Ordinanza collegiale 15 ottobre 2025
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 28/04/2026, n. 7741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7741 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07741/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05585/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5585 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da NO CI e RE ON LL, rappresentate e difese dagli avvocati EA Vecchio Verderame e Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato EA Vecchio Verderame in RO, viale G. Mazzini, 11;
contro
RO TA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Manuela Scerpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo,
- della determinazione dirigenziale prot. n. CO/151302/2021 del 28 dicembre 2021 (rep. n. CO/2996/2021) di RO TA - Municipio X – Ufficio Coordinamento Demanio Marittimo, contenente l’ingiunzione nei confronti delle signore NO CI e RE ON LL e per lo sgombero immediato del cottage ad uso residenza estiva - fila C1, facente parte del complesso residenziale “Maresole” sito nel Comune di RO – Ostia Lido, Lungomare Amerigo Vespucci n. 90, e della relativa nota di accompagnamento prot. CO n. 19202 del 23 febbraio 2022 del Direttore del Municipio X - di RO TA;
e anche per quanto occorrer possa:
- della nota dirigenziale prot. CO n. 72201 in data 17 giugno 2021 di RO TA - Municipio X - Ufficio Coordinamento Demanio Marittimo, con cui è stato comunicato alle signore NO CI e RE ON LL l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’adozione del provvedimento di ingiunzione per lo sgombero immediato del cottage ad uso residenza estiva - fila C1 facente parte del complesso residenziale “Maresole”, edificato su terreno demaniale e sito nel Comune di RO – Ostia Lido, Lungomare Amerigo Vespucci n. 90;
- della nota dirigenziale prot. n. CO20210123916 in data 19 ottobre 2021 di RO TA - Municipio X - Ufficio Coordinamento Demanio Marittimo, con cui sono state ritenute non accoglibili le osservazioni contenute nelle memorie ex art. 10 bis Legge n. 241/90 delle signore RE ON LL e NO CI di cui al sopra richiamato procedimento amministrativo finalizzato all’adozione del provvedimento di ingiunzione per lo sgombero immediato del cottage ad uso residenza estiva - fila C1, facente parte del complesso residenziale “Maresole”, edificato su terreno demaniale e sito nel Comune di RO – Ostia Lido, Lungomare Amerigo Vespucci n. 90;
e di ogni altro atto, anteriore e conseguente, connesso e collegato, del procedimento seguito;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 15 ottobre 2025,
per l’annullamento
- del verbale di delimitazione n. 69 in data 1° agosto 2017, con il quale, in variazione di quella di cui al Verbale di delimitazione n. 25 in data 23 maggio 1933, è stata ridefinita, ai sensi degli artt. 32 Cod. Nav. e dell’art. 38 Reg. Att. Cod. Nav., la linea di confine demaniale marittimo nella zona antistante la Tenuta di Castel Fusano in località “Ostia Lido” e di ogni altro atto, anteriore e conseguente, connesso e collegato, del procedimento seguito;
- della nota prot. n. 28066 in data 14 agosto 2017 di relativa trasmissione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Capitaneria di Porto di RO;
- dell’estratto del Sistema Informativo del Demanio marittimo (c.d. “S.I.D.”) recante l’attuale linea di confine demaniale marittimo riguardante il complesso residenziale “Maresole”;
- della nota prot. n. 16651 in data 20 dicembre 2024 dell’Agenzia del Demanio – Direzione RO TA;
oltre che, in ogni caso, per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di RO TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. CA IF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1.) Con il ricorso introduttivo del giudizio, le ricorrenti signore NO CI e RE ON LL hanno impugnato la determinazione dirigenziale del Municipio X di RO TA rep. CO/151302/2021 del 28 dicembre 2021, con cui è stato disposto lo sgombero dell’area demaniale marittima di mq 86, di cui 30 coperti e occupati da un cottage ad uso residenza estiva (fila C1, N.C.E.U. foglio 1123, particella 333, sub. 10, sito in Lungomare Amerigo Vespucci, 90, in località Lido di Ostia), in quanto occupata sine titulo dalle ricorrenti a partire dalla scadenza della concessione demaniale marittima a suo tempo ad esse rilasciata.
2.) Le ricorrenti, con ricorso per motivi aggiunti, hanno poi impugnato il verbale della Capitaneria di Porto di RO n. 69 del 1° agosto 2017, riguardante la delimitazione del demanio marittimo, la nota di trasmissione prot. n. 28066 del 14 agosto 2017, l’estratto del Sistema informativo del demanio marittimo recante la linea del confine demaniale marittimo con riguardo al complesso residenziale “Maresole”, nonché la nota dell’Agenzia del Demanio – Direzione RO TA prot. 16651 del 20 dicembre 2024.
3.) Premettono le ricorrenti che:
- l’area interessata dal provvedimento di sgombero fa parte dell’ ex complesso residenziale “Maresole”, realizzato dalla Maresole S.r.l. in forza di licenza edilizia n. 63 del 9 gennaio 1957, costituito da vari cottage e una struttura centrale che ospitava la mensa-ristorante, le cucine, il bar, l’ufficio turistico e l’alloggio dei custodi;
- Maresole S.r.l., al termine della costruzione di tale complesso risultava solo in possesso di un atto di sottomissione per anticipata occupazione e non era ancora divenuta concessionaria dell’area demaniale; purtuttavia, affidava in locazione agli utenti/condomini i singoli cottage ;
- il Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Capitaneria di Porto di RO, in data 8 aprile 1964 estrometteva la società Maresole a r.l. dall’area demaniale sulla quale era stato costruito il suddetto complesso residenziale e nominava custodi, in nome e per conto dell’amministrazione, gli occupanti dei cottage ;
- per quel che riguarda l’occupazione dell’area demaniale e del cottage per cui è causa, vale evidenziare che la stessa ha riguardato: i) dapprima i signori EA CI e RE ON LL e si è avuta in forza del rilascio della concessione demaniale marittima n. 570/1987, poi rinnovata con la concessione n. 67 del 21 gennaio 1999 da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Capitaneria di Porto di RO, con la quale si prevedeva espressamente che la concessione avrebbe riguardato l’occupazione di “ una zona demaniale marittima ed opere ivi insistenti ” (cfr. doc. 5 della produzione di RO TA); ii) poi le odierne ricorrenti (RE ON LL e NO CI), tenuto conto che prima della scadenza della concessione n. 67/1999 (intervenuta in data del 31 dicembre 2001) vi era stato il subingresso nella stessa, per una quota pari al 50%, della signora NO CI al signor EA CI, come risulta dal provvedimento adottato dal Comune di RO Dipartimento IX – U.O. V Ufficio Demanio Marittimo in data 8 marzo 2002, intervenuto durante la pendenza del procedimento di rinnovo del titolo concessorio ( vid. infra );
- le ricorrenti, con istanza del 13 dicembre 2001, chiedevano il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 67/1999 per il periodo 2002-2007. Nel corso dell’ iter procedimentale di rinnovo, il servizio tecnico del Demanio Marittimo di RO TA rilevava, presso il cottage occupato dalle ricorrenti, la presenza di rilevanti difformità rispetto all’utilizzo convenuto (cfr. doc. 7 della produzione di RO TA). Le ricorrenti, in data 29 febbraio 2004, ottenevano dall’Ufficio speciale condono edilizio del comune di RO il rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 323764;
- il comune di RO Dipartimento IX – U.O. V Ufficio Demanio Marittimo con determinazione dirigenziale n. 1157 del 19 settembre 2005 autorizzava il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 67/1999 per sei anni (dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2007), come richiesto dalle ricorrenti con l’istanza del 13 dicembre 2001, ma a tale autorizzazione non faceva seguito il rilascio del provvedimento di rinnovo, nonostante le ricorrenti, come dalle stesse affermato (cfr. pag. 4 del ricorso introduttivo), avessero pagato il canone concessorio per le annualità 2002, 2003, 2004 e 2005;
- il comune di RO, con d.d. n. 12335 del 21 febbraio 2008, ritenendo sussistenti abusi edilizi sull’area demaniale sulla quale insiste il cottage in questione, intimava alle ricorrenti di pagare l’importo di euro 21.473,12, a titolo di indennizzo. Le ricorrenti sollecitavano per due volte una revisione in autotutela di tale decisione e, stante l’inerzia dell’amministrazione capitolina, adivano il T.a.r. Lazio chiedendo l’annullamento della d.d. n. 12335/2008. La Sezione Seconda dell’adito Tribunale, con sentenza n. 6219/2008, dichiarava inammissibile il proposto gravame, ritenendo insussistente la giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di “ controversia attinente esclusivamente alla questione del calcolo e della richiesta dell’indennità asseritamente dovuta per la concessione demaniale marittima a suo tempo rilasciata ”.
