Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00179/2026REG.PROV.COLL.
N. 01427/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1427 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Russo Bavisotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo, Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1238/2024, resa tra le parti, per l’annullamento del procedimento di accertamento di inosservanza dell’obbligo vaccinale anti Sars Cov2, concluso con il provvedimento del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo (nota n.-OMISSIS- del 14 febbraio 2022) con il quale è stata disposta la sospensione del ricorrente dal diritto di svolgere l’attività lavorativa per inosservanza dell’obbligo vaccinale, senza retribuzione né altro emolumento, sino alla vaccinazione anti Sars Cov 2 del medesimo e, comunque, sino al 15 giugno 2022; e delle note stesse di comunicazione;
- dei verbali/atti e contestazioni di “ assenza ingiustificata ” dal servizio redatti dall’Amministrazione in danno del ricorrente a partire dal 15 ottobre 2021, con i quali non è stato consentito al ricorrente l’accesso al luogo di lavoro perché non munito di certificazione Covid 19;
- dei procedimenti per il provvedimento giuridico di perdita di anzianità di servizio con relativa retribuzione, comunicato con nota del Comandante Provinciale di Palermo, e della nota stessa;
- del provvedimento -OMISSIS- del 28.3.22 di revoca della sospensione dal lavoro del ricorrente, nella parte in cui subordina l’accesso alle sedi di servizio alla esibizione di certificazione verde Covid19;
- di tutti gli altri atti e provvedimenti dei procedimenti impugnati, preliminari e conseguenziali, noti e non noti al ricorrente e comunque incidenti sul rapporto di lavoro del medesimo, ivi comprese le norme regolamentari richiamate nei provvedimenti impugnati e gli atti di diniego di accesso ai luoghi di lavoro
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza del 20 novembre 2025 e nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026, il Cons. RI RA OC, e uditi i difensori costituiti come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante ha chiesto, in prime cure , l’annullamento del provvedimento del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, comunicato con nota-OMISSIS- del 14 febbraio 2022, con il quale è stata disposta la sospensione del ricorrente dall’attività lavorativa, senza retribuzione né altro emolumento, con decurtazione dell’anzianità di servizio e delle ferie, e con conservazione del rapporto di lavoro e senza conseguenze disciplinari, per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale anti Sars Cov2, sino alla vaccinazione stessa e comunque sino al 15 giugno 2022, nonché di tutti i numerosi provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali è stato comunicato l’accertamento delle assenze ingiustificate con perdita della retribuzione e dell’anzianità di servizio (e del rateo di ferie). Di tutti gli altri atti e provvedimenti preliminari e conseguenziali, noti e non noti al ricorrente e comunque incidenti sul rapporto di lavoro del medesimo, ivi comprese le norme regolamentari richiamate nei provvedimenti impugnati.
2. Il Ministero dell’Interno – Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Dipartimento Vigili del Fuoco e del Soccorso pubblico e della Difesa Civile – si è costituito nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
3. L’originario ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia.
3.1. Ad avviso del ricorrente, il TAR, richiamando le sentenze della Corte costituzionale nn. 14, 15 e 16 del 2023, avrebbe omesso di motivare sufficientemente sul rigetto dei seguenti motivi:
I – discriminazione tra lavoratori vaccinati e non, anche in relazione alla incertezza dei test cd tamponi; II – impossibilità dell’adempimento dell’obbligo vaccinale attraverso i prodotti in commercio, oggetto di autorizzazione condizionata e di uso “ off label ” non autorizzato; III – assenza di giusta e completa informazione preventiva rispetto al trattamento sanitario imposto come condizione dell’esercizio del diritto al lavoro e di espressione delle normali libertà di comunicazione e relazioni sociali; IV, V, VI e VII – contrarietà dei provvedimenti impugnati alla normativa europea e in relazione all’asserita invalidità della dichiarazione dello stato di emergenza (IV), oltre che alle garanzie costituzionali in materia di diritto alla salute e alla libertà religiosa (V), nonché in materia di diritto al lavoro e alla non discriminazione (VI e VII); VIII – risarcimento del danno a seguito della illecita compressione delle libertà fondamentali.
3.2. Oltre ai richiamati motivi, il ricorrente ripropone anche tutte le altre doglianze dedotte in prime cure per gli “ errores in judicando ” specificati nel ricorso di appello.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito nel presente giudizio, per resistere all’appello.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 20 novembre 2025 e, a seguito all’ordinanza n. 994 del 2025, deliberata nella camera di consiglio in pari data, è stata infine decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026 .
