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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4741 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 62783/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 62783/2022 promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in alla via Casal Bernocchi n. 73 Pt_1
presso la sede dell'Avvocatura dell'ente dalla quale è rappresentato e difeso in persona dell'Avv.
Fabio Ferrara e Carmen Di Carlo che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
Attrice/OPPONENTE
Contro
(C.F.: in persona del Curatore Controparte_1 P.IVA_2
fallimentare e legale rappresentante p.t. e (C.F.: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliati in Perugia, alla P.IVA_3
piazza Italia n. 9, presso lo studio dell'Avv. Carlo Orlando, che li rappresenta e difende come per mandato in atti –
Convenuti/OPPOSTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato via pec in data 4.10.2022
l' (d'ora in avanti proponeva opposizione avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 14729/2022 emesso dal Tribunale ordinario di Roma in data 16.08.2022 e
Pagina 1 notificato il 25.08.2022, su ricorso depositato dagli odierni creditori opposti, per la somma di €
228.400,77, oltre interessi legali come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali. La ha formulato le seguenti conclusioni: “- revocare e/o Parte_2
dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 14729/2022 del 16.8.2022 (RG
53013/2022) emesso dall'intestato Tribunale, notificato il 25.08.2022, per mancanza di prova scritta del rapporto negoziale tra la e l avente ad oggetto l'erogazione di Parte_3 Parte_2
prestazioni sanitarie;
non potendo le fatture costituire valida prova in un ordinario giudizio di cognizione come rappresentato nella narrativa del presente atto. - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi nella quale l'odierno giudicante ritenga la domanda fornita di prova scritta, si chiede accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale dei crediti inerenti prestazioni sanitarie erogate ante 2006; - in via ulteriormente subordinata, qualora l'intestata autorità giudiziaria non ritenga applicabile il regime della prescrizione quinquennale, si chiede di accertare e dichiarare la prescrizione decennale dei crediti inerenti prestazioni erogate prima del 16 marzo 2000”. A seguito di differimento della prima udienza alla data del 7.2.2023, si sono costituiti Controparte_1
e in data 16.1.2023 e hanno formulato le seguenti
[...] Controparte_2 conclusioni: “in via preliminare: concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 14729/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 16.08.2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648, comma 1, c.p.c., stante la sussistenza del fumus bonis iuris nonché del periculum in mora e tenuto conto che l'opposizione, nello specifico, non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione;
nel merito: - in via preliminare, rigettare l'eccezione di prescrizione del credito ex adverso proposta limitatamente al periodo 1998/2004, in quanto infondata per le ragioni esposte nella parte in diritto della presente comparsa di costituzione e risposta;
- in via principale, accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di credito in capo al nonché ad Controparte_1 CP_1
nei confronti della per tutte le ragioni esposte in narrativa e, Controparte_2 Parte_2 per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento della e, per l'effetto, Parte_2
condannarla ex art 2041 c.c. a corrispondere agli odierni opposti le somme ingiunte con il decreto ingiuntivo n. 14729/2022 oppure il diverso importo che verrà accertato in corso di causa (anche mediante C.T.U., se ritenuto necessario) o che verrà liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza delle fatture fino all'effettivo soddisfo ovvero, a decorrere dal primo atto di costituzione in mora ricevuto dalla . Parte_2
Successivamente il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.2.2023 ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso alle parti i termini
Pagina 2 di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 24.10.2023. Con provvedimento del 2.11.2023 il giudice ha poi rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.7.2024 in cui parte opponente ha fatto presente che, in seguito alla concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, è stato versato a controparte
[...]
l'importo precettato per sorte, interessi e spese legali di cui al decreto Controparte_1
ingiuntivo e compensi del precetto, chiedendo termine per allegare gli ordinativi di pagamento.