- le ricorrenti, quindi, adivano l’autorità giudiziaria ordinaria, chiedendo l’accertamento del rinnovo automatico della concessione n. 67/1999, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.-l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e ss.mm.ii., nonché l’accertamento negativo dell’obbligo di corrispondere l’indennizzo richiesto da RO TA;
- il comune di RO TA, nelle more del suddetto giudizio: i) con comunicazione prot. n. 37955 del 9 giugno 2008, informava le ricorrenti che avrebbe proceduto alla revoca della d.d. n. 1157 del 19 settembre 2005, non essendo stati rimossi gli abusi edilizi riscontrati sull’immobile in questione (cfr. doc. 13 della produzione di RO TA); ii) con comunicazione prot. n. 79514 del 10 dicembre 2009, notiziava le ricorrenti ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 che l’Ufficio Demanio Marittimo stava predisponendo gli atti per lo sgombero del cottage in questione (cfr. doc. 15 della produzione di RO TA);
- il Tribunale civile di RO, con la sentenza n. 19726/2013 accoglieva la domanda giudiziale esperita dalle ricorrenti e dichiarava automaticamente rinnovata la concessione n. 67/1999 fino al 31 dicembre 2007. RO TA impugnava tale sentenza dinanzi alla Corte di Appello di RO che, con sentenza n. 762/2020, accoglieva il gravame e annullava con rinvio la sentenza n. 19726/2013. Le ricorrenti proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 762/2020;
- la regione Lazio, Direzione regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti - Area Concessioni, con nota prot. n. U.0552700 del 31 ottobre 2017, notificata anche al comune di RO, al fine di adempiere ai doveri derivanti dall’esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo per gli usi diversi da quello turistico-ricreativo, ivi incluso l’uso abitativo, chiedeva la consegna dei fascicoli in uno con un atto ricognitivo in ambito demaniale marittimo nel quale doveva essere, inter alia , evidenziato “ e) l’elenco aggiornato della situazione attuale delle concessioni, utilizzazioni sine-titulo, ed occupazioni abusive accertate, con particolare riguardo al c.d. uso abitativo, caricate nel Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il cui utilizzo è obbligatorio per la P.A. ” (cfr. doc. 16 della produzione di RO TA);
- RO TA, con la nota prot. CO2062 dell’8 gennaio 2018, inviava anche alle ricorrenti lo “ Avviso di corresponsione al Demanio dello Stato ed alla Regione Lazio delle indennità risarcitorie per l’uso e l’occupazione, in assenza di titolo concessorio in corso di validità, di Aree Demaniali Marittime e manufatti siti in RO, Lungomare Amerigo Vespucci n. 90 – n. 86 cottages siti all’interno del complesso Maresole ” (cfr. doc. 17 della produzione di RO TA);
- assume poi rilievo il fatto che le ricorrenti sono state interessate da un’indagine ispettiva della Guardia di Finanza – che ha riguardato tutti gli 86 occupanti dei cottage del complesso residenziale Maresole – sfociata in un giudizio penale per presunta occupazione abusiva di area demaniale. Il cottage in questione è stato, quindi, sottoposto a sequestro preventivo fino alla intervenuta revoca dello stesso, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di RO con decreto del 15 settembre 2021. Il Tribunale Penale di RO – Sezione Speciale per il riesame delle misure cautelari, con ordinanza del 15 febbraio 2022, ha poi annullato la revoca del sequestro preventivo, disponendo il ripristino di tale misura, con conseguente affidamento del cottage a RO TA in qualità di custode giudiziale;
- con determinazione dirigenziale del Municipio X - Demanio Marittimo di RO TA, datata 28 dicembre 2021, è stato ordinato alle ricorrenti lo sgombero dell’area demaniale marittima in questione.
4.) Le ricorrenti, con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio affidato a quattro differenti motivi, hanno impugnato il provvedimento di sgombero del 28 dicembre 2021 in uno con gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, e ne hanno chiesto l’annullamento.
4.1.) Con il primo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità dei provvedimenti impugnati per “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 54 del Codice della Navigazione – Eccesso di potere per sviamento dei presupposti, per contraddittorietà ed illogicità manifesta nonché per difetto di istruttoria dell’azione amministrativa oltre che per carenza e/o inidoneità di motivazione in ordine ai presupposti dell’ingiunzione di sgombero del cottage delle odierne ricorrenti ”.
Le ricorrenti, con tale mezzo di gravame, hanno lamentato l’illogicità e la contraddittorietà dell’impugnato provvedimento di sgombero atteso che con lo stesso è stato disposto sia lo sgombero del cottage , nel termine perentorio di dieci giorni con contestuale riconsegna delle chiavi, in ragione della natura demaniale dell’area sulla quale insiste e dell’occupazione sine titulo della stessa ad opera delle ricorrenti, sia la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Secondo la prospettazione delle ricorrenti, da un lato, l’amministrazione capitolina non avrebbe potuto ordinare lo sgombero in parola sulla scorta della mera presunzione di essere titolare dell’area demaniale interessata, essendo all’uopo richiesta la prova della titolarità del bene demaniale, e, dall’altro, non avrebbe potuto legittimamente ingiungere il ripristino dello stato dei luoghi in assenza della verifica della sussistenza dei presupposti per il corretto e proficuo sfruttamento del bene demaniale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 54 del codice della navigazione.
In base alla tesi delle ricorrenti, in particolare, RO TA non solo non avrebbe svolto una adeguata istruttoria, ma neppure avrebbe motivato in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico allo sgombero dell’immobile.
Ad avviso dei ricorrenti, l’operato dell’amministrazione capitolina potrebbe giustificarsi solo ove si configurasse in termini di autotutela esecutiva ai sensi dell’articolo 823 cod. civ. Tuttavia, nel caso di specie, l’esercizio di un siffatto potere andrebbe escluso poiché lo stesso presuppone che il bene interessato sia demaniale o, comunque, asservito al pubblico servizio. Nella fattispecie in esame, in particolare, la demanialità del bene non sarebbe stata dimostrata da RO TA, non essendo stata fornita la prova della sua accessione tacita o formale al demanio marittimo, né nel gravato provvedimento v’è traccia dello svolgimento dell’istruttoria all’uopo richiesta.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, invero, il cottage in parola non sarebbe mai stato formalmente incamerato dall’amministrazione comunale, come risulta, peraltro, dal Registro Inventario Beni Demaniali. Oltretutto, secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti, superato il principio dell’accessione automatica dei beni demaniali dati in concessione alla scadenza del titolo concessorio, l’unico modo per individuare i beni demaniali marittimi sarebbe la redazione di un c.d. “testimoniale di stato”, cui deve necessariamente conseguire una voltura catastale per la corretta imputazione al conto patrimoniale dello Stato del valore dei beni del demanio marittimo dati in concessione.
Le ricorrenti, inoltre, ritengono che il gravato provvedimento di sgomberi risulti illegittimo anche a voler considerare che sia intervenuta l’accessione dell’immobile al demanio marittimo. In particolare, l’illegittimità dell’operato provvedimentale di RO TA discenderebbe dal fatto che nel provvedimento di sgombero non è stata fatta alcuna distinzione tra le opere di difficile rimozione e quelle di facile rimozione, atteso che solo le prime “pertinenze” potrebbero considerarsi acquisite al demanio marittimo alla scadenza della concessione, come previsto dall’articolo 1, comma 251, della legge n. 296/2006 e dagli articoli 29 e 49 del codice della navigazione.
4.2.) Con il secondo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento per “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, e 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di corretto esercizio dei poteri amministrativi ex artt. 24 e 97 Cost. anche sotto il profilo della tutela del principio del legittimo affidamento - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento dei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia e contraddittorietà manifesta dell’azione amministrativa oltre che per carenza e/o inidoneità di motivazione in ordine ai presupposti dell’ingiunzione di sgombero del cottage delle odierne ricorrenti ”.
Le ricorrenti, con tale mezzo di gravame, hanno dedotto l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di sgombero per asserita violazione degli articoli 1, 2 e 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sull’assunto che RO TA non abbia esaminato le osservazioni difensive rese nel corso del procedimento di sgombero, limitandosi ad asserire, in maniera apodittica, che le stesse non fossero suscettibili di accoglimento in ragione del fatto che la concessione n. 67/1999 sarebbe scaduta in data 31 dicembre 2001 non essendo stato regolarizzato il pagamento dell’indennità richiesta dall’amministrazione.
