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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 14/01/2026, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 493/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14800/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020003DI0000168370002 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullarsi il provvedimento impugnato.
Resistente: rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti di avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia delle entrate relativamente ad imposta di registro di euro 1.366,00 con riferimento a decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma adottato in favore della ricorrente.
Con un primo motivo lamenta la nullità dell'avviso di liquidazione essendo incomprensibile il calcolo degli interessi effettuato, risultanti alla contribuente di gran lunga inferiori non essendo possibile desumere l'iter seguito sul punto e richiamando a conforto giurisprudenza di legittimità.
Quanto al merito rileva come il tributo dovrebbe essere quello di euro 200,00 dovendo essere applicato il tributo fisso mentre la fideiussione non rientrerebbe tra gli atti enunciati ai sensi dell'art.6 testo unico imposta di registro, in ogni caso anche ad essa dovendo essere applicata l'imposta fissa di euro 200 e comunque essendo soggetta al regime Iva dovendo dunque trovare applicazione il principio di alternatività tra Iva da una parte e imposta di registro dall'altra richiamandosi sul punto sentenze della Corte di legittimità.
Si è costituita con atto di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I di Roma sottolineando in primo luogo come, per quanto riguardante la liquidazione dell' imposta di registro relativa agli interessi moratori, l'ufficio si è limitato a tassare quanto richiesto dalla stessa controparte con la domanda giudiziale e come pertanto gli interessi richiamati nell'avviso siano interessi dovuti ex lege e dunque come tali conoscibili dallo stesso contribuente confermandosi dunque il calcolo degli interessi liquidati nell'atto pari ad euro 19.889
e previsti dalla normativa vigente come tassati con aliquota del 3%.
Quanto inoltre alla assoggettabilità o meno a tassazione proporzionale delle fideiussioni si precisa che laddove in un provvedimento dell'autorità giudiziaria venga enunciato un atto l'imposta di registro si applichi oltre che all'atto anche alle disposizioni in esso enunciate sicché, in caso di decreto ingiuntivo, oltre all'imposta fissa su questo si applica l'imposta in misura proporzionale sulla fideiussione a nulla rilevando la natura accessoria del contratto di fideiussione né l'essere l'ente creditore un soggetto Iva. Si ricorda inoltre che, come già affermato dalla Corte di Cassazione, nell'ambito dell'imposta di registro viene in questione il principio dell'autonomia dei singoli negozi sicché anche la fideiussione deve essere autonomamente valutata ai fini dell'imposta di registro ed assoggettata a tassazione secondo i principi di cui all'art. 22 del dPR n. 131 del
1986; anche per tale ragione la tassazione della fideiussione non resta attratta nella disciplina tributaria dell'Iva per il solo fatto che il creditore sia un soggetto Iva. Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.
Successivamente ha presentato memoria la ricorrente insistendo nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
1.Va anzitutto rigettato il motivo con cui si lamenta la omessa motivazione dell'atto quanto in particolare alla base imponibile e all'aliquota applicata posto che, anche facendosi applicazione delle pronunce invocate dalla ricorrente, il contenuto dello stesso deve ritenersi sufficientemente motivato a fronte degli specifici e plurimi riferimenti agli interessi moratori e alle fideiussioni sia con riferimento alla base imponibile che alle aliquote applicate e ai numerosi riferimenti normativi operati.
Ne consegue dunque l'adozione di una motivazione certamente in grado di consentire alla ricorrente di comprendere l'iter seguito dall'ente impositore sui vari punti indicati.
2.Quanto al merito, il secondo e terzo motivo sono invece fondati, come già affermato di recente da questa
Sezione, con riferimento alle medesime parti dell'odierno giudizio, con motivazione a cui deve essere data continuità (vedi sentenze n. 5445 del 2024 e 14297 del 2023).