Parte opponente ha, infine, precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate e ha chiesto, in caso di accoglimento dell'opposizione, anche parziale, la condanna della controparte alla restituzione di tutte o di parte delle somme versate ed incassate a qualunque titolo. Il giudice ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c., notificato in data 4.10.2022, l'
[...]
ha convenuto in giudizio il e Parte_1 Controparte_1
per sentir revocare il decreto ingiuntivo n. n. 14729/2022 emesso dal Controparte_2
Tribunale di Roma il 16.8.2022 e notificato in data 25.8.2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 228.400,77 (oltre a spese della procedura monitoria e interessi) in favore di e a titolo di prestazioni Controparte_1 Controparte_2
sanitarie rese a favore della Parte opponente ha rappresentato che con ricorso per Parte_2 decreto ingiuntivo il , unitamente a ha Controparte_1 Controparte_2
dedotto di essere stata una struttura accreditata ai sensi della Legge regionale 32/2007, per l'erogazione di prestazioni sanitarie ex art 26 L. 833/78 per conto del Servizio Sanitario Nazionale in particolare, per la deistituzionalizzazione di pazienti psichici ricoverati. Successivamente,
l'accreditamento delle strutture gestite da in bonis era stato sospeso dal Controparte_1
Commissario ad acta con le deliberazioni n. 1/2010 del 13.01.2010, n. 6/2010 del 20.01.2010 e n.
8/2010 del 22.01.2010, salvo che per lo svolgimento delle prestazioni relative a pazienti già ricoverati e fino alle dimissioni degli stessi e parte ricorrente veniva dichiarata fallita con sentenza n. 7/2010 emessa dal Tribunale di Chieti e depositata in data 16.02.2010. nel ricorso monitorio deduceva che gran parte delle fatture emesse da per le prestazioni Controparte_1 mediche eseguite nell'interesse dell' di 3 erano rimaste insolute e che il credito nei Pt_2 Pt_1 confronti della era pari a €.228.400,77 e che le varie diffide di pagamento restavano Parte_2
prive di riscontro. Parte ricorrente inoltre ha inoltre dedotto di aver stipulato in data 7.11.2001 un contratto di factoring con la Leasing Roma S.p.A., cui è subentrata la e Controparte_2
Pagina 3 che in esecuzione di anzidetto rapporto di factoring, aveva ceduto a Controparte_1
una serie significativa di crediti futuri, attraverso i contratti di cessione Controparte_2
intervenuti il 09.11.2001 (contratto n. 37181 di racc. Notaio , il 02.12.2005 Persona_1
(contratto n. 43375 di racc. Notaio , il 19.02.2008 (contratto n. 46922 di racc. Persona_1
Notaio , e che con riferimento ai crediti oggetto delle già menzionate cessioni, Persona_1
intervenivano successivamente una serie di atti negoziali, segnatamente nelle date del 26.09.2006;
18.10.2006, 12.02.2007, 07.03.2007, 26.03.2007 e 26.09.2007, con i quali Controparte_1 provvedeva a riacquistare parte dei suddetti crediti, per un ammontare di €.12.751.478,55.
[...]
Tuttavia, a seguito del fallimento di e di rigetto della domanda di Controparte_1 ammissione al passivo proposta da quest'ultima stessa proponeva Controparte_2
opposizione ex art. 98 L.F., che veniva iscritta al Tribunale di Chiesti al R.g. n. 831/2011. Tale
Parte domanda veniva accolta e il citava dinanzi al Controparte_3
Tribunale di Roma, per fare accertare la nullità degli atti negoziali di riacquisto dei crediti sopra citati, con conseguente condanna alla restituzione delle somme ricevute, nonché per fare accertare e dichiarare lo scioglimento del contratto di factoring stipulato in data 09.11.2001 con la Leasing
Roma S.p.A., cui è subentrata con conseguente condanna al Controparte_2
ritrasferimento dei crediti ceduti e delle somme medio tempore riscosse in virtù dei suddetti crediti.