In ogni caso, ove si ritenesse che il gravato provvedimento sia motivato per relationem alla nota dirigenziale prot. n. CO/2021/0123916 del 19 ottobre 2021, lo stesso presenterebbe una motivazione meramente apparente e, comunque, insufficiente sia dal punto di vista fattuale, sia da quello di diritto. Ciò, in particolare, emergerebbe dal fatto che l’amministrazione comunale, con il d.d. n. 1157/2005, ha sostanzialmente autorizzato il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 67/1999 – avendo tale determina valenza di atto amministrativo implicito – e, quindi, non corrisponderebbe al vero che la stessa sia scaduta in data 31 dicembre 2002.
Le ricorrenti, inoltre, a sostegno del fatto che l’occupazione dell’area demaniale in questione non sia avvenuta sine titulo hanno richiamato la statuizione contenuta nella sentenza n. 19762/2013 del Tribunale civile di RO, che la Corte di Appello di RO ha annullato con rinvio solo per vizi formali. Il gravato provvedimento di sgombero, pertanto, sarebbe stato adottato in violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, non essendo stata presa in considerazione la predetta statuizione giudiziale, né le istanze di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 67/1999.
Oltretutto, sarebbe stato anche violato il principio del legittimo affidamento, stante il lungo lasso di tempo intercorso tra le istanze di proroga presentate dalle ricorrenti nel 2007 e nel 2013 e la presunta negazione delle stesse, avutasi solo con l’impugnato provvedimento di sgombero. In particolare, secondo la tesi delle ricorrenti, la prolungata inerzia dell’amministrazione comunale avrebbe ingenerato un legittimo affidamento sulla sussistenza delle condizioni per la favorevole definizione del procedimento di rinnovo della concessione demaniale n. 67/1999.
Risulterebbe, altresì, violato anche il principio del tempus regit actum , poiché quando vennero presentate le istanze di rinnovo della concessione da parte delle ricorrenti non vi era stato ancora il recepimento, nell’ordinamento italiano, della c.d. direttiva servizi (2006/123/CE) e, quindi, avrebbe dovuto essere applicato il regime giuridico del rinnovo automatico delle concessioni.
4.3.) Con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento per “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494 (come sostituito prima dall’art. 10 della Legge 16 marzo 2001, n. 88 e successivamente dall’art. 13 della Legge 8 luglio 2003, n. 172) - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 18, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 convertito in Legge 26 febbraio 2010, n. 25 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 9 duodevicies, della Legge 6 agosto 2015, n. 125 come successivamente modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. ‘Decreto Milleproroghe’) convertito in Legge 27 febbraio 2017, n. 19 - Violazione e falsa applicazione del comma 684 in combinato disposto con il comma 677 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d ‘Legge Finanziaria 2019’) ”.
Con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità dell’impugnato provvedimento di sgombero per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 2, del d.-l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e ss.mm.ii.
Ad avviso delle ricorrenti, il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 67/1999 sarebbe avvenuto automaticamente in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del d.-l. n. 400/1993, come modificato dall’articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, sicché alla scadenza della stessa, originariamente prevista per il 31 dicembre 2001, sarebbe automaticamente scattato il rinnovo. Che tale rinnovo abbia riguardato anche la concessione demaniale marittima n. 67/1999, troverebbe poi conferma nel fatto che l’articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172, nel chiarire l’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 2, del d.-l. n. 400/1993, come convertito e successivamente modificato nel 2001, aveva ritenuto che vi rientrassero anche le concessioni relative alla conduzione di strutture ad uso abitativo.
Le ricorrenti, peraltro, ne avrebbero anche chiesto il rinnovo/proroga sia alla scadenza del 2007, sia a quella del 2013, con la conseguenza che l’inerzia serbata dell’amministrazione capitolina su tali istanze risulterebbe illegittima e, comunque, non ostativa della piena efficacia della concessione n. 67/1999, in quanto direttamente prevista dalla legge.
Le ricorrenti, inoltre, dopo aver dato conto del fatto che con la legge 15 dicembre 2011, n. 217 era stata abrogata la previsione di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime considerate dall’articolo 1 del d.-l. n. 400/1993, come convertito e successivamente modificato nel 2001, hanno sostenuto che le previsioni della direttiva servizi, così come recepita nell’ordinamento italiano ad opera del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, non fossero ostative alla prosecuzione automatica del loro rapporto concessorio con RO TA, in quanto applicabili solo alle concessioni turistico-ricreative finalizzate allo sfruttamento economico dell’area demaniale, tra le quali non rientra quella per cui è causa, stante la finalità meramente abitativa per la quale era stata rilasciata.
Con riferimento a tale ultima tipologia di concessione demaniale marittima, assumerebbe invece rilievo il disposto dell’articolo 7, comma 9- duodevicies , del d.-l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale è stata prevista la proroga delle “ utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-septiesdecies e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017 ”.
Le ricorrenti, quindi, hanno prospettato la illegittimità della determinazione impugnata in quanto l’amministrazione ha ritenuto inammissibili le richieste di proroga della concessione per cui è causa ai sensi dell’art. 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a mente del quale, invece, “ Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ”). Di contro, proprio tale ultima previsione normativa, avrebbe legittimato l’occupazione dell’area demaniale in questione ad opera delle ricorrenti, occupazione che sarebbe risultata ancora legittima all’atto dell’adozione del gravato provvedimento di sgombero.
4.4.) Con il quarto motivo di ricorso è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento per “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento dei presupposti, travisamento e/o omesso esame di fatti e circostanze sopravenute in relazione al rapporto tra l’ingiunzione di sgombero del cottage delle odierne ricorrenti ed il procedimento penale pendente – Carenza di legittimazione in capo a RO TA in qualità di avente diritto al bene oggetto di dissequestro penale ”.
Le ricorrenti hanno prospettato l’illegittimità del contestato operato provvedimentale di RO TA, in quanto lo sgombero dell’area demaniale per cui è causa non potrebbe, in ogni caso, considerarsi un atto dovuto per effetto del provvedimento di revoca del sequestro preventivo del cottage disposto dal pubblico ministero nell’ambito del procedimento penale avviato a carico delle ricorrenti.
Ad avviso delle ricorrenti, invero, l’impugnato provvedimento di sgombero sarebbe illegittimo per difetto di istruttoria, sviamento dei presupposti, travisamento e/o omesso esame di fatti e circostanze sopravvenute, atteso che l’amministrazione capitolina ne avrebbe motivato l’adozione in forza della revoca del sequestro preventivo e senza tener conto della sopravvenienza occorsa, consistente nell’annullamento giudiziale della revoca del sequestro preventivo, con conseguente ripristino di tale misura.
L’illegittimità del provvedimento impugnato, peraltro, risulterebbe avvalorata anche dalla circostanza per cui l’area demaniale in questione risulta, allo stato, sì affidata a RO TA, ma non in qualità di titolare del bene demaniale, bensì a titolo di mero custode giudiziale.
5.) Le ricorrenti, con la proposizione di un successivo ricorso per motivi aggiunti, hanno impugnato anche il verbale della Capitaneria di Porto n. 69 del 1° agosto 2017, con cui è stata fissata la nuova linea di Delimitazione Demaniale Marittima « nell’area che si estende dallo stabilimento balneare denominato ‘La Marinella’ in Lungomare Amerigo Vespucci fino a porzione dello stabilimento balneare denominato ‘Kursaal’ in Lungomare Lutazio Catulo », nonché tutti gli atti e provvedimenti conosciuti con il deposito documentale effettuato da RO TA nel corso del presente giudizio.
5.1.) Con l’unico motivo aggiunto articolato dalle ricorrenti è stata lamentata l’illegittimità degli ulteriori gravati provvedimenti per “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 32 cod. nav. nonché 822 e 823 c.c. Eccesso di potere per perplessità, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto ”.