DIRITTO
6. I motivi di appello proposti investono – inter alia – anche questioni che potrebbero potenzialmente rivelarsi sostanzialmente analoghe a quelle sulle quali la prima sezione del Consiglio di Stato, con pareri n. 887 del 2024 e n. 563 del 2025, ha chiesto, mediante c.d. rinvio pregiudiziale di compatibilità comunitaria, alla Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE), ai sensi dell’art. 267 del TFUE, di pronunziarsi su questioni ritenute rilevanti ai fini del decidere.
Tale causa pregiudiziale è attualmente pendente presso la CGUE (C-522/2024).
7. Con ordinanza n. 994 del 2025, dell’11 dicembre 2025, il Collegio, visto l’art. 73, comma 3, secondo periodo, c.p.a., e considerato quanto indicato da Consiglio di Stato, A.P. 22 marzo 2024, n. 4, in relazione all’emersione di possibili ragioni di c.d. sospensione impropria (nella specie parziale) del giudizio palesatesi dopo il passaggio della causa in decisione, ha riservato quest’ultima e ha rilevato d’ufficio e sottoposto al contraddittorio scritto delle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, secondo periodo, c.p.a., l’eventualità di disporre la suddetta sospensione impropria del giudizio, assegnando alle stesse termine di giorni trenta per l’eventuale deposito di memorie vertenti sulla possibilità di detta sospensione, almeno parziale, del presente giudizio, riservandosi comunque piena facoltà d’immediata decisione di altri capi di domanda.
In particolare, per quanto potenzialmente rilevante su almeno taluni capi di domanda devoluti a questo giudice d’appello, vengono in considerazione quantomeno le questioni concernenti la compatibilità della normativa di cui al citato art. 4- ter del decreto-legge n. 44 del 2021, adottata per l’emergenza COVID – 19, con il principio di non discriminazione dei lavoratori sulla base, fra l’altro, delle proprie convinzioni personali, in quanto la predetta normativa obbligherebbe i ricorrenti a sottoporsi a un trattamento sanitario, ancora sperimentale, a loro rischio e pericolo, come condizione addizionale per poter lavorare. Vengono potenzialmente in rilievo, inoltre, le questioni relative alla compatibilità con la normativa europea delle modalità utilizzate dal legislatore italiano nel prevedere l'obbligo vaccinale per un gruppo di persone, “ formalmente sottoposto a consenso sull’inoculazione, ma, sostanzialmente disinformato perché privo delle indicazioni/informazioni necessarie per garantire la consapevolezza del cittadino ”; quelle relative alla privazione – per il lavoratore sospeso – della retribuzione per violazione dell'obbligo vaccinale, che non gli consentirebbe di provvedere al proprio sostentamento, con inevitabili ricadute sulla sfera familiare, a cui si ricollegano le censure relative al mancato riconoscimento dell’assegno alimentare, equivalente almeno al 50% dell’ultima mensilità percepita; nonché l’interpretazione secondo cui le giornate di sospensione non sono ritenute utili agli effetti della maturazione di classi e scatti economici, della licenza ordinaria, proporzionalmente decurtata, nonché a fini pensionistici.
7.1. In data 8 gennaio 2026 l’appellante ha depositato memoria e ha condiviso la rilevanza pregiudiziale delle questioni pendenti dinanzi alla CGUE, aderendo alla sospensione impropria del giudizio, per la quale, all’occorrenza, ha proposto istanza con riferimento ai dedotti profili di:
1- disparità di trattamento, rispetto a soggetti esonerati dall’obbligo vaccinale;
2- discriminazione, in relazione alle convinzioni personali, sanitarie, morali e religiose, di rilevanza costituzionale;
3- privazione totale del sostentamento, personale e familiare;
4- privazione della anzianità di servizio e dei diritti connessi alla retribuzione, anche non espressamente esclusi dalle norme;
5- disinformazione, ai fini del consenso al trattamento sanitario anche obbligatorio.
7.2. L’appellante ha quindi così concluso: “ previa sospensione impropria della causa, in attesa della decisione delle analoghe questioni pendenti innanzi alla CGUE, si insiste in ricorso, subordinatamente chiedendosi la riforma della sentenza impugnata anche solamente nel capo del mancato riconoscimento del diritto al ripristino dell’anzianità di servizio del ricorrente per il periodo della sua sospensione ”.
