Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/04/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi- no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15573/2020 r.g., promossa da
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Servidio Dario, do- miciliatario, giusta procura in atti
-attrice-
contro in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bricchi Elsa, Bo- neschi Tiziana, Rosito Marina, Olivieri Gino, quest'ultimo domiciliatario, giusta procura in atti
-convenuta-
___________________________________________________________
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
10/10/2024, che qui si intende riportato.
Il Giudice 1
A. Ruffino
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilo- garsi come segue.
I.1.- Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 11/12/2020, ha adito questo Tribuna- Parte_1 le deducendo che:
- in data 20/07/2015 aveva sottoscritto con la CP_1
una scrittura privata avente ad oggetto “la cessione da
[...] parte della in favore della Parte_1 CP_1
del diritto alla stipulazione del contratto di affitto
[...] con opzione di acquisto dello stabilimento di proprietà del
Fallimento YT SpA, sito in Ferrandina (Mt), nonché la cessione del piano industriale, del relativo piano di mar- keting, del progetto di ricerca e sviluppo finalizzato alla valorizzazione del sito industriale della ex YT SpA di
Ferrandina, già sottoposto dalla cedente alla curatela fal- limentare e da questa accettato e condiviso, del progetto di finanziamento regionale PIA (interamente realizzato dal- la e che la presenterà a proprio nome) Pt_1 CP_1
e relative garanzie, nonché di continuare la ricerca sui biopolioli con l'Università di Bari o altri istituti di ri- cerca nazionali o internazionali, quale prodotto sul quale fondare la rinascita dello stabilimento fallito e oggetto del piano industriale, nonché ancora la prestazione di ga- ranzia fideiussoria in favore della curatela per il corret- to adempimento delle obbligazioni che la Controparte_1 assumerà con la sottoscrizione del contratto di affitto con
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diritto d'opzione”;
- tale operazione rispondeva alla precisa esigenza, condi- visa dalle parti, di realizzare con la massima celerità la ricerca sulle materie prime biologiche e la loro messa in produzione, ai fini della commercializzazione esclusiva ad opera della stessa ricorrente (punto 3.2);
- come previsto ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 della scrittu- ra, la cessione in favore della prevedeva, Controparte_1
a titolo di controprestazione in capo alla cessionaria: 1) la realizzazione del progetto industriale e di ricerca ce- duto;
2) la stipula entro il 31/12/2015 di formali contrat- ti irrevocabili di comodato gratuito in favore della
[...]
per l'utilizzo di alcuni locali del compendio Parte_2 immobiliare acquisito;
3) il riconoscimento al Pepe Salva- tore – attraverso il conferimento della carica di CEO della
– della paternità dell'intero progetto e il Controparte_1 ruolo di protagonista principale nella gestione dell'azienda; 4) il conferimento dell'intera produzione al- la la quale si sarebbe occupata, in via Parte_1 esclusiva, della relativa commercializzazione;
5) il rim- borso alla dell'importo del deposito cau- Parte_1 zionale da quest'ultima versato alla Parte_3
necessario alla partecipazione alla gara per
[...]
l'acquisizione dei diritti ceduti col contratto, nonché dell'acconto sul prezzo del diritto di opzione, per com- plessivi €78.800,00, entro la data di esercizio del diritto d'opzione e di acquisto dell'azienda dal fallimento, ovve- ro, in mancanza di esercizio o in qualunque caso di perdita di detto diritto, entro la scadenza del contratto di affit- to;
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- a fronte del regolare adempimento della cedente di tutti gli impegni assunti con la scrittura privata del 20/07/15, la cessionaria non aveva ottemperato ad al- Controparte_1 cuno dei propri obblighi contrattuali e si era resa grave- mente inadempiente, sussistendo pertanto i presupposti ap- plicativi della clausola penale di cui al punto 5.1 della stessa scrittura privata, con conseguente obbligo a carico della cessionaria di corrispondere alla cedente il risarci- mento dell'importo ivi fissato, pari a €10.000.000,00;
- la mancata esecuzione del piano industriale e di ricerca, da parte della , aveva altresì compromesso CP_1
l'intero progetto di sviluppo del sito industriale di Fer- randina, con ulteriore grave danno per la ricorrente consi- stito nella mancata possibilità di commercializzare, come da espressi accordi (punto 3.2), l'intera produzione pro- grammata: “danno quantificabile prudenzialmente in
€2.000.000,00, pari a meno dell'1% del fatturato stimato dalla stessa per il primo triennio di atti- Controparte_1 vità nel business plan integrato al progetto di finanzia- mento PIA presentato (ed ottenuto) alla Regione Basilicata ad ottobre 2015”.
Sulla base delle suddette deduzioni, la ricorrente ha così concluso:
“- dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto dalle parti con la scrittura privata del 20/07/2015 e alle- gata sub doc. 1 per grave inadempimento della società resi- stente;
- dichiarare pertanto sussistenti i presupposti per
l'applicazione della clausola penale di cui al punto 5.1 della scrittura privata del 20/07/2015 e, per l'effetto,
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condannare parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma irriducibile di €10.000.000,00, ov- vero, in assoluto subordine, della diversa somma a titolo di penale che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione di legge sino al soddisfo;
- condannare altresì ed in ogni caso la resistente al paga- mento in favore della ricorrente della somma di € 78.800,00 oltre interessi e rivalutazione di legge, quale rimborso delle anticipazioni di cui al punto 3.4 della scrittura privata del 20/07/2015;
- condannare parte resistente all'ulteriore risarcimento del danno per il ritardo e/o abbandono del progetto indu- striale e di ricerca sulle materie prime biologiche e per la conseguente mancata commercializzazione in esclusiva dei relativi prodotti da parte della ricorrente, quantificabile come in premessa in €2.000.000,00 o nella diversa somma ri- tenuta di giustizia”. Il tutto oltre alle spese di lite.
I.2.- Con comparsa di risposta depositata il
26/04/2021 si è costituita la la quale ha Controparte_1 contestato ogni avversa prospettazione, eccependo in primis
l'inesistenza della scrittura privata del 20/7/2015, posta alla base della pretesa ex adverso azionata, siccome mai negoziata da essa convenuta.
In particolare, dopo una ricostruzione dei pregressi rap- porti, anche giudiziari, con la (pagg. 4- Parte_1
23 comparsa di risposta), la ha sostenuto, Controparte_1 anche in risposta all'invito di cui all'ord. 24/03/2022, che il documento denominato “scrittura privata”, asserita- mente datato 20/07/2015, ma in effetti mai conosciuto prima dell'introduzione dell'odierna causa, “è stato verosimil-
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Part mente artificiosamente predisposto dai coniugi e Pt_4 trone non alla data ivi indicata […] ma in epoca successi- va, verosimilmente quando la non aveva più alcun Pt_5 potere rappresentativo della Società” (memoria del
19/10/2022), elencando una serie di circostanze a supporto della propria posizione difensiva (pagg. 25-38 comparsa di risposta).
Oltre alla contestazione in via principale dell'inesistenza della scrittura privata prodotta dall'attrice, la CP_2
ha eccepito “la nullità dell'asserito contratto per
[...] illiceità e indeterminatezza del suo oggetto, delle obbli- gazioni in esso contenute, nonché l'assoluta mancanza dell'asserito inadempimento da parte dell'esponente, di tal che sarebbe comunque privo di prova lo stesso diritto qui invocato a percepire la penale e/o qualsivoglia somma a ti- tolo di risarcimento che il documento in esame avrebbe pre- visto, ove fosse stato un documento genuino”.
Ha dunque concluso per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e condanna della al Parte_1 risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96 c.p.c.
I.3.- Con ord. del 06/05/2021 il rito sommario è stato tramutato in ordinario, ai sensi dell'art. 702-ter, co.3,
c.p.c.
I.4.- Con memoria ex art.183, co.6, n.3, c.p.c. del
09/01/2022 la Difesa dell'attrice ha eccepito la tardività della memoria istruttoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c. depositata dalla il 22/12/2021: Controparte_1 detta eccezione è stata rigettata con successiva ord. del
24/03/2022, siccome ritenuta “manifestamente infondata e meramente defatigatoria, tanto da configurare contegno di-
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fensivo inutilmente litigioso, del quale il Giudice deve tenere conto anche al fine della regolamentazione delle spese processuali”.
I.5.- Infruttuosamente esperito il tentativo di media- zione, la causa, istruita con le produzioni documentali di parte, con l'interrogatorio formale di (le- Controparte_3 gale rapp.te della e con la prova per te- Controparte_1 sti ( Parte_6 Parte_7 Parte_8
, è stata riservata in decisione sulle Controparte_4 conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusionali e le repliche.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono esaminarsi secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Nel merito, la complessità e la pluralità delle questioni di fatto richiamate da entrambe le difese impone una breve ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le par- ti che fanno da sfondo all'odierna lite.
Devono ritenersi provate, siccome documentalmente dimostra- te o incontestate, le seguenti circostanze rilevanti ai fi- ni della decisione, illustrate in successione cronologica:
a) è una start-up innovativa nata nel lu- Controparte_1
glio 2015, con sede a Ferrandina (MT), che si occupa della produzione e della vendita di prodotti chimici derivati prevalentemente da materie prime rinnovabili, in particolare da oli di origine vegetale e animale di qualsiasi natura e grado di acidità e dal recupero di solventi organici (doc.2 fasc. convenuta);
b) all'epoca della sua costituzione, il capitale sociale di – pari a Euro 10.000 – era detenuto per CP_1 la quasi totalità (97,5%) da moglie di Parte_6
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(che agisce in questa sede quale ammi- Parte_9 nistratore di , la quale rivestiva Parte_1 anche la carica di amministratore unico della stessa
; CP_1
c) nel luglio 2015, stipulava con il CP_1 [...]