Con tale mezzo di gravame, in particolare, sono stati articolati i seguenti profili di censura:
i) l’area su cui insiste il cottage per cui è causa non rientrerebbe nel demanio marittimo innanzitutto perché la stessa non risulta morfologicamente qualificabile quale lido o spiaggia e, quindi, non sarebbe assoggettabile al regime giuridico dei beni del demanio marittimo sancito dagli articoli 822 e 823 cod. civ. e dall’articolo 28 cod. nav., che pure annovera il lido e la spiaggia tra i beni che appartengono al demanio marittimo;
ii) a conferma del fatto che l’area sulla quale insiste il cottage occupato dalle ricorrenti non apparterrebbe al demanio marittimo, milita anche la circostanza per cui la stessa sarebbe stata sdemanializzata con deliberazione del Governatore di RO n. 2709/1938 e acquisita “ in libera e assoluta proprietà al Governatorato di RO ”. Nello svolgimento delle operazioni di delimitazione del demanio marittimo ai sensi dell’articolo 32 cod. nav. e dell’articolo 38 del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, recante “ regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione ”, si sarebbe dovuto necessariamente prendere in considerazione tale provvedimento di sdemanializzazione, stante il suo carattere costitutivo. Ad avviso delle ricorrenti, quindi, il gravato verbale di delimitazione n. 69 del 1° agosto 2017 risulterebbe assolutamente privo di rilevanza ovvero tamquam non esset , atteso che un atto con valenza meramente ricognitiva non può superare gli effetti di un atto a valenza costitutiva, quale appunto il provvedimento di sdemanializzazione dell’area in questione;
iii) il verbale n. 69 del 1° agosto 2017, inoltre, risulterebbe anche illegittimo per violazione e falsa applicazione dell’articolo 32 cod. nav., dell’articolo 58 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, nonché degli articoli 2, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto la delimitazione del demanio marittimo rappresenta una attività che può essere legittimamente svolta solo mediante l’espletamento di un apposito procedimento amministrativo in contraddittorio con le parti interessate. Nella specie, secondo la prospettazione delle ricorrenti, un siffatto procedimento non sarebbe stato svolto e, in ogni caso, non sarebbe stata ad esse garantita la partecipazione procedimentale. La contestata azione amministrativa, quindi, si sarebbe di fatto risolta in una illegittima espropriazione dell’area in questione a danno delle ricorrenti;
iv) le ricorrenti, con riguardo all’impugnazione dell’estratto del S.I.D. – Sistema Informativo del Demanio Marittimo, hanno poi contestato la legittimità dell’accertamento operato da RO TA in quanto non sarebbe stato previamente verificato, prima dell’adozione del provvedimento di sgombero, se l’area su cui insiste il cottage da loro occupato si trovasse oppur no all’interno della linea demaniale indicata nel S.I.D. Secondo la prospettazione delle ricorrenti, infatti, una parte dell’area di cui si tratta si troverebbe “ fino a prova contraria, al di là della linea demaniale tratteggiata in rosso quale riportata nel sopra richiamato estratto del ‘S.I.D.’ riguardante il complesso residenziale ‘Maresole’ ” (cfr. pag. 11 del ricorso per motivi aggiunti). La mancanza di una siffatta verifica renderebbe il provvedimento di sgombero illegittimo per sviamento dei presupposti, contraddittorietà, illogicità manifesta e difetto di istruttoria;
v) il provvedimento di sgombero, inoltre, risulterebbe illegittimo per difetto di competenza, in quanto, allo stato, non risulta ancora individuato l’ente proprietario dell’area in questione;
vi) ad avviso delle ricorrenti, in seguito alla sdemanializzazione del 1938 si sarebbe venuta a creare una situazione di incertezza sulla esatta posizione dei confini dell’area in questione, il che rafforzerebbe l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione capitolina, stante la mancata formale instaurazione del contraddittorio durante lo svolgimento dell’attività di delimitazione dell’area;
vii) le ricorrenti hanno altresì contestato la legittimità dell’ordine di sgombero per violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 49 del Codice della navigazione, nonché per eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta dell’azione amministrativa. Secondo la prospettazione ricorsuale, invero, i predetti vizi emergerebbero dal fatto che RO TA, da un lato, ha ordinato lo sgombero del manufatto in questione sul presupposto della sua natura demaniale e della presunta occupazione sine titulo dello stesso ad opera delle ricorrenti e, dall’altro, ha demandato ad altro Ufficio, “ in mancanza dei presupposti di quanto disposto dall’art. 49 del codice della navigazione ”, l’attivazione di un procedimento diverso e ontologicamente inconciliabile con l’ordine di sgombero, vale a dire la predisposizione degli atti per ingiungere la rimessione in pristino e, in caso di mancata esecuzione, la demolizione in danno a spese degli occupanti sine titulo .
6.) RO TA si è costituita in resistenza nel presente giudizio e ha eccepito:
- l’inammissibilità del ricorso introduttivo in ragione del fatto che la il gravato provvedimento di sgombero “ non costituisce affatto il risultato di un’attività discrezionale esercitata dalla Pubblica Amministrazione, bensì rappresenta un atto dovuto dell’Amministrazione, in conseguenza dell’intervenuta scadenza al 31.12.2001 della concessione demaniale Marittima intestata alle sig.re LL e CI ” (cfr. pag. 12 della memoria difensiva dell’8 giugno 2022), risultando un atto dovuto anche perché “ costituisce ottemperanza a quanto stabilito dal Pubblico Ministero nel decreto di revoca del sequestro preventivo ” (cfr. pag. 13 della memoria difensiva dell’8 giugno 2022);
- l’irricevibilità del ricorso introduttivo nella parte in cui si contesta il mancato rinnovo della concessione demaniale marittima n. 67/1999. Tali doglianze, ad avviso dell’amministrazione comunale resistente, risulterebbero tardive in quanto alle ricorrenti sarebbe già stato più volte comunicata la scadenza di detta concessione (ad esempio, con la diffida CO2062 del 2018) e sarebbero anche state richieste, nel corso degli anni, le indennità di occupazione sine titulo del cottage in questione (cfr. pagg. 14-15 della memoria difensiva dell’8 giugno 2022);
- l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per “ tardività del gravame svolto avverso i documenti depositati da RO TA in vista dell’udienza di merito del 10 ottobre u.s. ”. Avverso i documenti versati in atti da RO TA in data 21 luglio 2025, infatti, le ricorrenti avrebbero potuto difendersi con le memorie ex articolo 73 c.p.a., come rilevato nella sentenza n. 21077/2025 di questo Tribunale, trattandosi, peraltro, di documenti risalenti nel tempo (cfr. pag. 3 della memoria difensiva del 9 marzo 2026);
- l’infondatezza tanto del ricorso introduttivo, quanto del ricorso per motivi aggiunti.
7.) All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 aprile 2026 la causa è stata discussa.
Il Collegio, nel corso della discussione ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., la sussistenza di un possibile profilo di parziale inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, facendo debitamente constare tale avviso nel verbale d’udienza.
All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
1. In limine litis , il Collegio ritiene di confermare il rilievo officioso sollevato, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., nel corso dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 10 aprile 2026 e fatto debitamente constare nel relativo verbale di udienza. Per l’effetto, quindi, il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato inammissibile con riferimento ai profili di censura che appuntano sulla illegittimità del verbale della Capitaneria di Porto n. 69 del 1° agosto 2017 in quanto, venendo in rilievo la contestazione di un verbale relativo alla delimitazione del demanio marittimo, tale parte del gravame rientra nella sfera di competenza giurisdizionale dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
In particolare, il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto dall’articolo 32 cod. nav., tendendo a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione specifica dell’ actio finium regundorum di cui all’articolo 950 cod. civ., concludendosi con un atto di delimitazione, tra i confini del demanio marittimo e le proprietà private, che ha funzione di mero accertamento.
Di conseguenza, non venendo in rilievo l’esercizio di un potere autoritativo di carattere discrezionale da parte dell’amministrazione, la contestazione delle risultanze dell’attività di delimitazione, per come trasfuse nel relativo verbale, rientra nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice ordinario che, ove lo ritenga, potrà disapplicare l’atto posto in essere dall’amministrazione ove ritenuto illegittimo (cfr. Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza 21 maggio 2021 n. 14048).
Risultano, quindi, inammissibili i profili di censura articolati con l’unico motivo proposto con il ricorso per motivi aggiunti e sintetizzati al §.5.1.), sub iii) e vi) , della parte in fatto della presente sentenza.
1.1. Il Collegio ritiene, in via preliminare, che nella fattispecie in esame possa infondato anche il quarto motivo del ricorso introduttivo, con il quale è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento di sgombero nella parte in cui è stato posto a suo fondamento l’intervenuta revoca del sequestro preventivo del cottage . Tale circostanza, in base alla prospettazione delle ricorrenti, non potrebbe valere quale valido presupposto dell’ agere amministrativo in questione, essendo intervenuta una sopravvenienza non considerata da RO TA, quale l’annullamento del decreto di revoca, disposto dal Tribunale Penale di RO con l’ordinanza del 15 febbraio 2022.