Tale controversia veniva decisa con transazione del 8.2.2018 con il quale le parti, all'art. 2, convenivano di agire congiuntamente per il recupero dei crediti. Il Tribunale, in accoglimento della domanda, emetteva il summenzionato decreto ingiuntivo che veniva poi notificato in data
25.08.2022. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, parte opponente ha dedotto: a) Parte_2
l'indeterminatezza del petitum e l'inefficacia probatoria delle fatture commerciali in quanto l'importo richiesto in pagamento dal non coincide con il Controparte_1
totale degli importi di cui alle fatture azionate. Ha inoltre dedotto che il CP_1 CP_1
non ha assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. su di essa gravante, in virtù del
[...] fatto che la fattura commerciale, sufficiente ex art. 634 c.p.c. all'emissione del decreto ingiuntivo, tale non è nell'eventuale successivo giudizio di opposizione al fine di comprovare la fondatezza della pretesa creditoria;
b) l'infondatezza della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. I convenuti opposti e Controparte_1
hanno dedotto che: l'eccezione sollevata dall'opponente sulla Controparte_2
indeterminatezza della domanda articolata nel ricorso è pretestuosa in quanto è presente una tabella riepilogativa delle fatture a debito della;
in via subordinata i convenuti opposti hanno Parte_2 chiesto che, nel caso in cui venisse accolta l'opposizione, il Tribunale accerti che la Parte_2
abbia conseguito un indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. in forza delle prestazione eseguite in
Pagina 4 suo favore dalla struttura privata accreditata . Hanno chiesto inoltre la Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in considerazione del fatto che l'opposizione non è supportata da prova scritta o di pronta soluzione. Nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. la difesa di parti convenute opposte ha specificato che è infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. per i crediti ingiunti che vanno dalla fattura n.
12959 del 03/09/1998 alla fattura n. 20933 del 02/07/2004 in quanto il richiamo fatto da controparte deve ricondurre alle obbligazioni derivanti da contratti ad esecuzioni continuata o periodica come, a titolo esemplificativo, il contratto di locazione, mentre i servizi resi sono prestazioni rese una tantum e seguono il regime di prescrizione decennale. In data 3.7.2022, a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, parte opponente ha depositato 4 ordinativi di pagamento attestanti il pagamento delle somme di cui al D.I. n. 14729/2022 nonché al precetto notificato in data
18/09/2023 (- mandato n. 8200 di importo pari ad euro 43.105,68; - mandato n. 8201 di importo pari ad euro 185.295,09; - mandato n. 8646 di importo pari ad euro 36.042,88; - mandato n. 8642 di importo pari ad euro 4.112,66). Parte opponente ha precisato le definitive conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei precedenti scritti difensivi, e ha chiesto in caso di accoglimento dell'opposizione, anche parziale, la condanna della controparte alla restituzione di tutte o di parte delle somme versate ed incassate a qualunque titolo. In questa sede decisoria si deve osservare che gli elementi di prova forniti dalle parti convenute opposte sono da reputarsi significativi del rapporto intercorso, essendo peraltro sufficientemente chiara la pretesa creditoria avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo agganciata a prestazioni sanitarie erogate da per Controparte_1 pazienti dell' concernenti psicoriabilitazione e riabilitazione ex art. 26 L. Pt_2 Parte_5
833/1978. Il rapporto intercorso si deduce, in base agli assunti difensivi delle parti convenute opposte, dalle fatture esposte nel ricorso monitorio, dalla mancata contestazione stragiudiziale delle fatture di volta in volta inviate, nonché dai relativi estratti autentici delle scritture contabili, contratti, schede dei pazienti e cartelle cliniche, diffide di pagamento, asserito pagamento parziale,
(non specificamente contestato) a seguito della diffida del 2015 indicata da parti convenute opposte
(doc. n. 9 del fascicolo monitorio – doc. 3). La difesa di parti convenute opposte ha evidenziato quindi che “quando il rapporto non è contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita” (ex multis, Cass. civ.
