellante principale ha, infatti, precisato di far
“valere un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo, costituito nella specie dai verbali di contestazione delle violazioni”.
Venendo, dunque, all'eccezione di prescrizione del credito per la mancata notifica della cartella e dei successivi atti sottesi all'intimazione impugnata, occorre dire in primis che lo stesso appellante appare riconoscere la regolarità della notifica della cartella n.
0282017000785784000, laddove deduce la nullità delle notifiche dei successivi atti interruttivi della prescrizione (preavviso di fermo amministrativo n.
02880201800003456000 ed intimazione di pagamento n. 3 02820199006006082000), “dando per certo la notifica del
2017” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).
Peraltro, va detto che l' ha fornito idonea prova del CP_3 regolare perfezionamento della notifica della cartella del
2017, avvenuta in data 1.8.2017 per rifiuto di ricezione da parte del debitore, come già correttamente evidenziato dal
Giudice di prime cure, ed, inoltre, occorre rilevare la tardività di ogni doglianza inerente alla validità di detta notifica, integrante un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c., tenuto conto del fatto che l'intimazione di pagamento impugnata in primo grado è stata notificata il 7.9.2023 mentre l'opposizione è stata proposta in data 26.10.2023, ovvero oltre il termine di 20 giorni di cui alla predetta norma.
Orbene, la notifica della cartella del 2017 risulta sufficiente, senza considerare le contestate notifiche degli ulteriori atti interruttivi, a far ritenere infondata l'eccezione di prescrizione del credito ovvero non decorso il termine prescrizionale quinquennale, tenuto conto della normativa emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19 ed in particolare dell'art. 68 comma 1 del d.l. 17 marzo 2020
n. 18.
Tale norma, da leggere in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, espressamente richiamato nel primo comma della prima norma, ha sostanzialmente previsto la sospensione, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dei termini di pagamento e, conseguentemente, “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Per effetto di tale sospensione, la prescrizione non risulta decorsa nel caso che ci occupa, considerato, si
4 ripete, che la cartella risulta notificata in data 1.8.2017
e l'intimazione impugnata in data 7.9.2023.
Quanto all'appello incidentale proposto dall' , esso non CP_3 risulta fondato, dal momento che, come affermato dal
Giudice di prime cure, la domanda originaria è stata proposta ai sensi dell'art. 615 comma primo c.p.c., non trovando applicazione l'art. 7 del d.lgs. 150/2011 relativo ai casi di opposizione cd. recuperatoria.
Per le motivazioni innanzi esposte, l'appello principale e quello incidentale devono essere rigettati e la sentenza impugnata va confermata.
Spese di lite.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra tutte le parti, alla luce della sostanziale reciproca soccombenza e della complessiva valutazione della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. AN AL, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto,
B) conferma la sentenza n. 1027/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere emessa nell'ambito del giudizio RG 6204/2023;
C) compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
D) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater del d.p.r. 115/2002.
Santa Maria Capua Vetere, 28/10/2025
IL GIUDICE Dott. AN AL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
AN AL, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1679 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
T R A
rapp.to e difeso dall'avv. DRAGO Parte_1
TO
- APPELLANTE -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. RAZZINO EDOARDO
- APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE -
E
rapp.ta e difesa dall'AVVOCATURA Controparte_2
DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI
- APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5.3.2024, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1027/2023
[...] del Giudice di Pace Santa Maria Capua Vetere, deducendo essenzialmente l'errata valutazione delle prove, fornite dall' , delle notifiche degli atti prodromici CP_3
1 all'intimazione di pagamento impugnata e riproponendo, quindi, l'eccezione di primo grado di prescrizione del credito.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'appellata , la CP_3 quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza del proposto appello e proponeva appello incidentale eccependo l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di S.
Maria C.V. per essere competente il Giudice di Pace di ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011. CP_2
Si costituiva altresì la ente Controparte_2 creditore, la quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza del proposto appello principale.
Detto ciò, l'appello principale non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente, in punto di qualificazione della originaria domanda di primo grado, occorre considerare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, dopo aver enunciato il principio di diritto per cui “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”, ha precisato che “Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi 2 sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art.
209 C.d.S. e del richiamato art. 28 della legge n. 689 del
1981 (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma quinto, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. S.U. 22080/2017).
Nel caso di specie, l'originario opponente, come dallo stesso precisato in questa sede (cfr. atto di citazione in appello pag. 6), non ha eccepito l'omessa notifica del verbale di accertamento come motivo a sé stante, ma solo la prescrizione del credito successiva alla definitività del verbale di accertamento, per cui la domanda risultava proposta ai sensi dell'art. 615 comma primo c.p.c.
L'appellante principale ha, infatti, precisato di far
“valere un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo, costituito nella specie dai verbali di contestazione delle violazioni”.
Venendo, dunque, all'eccezione di prescrizione del credito per la mancata notifica della cartella e dei successivi atti sottesi all'intimazione impugnata, occorre dire in primis che lo stesso appellante appare riconoscere la regolarità della notifica della cartella n.
0282017000785784000, laddove deduce la nullità delle notifiche dei successivi atti interruttivi della prescrizione (preavviso di fermo amministrativo n.
02880201800003456000 ed intimazione di pagamento n. 3 02820199006006082000), “dando per certo la notifica del
2017” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).
Peraltro, va detto che l' ha fornito idonea prova del CP_3 regolare perfezionamento della notifica della cartella del
2017, avvenuta in data 1.8.2017 per rifiuto di ricezione da parte del debitore, come già correttamente evidenziato dal
Giudice di prime cure, ed, inoltre, occorre rilevare la tardività di ogni doglianza inerente alla validità di detta notifica, integrante un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c., tenuto conto del fatto che l'intimazione di pagamento impugnata in primo grado è stata notificata il 7.9.2023 mentre l'opposizione è stata proposta in data 26.10.2023, ovvero oltre il termine di 20 giorni di cui alla predetta norma.
Orbene, la notifica della cartella del 2017 risulta sufficiente, senza considerare le contestate notifiche degli ulteriori atti interruttivi, a far ritenere infondata l'eccezione di prescrizione del credito ovvero non decorso il termine prescrizionale quinquennale, tenuto conto della normativa emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19 ed in particolare dell'art. 68 comma 1 del d.l. 17 marzo 2020
n. 18.
Tale norma, da leggere in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, espressamente richiamato nel primo comma della prima norma, ha sostanzialmente previsto la sospensione, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dei termini di pagamento e, conseguentemente, “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Per effetto di tale sospensione, la prescrizione non risulta decorsa nel caso che ci occupa, considerato, si
4 ripete, che la cartella risulta notificata in data 1.8.2017
e l'intimazione impugnata in data 7.9.2023.
Quanto all'appello incidentale proposto dall' , esso non CP_3 risulta fondato, dal momento che, come affermato dal
Giudice di prime cure, la domanda originaria è stata proposta ai sensi dell'art. 615 comma primo c.p.c., non trovando applicazione l'art. 7 del d.lgs. 150/2011 relativo ai casi di opposizione cd. recuperatoria.
Per le motivazioni innanzi esposte, l'appello principale e quello incidentale devono essere rigettati e la sentenza impugnata va confermata.
Spese di lite.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra tutte le parti, alla luce della sostanziale reciproca soccombenza e della complessiva valutazione della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. AN AL, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto,
B) conferma la sentenza n. 1027/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere emessa nell'ambito del giudizio RG 6204/2023;
C) compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
D) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater del d.p.r. 115/2002.
Santa Maria Capua Vetere, 28/10/2025
IL GIUDICE Dott. AN AL
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