La motivazione del gravato provvedimento di sgombero, infatti, è sorretta da una pluralità di ragioni autonome e distinte date, da un lato, dalla occupazione sine titulo delle ricorrenti per cessazione del rapporto concessorio e, dall’altro, dalla revoca del sequestro preventivo del cottage dalle stesse occupato, con la conseguenza che tale provvedimento è riconducibile alla species dei c.d. provvedimenti plurimotivati.
Ai fini della delibazione del ricorso in esame, quindi, risulta sufficiente esaminare i motivi di ricorso con i quali è stata contestata l’insussistenza del presupposto dell’occupazione sine titulo per effetto della cessazione del rapporto concessorio.
Dalla infondatezza di tali censure, nei termini e per le ragioni che verranno diffusamente esposte nel prosieguo, discende l’infondatezza dell’intero gravame in applicazione del consolidato orientamento pretorio secondo il quale “ in presenza di atto plurimotivato la legittimità (o la mancata contestazione) di una delle motivazioni è da sola idonea a sorreggere il provvedimento, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo le ulteriori censure volte a contestare gli ulteriori profili motivazionali ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, sent. n. 9686 del 9 dicembre 2025; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 3480 del 17 aprile 2024; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 200 dell’11 gennaio 2022).
1.2. Il Collegio, sempre in via pregiudiziale, ritiene di poter prescindere dalle eccezioni sollevate da RO TA in ragione della infondatezza del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti nella parte non dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, nei termini testé precisati.
2. Il Collegio, per ragioni di ordine logico-giuridico, ritiene di principiare la delibazione del presente gravame dall’esame congiunto delle censure con le quali le ricorrenti, tanto con il ricorso introduttivo (primo motivo di ricorso), quanto con il ricorso per motivi aggiunti (profili di censura sub i) , ii) , iv) e vii ), hanno contestato la legittimità del provvedimento di sgombero in ragione del carattere non demaniale dell’area sulla quale insiste il cottage da esse occupato.
2.1. Il Collegio ritiene che tali censure siano infondate per le seguenti ragioni di diritto.
2.2. Plurimi sono gli elementi dai quali risulta che l’area sulla quale insiste il cottage occupato dalle ricorrenti appartenga al demanio marittimo dello Stato.
2.2.1. Innanzitutto, viene in rilievo la circostanza per cui la licenza edilizia n. 63 del 9 gennaio 1957, rilasciata dal Comune di RO alla Maresole S.r.l., aveva ad oggetto la costruzione di uno stabilimento balneare e conteneva le seguenti raccomandazioni da osservare in sede esecutiva: “ 1) – l’arenile libero, convenientemente sistemato prevedendo la messa in opera di beverini in erogazione diretta opportunatamente distribuiti, nonché piste interne onde evitare faticosi percorsi sulla sabbia bollente, non dovrà risultare inferiore a mq 10 per posto cabina; 2) – I cottage dovranno avere: pavimento sollevato non meno di m.0,50 dall’arenile ”.
Dalla suddetta licenza edilizia, quindi, risulta che l’intero complesso residenziale Maresole – ivi incluso, quindi, il cottage occupato dalle ricorrenti – è stato edificato sull’arenile della località Lido di Ostia. L’arenile, in particolare, va ricompreso nella nozione di spiaggia di cui all’articolo 822, comma 1, cod. civ. e, per questo, è del pari assoggettato al regime giuridico dei beni pubblici che appartengono al demanio marittimo statale (cfr. Corte di Cassazione, sez. I civile, sent. n. 6619 del 1° aprile 2015), trattandosi di “ tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, restando idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via soltanto potenziale e non attuale ” (cfr. Corte di Cassazione, sez. I civile, sent. n. 17737 del 30 luglio 2009).
Che il tratto di arenile sul quale sorge il complesso residenziale Maresole appartenga al demanio marittimo dello Stato, peraltro, è già stato affermato da questo Tribunale con pronunce rese su casi analoghi a quello in esame (cfr., in particolare, T.A.R. Lazio, sez. V- ter , sent. n. 13117 del 3 luglio 2025; T.A.R. Lazio, sez. V- ter , sent. n. 6854 del 7 aprile 2025, entrambe passate in giudicato).
2.2.2. Oltretutto, nei titoli concessori rilasciati alle ricorrenti, l’amministrazione ha sempre indicato che l’occupazione riguardasse un cottage ad uso residenza estiva insistente su una “ zona demaniale marittima ” e che, in ogni caso, la concessione presentasse carattere demaniale.
Ciò, in particolare, risulta sia nella concessione n. 570/1987, sia nel rinnovo del 1999 (concessione n. 67/1999), sia nella licenza di subingresso n. 2/2002 rilasciata in favore della ricorrente sig.ra NO CI, sia infine nel rinnovo del 2005 (d.d. n. 1157/2005), come emerge ex actis (cfr. docc. nn. 4, 5, 9 e 10 della produzione di RO TA).
Le ricorrenti, sono state sempre consapevoli dell’afferenza dell’area in questione al demanio marittimo dello Stato, nonché della necessità di ottenere il rilascio di un valido titolo concessorio per occupare legittimamente il cottage in parola, come dimostra la presentazione di istanze di rinnovo alla scadenza dei titoli all’uopo rilasciati nel corso del tempo, senza che sia mai stata contestata l’afferenza del predetto bene al demanio marittimo dello Stato.
2.2.3. Peraltro, ferma restando l’inammissibilità dell’impugnazione del verbale della Capitaneria di Porto n. 69 del 1° agosto 2017, dalle planimetrie allegate a tale verbale emerge ictu oculi come l’area sulla quale insiste il cottage per cui è causa è situata all’interno del demanio marittimo, posto che l’intero complesso residenziale Maresole è stato edificato al di là della linea di demarcazione dell’area demaniale, vale a dire sull’arenile immediatamente retrostante alla zona del lido del mare.
2.2.4. Non osta a tale conclusione quanto dedotto dalle ricorrenti in ordine alla asserita sdemanializzazione dell’area in questione, che sarebbe intervenuta per effetto della delibera n. 2609/1938 del Governatore di RO.
Ad avviso del Collegio tale delibera non dimostra che le attuali particelle catastali sulle quali è stato edificato il cottage occupato dalle ricorrenti siano state sdemanializzate, ma solo che vi sia stata la cessione, dallo Stato al Governatorato di RO, degli arenili in località Tumuleto così come identificati e delimitati nello schema di contratto approvato con la suddetta delibera.
In proposito, assume rilievo quanto previsto all’articolo 1 dello schema di contratto innanzi richiamato, in quanto contenente la descrizione planimetrica dell’area oggetto di cessione. In particolare, con tale prescrizione negoziale si identificava l’oggetto della cessione nei seguenti termini: “ Arenili in località Tumuleto costituiti da terreni sabbiosi compresi tra il Canale dello Stagno e la R. Tenuta di Castelporziano, di profondità variabile, confinanti […] a sud con la linea di delimitazione che partendo dal pilastrino in muratura situato in corrispondenza della spalla sinistra del ponte sul Canale dello Stagno corre sul ciglio interno del Lungomare Lutazio Catulo e segue poscia n. 26 picchetti colorati in rosso, infissi al suolo in conformità delle prescrizioni del Demanio Marittimo da sostituire con termini lapidei portanti sulle due facce opposte i distintivi dei confinanti Demanio e Governatorato a spese di quest’ultimo ”.
Orbene, dalla richiamata descrizione planimetrica si evince come l’area demaniale oggetto di cessione al Governatorato di RO non si estendesse, a sud, oltre il confine demaniale, riguardando un’area tutta interna al Lungomare Lutazio Catulo e, comunque, delimitata da 26 picchetti infissi al suolo in conformità alle prescrizioni del demanio marittimo, la cui sostituzione con termini lapidei avrebbe comunque dovuto garantire la distinzione tra area demaniale e area di proprietà del Governatorato di RO. Ciò è sufficiente a far emergere come il cottage occupato dalle ricorrenti insista su un’area esclusa dalla “sdemanializzazione” del 1938, in quanto, come già esposto in precedenza, lo stesso appartiene al complesso residenziale Maresole interamente costruito sull’arenile della spiaggia del Lido di Ostia, nella fascia esterna al Lungomare Lutazio Catulo, come emerge dalle planimetrie versate in atti.
