Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 403
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per omessa produzione telematica della busta di spedizione

    Ai sensi dell'art. 16, comma 3, d.l.vo 546/1992, gli atti processuali devono essere notificati e depositati esclusivamente con modalità telematiche. L'onere del ricorrente è quello di depositare telematicamente i documenti che comprovino la notifica del ricorso e le modalità di essa, per consentire i controlli previsti dall'art. 22 d.l.vo n. 546/1992. L'omesso deposito telematico della busta telematica non consente di verificare cosa sia stato effettivamente allegato alla email di notifica. Non possono supplire a tale omissione l'attestazione di conformità o il deposito di una email con allegato il pdf della ricevuta di consegna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 403
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 403
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo