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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/11/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 314/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Rende, Via Don Minzoni n. 88/B, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Samantha Acri che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Gilda Avena - resistente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore - convenuto CP_2
Oggetto: assegno unico.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare il diritto della ricorrente al pagamento della quota
di assegno unico spettante per la terza figlia minore, pari ad € 189,20 mensili oltre Persona_1
alla maggiorazione per i figli oltre al secondo, pari ad € 91,90 mensili, nel periodo che va dalla data
di presentazione della domanda amministrativa, 3.04.2023, alla data del 31.12.2023 ed ancora €
199,40 mensili oltre alla maggiorazione per i figli oltre al secondo, pari ad € 96,90 mensili, nel periodo
che va dall'1.01.2024 al 28.02.2024, per un importo totale pari ad € 2.841,40 e conseguentemente
condannare i resistenti, singolarmente e/o solidalmente, ciascuno per la propria responsabilità, a
1 corrispondere detta somma alla ricorrente, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal
dovuto al soddisfo, con condanna altresì dei soccombenti al pagamento delle spese e competenze del
giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito …”. Memoria difensiva depositata il 23.5.2025: “… Estromettere dal giudizio l' per carenza di legittimazione CP_2
passiva e concludere con la condanna dell' al pagamento di tutte le somme dovute Controparte_3
e non corrisposte alla ricorrente, a titolo di quota di assegno unico per la terza figlia, per come indicato
nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio …”.
Conclusioni di parte resistente: “… In via preliminare: dichiarare l'incompetenza funzionale del
Giudice del lavoro e, per l'effetto, disporsi la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale
affinché, in virtù del criterio di ripartizione degli affari interni al Tribunale, provveda a rimettere il
fascicolo a sezione ordinaria del Tribunale, con designazione dell'Istruttore che dovrà provvedere alla
trattazione della causa, previa conversione del rito. In via principale: respingere tutte le domande
avanzate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, comunque non provate;
con favore
di spese e competenze. In via subordinata, gradatamente, porre ogni eventuale onere di soccombenza,
anche solo parziale, a carico del evocato in giudizio, disponendo sulle spese come per legge CP_4
…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo che aveva presentato tramite Patronato
CP_ domanda di assegno unico per i tre figli minori;
che l' aveva accolto la domanda CP_2
e, tuttavia, aveva erogato l'assegno in misura minore di quella spettante per la mancata considerazione della figlia in ordine alla quale il Patronato aveva commesso Persona_1
errore nell'indicazione del codice fiscale;
che, nonostante diversi incontri per la definizione della questione anche con il coinvolgimento del Patronato e verifiche presso il Comune di
CP_ residenza, l' non aveva erogato quanto spettante;
che era stata presentata nuova
CP_ CP_ domanda accolta dall' che l' avrebbe dovuto erogare quanto spettante, senza limitarsi a valutazioni formalistiche;
che, in via gradata, sussisteva la responsabilità
2 dell' titolo di risarcimento dei danni per la mancata corresponsione della prestazione CP_2
per il periodo intercorrente tra la prima domanda e la nuova domanda. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, che ha poi modificato con la memoria difensiva depositata il 23.5.2025.
CP_ L' si è costituito in giudizio assumendo fondamentalmente che non sussisteva la competenza del Giudice della previdenza, trattandosi domanda con cui veniva affermata
CP_ la responsabilità contrattuale dell' e del Patronato e che non sussisteva alcuna responsabilità dell' , che aveva operato diligentemente ed al quale non poteva essere CP_1
imputato l'errore del Patronato. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 14.11.2025 le parti costituite hanno proceduto alla discussione.
CP_ La domanda deve qualificarsi nei termini per cui viene chiesto all' il pagamento della prestazione oggetto di giudizio sul rilievo della sussistenza del diritto, sicché non sussiste la legittimazione passiva del Patronato non potendosi invece qualificare la domanda CP_2
medesima nei termini di una richiesta di risarcimento del danno.