un contratto di affitto del ramo Parte_10
d'azienda per un periodo di 3 anni, comprensivo di uno stabilimento chimico, delle relative licenze, autoriz- zazioni e permessi per la produzione e il miscelamento di oli derivati e altri prodotti chimici;
tale con- tratto prevedeva, tra l'altro, un diritto di opzione in favore di per l'acquisto del medesimo CP_1 ramo d'azienda, esercitabile entro il 20 luglio 2017, mediante il pagamento del corrispettivo di Euro
2.000.000,00 (doc. 3 fasc. convenuta);
d) il 5 luglio 2016 veniva ammessa alla pos- CP_1
sibilità di ottenere un finanziamento pubblico per l'importo complessivo di Euro 5.095.690,16, che sareb- be stato erogato dalla Regione Basilicata ove la detta
Società avesse eseguito determinati investimenti pro- duttivi finalizzati alla riqualificazione degli im- pianti, alla salvaguardia e all'incremento dei livelli occupazionali, allo svolgimento di progetti di ricerca e innovazione industriale, al riavvio dell'impianto industriale, al ripristino delle linee elettriche e delle utilities, e altro (cfr. Atto di adesione e ob- bligo al PIA, doc. 4 fasc. convenuta);
e) in vista della scadenza del termine di esercizio dell'opzione (luglio 2017), la Società necessitava di raccogliere finanziamenti, da un lato, per procedere
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all'acquisto del ramo d'azienda e, dall'altro, per la realizzazione degli investimenti, delle attività e de- gli interventi cui era vincolato e finalizzato il be- neficio da erogarsi dalla Regione Basilicata: in que- sto contesto la e il individuarono, quale Pt_5 Pt_4 imprenditore disposto a investire in tale CP_1
socio e legale rappresentante Persona_1 della società canadese Greendome Holdings Inc.;
f) raggiunto l'accordo economico con il il 16 CP_5
maggio 2017 esercitò il diritto di opzione CP_1 per l'acquisto dell'azienda affittata e informò il Cu- ratore del Fallimento che la cessione sarebbe stata formalizzata in data 28 giugno 2017 (v. doc. 5);
g) il 28 giugno 2017, la Greendome Holdings Inc.,
[...]
e sottoscrivevano il “Contrat- Parte_9 Parte_6 to di Investimento e Patto Parasociale” con l'obiettivo di regolare l'ingresso di Greendome nella e la governance fra i soci (v. doc. 6); CP_1
h) a seguito di svariate vicende e in conseguenza degli atti di mala gestio che i soci le contestarono (tra i quali, alcune distrazioni patrimoniali dal conto della
, la venne revocata dalla Controparte_1 Pt_5 carica di amministratore di con atti in CP_1 data 6 aprile 2018 e 4 giugno 2018 (doc.12 e 13 fasc. convenuta);
i) la e il , rinviati a giudizio per i reati Pt_5 Pt_4
di appropriazione indebita aggravata ex 646 c.p. e in- fedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c. in danno della con sentenza del 28/09/2022 pro- Controparte_1 nunciata dal Tribunale di Matera, sez. Penale, veniva-
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no ritenuti responsabili “del delitto in rubrica loro ascritto al capo c)1” e condannati “alla pena di due anni e mesi sei di reclusione ciascuno” (doc. 61-64 fasc. convenuta);
j) l'odierna causa è, in ordine di tempo, l'ultima di una serie di iniziative giudiziarie promosse di concerto dai coniugi contro la Parte_11 Controparte_1
e/o i suoi soci (si tratta, nel dettaglio, di n. 7 azioni cautelari e n. 8 azioni di merito: azioni che in alcuni casi si sono conclusi con pronunce sfavore- voli ai predetti e in altri sono state abbandonate, con conseguenti pronunce di estinzione: docc. 16-29 fasc. convenuta);
k) per l'assimilabilità all'odierna fattispecie di causa, merita menzione la domanda di ingiunzione proposta dal dinanzi al Tribunale di Matera (n. 2022/2018 Pt_4
R.G.) per il pagamento del corrispettivo di CEO in forza di un “Contratto di Direzione Aziendale” del
02/9/2015, a firma della domanda che, Pt_5 TRIBUNALE DI BARI
all'esito dell'opposizione dell'ingiunta CP_1
, è stata definita, per un verso, con
[...]
l'annullamento del decreto ingiuntivo in ragione dell'artificiosa formazione della scrittura privata posta a base della pretesa ingiuntiva in data apparen- temente rientrante nel periodo di attribuzione alla del potere di rappresentanza della Pt_5 CP_2
; e, per altro verso, con l'accoglimento della
[...] riconvenzionale della opponente e la condanna del Pt_4 alla restituzione alla della somma Controparte_1 di €613.000,00, ricevuta a titolo di “acconto” e mate- rialmente corrispostagli dalla nel marzo 2018, Pt_5 ossia in epoca antecedente alla revoca di quest'ultima dalla carica di amministratore (sentenza n.167 del
3/3/2020: doc. 30 fasc. convenuta).