In merito alla aliquota di tassazione degli interessi, individuata nel 3%, il ricorso per decreto ingiuntivo di specie, infatti, richiedeva che la somma richiesta andasse maggiorata degli “interessi al tasso legale tempo per tempo vigente”, in tal modo dunque dovendo interpretarsi la locuzione contenuta nel petitum circa gli
“interessi di mora calcolati al tasso legale”. Si tratta quindi, nonostante l'atecnico riferimento alla “mora”, di interessi al tasso legale, come confermato dal fatto che in alcuna parte del ricorso o del decreto monitorio viene invocato il disposto di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002. Se è così, va allora anche qui riconfermato l'orientamento di cui a Cass. n. 9502/2018, secondo cui “Anche gli interessi e la rivalutazione monetaria fanno parte del credito, sono meri accessori dell'obbligazione per il capitale, e non possono essere assoggettati ad una tassazione separata. Né appare possibile distinguere a questi fini specifici tra interessi compensativi concordati per la dilazione del debito, ed interessi di mora dovuti per l'inadempimento dell'obbligazione. Gli uni e gli altri costituiscono accessori del capitale, e sono previsti contrattualmente nell'operazione di finanziamento, che sconta un'unica forma di tassazione relativa al suo intero ammontare
(costituito dall'importo capitale, dagli interessi compensativi di cui all'art. 1282 c.c., ed in caso di inadempimento dagli interessi moratori di cui all'art. 1224 c.c., dalla rivalutazione monetaria, dalle spese accessorie), senza che sia possibile suddividere il debito nelle sue componenti per sottoporle a separate forme di imposizione (Cass. n. 2696 del 21/02/2003). Non rileva il fatto che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15 preveda l'esclusione dalla base imponibile delle somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi in quanto l'art. 8, lett. b, nota 2 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nel prevedere l'esclusione dell'imposta proporzionale di registro per gli atti che dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'Iva, non può che essere riferito al pagamento dei corrispettivi comprensivi degli accessori, dato il carattere unitario del debito, non incidendo sulla portata della norma la esenzione prevista in ambito Iva per gli interessi.”.
3. Anche con riguardo poi all'assoggettabilità a tassazione fissa o proporzionale delle fideiussioni, vanno condivise le argomentazioni già rese con le pronunce di questa Sezione sopra richiamate.
In particolare, si è richiamato il contenuto dell'art. 22 del citato D.P.R., secondo cui "se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.
Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69. 2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.
3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita."; inoltre si è sottolineato come l'art. 6 del D.P.R. n. 131 del 1986,
Tariffa allegata, Parte Prima, preveda poi: "Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata;
garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge: 0,50%."
Su questa base, l'Ufficio ha tassato l'atto per enunciazione in relazione al rilascio della garanzia fideiussoria da parte di persona fisica al di fuori dell'esercizio d'impresa.
Si è poi richiamata la pronuncia n. 21702/2020 della Corte di cassazione con la recente sentenza ove si è affermato quanto segue: «4. Alla fattispecie controversa deve trovare invece applicazione altro principio acquisito, e mai smentito, secondo cui "La registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad I.V.A. gode, giusta il principio dell'alternatività previsto dal D.P.
R. n. 131 del 1986, art. 40 dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. Il dato secondo cui l'ingiunzione sia emessa contro il solo debitore principale, il fideiussore o entrambi, non soggetti I.V.A. non assume rilievo" (Vedi Cass. n. 9390 del 2007; n. 16098 del 2000; n. 3572 del 1998; n. 9007 del 1992); precedenti che, come constatato anche dal recente arresto delle Sezioni Unite innanzi richiamato," si riferiscono all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa al decreto ingiuntivo ottenuto non già dal garante, bensì dal creditore soggetto iva nei confronti del debitore principale, del garante o di entrambi in relazione all'unica operazione" (in motivazione Cass. n. 18520 del 2019).
4.1 In continuità con tale orientamento, ritiene questa Corte che in tali ipotesi l'elemento dirimente ai fini impositivi sia il conseguimento da parte del creditore, soggetto IVA, di un unico titolo esecutivo per il soddisfacimento del proprio diritto, a prescindere dal fatto che tale diritto trovi la sua fonte sia nel rapporto principale con il debitore che in quello di garanzia. La delineata natura del fatto tassabile comporta, come logico corollario, l'identità del prelievo fiscale, indipendentemente dalla circostanza che l'obbligazione di uno dei debitori discenda da un contratto fideiussorio ed abbia connotazioni di sussidiarietà.