In tal modo, si aggiunge, non si è disposto rinvio per la notifica all' in applicazione CP_2
dell'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. 15106/2013; Cass. 33574/2018;
Cass. 12515/2019; Cass. 16141/2019; Cass. 11825/2025) secondo cui, in caso di manifesta inammissibilità della domanda, il Giudice non deve procedere all'instaurazione del contraddittorio, trattandosi di formalità superflua (in riferimento all'effettivo principio del contraddittorio e della garanzia del diritto di difesa della parte avversa) e di inutile dispendio di attività processuale.
Qualificata la domanda nei termini indicati, deve evidenziarsi che non vi sono contestazioni
CP_ compiute da parte dell' imposte dall'art. 115 c.p.c. [richiamandosi il principio per cui:
“Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni
previdenziali senza che rilevi il carattere indisponibile di questi ultimi, dovendosi ritenere che la
3 mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non
necessariamente comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo” (Cass.
Sez. Lav. n. 15326/2009; cfr. Cass. Sez. Lav. n. 11047/2015)], sia sul diritto alla prestazione,
sia sulla quantificazione operata da parte ricorrente (attesa la genericità della contestazione dei conteggi), sicché la domanda deve accogliersi.
CP_ L' dunque, deve essere condannato al pagamento della somma di €. 2.841,40 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge
412/1991.
CP_ Le spese di lite si compensano per la domanda proposta nei confronti dell' in ragione della peculiarità della questione affrontata in relazione all'errata comunicazione del codice fiscale della minore, valorizzandosi anche il margine di incertezza in ordine all'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (essendo stata depositata l'istanza di ammissione ma non gli esiti dell'istanza), che inibisce ogni valutazione, anche ex art. 133
DPR 115/2002.
Nulla per le spese per la domanda proposta nei confronti dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 2.841,40
oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti dell' per carenza di CP_2
legittimazione passiva della parte convenuta;
4 CP_ compensa le spese per la domanda proposta nei confronti dell'
nulla per le spese per la domanda proposta nei confronti dell' CP_2
Cosenza, 14.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 314/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Rende, Via Don Minzoni n. 88/B, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Samantha Acri che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Gilda Avena - resistente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore - convenuto CP_2
Oggetto: assegno unico.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare il diritto della ricorrente al pagamento della quota
di assegno unico spettante per la terza figlia minore, pari ad € 189,20 mensili oltre Persona_1
alla maggiorazione per i figli oltre al secondo, pari ad € 91,90 mensili, nel periodo che va dalla data
di presentazione della domanda amministrativa, 3.04.2023, alla data del 31.12.2023 ed ancora €
199,40 mensili oltre alla maggiorazione per i figli oltre al secondo, pari ad € 96,90 mensili, nel periodo
che va dall'1.01.2024 al 28.02.2024, per un importo totale pari ad € 2.841,40 e conseguentemente
condannare i resistenti, singolarmente e/o solidalmente, ciascuno per la propria responsabilità, a
1 corrispondere detta somma alla ricorrente, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal
dovuto al soddisfo, con condanna altresì dei soccombenti al pagamento delle spese e competenze del
giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito …”. Memoria difensiva depositata il 23.5.2025: “… Estromettere dal giudizio l' per carenza di legittimazione CP_2
passiva e concludere con la condanna dell' al pagamento di tutte le somme dovute Controparte_3
e non corrisposte alla ricorrente, a titolo di quota di assegno unico per la terza figlia, per come indicato
nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio …”.
