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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SA IA AR IT, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
PALMIERI TO MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 886/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303MV00826 MOD. 770 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303MV00826 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303MV00826 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303MV00826 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
L'Ufficio conferma l'intervenuto accordo conciliativo raggiunto;
pertanto chiede disporsi, concordemente con controparte come in atti depositati, declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere con spese di lite compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 2 dicembre 2024, la società Ricorrente_1 S.r.l., rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_2, dall'Avv. Difensore_3 e dal Dott. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. T6303MV00826-2024, relativo all'anno 2019, chiedendone l'annullamento.
Alla pubblica udienza del 25 novembre 2025, le parti hanno rappresentato di aver intrapreso trattative per la definizione bonaria della lite;
quindi, su richiesta della ricorrente e senza opposizione dell'Ufficio, la Corte ha disposto il rinvio della trattazione all'udienza del 27 gennaio 2026, con termine sino al 15 gennaio 2026 per il deposito di note sullo stato dell'intesa.
In data 12 gennaio 2026, le parti hanno effettivamente sottoscritto l'accordo conciliativo ex art. 48 del Decreto
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (conciliazione fuori udienza), n. proposta 500008/2026, recante tra l'altro la compensazione delle spese di lite e la riduzione delle sanzioni, con definizione economica della pretesa erariale.
La società ricorrente, in persona del procuratore speciale, ha dichiarato di accettare i termini dell'accordo, inclusa la quantificazione delle somme dovute e la compensazione delle spese.
Conseguentemente, con istanza depositata in data 15 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto dichiararsi l'estinzione totale del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
In data 27 gennaio 2026, le parti hanno confermato in udienza l'intervenuta conciliazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Sulla cessazione della materia del contendere e sull'estinzione del giudizio
Dalla documentazione in atti risulta che le parti hanno effettivamente definito la controversia mediante conciliazione fuori udienza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 546/1992, formalizzata con accordo conciliativo n. proposta 500008/2026 del 12 gennaio 2026.
L'accordo reca l'accettazione della contribuente e prevede espressamente la compensazione delle spese, risultando idoneo a definire integralmente la lite ed a far venire meno l'interesse alla decisione sul merito.
Perfezionamento della conciliazione
Le avvertenze dell'accordo indicano che “la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo conciliativo”, che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute. Pertanto, alla data della sottoscrizione, la controversia deve ritenersi definita, residuando esclusivamente profili esecutivi (adempimento dei pagamenti secondo le modalità concordate) estranei al thema decidendum del presente giudizio.
Il Collegio prende atto della conciliazione che estingue il giudizio.
Regime delle spese.
Le parti hanno concordato la compensazione delle spese di lite nell'accordo conciliativo.
Tale previsione è coerente con la definizione conciliativa e va recepita nel dispositivo, non emergendo ragioni per discostarsene.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia - sez. II
1) dichiara la cessazione del giudizio e di conseguenza l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione;
2) spese del grado compensate tra le parti, comprese quelle della fase cautelare.
Così deciso in Venezia, 27 Gennaio 2026
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
OL RI VI AR
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SA IA AR IT, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
PALMIERI TO MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 886/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303MV00826 MOD. 770 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303MV00826 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303MV00826 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303MV00826 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
L'Ufficio conferma l'intervenuto accordo conciliativo raggiunto;
pertanto chiede disporsi, concordemente con controparte come in atti depositati, declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere con spese di lite compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 2 dicembre 2024, la società Ricorrente_1 S.r.l., rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_2, dall'Avv. Difensore_3 e dal Dott. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. T6303MV00826-2024, relativo all'anno 2019, chiedendone l'annullamento.
Alla pubblica udienza del 25 novembre 2025, le parti hanno rappresentato di aver intrapreso trattative per la definizione bonaria della lite;
quindi, su richiesta della ricorrente e senza opposizione dell'Ufficio, la Corte ha disposto il rinvio della trattazione all'udienza del 27 gennaio 2026, con termine sino al 15 gennaio 2026 per il deposito di note sullo stato dell'intesa.
In data 12 gennaio 2026, le parti hanno effettivamente sottoscritto l'accordo conciliativo ex art. 48 del Decreto
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (conciliazione fuori udienza), n. proposta 500008/2026, recante tra l'altro la compensazione delle spese di lite e la riduzione delle sanzioni, con definizione economica della pretesa erariale.
La società ricorrente, in persona del procuratore speciale, ha dichiarato di accettare i termini dell'accordo, inclusa la quantificazione delle somme dovute e la compensazione delle spese.
Conseguentemente, con istanza depositata in data 15 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto dichiararsi l'estinzione totale del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
In data 27 gennaio 2026, le parti hanno confermato in udienza l'intervenuta conciliazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Sulla cessazione della materia del contendere e sull'estinzione del giudizio
Dalla documentazione in atti risulta che le parti hanno effettivamente definito la controversia mediante conciliazione fuori udienza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 546/1992, formalizzata con accordo conciliativo n. proposta 500008/2026 del 12 gennaio 2026.
L'accordo reca l'accettazione della contribuente e prevede espressamente la compensazione delle spese, risultando idoneo a definire integralmente la lite ed a far venire meno l'interesse alla decisione sul merito.
Perfezionamento della conciliazione
Le avvertenze dell'accordo indicano che “la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo conciliativo”, che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute. Pertanto, alla data della sottoscrizione, la controversia deve ritenersi definita, residuando esclusivamente profili esecutivi (adempimento dei pagamenti secondo le modalità concordate) estranei al thema decidendum del presente giudizio.
Il Collegio prende atto della conciliazione che estingue il giudizio.
Regime delle spese.
Le parti hanno concordato la compensazione delle spese di lite nell'accordo conciliativo.
Tale previsione è coerente con la definizione conciliativa e va recepita nel dispositivo, non emergendo ragioni per discostarsene.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia - sez. II
1) dichiara la cessazione del giudizio e di conseguenza l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione;
2) spese del grado compensate tra le parti, comprese quelle della fase cautelare.
Così deciso in Venezia, 27 Gennaio 2026
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
OL RI VI AR