4.2 Decisiva la posizione del creditore, dato che, come si è visto, la tassazione investe il titolo esecutivo dallo stesso ottenuto: se il creditore ha la qualità di "soggetto
IVA", e se l'adempimento reclamato è riconducibile nell'ambito di una fattispecie che implichi l'insorgenza del suo obbligo di pagare l'IVA, come appunto si verifica per chi conceda un prestito di denaro di cui ha diritto alla restituzione, il provvedimento giudiziale assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all'IVA medesima. Tanto basta per giustificare l'operatività del canone della prevalenza dell'IVA sull'imposta proporzionale di registro, atteso che la relativa regola si ricollega al mero assoggettamento di quel pagamento all'IVA, senza che assuma rilevanza la circostanza che la condanna si rivolga contemporaneamente al debitore principale ed al coobbligato solidale, per il quale la fonte dell'obbligo nasce da un rapporto distinto, quale il negozio costitutivo della fideiussione;
per il creditore la condanna ha sempre ad oggetto un pagamento sottoposto ad IVA, quale che sia il soggetto tenuto al pagamento (il beneficiario del finanziamento od il terzo che abbia offerto garanzia).
5. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: "In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, alla sentenza di condanna ottenuta dal creditore sia nei confronti del debitore inadempiente che del fideiussore per il recupero di somme soggette ad IVA, non è applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale bensì, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. b), nota II della Tariffa allegata, l'imposta in misura fissa, senza che assuma rilievo se la stessa sia emessa contro il solo debitore principale, il solo fideiussore o entrambi, non soggetti IVA."».
4.Ne deriva, in definitiva, come debba essere qui riaffermato l'orientamento, già ritenuto da questa stessa
Sezione in sintonia con la giurisprudenza di legittimità, favorevole al ricorrente dal quale il Collegio non vede ragioni per discostarsi.
La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
spese compensate per intero.
Roma, 15 dicembre 2025 il Giudice est.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14800/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020003DI0000168370002 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullarsi il provvedimento impugnato.
Resistente: rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti di avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia delle entrate relativamente ad imposta di registro di euro 1.366,00 con riferimento a decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma adottato in favore della ricorrente.
Con un primo motivo lamenta la nullità dell'avviso di liquidazione essendo incomprensibile il calcolo degli interessi effettuato, risultanti alla contribuente di gran lunga inferiori non essendo possibile desumere l'iter seguito sul punto e richiamando a conforto giurisprudenza di legittimità.
Quanto al merito rileva come il tributo dovrebbe essere quello di euro 200,00 dovendo essere applicato il tributo fisso mentre la fideiussione non rientrerebbe tra gli atti enunciati ai sensi dell'art.6 testo unico imposta di registro, in ogni caso anche ad essa dovendo essere applicata l'imposta fissa di euro 200 e comunque essendo soggetta al regime Iva dovendo dunque trovare applicazione il principio di alternatività tra Iva da una parte e imposta di registro dall'altra richiamandosi sul punto sentenze della Corte di legittimità.
Si è costituita con atto di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I di Roma sottolineando in primo luogo come, per quanto riguardante la liquidazione dell' imposta di registro relativa agli interessi moratori, l'ufficio si è limitato a tassare quanto richiesto dalla stessa controparte con la domanda giudiziale e come pertanto gli interessi richiamati nell'avviso siano interessi dovuti ex lege e dunque come tali conoscibili dallo stesso contribuente confermandosi dunque il calcolo degli interessi liquidati nell'atto pari ad euro 19.889
e previsti dalla normativa vigente come tassati con aliquota del 3%.