2.2.5. In ogni caso, la dedotta “sdemanializzazione” non ha comportato il venir meno della funzionalizzazione pubblicistica degli arenili siti in località Tumuleto – comunque permasti nel patrimonio pubblico, ancorché non statale – emergendo ciò dalle prescrizioni dell’articolo 3 dello schema di contratto approvato con la delibera n. 2609/1938, nella parte in cui si stabiliva che “ Il Governatorato di RO si obbliga ad usare gli arenili, oggetto del presente atto, per i bisogni della Città di RO e senza procedere ad alienazione di nessuna parte di essi a favore di terzi per costruzione di private abitazioni ”.
2.2.6. Alcun rilievo probante, circa la dedotta natura non demaniale dell’area in questione, può farsi discendere da quanto asserito dalle ricorrenti nel ricorso per motivi aggiunti, in ordine al fatto che “ una parte dell’area riguardante il “cottage ad uso residenza estiva” delle signore CI e LL si trova, fino a prova contraria, al di là della linea demaniale tratteggiata in rosso quale riportata nel sopra richiamato estratto del “S.I.D.” riguardante il complesso residenziale ‘Maresole’ ”.
In disparte la genericità di tale profilo di censura in quanto non si individua quale porzione del cottage non sarebbe compresa nell’area demaniale marittima in questione, né quale sarebbe la asserita porzione della particella catastale interessata, coglie nel segno la difesa dell’amministrazione resistente nella parte in cui pone in rilievo come la linea demaniale risultante dal Portale S.I.D. non assume valenza probante in sede giudiziaria, in quanto la consistenza dei beni demaniali marittimi è individuata esclusivamente per mezzo dei decreti, con i quali vengono approvate le procedure di cui agli articoli 32, 33 e 35 del codice della navigazione; pertanto, ad assumere rilievo ai fini della individuazione dell’area demaniale è unicamente il layer informativo disponibile nel S.I.D., denominato “demaniale di impianto”, che tiene conto delle risultanze delle attività di revisione effettuate dall’amministrazione ministeriale.
2.3. Dalla accertata appartenenza dell’area per cui è causa al demanio marittimo dello Stato discende l’infondatezza delle doglianze con le quali è stata contestata la legittimità della gravata ordinanza di sgombero per violazione e falsa applicazione degli articoli 49 e 54 del codice della navigazione di cui al r.d. 30 marzo 1942, n. 327.
2.3.1. Giova, in proposito, evidenziare che a mente dell’articolo 49 del codice della navigazione “ Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato ”.
Dai titoli concessori versati in atti emerge come tale previsione normativa non sia stata derogata dalle parti, sicché alla scadenza dell’ultimo rinnovo si è effettivamente realizzata l’accessione automatica, in favore dello Stato, delle opere non amovibili realizzate sull’area demaniale in questione.
2.3.2. Che tale effetto si produca ope legis è stato anche chiarito dalla giurisprudenza amministrativa che, a tale riguardo, ha affermato che “ l’articolo 49 citato va interpretato nel senso che l’accessione si verifica ipso iure, al termine del periodo di concessione, per le opere non amovibili, costruite su zona demaniale; con la conseguenza che il successivo atto amministrativo, avente il nomen iuris di ‘incameramento’ o altro equivalente, ha natura meramente ricognitiva e di accertamento ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 729 del 17 febbraio 2017 e giurisprudenza ivi citata).
Più di recente, proprio con riguardo alle concessioni demaniali marittime e anche in caso di rinnovo delle stesse, la giurisprudenza amministrativa ha altresì chiarito che “ La disposizione in esame [ i.e. , l’articolo 49 cod. nav., n.d.r.] – che richiama l’istituto dell’accessione, di cui all’art. 934 cod. civ. (con deroga al principio dell’indennizzo, di cui al successivo art. 936), differendo l’acquisto della proprietà in capo al demanio al momento della cessazione della concessione (ferma quindi restando per tutto il periodo di vigenza di questa la proprietà superficiaria del concessionario ai sensi dell’art. 952 c.c., in quanto autorizzato ad installare gli impianti e realizzare le opere da parte dell’ente concedente) – comporta che l’accessione si verifica ipso iure, al termine del periodo di concessione . […] il principio dell’accessione gratuita delle opere non amovibili soltanto alla cessazione della concessione, fortemente penalizzante per il concessionario, opera anche in caso di rinnovo automatico della concessione (così, da ultimo Cons. Stato, VI, 2 settembre 2019, n. 6043, citata dall’appellante), così come in caso di concessioni demaniali marittime che si sono succedute tra loro senza soluzione di continuità per effetto di reiterati rinnovi ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 4786 del 27 luglio 2020).
Tale approdo giurisprudenziale rende del tutto inconferenti le censure che appuntano sulla asserita illegittima mancata distinzione tra opere di facile rimozione e quelle di difficile rimozione, in quanto all’atto della cessazione della concessione il privato concessionario, in mancanza di diversa pattuizione, perde anche il diritto di superficie sulle opere eventualmente realizzate durante la vigenza del rapporto concessorio – peraltro, nel caso di specie, le ricorrenti avevano anche chiesto e ottenuto il nullaosta alla rimozione delle tettoie realizzate presso il cottage occupato (cfr. doc. 11 della produzione di RO TA) –.
La distinzione richiamata dalle ricorrenti, peraltro, assume rilievo unicamente sotto il profilo della determinazione del canone dovuto all’amministrazione durante il periodo di vigenza della concessione e non può, viceversa, essere invocata per individuare opere, tra quelle realizzate sul suolo demaniale, per le quali sussisterebbe un diritto di proprietà del concessionario diverso da quello superficiario e ultravigente rispetto alla scadenza della concessione.
2.3.3. La legittimità dell’impugnata ordinanza di sgombero, inoltre, neppure risulta inficiata dalla contestata mancata redazione del c.d. testimoniale di stato, non trattandosi di un atto amministrativo a valenza costitutiva.
Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento pretorio secondo il quale l’atto di incameramento delle opere valutate come inamovibili, costituito dal testimoniale di stato e dal verbale di constatazione, “ assume carattere puramente ricognitivo di un effetto ope legis prodottosi, indipendentemente dalla determinazione in parola, al venire in rilievo dei descritti presupposti fattuali. Allo stesso modo non rilevano le norme che prevedono l’iscrizione dei beni di proprietà dello Stato in appositi registri di consistenza o di inventario, trattandosi di formalità non costitutive, la cui omissione è incapace di incidere sulla produzione di un effetto traslativo automatico (cfr. sentenza n. 2035 del 2000, cit.)” (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 giugno 2003, n. 3187) ” (cfr. Cons. Stato, sez. I, sent. n. 601 del 26 luglio 2021).
2.3.4. Che il cottage occupato dalle ricorrenti costituisca un’opera inamovibile, come tale suscettibile di accessione al demanio marittimo statale al momento della cessazione del rapporto concessorio, emerge dal fatto che si tratta di una costruzione in muratura, saldamente ancorata al suolo e, come tale, di difficile rimozione.
Ciò, invero, è stato anche di recente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa che, con riferimento all’articolo 49 del codice della navigazione, ha chiarito che “ La disposizione, nel prevedere, alla scadenza di una concessione e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione, il trasferimento allo Stato delle opere che non possono essere rimosse, è volta a garantire che il demanio marittimo rimanga patrimonio pubblico ed è dunque espressione del principio di inalienabilità del demanio pubblico ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 8024 del 14 ottobre 2025). Tale previsione è stata ritenuta compatibile con il diritto eurounitario, essendo applicabile in via meramente suppletiva laddove nella convenzione concessoria non sia stato previsto il riconoscimento di alcun indennizzo in favore del privato concessionario (cfr. CGUE, sentenza dell’11 luglio 2024, in causa C-598/22, Società Italiana Imprese Balneari Srl c. Comune di Rosignano Marittimo et al. ), clausola che nella specie non risulta essere stata negoziata tra le ricorrenti e RO TA, neppure all’atto dell’ultimo rinnovo.
Oltretutto, con riferimento al cottage in questione, le ricorrenti sono state da sempre ben consapevoli del fatto di non essere titolari di alcun diritto dominicale in quanto, oltre ad essere mere occupanti dell’immobile per finalità abitative, già con la concessione n. 570/1987 era stato espressamente previsto che “ 1) tutte le opere di difficile rimozione comunque insistenti nell’area concessa sono di proprietà dello Stato ”.