II.2.- Chiarito ciò in punto di fatto, può esaminarsi la pretesa qui azionata dalla (risoluzio- Parte_1 ne del contratto risalente alla scrittura privata del
20/7/2015 e risarcimento del danno), basata sull'asserito inadempimento contrattuale della convenuta CP_1
[...]
Va anzitutto richiamato l'orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di riparto dell'onere probatorio (da
Cass. SS.UU. n.13533/2001 in poi), in forza del quale il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno – sia in ipotesi di inadempimento totale, che di inesatto adempimento – è tenuto a fornire la prova della fonte legale o negoziale del suo diritto, po- tendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della
contro
- parte, mentre spetta al debitore dimostrare l'esistenza di
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un fatto estintivo dell'obbligazione.
In altre parole, l'attore ha l'onere di allegare e dimo- strare gli elementi costitutivi della domanda, ai sensi dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che l'avversa con- testazione dell'esistenza del titolo posto a base della pretesa creditoria azionata, lungi dall'integrare eccezione in senso sostanziale idonea a trasferire sul convenuto l'onere di dimostrarne la fondatezza, rende semmai ancora più rigoroso e specifico l'onere di chi agisce, tenuto in via principale a dimostrare pienamente l'esistenza del ti- tolo giuridico costituente la fonte delle obbligazioni del- le quali lamenta l'inadempimento in giudizio.
Definite le suddette coordinate di giudizio, viene in ri- lievo che, secondo la prospettazione dell'attrice Parte_1
la pretesa risolutoria e risarcitoria di cui si
[...] controverte trova la propria fonte negoziale nella scrittu- ra privata asseritamente sottoscritta in data 20/7/2015 dai rispettivi legali rappresentanti delle Società litiganti.
L'esistenza di detta scrittura privata, prodotta in copia
(doc. 1 fasc. attrice) e in originale (verb. ud.
23/3/2022), è stata contestata dalla nei Controparte_1 seguenti termini: “la scrittura non è mai stata negoziata né tanto meno sottoscritta nella data ivi indicata
(20/07/2015)” (pag. 26 della comparsa di risposta).
Premesso che il documento risulta ritualmente prodotto e reca sottoscrizioni apparentemente attribuibili ai legali rappresentanti delle parti in causa (rispettivamente, di per e di Parte_6 Controparte_1 Parte_9 per , sotto il profilo logico-giuridico Parte_1
v'è prioritariamente da chiarire quale sia il valore proba-
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torio di detta scrittura.
Sul punto la convenuta, invitata dal Giudicante a specifi- care il tenore delle proprie difese in merito, con memoria del 19/10/2022 (pagg. 7-8) ha dichiarato di non intendere utilizzare né lo strumento processuale della querela di falso di cui agli artt. 221 e ss. c.p.c., né quello del di- sconoscimento di scrittura privata di cui all'art. 214
c.p.c., siccome “in entrambi i casi, l'accertamento si con- centrerebbe di fatto solo sulla verifica della veridicità o meno delle firme apposte in calce al documento e apparente- mente riferibili ai signori e i quali - con Pt_4 Pt_5 buona probabilità - avranno effettivamente sottoscritto il documento in questione”, cosicché “il punto centrale non è se i signori e abbiano redatto e sottoscritto Pt_4 Pt_5 tale documento (cosa peraltro probabile), ma se il contenu- to e la datazione di tale documento siano inveritieri, come si ritiene”.
Siffatta prospettazione difensiva della Controparte_1 merita piena condivisione.
La migliore impostazione giuridica della questione relativa al valore probatorio della scrittura de qua può convenien- temente trarsi dalla recente Cass. ord. n.18328/2022, nei termini di seguito illustrati.
Sul piano concettuale occorre muovere dalla distinzione tra: a) autenticità della sottoscrizione;
b) genuinità del- la dichiarazione cui la sottoscrizione è riferita;
c) veri- dicità della dichiarazione medesima.
I primi due concetti attengono alla «verità del documento»
e riguardano il suo contenuto estrinseco o, in altre paro- le, il suo contenuto nell'esteriore supporto materiale e
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nella sua espressione grafica. Corrispondentemente, la fal- sità del documento può investire il documento stesso tanto nella sua materialità estrinseca, quanto nel suo contenuto intrinseco: nel primo caso si ha falsità materiale;
nel se- condo caso si parla invece di falso ideologico, che consi- ste in un'enunciazione falsa nel contenuto.
Viceversa, la veridicità della dichiarazione è qualifica- zione riferibile al contenuto intrinseco della dichiarazio- ne medesima e, presupponendo la «verità del documento», ri- guarda l'insieme delle affermazioni o dichiarazioni manife- state in forma scritta, ovvero il significato di quelle af- fermazioni (non il significante), che è il mezzo attraverso cui esse sono manifestate: essa vale a qualificare tale contenuto intrinseco come attendibile, ossia come credibil- mente corrispondente alla realtà dei dati e dei fatti af- fermati.
La principale caratteristica della querela di falso (pre- supposto del procedimento di cui agli artt. 221 ss. c.p.c.)