7.3. La parte resistente non ha depositato memorie.
8. Il Collegio, pertanto, avuto riguardo alla portata c.d. “normativa” delle decisioni che la C.G.U.E. potrebbe rendere rispetto a dette questioni ivi pendenti, ritiene di disporre la sospensione – c.d. impropria “ in senso lato ” (nei sensi di cui alla decisione dell’A.P., cit.) – del presente giudizio, ex artt. 79, comma 1, c.p.a., e 295 c.p.c., fino alla definizione delle suindicate questioni da parte della CGUE, in quanto l’emananda decisione di quest’ultima, in funzione del tenore che avrà, potrebbe pregiudizialmente incidere sulla definizione di almeno taluni capi di domanda devoluti a questa sede.
9. Il Collegio ritiene invece che si possa comunque procedere allo scrutinio del motivo di appello rubricato con la lett. I, concernente la perdita dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria, conseguiti alla sospensione dal lavoro, respinto dal Tar in difetto dell’impugnazione da parte del ricorrente in primo grado del dPCM 12 ottobre 2021, recante le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale. Ciò in quanto detto dPCM prevede, al relativo allegato 1, punto 1.4., rubricato “ Trattamento economico ” che, “ in relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio ”.
9.1. A tale riguardo, l’appellante deduce di aver opposta – per la espressa formulazione della epigrafe del ricorso introduttivo – tutta la “ normativa regolamentativa ” della materia e dei provvedimenti impugnati.
L’ art. 4- ter del d.l. n. 44/2021, lamenta ancora l’appellante, è da intendersi come disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che opera in deroga a ogni altra di ordine generale, prevista sia dalla legge sia dalla contrattazione collettiva; come tale, è una norma di stretta interpretazione e l’Amministrazione non poteva applicare al ricorrente ulteriori conseguenze pregiudizievoli, che non siano state espressamente previste dalla norma stessa; con il corollario di dover quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla mera privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria.
10. La questione controversa, in questa sede scrutinata, verte quindi sulla decurtazione dell’anzianità (e delle licenze) per il periodo di sospensione dall’attività lavorativa per inadempimento dell’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4- ter del decreto-legge n. 44 del 2021, come introdotto dal dl n. 172 del 2021.
Al riguardo, non convincono le argomentazioni addotte dall’appellante, laddove afferma di aver impugnato il più volte citato dPCM, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale acquisito e incontroverso secondo cui la clausola di stile di voler gravare " ogni atto presupposto, conseguente e connesso ", o similare, apposta nell'epigrafe di un ricorso non vale ad assolvere all'onere di specificare il provvedimento impugnato (Consiglio di Stato, Sez. V, n.1517/2018) e, soprattutto, i motivi di relativa censura; giacché « l'individuazione degli atti impugnati deve essere operata non già con riferimento alla sola epigrafe, bensì in relazione all'effettiva volontà del ricorrente, quale desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 gennaio 2014 n.101; Cons. St., Sez. III, 1° febbraio 2012, n. 516; Cons. Stato, IV, 26 gennaio 2009, n. 443 e 21 giugno 2001, n. 3346)» (CGARS, sez. giur., sent. n. 858 del 5 novembre 2025).
Non può dunque ritenersi sufficiente, per radicarne l'impugnazione, il generico richiamo, nell'epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento di atti o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell'oggetto della domanda e, soprattutto, a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure; ciò perché solo l'inequivoca indicazione di petitum e causa petendi dell'azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa (cfr. CGARS, n. 858 del 2025).
11. Il motivo, ad avviso del Collegio, è comunque fondato e deve essere accolto, per le assorbenti ragioni di cui infra .
12. Al riguardo, il Collegio ritiene che occorra ripercorrere il quadro normativo emergenziale rilevante ai fini dell’odierna controversia, onde poterne valutare i profili di interesse sulla questione in esame.
12-A. L’obbligo vaccinale è stato disposto in un primo momento con l’art. 4 del d.l.1° aprile 2021, n. 44, convertito, con mod. dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, poi esteso ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.