n. 11736/2018; Cass. civ. n. 26801/2019)”. La difesa di parti convenute opposte ha anche specificato che la “Casa di cura opposta ha fornito all' delle prestazioni sanitarie in Parte_2
regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale come se fosse, pertanto, una struttura pubblica a cui i pazienti accedevano, in ossequio all'Allegato “A” della delibera della Giunta
Regionale n. 671/2002, in forza di prescrizione compilata sul modulario del S.S.N. da parte del
Pagina 5 proprio medico curante a seguito della quale in bonis era tenuta a garantire le prestazioni CP_1 come in effetti ha fatto anche nell'interesse di . La difesa delle parti convenute Parte_2 opposte ha contestato l'allegazione nella terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte opponente dei documenti denominati all.1 e all.2 in quanto documenti che potevano e dovevano essere prodotti già nella seconda memoria ex art. 183 VI comma. Alla luce delle suddette indicate emergenze probatorie e difese di parti convenute opposte non è possibile dedurre che non vi siano state prestazioni rese da Villa dei Pini d'Abruzzo di cui alle fatture dedotte in lite a beneficio di pazienti della La prescrizione ordinaria decennale, in riferimento alle singole Parte_2
prestazioni rese per ciascun paziente, non può ritenersi maturata, tenuto conto delle suddette diffide stragiudiziali interruttive con richiesta di pagamento. In definitiva all'esito del presente giudizio va ritenuta fondata la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto e ciò anche, in via residuale, ex art. 2041 c.c. per le prestazioni sanitarie rese da dei Pini d'Abruzzo a beneficio di CP_1 pazienti dell' non sussistendo elementi tali da far dedurre che trattasi di un Parte_2 arricchimento cd. imposto o contro la volontà dell' che ha risparmiato risorse da Parte_2 impiegare per allestimento e/o gestione in proprio nell'erogazione di analoghe prestazioni. Poiché nel presente giudizio è avvenuto il pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. come precettate, si deve in definitiva accertare fondata la pretesa creditoria delle parti convenute opposte e di cui al decreto ingiuntivo opposto, rigettare l'opposizione proposta da dichiarare cessata la materia del contendere avendo la parte Parte_2
opponente già pagato quanto ingiunto nel corso del presente giudizio. Le spese del presente giudizio seguono soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e ogni altra domanda come proposte da nel Parte_1
presente giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14729/2022 emesso dal Tribunale ordinario di Roma. Dichiara la fondatezza della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto. Dichiara cessata la materia del contendere per l'intervenuto pagamento degli importi di cui al suddetto decreto ingiuntivo nel corso del presente giudizio di opposizione. Condanna l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore Parte_1 di parte convenuta opposta, formata da e Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, delle Controparte_2 spese del presente giudizio di opposizione liquidate in € 7650,00 per compensi di avvocato oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 27-3-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 6 Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 62783/2022 promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in alla via Casal Bernocchi n. 73 Pt_1
presso la sede dell'Avvocatura dell'ente dalla quale è rappresentato e difeso in persona dell'Avv.
Fabio Ferrara e Carmen Di Carlo che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
Attrice/OPPONENTE
Contro
(C.F.: in persona del Curatore Controparte_1 P.IVA_2
fallimentare e legale rappresentante p.t. e (C.F.: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliati in Perugia, alla P.IVA_3
piazza Italia n. 9, presso lo studio dell'Avv. Carlo Orlando, che li rappresenta e difende come per mandato in atti –
Convenuti/OPPOSTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato via pec in data 4.10.2022
l' (d'ora in avanti proponeva opposizione avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 14729/2022 emesso dal Tribunale ordinario di Roma in data 16.08.2022 e
Pagina 1 notificato il 25.08.2022, su ricorso depositato dagli odierni creditori opposti, per la somma di €
228.400,77, oltre interessi legali come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali. La ha formulato le seguenti conclusioni: “- revocare e/o Parte_2
dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 14729/2022 del 16.8.2022 (RG
53013/2022) emesso dall'intestato Tribunale, notificato il 25.08.2022, per mancanza di prova scritta del rapporto negoziale tra la e l avente ad oggetto l'erogazione di Parte_3 Parte_2
prestazioni sanitarie;
non potendo le fatture costituire valida prova in un ordinario giudizio di cognizione come rappresentato nella narrativa del presente atto. - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi nella quale l'odierno giudicante ritenga la domanda fornita di prova scritta, si chiede accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale dei crediti inerenti prestazioni sanitarie erogate ante 2006; - in via ulteriormente subordinata, qualora l'intestata autorità giudiziaria non ritenga applicabile il regime della prescrizione quinquennale, si chiede di accertare e dichiarare la prescrizione decennale dei crediti inerenti prestazioni erogate prima del 16 marzo 2000”. A seguito di differimento della prima udienza alla data del 7.2.2023, si sono costituiti Controparte_1