è quella di essere l'unico strumento a disposizione della parte per contestare che al documento contro di essa pro- dotto in giudizio debba riconoscersi la particolare effica- cia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c.: il che significa anche che essa investe - e si rende necessa- ria in quanto si tratti di investire – l'efficacia probato- ria dell'atto pubblico o della scrittura privata ricono- sciuta o non disconosciuta.
Le ipotesi di falso ideologico in scrittura privata sono invece del tutto estranee alla falsità documentale che è oggetto della querela di falso, concretandosi in un proble- ma di natura sostanziale concernente la dichiarazione: poi-
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ché la scrittura privata non è destinata a far piena prova della veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, queste non possiedono il carattere di vere e proprie atte- stazioni, venendo così a mancare il presupposto della fal- sità ideologica (in giurisprudenza, nel senso che la scrit- tura privata è impugnabile con la querela di falso solo in caso di falsità materiale, v. anche Cass. n. 12707 del
14/05/2019; n. 47 del 1988, n. 3667 del 13/04/1987; n. 3042 del 04/05/1983; n. 2857 del 18/05/1979; n. 534 del
06/02/1978).
Deve quindi escludersi l'ammissibilità (e l'onere) della querela di falso per contestare la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti mediante una “sempli- ce” scrittura privata (v., in tal senso, pure Cass. n.
3776/1987, n. 2284/1996, n. 2483/1986), trattandosi di un fatto suscettibile di essere accertato con gli ordinari mezzi di prova.
Chiarita l'inammissibilità, nella fattispecie di causa, della querela di falso, mette conto di aggiungere, quanto alla scelta difensiva della convenuta di non procedere con il formale disconoscimento della scrittura privata ai sensi dell'art.214 c.p.c., che tale strumento processuale, atte- nendo alla paternità del documento (ovvero alla formale ne- gazione della “propria scrittura” o della “propria sotto- scrizione”), mira bensì ad impedire che la scrittura possa acquistare l'efficacia probatoria assegnatale dall'art. 2702 c.p.c., dovendosi tuttavia tenere presente che
“l'efficacia probatoria della scrittura privata riconosciu- ta dall'art. 2702 c.c. concerne la provenienza delle di- chiarazioni da colui che ne risulta sottoscrittore e non il
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suo contenuto, che il Giudice è libero di valutare secondo il suo prudente apprezzamento in concorso con gli altri elementi istruttori acquisiti al processo, anche in diffor- mità della prospettazione della parte che ha prodotto la scrittura” (tra le tante, Cass. n. 11674/2008 e Cass.
n.2473/1999).
Lo stesso discorso vale per la data riportata nella scrit- tura privata, idonea a fare prova tra le parti nei limiti e con gli effetti propri delle altre dichiarazioni contenute nel documento: di talché, se la scrittura non è munita di data certa, il riconoscimento della scrittura sortisce sol- tanto l'effetto di accertare la provenienza della datazio- ne, ma non anche la verità della stessa.
Nella specie, è indiscusso che la scrittura privata datata
20/7/2015, prodotta dall'attrice, non sia munita di data certa, ai sensi di cui all'art.2704 c.c.
Più nel dettaglio, la Società attrice ha prodotto, oltre all'originale della scrittura, priva del timbro postale, una copia dello stesso documento, viceversa munita, in cal- ce, di timbro di invio per raccomandata postale.
Premesso che “nel caso di scrittura privata non autentica- ta, può essere ritenuta la certezza della data nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita” (cfr. Cass. n.
23281/2017), è evidente che la produzione documentale dell'attrice non consente di individuare la necessaria cor- rispondenza biunivoca tra il documento oggetto di spedizio-
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ne e l'invio per posta raccomandata del documento stesso.
Deve aggiungersi che, come fondatamente rilevato dalla con- venuta 1) manca la “velina” in origina- Controparte_1 le dalla quale verificare i dati dell'asserita spedizione;
2) la data apposta sotto il codice a barre è illeggibile;
3) in risposta al ticket n.8005944809, CP_6 aperto dal Difensore della al fine di acquisire CP_1 maggiori informazioni circa la spedizione della racc. nr.
149422536936 della quale non si evinceva la data, ha segna- lato che la copia della ricevuta attestante l'avvenuta ac- cettazione/spedizione di tale raccomandata non fosse leggi- bile (doc. 63 fasc. convenuta).
In conclusione, la scrittura prodotta dalla Parte_1
, non essendo munita della data certa, può essere valu-
[...] tata sul piano probatorio soltanto secondo il prudente ap- prezzamento del Giudice, ai sensi dell'art.116 c.p.c.
In tale prospettiva, a fronte della contestazione di “ine- sistenza della scrittura” sollevata dalla CP_1
, il punto dirimente non sta nel verificare la genui-
[...] nità materiale del documento (inclusa la paternità delle relative sottoscrizioni), ma nello stabilire la veridicità del suo contenuto e della sua datazione, ovvero se una scrittura di quel contenuto sia stata effettivamente forma- ta e sottoscritta in data 20/7/2015, momento in cui la Pe- trone era dotata di potere rappresentativo per la
[...]
tale perciò da poter validamente vincolare CP_7 sul piano giuridico la stessa Società.