Quanto inoltre alla assoggettabilità o meno a tassazione proporzionale delle fideiussioni si precisa che laddove in un provvedimento dell'autorità giudiziaria venga enunciato un atto l'imposta di registro si applichi oltre che all'atto anche alle disposizioni in esso enunciate sicché, in caso di decreto ingiuntivo, oltre all'imposta fissa su questo si applica l'imposta in misura proporzionale sulla fideiussione a nulla rilevando la natura accessoria del contratto di fideiussione né l'essere l'ente creditore un soggetto Iva. Si ricorda inoltre che, come già affermato dalla Corte di Cassazione, nell'ambito dell'imposta di registro viene in questione il principio dell'autonomia dei singoli negozi sicché anche la fideiussione deve essere autonomamente valutata ai fini dell'imposta di registro ed assoggettata a tassazione secondo i principi di cui all'art. 22 del dPR n. 131 del
1986; anche per tale ragione la tassazione della fideiussione non resta attratta nella disciplina tributaria dell'Iva per il solo fatto che il creditore sia un soggetto Iva. Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.
Successivamente ha presentato memoria la ricorrente insistendo nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
1.Va anzitutto rigettato il motivo con cui si lamenta la omessa motivazione dell'atto quanto in particolare alla base imponibile e all'aliquota applicata posto che, anche facendosi applicazione delle pronunce invocate dalla ricorrente, il contenuto dello stesso deve ritenersi sufficientemente motivato a fronte degli specifici e plurimi riferimenti agli interessi moratori e alle fideiussioni sia con riferimento alla base imponibile che alle aliquote applicate e ai numerosi riferimenti normativi operati.
Ne consegue dunque l'adozione di una motivazione certamente in grado di consentire alla ricorrente di comprendere l'iter seguito dall'ente impositore sui vari punti indicati.
2.Quanto al merito, il secondo e terzo motivo sono invece fondati, come già affermato di recente da questa
Sezione, con riferimento alle medesime parti dell'odierno giudizio, con motivazione a cui deve essere data continuità (vedi sentenze n. 5445 del 2024 e 14297 del 2023).
In merito alla aliquota di tassazione degli interessi, individuata nel 3%, il ricorso per decreto ingiuntivo di specie, infatti, richiedeva che la somma richiesta andasse maggiorata degli “interessi al tasso legale tempo per tempo vigente”, in tal modo dunque dovendo interpretarsi la locuzione contenuta nel petitum circa gli
“interessi di mora calcolati al tasso legale”. Si tratta quindi, nonostante l'atecnico riferimento alla “mora”, di interessi al tasso legale, come confermato dal fatto che in alcuna parte del ricorso o del decreto monitorio viene invocato il disposto di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002. Se è così, va allora anche qui riconfermato l'orientamento di cui a Cass. n. 9502/2018, secondo cui “Anche gli interessi e la rivalutazione monetaria fanno parte del credito, sono meri accessori dell'obbligazione per il capitale, e non possono essere assoggettati ad una tassazione separata. Né appare possibile distinguere a questi fini specifici tra interessi compensativi concordati per la dilazione del debito, ed interessi di mora dovuti per l'inadempimento dell'obbligazione. Gli uni e gli altri costituiscono accessori del capitale, e sono previsti contrattualmente nell'operazione di finanziamento, che sconta un'unica forma di tassazione relativa al suo intero ammontare
(costituito dall'importo capitale, dagli interessi compensativi di cui all'art. 1282 c.c., ed in caso di inadempimento dagli interessi moratori di cui all'art. 1224 c.c., dalla rivalutazione monetaria, dalle spese accessorie), senza che sia possibile suddividere il debito nelle sue componenti per sottoporle a separate forme di imposizione (Cass. n. 2696 del 21/02/2003). Non rileva il fatto che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15 preveda l'esclusione dalla base imponibile delle somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi in quanto l'art. 8, lett. b, nota 2 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nel prevedere l'esclusione dell'imposta proporzionale di registro per gli atti che dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'Iva, non può che essere riferito al pagamento dei corrispettivi comprensivi degli accessori, dato il carattere unitario del debito, non incidendo sulla portata della norma la esenzione prevista in ambito Iva per gli interessi.”.
3. Anche con riguardo poi all'assoggettabilità a tassazione fissa o proporzionale delle fideiussioni, vanno condivise le argomentazioni già rese con le pronunce di questa Sezione sopra richiamate.
In particolare, si è richiamato il contenuto dell'art. 22 del citato D.P.R., secondo cui "se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.
Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69. 2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.
3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita."; inoltre si è sottolineato come l'art. 6 del D.P.R. n. 131 del 1986,
Tariffa allegata, Parte Prima, preveda poi: "Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata;
garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge: 0,50%."
Su questa base, l'Ufficio ha tassato l'atto per enunciazione in relazione al rilascio della garanzia fideiussoria da parte di persona fisica al di fuori dell'esercizio d'impresa.
Si è poi richiamata la pronuncia n. 21702/2020 della Corte di cassazione con la recente sentenza ove si è affermato quanto segue: «4. Alla fattispecie controversa deve trovare invece applicazione altro principio acquisito, e mai smentito, secondo cui "La registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad I.V.A. gode, giusta il principio dell'alternatività previsto dal D.P.
R. n. 131 del 1986, art. 40 dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. Il dato secondo cui l'ingiunzione sia emessa contro il solo debitore principale, il fideiussore o entrambi, non soggetti I.V.A. non assume rilievo" (Vedi Cass. n. 9390 del 2007; n. 16098 del 2000; n. 3572 del 1998; n. 9007 del 1992); precedenti che, come constatato anche dal recente arresto delle Sezioni Unite innanzi richiamato," si riferiscono all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa al decreto ingiuntivo ottenuto non già dal garante, bensì dal creditore soggetto iva nei confronti del debitore principale, del garante o di entrambi in relazione all'unica operazione" (in motivazione Cass. n. 18520 del 2019).
4.1 In continuità con tale orientamento, ritiene questa Corte che in tali ipotesi l'elemento dirimente ai fini impositivi sia il conseguimento da parte del creditore, soggetto IVA, di un unico titolo esecutivo per il soddisfacimento del proprio diritto, a prescindere dal fatto che tale diritto trovi la sua fonte sia nel rapporto principale con il debitore che in quello di garanzia. La delineata natura del fatto tassabile comporta, come logico corollario, l'identità del prelievo fiscale, indipendentemente dalla circostanza che l'obbligazione di uno dei debitori discenda da un contratto fideiussorio ed abbia connotazioni di sussidiarietà.
4.2 Decisiva la posizione del creditore, dato che, come si è visto, la tassazione investe il titolo esecutivo dallo stesso ottenuto: se il creditore ha la qualità di "soggetto
IVA", e se l'adempimento reclamato è riconducibile nell'ambito di una fattispecie che implichi l'insorgenza del suo obbligo di pagare l'IVA, come appunto si verifica per chi conceda un prestito di denaro di cui ha diritto alla restituzione, il provvedimento giudiziale assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all'IVA medesima. Tanto basta per giustificare l'operatività del canone della prevalenza dell'IVA sull'imposta proporzionale di registro, atteso che la relativa regola si ricollega al mero assoggettamento di quel pagamento all'IVA, senza che assuma rilevanza la circostanza che la condanna si rivolga contemporaneamente al debitore principale ed al coobbligato solidale, per il quale la fonte dell'obbligo nasce da un rapporto distinto, quale il negozio costitutivo della fideiussione;
per il creditore la condanna ha sempre ad oggetto un pagamento sottoposto ad IVA, quale che sia il soggetto tenuto al pagamento (il beneficiario del finanziamento od il terzo che abbia offerto garanzia).
5. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: "In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, alla sentenza di condanna ottenuta dal creditore sia nei confronti del debitore inadempiente che del fideiussore per il recupero di somme soggette ad IVA, non è applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale bensì, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. b), nota II della Tariffa allegata, l'imposta in misura fissa, senza che assuma rilievo se la stessa sia emessa contro il solo debitore principale, il solo fideiussore o entrambi, non soggetti IVA."».
4.Ne deriva, in definitiva, come debba essere qui riaffermato l'orientamento, già ritenuto da questa stessa
Sezione in sintonia con la giurisprudenza di legittimità, favorevole al ricorrente dal quale il Collegio non vede ragioni per discostarsi.
La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
spese compensate per intero.
Roma, 15 dicembre 2025 il Giudice est.