Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 14/01/2026, n. 493
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità avviso di liquidazione per incomprensibilità calcolo interessi

    Il motivo relativo alla omessa motivazione dell'atto, quanto alla base imponibile e all'aliquota applicata, viene rigettato poiché l'avviso è ritenuto sufficientemente motivato con specifici riferimenti agli interessi moratori e alle fideiussioni, consentendo alla ricorrente di comprendere l'iter seguito dall'ente impositore.

  • Accolto
    Tassazione imposta di registro su fideiussione

    Il motivo è fondato. La Corte ritiene che, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, alla sentenza di condanna ottenuta dal creditore sia nei confronti del debitore inadempiente che del fideiussore per il recupero di somme soggette ad IVA, non sia applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale bensì l'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), nota II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. Non rileva se la sentenza sia emessa contro il solo debitore principale, il solo fideiussore o entrambi, qualora il creditore sia soggetto IVA e l'adempimento reclamato sia riconducibile nell'ambito di una fattispecie che implichi l'insorgenza del suo obbligo di pagare l'IVA.

  • Accolto
    Tassazione interessi moratori

    Il motivo è fondato. La Corte riconferma l'orientamento secondo cui gli interessi e la rivalutazione monetaria fanno parte del credito e sono meri accessori dell'obbligazione per il capitale, non potendo essere assoggettati a tassazione separata. Sia gli interessi compensativi che quelli di mora costituiscono accessori del capitale e sono previsti contrattualmente nell'operazione di finanziamento, che sconta un'unica forma di tassazione relativa al suo intero ammontare. Non rileva il fatto che l'art. 15 del D.P.R. n. 633 del 1972 preveda l'esclusione dalla base imponibile delle somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi, in quanto l'art. 8, lett. b, nota 2 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nel prevedere l'esclusione dell'imposta proporzionale di registro per gli atti che dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'IVA, si riferisce al pagamento dei corrispettivi comprensivi degli accessori, dato il carattere unitario del debito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 14/01/2026, n. 493
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 493
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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