II.3.- Applicando le suddette coordinate di indagine al caso di specie, si deve anzitutto rilevare, tenuto conto della premessa fatta circa l'onere probatorio principale
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(v. supra par. II.2), che l'attrice non ha in alcun modo fornito elementi di prova utili a superare le contestazioni della Società convenuta e, dunque, a provare l'esistenza di un titolo giuridicamente idoneo a fondare le obbligazioni contrattuali di cui essa lamenta l'inadempimento.
E tale carenza è stata, per così dire, esaltata dalla posi- zione della convenuta la quale, tramite Controparte_1 atti difensivi (e coerenti produzioni documentali) connota- ti da pertinenza, specificità, chiarezza e linearità espo- sitiva, oltre che da solido costrutto giuridico, ha fornito elementi di valutazione che, quanto meno sul piano indizia- rio, consentono di ritenere che la scrittura privata pro- dotta dalla controparte in questo giudizio non venne redat- ta, né sottoscritta alla data in cui la Società attrice tenta di collocarla, restando per tale via privo di dimo- strazione il dato -essenziale per la prova del fatto costi- tutivo del diritto vantato- della sussistenza, in capo a
, che appose la propria sottoscrizione in qua- Parte_6 lità di legale rappresentante di del Controparte_1 relativo potere.
In proposito, meritano di essere valorizzati, per la plura- lità, la precisione e la concordanza, gli elementi di fatto di seguito evidenziati, siccome pacificamente emergenti dalle risultanze di causa.
II.3.1.- Nel “contratto di investimento e patto para- sociale” del 28/06/2017 (v. all.
7.1 del doc. 6, citato al par. II.1, lett. g), il e la garantivano Pt_4 Pt_5 espressamente che, a quella data, non esistevano contratti conclusi dalla con loro stessi o con Controparte_1 parti a loro affiliate (ad eccezione di quelli previsti dal
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contratto di affitto di ramo d'azienda concluso con il fal- limento YT) che comportassero un onere di spesa ecce- dente l'importo di €50.000,00, dovendosi all'evidenza rite- nere che società integralmente posseduta dal Parte_1
, sia “parte correlata” al predetto. Tale documento, Pt_4 avente data certa, è stato sottoscritto in calce e siglato in ogni pagina dai firmatari, incluso il Pepe, che nella presente sede ha agito in qualità di legale rappresentante e socio unico di Parte_1
II.3.2.- Né nel bilancio della per Controparte_1 gli esercizi 2015 e 2016 (docc. 33-34 fasc. convenuta), né nella situazione contabile al 31/03/2017 (doc. 35 fasc. convenuta), vi è traccia alcuna dell'impegno economico che sarebbe stato assunto mediante la scrittura privata di cui si discute.
Quest'ultimo elemento di fatto appare particolarmente si- gnificativo, dal momento che sin dal bilancio al 31 dicem- bre 2015 (e a maggior ragione in quelli successivi)
l'impegno assunto dalla con la scrittura Controparte_1 privata asseritamente sottoscritta il 20/7/2015 avrebbe do- vuto essere adeguatamente evidenziato tanto nel passivo dello stato patrimoniale, quale debito verso Parte_1 quanto nella nota integrativa.
L'art. 2427, co.1, n. 22-bis, c.c. stabilisce, infatti, che la nota integrativa deve indicare “le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la com- prensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato”.
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È poi irrilevante la circostanza che, al momento della re- dazione dei bilanci della il credito della CP_1 [...] potesse non essere ancora esigibile, siccome in CP_8 tale ipotesi troverebbe comunque applicazione il disposto dell'art. 2424-bis co. 3, c.c., che prevede l'obbligatoria iscrizione di un apposito accantonamento per rischi ed one- ri per “coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiu- sura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza”. Invero, come chiarito dall'OIC 31,
i fondi per rischi devono essere appostati in bilancio quando esistono passività potenziali di esistenza probabile connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futu- ro (v. doc. 38 fasc. convenuta). Un evento è probabile, continua l'OIC 31, quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario (v. doc. 38 cit.).
Non vi è dubbio, dunque, che, nel caso di specie, la CP_2
avesse l'onere di iscrivere già nel bilancio 2016 (e
[...]
a maggior ragione nella situazione contabile al 31 marzo
2017) quanto meno un apposito accantonamento a fondo rischi per far fronte alla passività futura connessa al pagamento dell'asserito corrispettivo in favore di a Parte_1 fronte della presunta cessione pattuita.
In punto di diritto, va considerato che le scritture conta- bili dell'impresa sono soggette al libero apprezzamento del giudice: “il bilancio di una società di capitali regolar- mente approvato, al pari dei libri e delle scritture conta- bili dell'impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai
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sensi dell'art. 2709 c.c., in ordine ai debiti della socie- tà medesima, il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa” (cfr. Cass.
n.3190/2016 e n.6547/2013).
