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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 403/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARANO CATELLO, Presidente
TT IO, TO
FORTUNATO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4947/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mercato San Severino - Piazza Ettore Imperio,6 84085 Mercato San Severino SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 428500 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 428500 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 428500 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 428500 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 428500 TARI 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 428500 TARI 2022 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 428500 TARI 2024
contro
Comune di Mercato San Severino - Piazza Ettore Imperio,6 84085 Mercato San Severino SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2093 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2105 TARES 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2441 TARES 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34086 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34086 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo la sig.ra Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Soget s.p.a. e del Comune di Mercato San Severino per sentir dichiarare l'annullamento della intimazione di pagamento n. 428500 del
22.5.2025.
Instauratosi il contraddittorio, gli enti convenuti non si costituivano in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, dal momento che la ricorrente non ha prodotto la busta telematica comprovante l'effettiva spedizione e ricezione informatica della notifica del ricorso, ma solo ed esclusivamente un pdf riproducente le relative e presunte ricevute informatiche (sul punto, v., da ultimo, Cass. sez. civ., ord. n.
27677 del 25.10.2024). Invero, poiché ai sensi dell'art. 16, comma 3, primo cpv, d.l.vo 546/1992, “le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione”, ne discende che costituisce onere del ricorrente depositare telematicamente sia i documenti che comprovino la notifica cartacea del ricorso, sia i documenti informatici (il file e gli allegati notificati) che dimostrino gli avvenuti e tempestivi adempimenti delle modalità di notifica: il tutto per consentire alla Corte di effettuare i controlli previsti dall'art. 22 d.l.vo n. 546/1992 ovvero la verifica sia della effettiva notifica del ricorso, sia del rispetto dei relativi termini.
Nel caso in esame, pertanto, l'omesso deposito telematico presso la Segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria della busta telematica non consente di verificare, in sede giurisdizionale, cosa sia stato effettivamente allegato alla email di notifica. A tale omissione, del resto, non possono supplire né l'attestazione di conformità di cui all'art. 22, comma 3, d.l.vo 546/1992, dal momento che quest'ultima è prevista solo in caso di notifica postale, né il deposito di una email che contenga come allegato il pdf della ricevuta di consegna o del ricorso che si assume essere stato notificato, poiché, anche in questo caso, si è di fronte a copia informatica di supporto analogico derivante dalla stampa di quello informatico, laddove è l'originario documento (anche non in origine informatico) notificato che deve essere visibile alla Corte.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARANO CATELLO, Presidente
TT IO, TO
FORTUNATO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4947/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mercato San Severino - Piazza Ettore Imperio,6 84085 Mercato San Severino SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 428500 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 428500 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 428500 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 428500 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 428500 TARI 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 428500 TARI 2022 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 428500 TARI 2024
contro
Comune di Mercato San Severino - Piazza Ettore Imperio,6 84085 Mercato San Severino SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2093 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2105 TARES 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2441 TARES 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34086 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34086 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo la sig.ra Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Soget s.p.a. e del Comune di Mercato San Severino per sentir dichiarare l'annullamento della intimazione di pagamento n. 428500 del
22.5.2025.
Instauratosi il contraddittorio, gli enti convenuti non si costituivano in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, dal momento che la ricorrente non ha prodotto la busta telematica comprovante l'effettiva spedizione e ricezione informatica della notifica del ricorso, ma solo ed esclusivamente un pdf riproducente le relative e presunte ricevute informatiche (sul punto, v., da ultimo, Cass. sez. civ., ord. n.
27677 del 25.10.2024). Invero, poiché ai sensi dell'art. 16, comma 3, primo cpv, d.l.vo 546/1992, “le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione”, ne discende che costituisce onere del ricorrente depositare telematicamente sia i documenti che comprovino la notifica cartacea del ricorso, sia i documenti informatici (il file e gli allegati notificati) che dimostrino gli avvenuti e tempestivi adempimenti delle modalità di notifica: il tutto per consentire alla Corte di effettuare i controlli previsti dall'art. 22 d.l.vo n. 546/1992 ovvero la verifica sia della effettiva notifica del ricorso, sia del rispetto dei relativi termini.
Nel caso in esame, pertanto, l'omesso deposito telematico presso la Segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria della busta telematica non consente di verificare, in sede giurisdizionale, cosa sia stato effettivamente allegato alla email di notifica. A tale omissione, del resto, non possono supplire né l'attestazione di conformità di cui all'art. 22, comma 3, d.l.vo 546/1992, dal momento che quest'ultima è prevista solo in caso di notifica postale, né il deposito di una email che contenga come allegato il pdf della ricevuta di consegna o del ricorso che si assume essere stato notificato, poiché, anche in questo caso, si è di fronte a copia informatica di supporto analogico derivante dalla stampa di quello informatico, laddove è l'originario documento (anche non in origine informatico) notificato che deve essere visibile alla Corte.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.