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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6185/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
-Difensore 3 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
DINIEGO RIMBORSO TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 (CF. CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dal Dott. Difensore _1 (CF. CF_1), ha depositato innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza - previa notifica a Municipia S.p.a. - ricorso teso ad ottenere l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso dei versamenti Tari effettuati negli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, per somme in thesi non dovute.
A fondamento della richiesta, la parte istante ha posto l'argomentazione secondo la quale "risultavano pagamenti in eccesso per gli anni per i quali fu prodotta istanza di rimborso, per come riconosciuto dalla stessa Municipia che aveva provveduto all'annullamento degli stessi".
Municipia S.p.a. non si è costituita in giudizio
Si è costituito il Comune di Cosenza opponendosi all'accoglimento del ricorso.
In data odierna, il procedimento è stato trattenuto a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso - in disparte la inefficace eccezione sollevata dal Comune di Cosenza in relazione alla carenza di adeguata forma dell'atto introduttivo di lite - è infondato.
Non appare inutile ricordare "che il carattere impugnatorio proprio del processo tributario, in relazione agli atti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, (ivi compreso il diniego tacito di rimborso), segna la distinzione tra lo stesso ed il processo civile, impedendo di ricondurre l'oggetto del primo all'accertamento di un'obbligazione" (cfr. Cass. Civ. Sez. V, 21 aprile 2016 n. 7222).
E tanto comporta che il ricorso debba essere necessariamente proposto avverso un provvedimento, che sia anche il rigetto tacito di istanza di rimborso.
-Nel caso di specie, dalla complessiva interpretazione del ricorso omessa ogni valutazione circa il tenore letterale delle conclusioni avanzate - si giunge alla conclusione circa il fatto che oggetto della impugnazione sia il silenzio rigetto formatosi sulla richiesta di rimborso.
Ciò comporta che il provvedimento eventualmente adottabile da questa Corte avrebbe come contenuto l'annullamento del diniego e l'affermazione dell'esistenza del diritto alla ripetizione delle somme dovute.
Nel caso di specie, però, non è dato apprezzare il fondamento della richiesta tesa ad ottenere la declaratoria della sussistenza del diritto alla ripetizione delle somme dovute in eccesso.
Non sussiste documentazione utile allo scopo e tanto comporta, in tutta evidenza, il rigetto della richiesta.
Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. I, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così dispone:
rigetta il ricorso;
spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6185/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
-Difensore 3 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
DINIEGO RIMBORSO TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 (CF. CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dal Dott. Difensore _1 (CF. CF_1), ha depositato innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza - previa notifica a Municipia S.p.a. - ricorso teso ad ottenere l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso dei versamenti Tari effettuati negli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, per somme in thesi non dovute.
A fondamento della richiesta, la parte istante ha posto l'argomentazione secondo la quale "risultavano pagamenti in eccesso per gli anni per i quali fu prodotta istanza di rimborso, per come riconosciuto dalla stessa Municipia che aveva provveduto all'annullamento degli stessi".
Municipia S.p.a. non si è costituita in giudizio
Si è costituito il Comune di Cosenza opponendosi all'accoglimento del ricorso.
In data odierna, il procedimento è stato trattenuto a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso - in disparte la inefficace eccezione sollevata dal Comune di Cosenza in relazione alla carenza di adeguata forma dell'atto introduttivo di lite - è infondato.
Non appare inutile ricordare "che il carattere impugnatorio proprio del processo tributario, in relazione agli atti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, (ivi compreso il diniego tacito di rimborso), segna la distinzione tra lo stesso ed il processo civile, impedendo di ricondurre l'oggetto del primo all'accertamento di un'obbligazione" (cfr. Cass. Civ. Sez. V, 21 aprile 2016 n. 7222).
E tanto comporta che il ricorso debba essere necessariamente proposto avverso un provvedimento, che sia anche il rigetto tacito di istanza di rimborso.
-Nel caso di specie, dalla complessiva interpretazione del ricorso omessa ogni valutazione circa il tenore letterale delle conclusioni avanzate - si giunge alla conclusione circa il fatto che oggetto della impugnazione sia il silenzio rigetto formatosi sulla richiesta di rimborso.
Ciò comporta che il provvedimento eventualmente adottabile da questa Corte avrebbe come contenuto l'annullamento del diniego e l'affermazione dell'esistenza del diritto alla ripetizione delle somme dovute.
Nel caso di specie, però, non è dato apprezzare il fondamento della richiesta tesa ad ottenere la declaratoria della sussistenza del diritto alla ripetizione delle somme dovute in eccesso.
Non sussiste documentazione utile allo scopo e tanto comporta, in tutta evidenza, il rigetto della richiesta.
Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. I, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così dispone:
rigetta il ricorso;
spese compensate.