II.3.3.- V'è sintomatica inconciliabilità tra le pro- spettazioni difensive della nel presente giu- Parte_1 dizio e le risultanze di altri giudizi che hanno visto coinvolti il e/o la sua consorte da un lato, Pt_4 Pt_5
e la , dall'altro. Controparte_1
In particolare, mentre nell'odierna causa la Parte_1 ha lamentato, tra gli altri, l'inadempimento della
[...] all'obbligo di cui all'art.
3.3 della scrit- CP_7 tura privata 20/7/2015 (ovvero all'obbligo di sottoscrivere entro il 31/12/2015 un apposito contratto per il conferi- mento al dell'incarico irrevocabile di “CEO”), nella Pt_4 causa di opposizione a d.i. celebrata dinanzi al Tribunale di Matera (n. 2022/2018 R.G.) il aveva agito vantando Pt_4 un credito di €613.000,00 proprio in forza di un “Contratto di Direzione Aziendale”, firmato dalla che gli Pt_5 avrebbe dato diritto a percepire i compensi per le funzioni di CEO asseritamente svolte nell'interesse della CP_2
(cfr. docc. 42-43 fasc. convenuta). Il luogo è op-
[...] portuno per soggiungere che, con inequivocabile “consonan- za” con l'odierna fattispecie, la pronuncia del Tribunale di Matera che ha definito quel giudizio (sentenza n.
167/2020) ha pure accertato che il contratto in forza del quale il aveva agito era stato “artificiosamente pre- Pt_4 disposto”, siccome effettivamente sottoscritto non il
2/09/2015, ma in epoca successiva, ovvero allorquando la
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, che formalmente vi compariva come legale rappre- Pt_5 sentante della opponente non aveva più Controparte_1 alcun potere rappresentativo.
Né appare priva di rilievo ai fini in questione la sentenza n. 902/2022 pronunciata dal Tribunale di Matera, sez. pen., con la quale i coniugi sono stati ritenuti re- Parte_11 sponsabili del reato di appropriazione indebita aggravata ex 646 c.p. e infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634
c.c. a danno della (docc. 61-64, fasc. Controparte_1 convenuta). Giova in proposito rammentare che, al di fuori delle ipotesi in cui la sentenza penale abbia effetto di giudicato nel processo civile, gli elementi acquisiti dal giudice penale in sede dibattimentale e debitamente sot- toposti al contraddittorio sono liberamente valutabili in sede civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass.
n.18025/2019).
II.3.4.- Oltre ai suesposti elementi ricavabili dalle produzioni documentali di parte, militano in senso decisa- mente contrario alla prospettazione dell'attrice gli esiti dell'espletata istruttoria orale.
In particolare, vanno selezionate per attendibilità sogget- tiva, nonché per precisione, coerenza con le complessive risultanze di causa e mancanza di incertezze o contraddi- zioni, le deposizioni dei testi escussi a prova contraria su richiesta della convenuta, i quali hanno concordemente dichiarato di non aver mai avuto contezza della scrittura privata prodotta in giudizio dall'attrice, né dell'esistenza di alcun rapporto contrattuale con la Digi- tile Com, negando pure che alla data del 20/7/2015 esistes-
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sero i “progetti” indicati nella scrittura privata 2.
II.3.5.- In definitiva, alla luce dell'intero compen- dio probatorio acquisito al giudizio, deve ritenersi che la scrittura privata posta a base della pretesa creditoria dell'attrice è inidonea a comprovare l'esistenza della fon- te negoziale delle obbligazioni fatte valere nei confronti della convenuta.
Pertanto, le domande attoree vanno senz'altro rigettate.
II.4.- Resta da pronunciare sulla richiesta di risar- cimento del danno da lite temeraria, avanzata dalla conve- nuta Controparte_1
A questi fini, non può non tenersi conto della formale di- stinzione soggettiva tra la e la persona Parte_1 fisica del suo legale rappresentante ( , con Parte_9 la conseguenza che difetta la prova dell'elemento soggetti- vo (ossia della mala fede o della colpa grave sottesa 2 Nella specie: 1) il dott. , all'udienza del 9 marzo 2023, dopo aver precisato di essere Parte_7 un consulente esterno di dal primo semestre 2018, ha dichiarato: “nulla so della scrittura CP_1 privata del 20/07/2015 che mi viene esibita, anche perché alla data della scrittura non avevo rapporti con le parti. Preciso che non ho mai visto la predetta scrittura da quando ho iniziato il rapporto con la
fino all'inizio di questa causa”; “Preciso altresì che non ho mai sentito parlare della CP_1 [...] nell'ambito dei rapporti di consulenza con la e che non mi consta ci fossero Parte_12 CP_1 rapporti contrattuali di alcun genere con la , che non compariva né nella corrispondenza, né nel- Pt_1 la documentazione contabile della , inclusi i bilanci, ove non era annotata in alcun modo la CP_1 scrittura privata in oggetto”; “Preciso che, quale segretario verbalizzante dell'assemblea dei soci di
, non ho mai sentito i soci stessi menzionare la predetta scrittura privata”; 2) l'ing. CP_1 CP_4
all'udienza del 18 maggio 2023, ha dichiarato: “Non conosco la , mentre sono
[...] Parte_1 socio della per la quota dell'1,25% sin dalla nascita della società, allorquando il sig. CP_1 [...]