e in data 16.1.2023 e hanno formulato le seguenti
[...] Controparte_2 conclusioni: “in via preliminare: concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 14729/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 16.08.2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648, comma 1, c.p.c., stante la sussistenza del fumus bonis iuris nonché del periculum in mora e tenuto conto che l'opposizione, nello specifico, non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione;
nel merito: - in via preliminare, rigettare l'eccezione di prescrizione del credito ex adverso proposta limitatamente al periodo 1998/2004, in quanto infondata per le ragioni esposte nella parte in diritto della presente comparsa di costituzione e risposta;
- in via principale, accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di credito in capo al nonché ad Controparte_1 CP_1
nei confronti della per tutte le ragioni esposte in narrativa e, Controparte_2 Parte_2 per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento della e, per l'effetto, Parte_2
condannarla ex art 2041 c.c. a corrispondere agli odierni opposti le somme ingiunte con il decreto ingiuntivo n. 14729/2022 oppure il diverso importo che verrà accertato in corso di causa (anche mediante C.T.U., se ritenuto necessario) o che verrà liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza delle fatture fino all'effettivo soddisfo ovvero, a decorrere dal primo atto di costituzione in mora ricevuto dalla . Parte_2
Successivamente il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.2.2023 ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso alle parti i termini
Pagina 2 di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 24.10.2023. Con provvedimento del 2.11.2023 il giudice ha poi rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.7.2024 in cui parte opponente ha fatto presente che, in seguito alla concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, è stato versato a controparte
[...]
l'importo precettato per sorte, interessi e spese legali di cui al decreto Controparte_1
ingiuntivo e compensi del precetto, chiedendo termine per allegare gli ordinativi di pagamento.
Parte opponente ha, infine, precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate e ha chiesto, in caso di accoglimento dell'opposizione, anche parziale, la condanna della controparte alla restituzione di tutte o di parte delle somme versate ed incassate a qualunque titolo. Il giudice ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c., notificato in data 4.10.2022, l'
[...]
ha convenuto in giudizio il e Parte_1 Controparte_1
per sentir revocare il decreto ingiuntivo n. n. 14729/2022 emesso dal Controparte_2
Tribunale di Roma il 16.8.2022 e notificato in data 25.8.2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 228.400,77 (oltre a spese della procedura monitoria e interessi) in favore di e a titolo di prestazioni Controparte_1 Controparte_2
sanitarie rese a favore della Parte opponente ha rappresentato che con ricorso per Parte_2 decreto ingiuntivo il , unitamente a ha Controparte_1 Controparte_2
dedotto di essere stata una struttura accreditata ai sensi della Legge regionale 32/2007, per l'erogazione di prestazioni sanitarie ex art 26 L. 833/78 per conto del Servizio Sanitario Nazionale in particolare, per la deistituzionalizzazione di pazienti psichici ricoverati. Successivamente,
l'accreditamento delle strutture gestite da in bonis era stato sospeso dal Controparte_1
Commissario ad acta con le deliberazioni n. 1/2010 del 13.01.2010, n. 6/2010 del 20.01.2010 e n.
8/2010 del 22.01.2010, salvo che per lo svolgimento delle prestazioni relative a pazienti già ricoverati e fino alle dimissioni degli stessi e parte ricorrente veniva dichiarata fallita con sentenza n. 7/2010 emessa dal Tribunale di Chieti e depositata in data 16.02.2010. nel ricorso monitorio deduceva che gran parte delle fatture emesse da per le prestazioni Controparte_1 mediche eseguite nell'interesse dell' di 3 erano rimaste insolute e che il credito nei Pt_2 Pt_1 confronti della era pari a €.228.400,77 e che le varie diffide di pagamento restavano Parte_2
prive di riscontro. Parte ricorrente inoltre ha inoltre dedotto di aver stipulato in data 7.11.2001 un contratto di factoring con la Leasing Roma S.p.A., cui è subentrata la e Controparte_2
Pagina 3 che in esecuzione di anzidetto rapporto di factoring, aveva ceduto a Controparte_1
una serie significativa di crediti futuri, attraverso i contratti di cessione Controparte_2
intervenuti il 09.11.2001 (contratto n. 37181 di racc. Notaio , il 02.12.2005 Persona_1
(contratto n. 43375 di racc. Notaio , il 19.02.2008 (contratto n. 46922 di racc. Persona_1
Notaio , e che con riferimento ai crediti oggetto delle già menzionate cessioni, Persona_1
intervenivano successivamente una serie di atti negoziali, segnatamente nelle date del 26.09.2006;
18.10.2006, 12.02.2007, 07.03.2007, 26.03.2007 e 26.09.2007, con i quali Controparte_1 provvedeva a riacquistare parte dei suddetti crediti, per un ammontare di €.12.751.478,55.