12-B. Successivamente, il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con mod., dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante “ misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening ”, all’art. 1 ha novellato il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con mod., dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, inserendo un nuovo art. 9- quinquies , con il quale è stato fatto obbligo a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021 (certificazione che attesta una delle seguenti condizioni: vaccinazione, guarigione, test rapido o molecolare).
12-C. Per la definizione delle modalità organizzative di tale differente quadro normativo – che, si ripete, non contemplava ancora un obbligo vaccinale, ma consentiva l’accesso alle PA con il c.d. green pass ottenibile anche mediante l’effettuazione di tampone negativo – il comma 5 del suddetto art.9- quinquies ha previsto la facoltà per il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, di adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative.
Il relativo comma 6 ha poi previsto che il suddetto personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sia considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione (e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021: che era, a quel momento, il termine di cessazione dello stato di emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro: “ Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati ”.
12-D. Successivamente, l’art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, ha introdotto il nuovo art. 4- ter , nel testo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, prevedendo l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 anche per il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico e della polizia locale [art. 4- ter , comma 1, lett.b)]. Tale disposizione prevedeva (al comma 3) che, in caso di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, gli organi competenti ne dessero immediata comunicazione scritta all'interessato, disponendo altresì che: «[ l ] 'atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi dal 15 dicembre 2021 ».
12-E. Con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con mod., dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, si è provveduto ad abrogare la predetta lett. b) del comma 1, dell’art. 4- ter (art.8, comma 3) e, per il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico e della polizia locale, è stata prevista una nuova disciplina dell’obbligo vaccinale.
In particolare, sempre intervenendo sul testo del più volte citato decreto-legge n. 44 del 2021, è stato introdotto un nuovo art. 4- ter. 1, che, al comma 1, lett. b), pur confermando l’obbligo vaccinale per il suddetto personale, ne ha disciplinato tuttavia in modo differente le conseguenze relative al mancato adempimento.
Al riguardo, l’art. 4- quinquies , come modificato dallo stesso decreto-legge n. 24 del 2022, ha previsto che anche il suddetto personale (a cui si applica l’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4- ter .1) potesse accedere comunque ai luoghi di lavoro mediante l’esibizione di una “ delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test ” – c.d. “ green pass base ” – e così ritornandosi, pertanto, ad applicare in parte qua alla fattispecie la stessa disciplina già prevista dal succitato art. 9- quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 per lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato.
13. Il complesso quadro regolatorio descritto consente di evidenziare, in via preliminare, che la previsione legislativa che autorizza il dPCM, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, ad adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative è contenuta nell’art. 9- quinquies , comma 5, del d.l. n. 52 del 2021 (su cui v. supra , §§ 12-B e 12-C), e riguarda, in un primo momento, unicamente le “ modalità organizzative ” relative all’accesso ai luoghi di lavoro del personale delle Pubbliche amministrazioni con il c.d. green pass base (da vaccino, guarigione o test ). Analoga previsione non è invece contenuta nell’art. 4- ter del decreto-legge n. 44 del 2021 (come inserito dall’art. 2 del dl n. 172 del 2021: su cui v. supra , § 12-D) che disciplina l’obbligo vaccinale per il personale del comparto sicurezza, il quale neppure fa rinvio al suddetto dPCM o alla previsione normativa di autorizzazione all’adozione dello stesso.
Il rinvio alla disposizione che autorizza l’adozione del dPCM è invece nuovamente contenuta nel quadro normativo risultante dalle modifiche apportate dal decreto-legge n. 24 del 2022 (su cui v. supra , § 12-E) che, come si è già illustrato, consente anche ai soggetti a cui si applica l’obbligo vaccinale (per il comparto di cui al cit. art. 4- ter .1) l’accesso con il green pass da vaccino, guarigione o anche soltanto con il test , facendo espresso rinvio all’art. 9- quinquies .
Ne consegue che per tale ultima fattispecie (torna a) trova(re) applicazione anche al comparto in esame il dPCM 12 ottobre 2021, adottato in attuazione dell’art. 9- quinquies , comma 5.
In mancanza di una norma primaria che ne autorizzi l’adozione, il dPCM 12 ottobre 2021 non è pertanto invocabile – e non occorreva quindi che fosse impugnato – nella fattispecie disciplinata dal più volte citato art. 4- ter, in quanto espressamente previsto dalla fonte primaria solo per la disciplina di attuazione di una fattispecie diversa (anche temporalmente).