2.3.5. Stante la piena operatività, nel caso di specie, dell’istituto della accessione gratuita e automatica di cui all’articolo 49 del codice della navigazione, anche le opere di ampliamento abusivo del cottage per cui è causa, ancorché sanate con provvedimento del 29 ottobre 2004 (cfr. doc. 21 della produzione delle ricorrenti del 29 luglio 2025), all’atto della cessazione dell’ultimo titolo concessorio sono entrate a far parte del demanio marittimo dello Stato, donde l’infondatezza delle censure articolate dalle ricorrenti con riferimento alla parte della gravata ordinanza di sgombero riferibile a tali opere.
2.4. L’impugnata ordinanza di sgombero neppure risulta illegittima per violazione dell’articolo 54 del codice della navigazione, né risulta contraddittoria nella parte in cui demanda al competente ufficio, “ in mancanza dei presupposti di quanto disposto dall’art. 49 del Codice della Navigazione, di predisporre gli atti che ingiungono al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito ”.
Accertata la natura demaniale dell’area su cui insiste il cottage occupato dalle ricorrenti, la determina impugnata, nella parte in cui ordina il ripristino dello stato dei luoghi, è perfettamente conforme alla previsione di cui all’articolo 49 del codice della navigazione, in quanto tale disposizione normativa fa esplicito riferimento all’articolo 54 del medesimo codice nell’ipotesi in cui l’autorità abbia esercitato la prevista facoltà, come peraltro già affermato da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V- ter , sent. n. 6854/2025, cit. ).
3. Siccome l’analisi delle precedenti censure dà per presupposto, dal punto di vista logico, che le ricorrenti occupassero sine titulo , all’atto dell’adozione dell’impugnato provvedimento di sgombero, l’area del demanio marittimo per cui è causa, occorre ora procedere all’esame delle censure articolate con il terzo motivo del ricorso introduttivo.
Con tale mezzo di gravame, infatti, le ricorrenti hanno contestato la legittimità dell’anzidetto provvedimento di sgombero per violazione delle previsioni normative che si sono succedute nel tempo e con le quali è stata prevista la proroga automatica sia delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, sia di quelle con finalità diverse, ivi incluse quelle di tipo abitativo-residenziale.
Per ragioni di coerenza logica, verranno affrontate anche le censure articolate con il secondo motivo del ricorso introduttivo, in quanto con le stesse è stata lamentata anche la lesione dei principi dell’affidamento e del tempus regit actum , nonché la formazione del silenzio-assenso sulle istanze di rinnovo del titolo concessorio.
3.1. Il Collegio reputa infondati anche il secondo e il terzo motivo del ricorso introduttivo.
3.2. Occorre, in primis , svolgere un chiarimento fattuale in quanto, diversamente da quanto affermato da RO TA nelle proprie difese, alle ricorrenti è stato accordato il rinnovo della concessione demaniale marittima per cui è causa anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007.
Depone in tal senso la determina dirigenziale 1157/2005 che, in accoglimento dell’istanza di rinnovo avanzata dalle ricorrenti in data 13 dicembre 2001, ha autorizzato il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 67/1999 per la durata di sei anni.
Tale determina dirigenziale, invero, non è mai stata revocata da RO TA – o, quanto meno, un siffatto provvedimento non è stato prodotto in giudizio da parte dell’amministrazione capitolina e, quindi, della sua eventuale sussistenza non può tenersi conto nel presente giudizio –. Non può valere, di contro, quale revoca del rinnovo dell’anzidetta concessione la nota prot. n. 37955 del 9 giugno 2008 in quanto, con la stessa, il comune di RO TA si è limitato unicamente a notiziare le ricorrenti in ordine al fatto che avrebbe proceduto entro trenta giorni alla revoca della d.d. n. 1157/2005 se non fossero stati rimossi gli abusi rilevati durante alcuni sopralluoghi effettuati presso il cottage in parola.
3.2.1. La circostanza per cui tra le ricorrenti e l’amministrazione capitolina sia intercorso un rapporto concessorio fino al 31 dicembre 2007 non risulta comunque sufficiente a legittimare la prosecuzione dell’occupazione del bene demaniale oltre tale data che, invero, costituisce il momento nel quale si è verificata la definitiva cessazione del rapporto concessorio di cui si tratta.
3.2.2. Diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, la concessione ad esse rilasciata da RO TA non era suscettibile di rinnovo automatico di sei anni in sei anni ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.-l. n. 400/1993, come convertito, in quanto la giurisprudenza amministrativa ha affermato che le concessioni ad uso abitativo non rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione di tale disposizione normativa.
In proposito, infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che “ non può ritenersi applicabile l’art. 01, co. 2, d.l. n. 400/1993 conv. in l. n. 494/1993, come novellato dall’art. 10, l. n. 88/2001, che prevede il rinnovo tacito delle concessioni demaniali marittime di sei anni in sei anni, in quanto l’art. 13, l. n. 172/2003, recante interpretazione autentica del citato art. 01, co. 2, dispone che il rinvio operato dal co. 2 del citato articolo al co. 1 del medesimo articolo, al fine di individuare le concessioni oggetto di rinnovo tacito, si intende riferito alle sole concessioni aventi finalità turistico-ricreativa; si deve intendere in tal senso una concessione finalizzata all’esercizio di impresa turistico-ricreativa, e non anche una concessione finalizzata alla conduzione di abitazione privata a titolo personale, ancorché a fini di turismo personale ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 874 del 9 febbraio 2010; T.A.R. Lazio, sez. V- ter , sent. n. 3809 del 2 marzo 2026).
Peraltro, la legge 15 dicembre 2011, n. 217 ha anche abrogato l’articolo 1, comma 2, del d.-l. n. 400/1993 “ al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 nonché al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa ”.
3.2.3. Le ricorrenti, pertanto, successivamente alla data del 31 dicembre 2007 hanno occupato sine titulo l’area demaniale in questione, posto che la mera presentazione di una istanza di rinnovo non è sufficiente per conseguire, per silentium , un nuovo titolo concessorio.
A tale proposito, vale evidenziare come la giurisprudenza amministrativa abbia già avuto modo di chiarire che “ in materia di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, non trova applicazione l’istituto del silenzio - assenso previsto dall’art. 20 della l. n. 241 del 1990 e s.m.i., presupponendo il procedimento concessorio l’esercizio di una potestà discrezionale sull’an, che esclude in radice l’applicabilità del regime del silenzio significativo (Consiglio di Stato, Sez. V, 06/11/2019, n. 7564; in senso conforme, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 09/10/2019, n. 887; Consiglio di Stato Sez. V, n. 52 del 4.1.2018) ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 7877 del 9 settembre 2022).
La giurisprudenza amministrativa ha anche evidenziato come “ come gli atti di rinnovo implichino una rivalutazione della compatibilità dell’attività consentita al privato con le ragioni di interesse pubblico (Cass. civ., Sez. I, 23 marzo 1985, n. 2089) e come all’istanza di rinnovo della concessione non possa essere attribuito valore automatico, occorrendo, di volta in volta, una nuova valutazione e istruttoria dello stato dei luoghi (Cass. civ., Sez. Un., 22 dicembre 2010, n. 25985) ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 7220 del 23 agosto 2024).
3.2.4. Che l’occupazione del cottage in questione sia avvenuta sine titulo a partire dal 1° gennaio 2008 trova poi conforto nella inapplicabilità, nel caso di specie, della proroga ex lege prevista dall’articolo 7, comma 9- duodevicies , del d.-l. n. 78/2015, come convertito, per carenza del presupposto normativo all’uopo previsto, dato dalla sussistenza di una concessione in essere al 31 dicembre 2013.
3.3. Del pari, risulta priva di pregio la denunciata violazione dell’articolo 1, comma 684, della legge n. 145/2018 che troverebbe applicazione per le concessioni con finalità abitativo- residenziale (a differenza del comma 682 della legge n. 145/2018, relativo unicamente alle concessioni con finalità turistico ricreative).
Tale previsione normativa, infatti, è comunque suscettibile di applicazione con riguardo alle sole concessioni demaniali marittime già oggetto di proroga ai sensi del d.-l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015, ovvero alle concessioni in essere al 31 dicembre 2013 tra le quali non rientra la l’ultima concessione rilasciata alle ricorrenti.
