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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 6233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6233 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.6440 r.g. dell'anno 2024
TRA
, CF: residente in [...] C.F._1
Scampia n. 210, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Calata Capodichino 243 presso lo studio dell'Avv. Mariarosaria Costanzo, C.F. , dalla quale è C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge presso il proprio indirizzo di posta elettronica o presso il numero di fax 081/751 9052, Email_1 così come indicato ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 68/2005;
E
L' C.F. - Controparte_1 P.IVA_1
P.I. , In persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede ), presso l'avv. Alessandra Maria CP_1
Ingala ( ) che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti C.F._3 per notar di Roma del 22.3.2024 (rep. 37875), il quale si dichiara disponibile a ricevere Per_1 le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC
t ai sensi dell'art. 125, 1° comma, c.p.c. e Email_2 art. 16, comma 1-bis, del d.lgs. 31.12.1992 n. 546
Nonché
, P. IVA e C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'Avv. Michela Rega, con studio in studio in Nola (NA) alla Via G. Fonseca n. 100
Fatto e diritto
Con ricorso del 14.3.24 parte ricorrente riferiva che in data 27.02.2024, volendo alienare il proprio veicolo tg. 6G , si recava presso il PRA e ne chiedeva visura, apprendendo con sommo stupore che lo stesso risultava gravato da provvedimento di fermo amministrativo n. del 05.10.2018 dell'importo di euro 4.105,25 mai comunicato. Pertanto Numer_1 impugnava il provvedimento di fermo amministrativo n. del 5.10. 2018, a suo dire Nume_2 mai notificato, volto al recupero dei crediti iscritto nell' avviso di addebito n.
37120160007954167 000, emessi per il recupero di contributi dovuti a titolo di Gestione
Commercianti.
Eccepiva la nullità della comunicazione per omessa notifica degli atti prodromici, del preavviso di fermo, la prescrizione e decadenza dei crediti indicati e chiedeva:
“accogliere l'opposizione proposta dalla sig.ra per tutte le causali esposte Parte_1 nel presente atto e per l'effetto 2) accertare e dichiarare nullo e /o illegittimo e/o inefficace il fermo amministrativo n. A439356P del 05.10.2018 dell'importo di euro 4.105,25 su veicolo tg.
6G poiché non è mai stato notificato alla ricorrente e non è stato mai preceduto da comunicazione preventiva di fermo amministrativo. 3) accertare e dichiarare prescritto il credito di cui all' AVVISO DI ADDEBITO n. 37120160007954167000, asseritamente notificato il 13.05.2016, in realtà mai notificato alla ricorrente e pertanto non dovuta la somma di euro 634,43. 4) Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”
2 Si costituivano i convenuti che rilevavano che l'AVA n. 37120160007954167 000 è stato ritualmente notificato a mezzo raccomandata A/R in data 13.05.2016 che producevano e il preavviso di fermo per compiuta giacenza in quanto la ricorrente risultava sconosciuta alla via
Roma verso Scampia 210, Napoli;
nel merito chiedevano respingerlo perché in fondato.
Il G.L. emetteva la seguente ordinanza:
“rilevato…che occorre acquisire certificato di residenza storica della ricorrente perché il preavviso di fermo risulta notificato per compiuta giacenza il 9.2.18, quando risultava sconosciuto il destinatario, in Napoli, in via Roma verso Scampia n. 210 (indirizzo reso dalla ricorrente anche nell'intestazione del ricorso) ma l'AVA n. 37120160007954167 000 risulta notificato a mezzo raccomandata A/R in data 13.05.2016, la firma apposta all'avviso di ricevimento non è leggibile e allo stato non v'è prova che Via Benedetto Cairoli 60 sc F fosse l'indirizzo di residenza della ricorrente a quel tempo, onera parte ricorrente della produzione del certificato di residenza storica entro 90 giorni da oggi e rinvia per la decisione al 15.9.25 ore 9.30”.
produceva tardivamente la documentazione richiesta. CP_3
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente all'esito del deposito delle note di trattazione scritta.
Sono legittimati passivi sia gli enti impositori, stante le eccezioni per fatti estintivi delle pretese (prescrizione), sia il Concessionario in ordine alla presunta insussistenza di atti interruttivi successivi.
Col presente ricorso l'opponente ha impugnato non solo il fermo amministrativo n.
A439356P del 05.10.2018 dell'importo di euro 4.105,25 su veicolo tg. 6G ma anche l'
ad esso sotteso n. 37120160007954167000, asseritamente notificato Controparte_4 il 13.05.2016 facendo valere, altresì, la avvenuta prescrizione dei crediti contributivi.
In tali termini, pertanto, il ricorso deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99 per quanto concerne l'eccepita prescrizione antecedente alle notifiche delle cartelle/avvisi, nonché quale opposizione ex art. 615 c.p.c, sotto il profilo volto a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione dei titoli esecutivi (prescrizione successiva).
3 Sotto il primo profilo deve premettersi che l'azione tende ad offrire una tutela recuperatoria, concedendo al debitore la facoltà di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo.
Tale facoltà si giustifica quindi solo allorché, prendendo conoscenza del ruolo o altro atto impositivo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi conosca l'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti d'impugnazione che non aveva potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica.
Orbene dall'esame della documentazione versata in atti si evince che l' AVVISO DI
ADDEBITO n. 37120160007954167000 e il fermo amministrativo n. A439356P del
05.10.2018 dell'importo di euro 4.105,25 su veicolo tg. 6G sono stati regolarmente notificati: avendo parte ricorrente dato seguito, benchè tardivamente, all'ordinanza del GL,
l'esame del certificato di residenza storica consente di ritenere che v'è prova che Via
Benedetto Cairoli 60 sc F fosse l'indirizzo di residenza della ricorrente l'11.5.16.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in tema di notificazione a mezzo posta, secondo le disposizioni che regolano il servizio postale ordinario, la mancata specificazione sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario, non determina la nullità della notificazione (Cass. n. 270/12; Cass. n. 9111/12; Cass. n. 6395/14; Cass. n.
26864/14); ovviamente, resta salva la possibilità del destinatario di dimostrare l'assoluta estraneità del consegnatario, alla propria sfera personale o familiare, facoltà di cui l'odierno appellante non si è avvalso, a nulla rilevando la visura camerale prodotta.
Si applica la disciplina del Decreto Ministeriale 9 aprile 2001, articoli 32 e 39 e del
Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008, articoli 20 e 26, a mente dei quali e' sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Questa Corte ha anche affermato a tale proposito che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalita' della persona cui l'atto e' stato consegnato,
4 adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto e' pur tuttavia valido, poiche' la relazione tra la persona cui esso e' destinato e quella cui e' stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700
c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. n. 632 del 2011 Cass. n. 11708 del
27/05/2011, n. 1091 del 17/1/2013, n. 946 del 17/01/2020, Corte di Cassazione - Sentenza n.
19680 del 21 settembre 2020)
Conseguentemente l'azione proposta va dichiarata inammissibile essendo interamente decorso il termine di quaranta giorni (dalle notifiche) previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999
e resta precluso alla parte ricorrente di contestare in questa sede la prescrizione estintiva maturata sino alla data di notifica degli avvisi di addebito.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) dichiara il difetto di interesse ad agire;
2) spese compensate.
Così deciso in Napoli, il 15.9.25 IL GIUDICE
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