[...]
Tuttavia, a seguito del fallimento di e di rigetto della domanda di Controparte_1 ammissione al passivo proposta da quest'ultima stessa proponeva Controparte_2
opposizione ex art. 98 L.F., che veniva iscritta al Tribunale di Chiesti al R.g. n. 831/2011. Tale
Parte domanda veniva accolta e il citava dinanzi al Controparte_3
Tribunale di Roma, per fare accertare la nullità degli atti negoziali di riacquisto dei crediti sopra citati, con conseguente condanna alla restituzione delle somme ricevute, nonché per fare accertare e dichiarare lo scioglimento del contratto di factoring stipulato in data 09.11.2001 con la Leasing
Roma S.p.A., cui è subentrata con conseguente condanna al Controparte_2
ritrasferimento dei crediti ceduti e delle somme medio tempore riscosse in virtù dei suddetti crediti.
Tale controversia veniva decisa con transazione del 8.2.2018 con il quale le parti, all'art. 2, convenivano di agire congiuntamente per il recupero dei crediti. Il Tribunale, in accoglimento della domanda, emetteva il summenzionato decreto ingiuntivo che veniva poi notificato in data
25.08.2022. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, parte opponente ha dedotto: a) Parte_2
l'indeterminatezza del petitum e l'inefficacia probatoria delle fatture commerciali in quanto l'importo richiesto in pagamento dal non coincide con il Controparte_1
totale degli importi di cui alle fatture azionate. Ha inoltre dedotto che il CP_1 CP_1
non ha assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. su di essa gravante, in virtù del
[...] fatto che la fattura commerciale, sufficiente ex art. 634 c.p.c. all'emissione del decreto ingiuntivo, tale non è nell'eventuale successivo giudizio di opposizione al fine di comprovare la fondatezza della pretesa creditoria;
b) l'infondatezza della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. I convenuti opposti e Controparte_1
hanno dedotto che: l'eccezione sollevata dall'opponente sulla Controparte_2
indeterminatezza della domanda articolata nel ricorso è pretestuosa in quanto è presente una tabella riepilogativa delle fatture a debito della;
in via subordinata i convenuti opposti hanno Parte_2 chiesto che, nel caso in cui venisse accolta l'opposizione, il Tribunale accerti che la Parte_2
abbia conseguito un indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. in forza delle prestazione eseguite in
Pagina 4 suo favore dalla struttura privata accreditata . Hanno chiesto inoltre la Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in considerazione del fatto che l'opposizione non è supportata da prova scritta o di pronta soluzione. Nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. la difesa di parti convenute opposte ha specificato che è infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. per i crediti ingiunti che vanno dalla fattura n.