3.4. Ad avallare la legittimità del provvedimento di sgombero adottato da RO TA milita anche la considerazione per cui la proroga automatica delle concessioni di beni demaniali attribuite ad uso esclusivo di privati, senza previo esperimento di procedure di gara, si pone in contrasto con i principi generali di concorrenzialità e di naturale destinazione dei beni pubblici ambientali alla pubblica fruizione ed è quindi ammessa per periodi temporalmente limitati (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II- quater , sent. n. 1426/2021), posto che solo l’esigenza di soddisfare esigenze di carattere non meramente privato ma formalmente “collettivo” può essere ritenuta idonea a giustificare una sottrazione potenzialmente prolungata all’utilizzazione pubblica di un’area demaniale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 874/2010, cit. ; T.A.R. Lazio, sez. II- ter , sent. n. 9873/2008; T.A.R. Lazio, sez. II- bis , sent. n. 9194/2015).
3.5. Oltretutto, se è vero che le ricorrenti hanno presentato una istanza di rinnovo sia alla scadenza del 2007, sia a quella (ipotetica) del 2013, ciò non risulta sufficiente a legittimare la protrazione dell’occupazione del bene demaniale in questione, posto che RO TA non ha mai fornito a dette istanze un formale riscontrato di segno positivo.
3.6. Del pari infondata risulta essere la censura con la quale le ricorrenti lamentano la violazione del principio tempus regit actum in ragione del fatto che al momento della presentazione delle istanze di rinnovo non era stata ancora recepita la c.d. direttiva servizi e, quindi, avrebbe dovuto trovare applicazione il regime normativo del rinnovo automatico delle concessioni, non avendo l’amministrazione alcun margine di discrezionalità in ordine alla formalizzazione del titolo, potendolo, al più, soltanto revocare.
Orbene, in disparte la circostanza per cui il presupposto logico di tale censura non risulta corretto – infatti, per costante giurisprudenza, la legittimità del provvedimento amministrativo finale deve essere accertata con riferimento alla normativa vigente al momento della sua adozione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 4596 dell’8 maggio 2023) – è stato già evidenziato come il rapporto concessorio tra le ricorrenti e RO TA sia definitivamente cessato alla data del 31 dicembre 2007, stante la non assoggettabilità al regime di proroga tacita e automatica previsto dall’articolo 1, comma 2, del d.-l. n. 400/1993, poi anche abrogato.
3.7. Neppure può ritenersi che in capo alle ricorrenti si sia creato un legittimo affidamento al rilascio della concessione demaniale in ragione del fatto di aver continuato a pagare i relativi canoni.
Anche in questo caso, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, in mancanza di un atto formale di rinnovo, l’aspirante concessionario non ha titolo alcuno ad utilizzare il bene demaniale e versa in una situazione di detenzione senza titolo, tanto che la circostanza che l’Amministrazione abbia introitato le somme che il concessionario assume di aver versato a titolo di canone per il periodo successivo alla scadenza della concessione non è, di per sé, idonea a sostituire il formale provvedimento di concessione del bene ed assume il significato di incameramento di quanto dovuto a ristoro (parziale) della persistente occupazione del bene (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V- ter , sent. n. 13117/2025, cit. , e giurisprudenza ivi citata).
3.8. Risultano, altresì, infondate le doglianze articolate con il secondo motivo del ricorso introduttivo con riferimento alla dedotta violazione degli articoli 1, 2 e 10- bis della legge n. 241/1990.
In particolare, non sussiste la lamentata violazione delle garanzie partecipative delle ricorrenti per non avere l’amministrazione dato riscontro alle osservazioni difensive presentate in sede procedimentale.
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, il gravato provvedimento di sgombero si inserisce a conclusione di una complessa e articolata istruttoria, nella quale le ricorrenti, debitamente notiziate dell’avvio del procedimento, hanno avuto ampia possibilità di contraddire e difendersi.
Il provvedimento di sgombero, peraltro, rappresentando espressione del potere di autotutela esecutiva e non riscontro a una istanza di parte, non imponeva all’amministrazione di comunicare agli interessati anche il preavviso di rigetto.
3.8.1. Neppure sussistono gli asseriti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, posto che l’amministrazione capitolina ha assunto la gravata determinazione in ragione dell’occupazione sine titulo del bene demaniale da parte delle ricorrenti.
Non vale a inficiare l’operato provvedimentale dell’amministrazione capitolina il fatto che nel provvedimento di sgombero si collochi la cessazione dell’efficacia del rapporto concessorio al 1° gennaio 2022 e non al 1° gennaio 2008. Si tratta, invero, di una circostanza correlata all’accertamento di un fatto storicamente accaduto e con riferimento al quale l’amministrazione non esercita alcun potere autoritativo di carattere discrezionale. Viceversa, viene in rilievo il presupposto per l’esercizio di un potere, quale quello di autotutela esecutiva, che la giurisprudenza amministrativa qualifica come doveroso e vincolato, essendo funzionale a tutelare l’integrità del patrimonio pubblico (cfr. T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, sez. III, sent. n. 30 del 5 gennaio 2026).
Peraltro, che la cessazione della situazione di abusiva occupazione del cottage fosse retta da esigenze di carattere pubblicistico risulta dalla nota prot. DG20210002813 dell’8 marzo 2021 di RO TA, Direzione Generale, comunicata al Direttore del Municipio RO X e al Direttore del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica (cfr. doc. 18 della produzione di RO TA).
In tale nota, in particolare, si evidenzia come la Commissione Urbanistica abbia espresso parere favorevole alla proposta di Piano di utilizzazione degli arenili del litorale di RO TA, emergendo la necessità di convertirne l’uso da privato-residenziale a turistico-ricreativo, in vista della loro destinazione al pubblico uso.
4. Il Collegio reputa, poi, infondata la censura con la quale le ricorrenti, con il ricorso per motivi aggiunti, hanno contestato l’incompetenza di RO TA ad adottare il gravato provvedimento di sgombero.
4.1. In disparte la sussistenza di un possibile profilo di irricevibilità di tale doglianza – in quanto articolata soltanto con il ricorso per motivi aggiunti pur riguardando un vizio censurabile già con il ricorso introduttivo perché afferente al provvedimento di sgombero e non agli ulteriori atti e provvedimenti depositati lite pendente dall’amministrazione capitolina – la stessa è infondata in quanto i Comuni, quali delegati all’esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo che il codice della navigazione affidava alla Capitaneria di Porto, esercitano attività di amministrazione diretta sui beni demaniali marittimi e, per questo, sono legittimati ad adottare provvedimenti autoritativi allorché un bene demaniale marittimo sia abusivamente detenuto da un privato, come occorso nella fattispecie in esame.
4.2. Tale conclusione, trova precipuo riscontro nelle previsioni del quadro normativo rilevante ratione materiae .
A riguardo, in particolare, si ricorda che:
- il d.lgs. n. 112/1998, all’articolo 105, comma 2, lett. l) , ha conferito alle Regioni le funzioni amministrative relative “ al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia ”;
- in seguito alla modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è stata attribuita la generalità delle funzioni amministrative ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, le stesse siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (articolo 118, comma 1, della Costituzione);
- con l’articolo 7 della legge regionale della regione Lazio 27 febbraio 2020, n. 1 è stato operato il definitivo trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative inerenti alla gestione delle concessioni dei beni del demanio marittimo, mediante l’aggiunta del numero 2- quater) all’articolo 10, comma 1, lett. a) , della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53.
5. Il Collegio, sulla scorta delle suesposte considerazioni:
- dichiara in parte inammissibile il ricorso per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione, nella parte in cui è impugnato il verbale di delimitazione del demanio marittimo della Capitaneria di Porto n. 69 del 1° agosto 2017, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale l’impugnazione potrà essere riproposta ai sensi dell’articolo 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria;
- rigetta il ricorso introduttivo, con assorbimento del quarto motivo di ricorso, e il ricorso per motivi aggiunti nella parte in cui è impugnata la determinazione dirigenziale rep. CO/151302/2021 del 28 dicembre 2021 recante l’ordine di sgombero, in ragione della loro infondatezza.
6. Si reputano sussistenti giuste ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto conto della complessità, in fatto e in diritto, della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così dispone:
- dichiara in parte inammissibile il ricorso per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione, nella parte in cui è impugnato il verbale di delimitazione del demanio marittimo della Capitaneria di Porto n. 69 del 1° agosto 2017;
- rigetta il ricorso introduttivo del giudizio, con assorbimento del quarto motivo di ricorso;
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui è impugnata la determinazione dirigenziale rep. CO/151302/2021 del 28 dicembre 2021 recante l’ordine di sgombero;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
CA IF, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| CA IF | EL AN |
IL SEGRETARIO