Tale esegesi, che trova peraltro il proprio suggello inopinabile nel principio di legalità e nella generale necessità che esso sia sempre rispettato dall’interprete, risulta nel caso in esame a rime obbligate poiché la disciplina di carattere emergenziale (eccezionale) legata al COVID è di stretta interpretazione e non può trovare applicazione in via analogica.
Pur utilizzando la medesima formulazione “ non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati ”, il legislatore, con il decreto-legge n. 172 del 2021, nel disciplinare la differente fattispecie della sospensione dal servizio per inottemperanza all’obbligo vaccinale, non ha ritenuto di dover richiamare il dPCM 12 ottobre 2021.
Del resto, occorre considerare che dette conseguenze riguardano comunque fattispecie che differiscono tra loro anche da un punto di vista sostanziale, in quanto nel primo caso (fattispecie di cui all’art. 9- quinquies del dl n. 52 del 2021: cfr. supra , §§ 12-B e 12-C) non è presente un obbligo vaccinale generalizzato con sospensione dal servizio, contemplando invece la disposizione anche la possibilità di accedere nel posto di lavoro previa effettuazione del c.d. tampone, e in caso di inottemperanza l’assenza viene qualificata come ingiustificata. L’allegato 1, paragrafo 1.4., del dPCM riguarda, infatti, espressamente le giornate di “ assenza ingiustificata ”.
È la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 15 del 2023 ad affermare che « il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile ».
Anche a prescindere da tali ultime considerazioni, si ribadisce che, comunque, è dirimente la mancata previsione – nell’ambito della disciplina relativa all’obbligo vaccinale – di una disposizione espressa nel senso indicato dall’appellante; né, in ogni caso, ivi è stato previsto alcun rinvio alle disposizioni di cui all’art. 9- quinquies .
Conclusivamente, nella fattispecie disciplinata dall’art. 4- ter del d.l. n. 44 del 2021 (su cui v. supra , § 12-D), la detrazione dell’anzianità e dei giorni di licenza – non essendo espressamente prevista quale conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale – non può essere applicata in via amministrativa.
Il Collegio condivide, quindi, nel merito le argomentazioni dell’appellante, secondo cui la disciplina di carattere emergenziale prevista dall’ art. 4- ter , più volte citato ( supra , § 12-D), è una norma di stretta interpretazione e l'Amministrazione non può applicare al ricorrente ulteriori conseguenze pregiudizievoli, che non siano state espressamente previste dalla norma stessa.
14. Conclusivamente, il Collegio:
- sulla base delle argomentazioni sopra esposte, reputando inapplicabile il cit. d.P.C.M. alla vicenda in esame nella parte in cui la stessa ricade nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 4- ter del dl n. 44 del 2021, dichiara fondato il motivo di appello rubricato sub I – condividendo il Collegio altresì il canone esegetico della tassatività delle conseguenze sanzionatorie richiamato dall’appellante – e, per l’effetto, annulla il provvedimento di sospensione dal servizio ex art. 4- ter del dl n. 44 del 2021, nella parte in cui produce l’effetto che i giorni di sospensione non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la corrispondente perdita dell’anzianità di servizio.
- sospende, per tutto il resto, il giudizio in parte qua , impregiudicata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese del doppio grado.
15. A seguito della decisione della CGUE sulle questioni poste con le richiamate ordinanze di rimessione 887 del 2024 e n. 563 del 2025 della I Sezione del Consiglio di Stato, il giudizio potrà essere proseguito, ai sensi dell’art. 80, comma 1, cod. proc. amm., a cura della parte più diligente e mediante la presentazione di domanda di fissazione di udienza, da formularsi entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta dell’Unione europea della decisione della CGUE sulla rimessione disposta con i citati parere della I sezione del Consiglio di Stato n. 887 del 2024 e n. 563 del 2025, che concerne le altre specifiche questioni oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe (R.G. n. 1497 del 2024), impregiudicata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese, così provvede:
- accoglie il motivo di appello rubricato sub lett. I) e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla il provvedimento di sospensione nei limiti e nei termini di cui in motivazione;
- sospende il giudizio sugli ulteriori motivi di appello, sino alla pronunzia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulle questioni pregiudiziali indicate in motivazione.
Riserva al definitivo il regolamento delle spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
NO de SC, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
RI RA OC, Consigliere, Estensore
Paola La Ganga, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RA OC | NO de SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.