Conclusioni di parte resistente: “… In via preliminare: dichiarare l'incompetenza funzionale del
Giudice del lavoro e, per l'effetto, disporsi la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale
affinché, in virtù del criterio di ripartizione degli affari interni al Tribunale, provveda a rimettere il
fascicolo a sezione ordinaria del Tribunale, con designazione dell'Istruttore che dovrà provvedere alla
trattazione della causa, previa conversione del rito. In via principale: respingere tutte le domande
avanzate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, comunque non provate;
con favore
di spese e competenze. In via subordinata, gradatamente, porre ogni eventuale onere di soccombenza,
anche solo parziale, a carico del evocato in giudizio, disponendo sulle spese come per legge CP_4
…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo che aveva presentato tramite Patronato
CP_ domanda di assegno unico per i tre figli minori;
che l' aveva accolto la domanda CP_2
e, tuttavia, aveva erogato l'assegno in misura minore di quella spettante per la mancata considerazione della figlia in ordine alla quale il Patronato aveva commesso Persona_1
errore nell'indicazione del codice fiscale;
che, nonostante diversi incontri per la definizione della questione anche con il coinvolgimento del Patronato e verifiche presso il Comune di
CP_ residenza, l' non aveva erogato quanto spettante;
che era stata presentata nuova
CP_ CP_ domanda accolta dall' che l' avrebbe dovuto erogare quanto spettante, senza limitarsi a valutazioni formalistiche;
che, in via gradata, sussisteva la responsabilità
2 dell' titolo di risarcimento dei danni per la mancata corresponsione della prestazione CP_2
per il periodo intercorrente tra la prima domanda e la nuova domanda. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, che ha poi modificato con la memoria difensiva depositata il 23.5.2025.
CP_ L' si è costituito in giudizio assumendo fondamentalmente che non sussisteva la competenza del Giudice della previdenza, trattandosi domanda con cui veniva affermata
CP_ la responsabilità contrattuale dell' e del Patronato e che non sussisteva alcuna responsabilità dell' , che aveva operato diligentemente ed al quale non poteva essere CP_1
imputato l'errore del Patronato. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 14.11.2025 le parti costituite hanno proceduto alla discussione.
CP_ La domanda deve qualificarsi nei termini per cui viene chiesto all' il pagamento della prestazione oggetto di giudizio sul rilievo della sussistenza del diritto, sicché non sussiste la legittimazione passiva del Patronato non potendosi invece qualificare la domanda CP_2
medesima nei termini di una richiesta di risarcimento del danno.
In tal modo, si aggiunge, non si è disposto rinvio per la notifica all' in applicazione CP_2
dell'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. 15106/2013; Cass. 33574/2018;
Cass. 12515/2019; Cass. 16141/2019; Cass. 11825/2025) secondo cui, in caso di manifesta inammissibilità della domanda, il Giudice non deve procedere all'instaurazione del contraddittorio, trattandosi di formalità superflua (in riferimento all'effettivo principio del contraddittorio e della garanzia del diritto di difesa della parte avversa) e di inutile dispendio di attività processuale.
Qualificata la domanda nei termini indicati, deve evidenziarsi che non vi sono contestazioni
CP_ compiute da parte dell' imposte dall'art. 115 c.p.c. [richiamandosi il principio per cui:
“Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni
previdenziali senza che rilevi il carattere indisponibile di questi ultimi, dovendosi ritenere che la
3 mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non
necessariamente comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo” (Cass.
Sez. Lav. n. 15326/2009; cfr. Cass. Sez. Lav. n. 11047/2015)], sia sul diritto alla prestazione,
sia sulla quantificazione operata da parte ricorrente (attesa la genericità della contestazione dei conteggi), sicché la domanda deve accogliersi.
CP_ L' dunque, deve essere condannato al pagamento della somma di €. 2.841,40 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge
412/1991.
CP_ Le spese di lite si compensano per la domanda proposta nei confronti dell' in ragione della peculiarità della questione affrontata in relazione all'errata comunicazione del codice fiscale della minore, valorizzandosi anche il margine di incertezza in ordine all'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (essendo stata depositata l'istanza di ammissione ma non gli esiti dell'istanza), che inibisce ogni valutazione, anche ex art. 133
DPR 115/2002.
Nulla per le spese per la domanda proposta nei confronti dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 2.841,40
oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti dell' per carenza di CP_2
legittimazione passiva della parte convenuta;
4 CP_ compensa le spese per la domanda proposta nei confronti dell'
nulla per le spese per la domanda proposta nei confronti dell' CP_2
Cosenza, 14.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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