12959 del 03/09/1998 alla fattura n. 20933 del 02/07/2004 in quanto il richiamo fatto da controparte deve ricondurre alle obbligazioni derivanti da contratti ad esecuzioni continuata o periodica come, a titolo esemplificativo, il contratto di locazione, mentre i servizi resi sono prestazioni rese una tantum e seguono il regime di prescrizione decennale. In data 3.7.2022, a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, parte opponente ha depositato 4 ordinativi di pagamento attestanti il pagamento delle somme di cui al D.I. n. 14729/2022 nonché al precetto notificato in data
18/09/2023 (- mandato n. 8200 di importo pari ad euro 43.105,68; - mandato n. 8201 di importo pari ad euro 185.295,09; - mandato n. 8646 di importo pari ad euro 36.042,88; - mandato n. 8642 di importo pari ad euro 4.112,66). Parte opponente ha precisato le definitive conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei precedenti scritti difensivi, e ha chiesto in caso di accoglimento dell'opposizione, anche parziale, la condanna della controparte alla restituzione di tutte o di parte delle somme versate ed incassate a qualunque titolo. In questa sede decisoria si deve osservare che gli elementi di prova forniti dalle parti convenute opposte sono da reputarsi significativi del rapporto intercorso, essendo peraltro sufficientemente chiara la pretesa creditoria avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo agganciata a prestazioni sanitarie erogate da per Controparte_1 pazienti dell' concernenti psicoriabilitazione e riabilitazione ex art. 26 L. Pt_2 Parte_5
833/1978. Il rapporto intercorso si deduce, in base agli assunti difensivi delle parti convenute opposte, dalle fatture esposte nel ricorso monitorio, dalla mancata contestazione stragiudiziale delle fatture di volta in volta inviate, nonché dai relativi estratti autentici delle scritture contabili, contratti, schede dei pazienti e cartelle cliniche, diffide di pagamento, asserito pagamento parziale,
(non specificamente contestato) a seguito della diffida del 2015 indicata da parti convenute opposte
(doc. n. 9 del fascicolo monitorio – doc. 3). La difesa di parti convenute opposte ha evidenziato quindi che “quando il rapporto non è contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita” (ex multis, Cass. civ.
n. 11736/2018; Cass. civ. n. 26801/2019)”. La difesa di parti convenute opposte ha anche specificato che la “Casa di cura opposta ha fornito all' delle prestazioni sanitarie in Parte_2
regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale come se fosse, pertanto, una struttura pubblica a cui i pazienti accedevano, in ossequio all'Allegato “A” della delibera della Giunta
Regionale n. 671/2002, in forza di prescrizione compilata sul modulario del S.S.N. da parte del
Pagina 5 proprio medico curante a seguito della quale in bonis era tenuta a garantire le prestazioni CP_1 come in effetti ha fatto anche nell'interesse di . La difesa delle parti convenute Parte_2 opposte ha contestato l'allegazione nella terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte opponente dei documenti denominati all.1 e all.2 in quanto documenti che potevano e dovevano essere prodotti già nella seconda memoria ex art. 183 VI comma. Alla luce delle suddette indicate emergenze probatorie e difese di parti convenute opposte non è possibile dedurre che non vi siano state prestazioni rese da Villa dei Pini d'Abruzzo di cui alle fatture dedotte in lite a beneficio di pazienti della La prescrizione ordinaria decennale, in riferimento alle singole Parte_2
prestazioni rese per ciascun paziente, non può ritenersi maturata, tenuto conto delle suddette diffide stragiudiziali interruttive con richiesta di pagamento. In definitiva all'esito del presente giudizio va ritenuta fondata la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto e ciò anche, in via residuale, ex art. 2041 c.c. per le prestazioni sanitarie rese da dei Pini d'Abruzzo a beneficio di CP_1 pazienti dell' non sussistendo elementi tali da far dedurre che trattasi di un Parte_2 arricchimento cd. imposto o contro la volontà dell' che ha risparmiato risorse da Parte_2 impiegare per allestimento e/o gestione in proprio nell'erogazione di analoghe prestazioni. Poiché nel presente giudizio è avvenuto il pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. come precettate, si deve in definitiva accertare fondata la pretesa creditoria delle parti convenute opposte e di cui al decreto ingiuntivo opposto, rigettare l'opposizione proposta da dichiarare cessata la materia del contendere avendo la parte Parte_2
opponente già pagato quanto ingiunto nel corso del presente giudizio. Le spese del presente giudizio seguono soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e ogni altra domanda come proposte da nel Parte_1
presente giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14729/2022 emesso dal Tribunale ordinario di Roma. Dichiara la fondatezza della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto. Dichiara cessata la materia del contendere per l'intervenuto pagamento degli importi di cui al suddetto decreto ingiuntivo nel corso del presente giudizio di opposizione. Condanna l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore Parte_1 di parte convenuta opposta, formata da e Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, delle Controparte_2 spese del presente giudizio di opposizione liquidate in € 7650,00 per compensi di avvocato oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 27-3-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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