mi chiamò per entrare in quella società come tecnico, visto che ero stato direttore di stabili- Parte_9 mento della YT (precedente proprietà dello stabilimento di Ferrandina), nonché perito nominato nel- la sede del fallimento YT per redigere la perizia sui beni della società nonché un cronoprogamma per un eventuale riavviamento dell'attività produttiva. In particolare, il mi chiamò nella Pt_4 CP_2
per redigere il piano industriale finalizzato ai PIA banditi in quel periodo dalla Regione Basilica-
[...] ta;
“Non è vera la circostanza di cui al cap. 1) della memoria n. 2 di parte attrice in quanto non conosce- vo l'esistenza della di cui ho appreso l'esistenza solo di recente, e in quanto in quel Parte_1 periodo, come ripeto, io stavo lavorando sul piano industriale, d'intesa con il sig. esclusivamente Pt_4 per la Avevo rapporti giornalieri con il sig. in quel periodo, finalizzati al piano Controparte_1 Pt_4 industriale che dovevo redigere e non ho mai saputo nulla di eventuali rapporti con terzi aventi ad ogget- to lo stesso stabilimento ex YT”; “Preciso che a luglio 2015 non vi era né il piano industriale, né gli altri piani o progetti menzionati nella scrittura privata che mi viene esibita”.
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all'azione giurisdizionale), indispensabile ai fini del ri- conoscimento dell'illecito ex art. 96 c.p.c. (v. Cass. n.
24645/2007).
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allega- ta), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professiona- li esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022); sicché, avuto ri- guardo alla circostanza che il compenso per la fase deci- sionale deve comprendere, tra l'altro, attività successive al deposito della sentenza (quali l'esame e la registrazio- ne del provvedimento conclusivo del giudizio, il ritiro del fascicolo: art. 4, co. 5, lett. d, d.m. n. 55/2014), il nuovo regolamento ministeriale (d.m. n. 147/2022) trova ap- plicazione anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abro- gate tariffe professionali o del d.m. n.55/2014, immediata- mente antecedente quello da ultimo emanato (in senso analo- go, cfr. Cass. SS.UU. n. 17405/2012 e Cass. SS.UU. n.
33482/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa, della difficoltà delle questioni trattate nonché del valore della stessa, superiore ad
€520.000,00, circostanza che comporta l'aumento nei limiti percentuali previsti dall'art.6 t.p.:
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Scaglione: oltre €520.000,01
Parte_13
Studio 3.544,00 +50% 5.316,00
Introduttiva 2.338,00 +50% 3.507,00
Istruttoria 10.411,00 +50% 15.616,50
Decisoria 6.164,00 +50% 9.246,00
TOTALE 33.685,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do- manda proposta, con ricorso depositato in data 11/12/2020, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) RIGETTA la domanda dell'attrice;
b) CONDANNA alla rifusione, in favore Parte_1
della delle spese processuali, che Controparte_1
liquida in €33.685,00, a titolo di compensi, oltre a rim- borso forf. spese generali (15%), Iva e Cap come per leg- ge.
Bari, 24/04/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel decreto che disponeva il giudizio, al capo C veniva contestato ai signori e il Pt_4 Pt_5
“delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., 2634 c.c., 646 c.p., 61 nr. 7 e 11 c.p., perché, in con- corso di azione e di volontà tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno crimino- so, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, nella qualità di Pre- Parte_6 sidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante fino al 6 aprile 2018 della so- cietà con sede in Ferrandina, nella qualità di socio componente il CDA, Controparte_1 Pt_4 avendo per ragione dei loro ruoli nella predetta società il possesso del denaro depositato sui conti correnti della società, si appropriavano di cospicue somme di denaro, cagionando inten- zionalmente alla società un danno patrimoniale di rilevante gravità, in quanto venivano eseguiti bonifici bancari in favore di (coniuge della aventi come causale corri- Parte_9 Pt_5 spettivi per lo svolgimento di un'asserita attività di amministratore delegato da parte del Pt_4 il 12.3.2018 venivano corrisposti € 500.000, il 19.3.2018 venivano corrisposti € 50.000, il 23 marzo 2018 venivano corrisposti € 63.000 per un totale di € 613.000. Con le aggravanti di aver commesso il fatto con abuso di relazioni di ufficio e di aver cagionato alla per-sona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità. In Ferrandina il 12 marzo 2018, il 19 marzo 2018 e il 23 marzo 2018. Querela del 12 luglio 2018. Fatto noto al nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 20 aprile 2018. con la recidiva reiterata infraquinquennale” (v. Pt_4 doc. 62 fasc. convenuta). Il Giudice 10
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