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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/10/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
4885/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4885/2020 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Torre Parte_1 del Greco alla via G. Marconi 35 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tesoriero dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Controparte_1
Torre del Greco alla Via A. Brancaccio, 52, presso lo studio dell'avv. Vito Palmeri, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, l'avv. Giuseppe
Tesoriero per la ricorrente ha rilevato che non risultano acquisiti gli atti dei procedimenti penali RG.nr
2865/2020 e 3860/2019 celebrati presso il Tribunale di Torre Annunziata, così come disposto dapprima nell'ordinanza del 07.12.2022 e successivamente nell'ordinanza del 17.06.2024. Alla luce di tanto, ha chiesto che il Giudice voglia disporre un rinvio della causa, per l'acquisizione dei procedimenti penali sopra indicati, anche onerando previa autorizzazione il procuratore a detto
1 adempimento, quantomeno all'acquisizione delle sentenze, nonché per la precisazione delle conclusioni.
L'avv. Vito Palmeri per parte resistente ha rilevato che, in ottemperanza all'ordinanza emessa dalla
Dott.ssa Cristina Longo, confermata dalla Dott.ssa ha già depositato, in allegato alle note Persona_1 di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 15/01/2024, Certificazione Unica anno 2022,
Certificazione Unica anno 2023, estratto del cassetto previdenziale I.N.P.S. anno 2023 nonché mese di gennaio 2024 relativo alla pensione di invalidità percepita dal IG. unitamente Controparte_1 allo statino di pagamento del mese di gennaio 2024, nonché dichiarazione sottoscritta dalla IG.ra e dal figlio , in cui si attesta che il ha sempre Parte_1 Parte_2 Controparte_1 versato, nonostante l'esiguità del proprio reddito, stante le gravi patologie da cui è affetto unitamente all'accertata inabilità al lavoro, l'assegno di mantenimento disposto da Codesto Tribunale nonché le spese straordinarie relative ai figli. Inoltre, ha depositato, in allegato alle note di trattazione scritta relative all'udienza del 17/06/2024, Certificazione Unica 2024 unitamente agli statini I.N.P.S. attestanti il pagamento mensile della pensione di invalidità da febbraio a giugno 2024.
Ha evidenziato che, in ottemperanza al provvedimento emesso dalla Dott.ssa con cui si Persona_1 disponeva di “sottoporre il nucleo familiare ad un periodo di osservazione da parte dei Servizi Sociali di Torre del Greco, ove risiede il minore , al fine di acquisire elementi decisivi Persona_2 per l'adozione degli eventuali provvedimenti necessari a tutelare l'interesse morale e materiale dei figli”, ha rilevato che i Servizi Sociali del comune di Torre del Greco, in data 29/05/2024, hanno depositato la relativa relazione, dal cui esame emerge che il ha sempre avuto con i figli un CP_1 ottimo rapporto ed una assidua frequentazione, soprattutto con il minore così come emerge Per_2 dalla detta relazione e così come confermato, anche in sede presidenziale, dalla IG.ra Parte_1
, la quale dichiarava “i miei figli vedono il padre e hanno con lui un buon rapporto, io li
[...] incentivo ad avere un buon rapporto con lui”; confermandosi che detta frequentazione si è protratta anche durante le more del presente procedimento. Rilevato che il presente procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, si è riportato integralmente alla memoria difensiva, alla memoria integrativa di cui al'art.709 c.p.c., alle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., ai verbali di causa ed a tutti gli atti e documenti depositati, concludendo per l'accoglimento delle richieste ivi contenute. In particolare, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con rigetto della domanda di addebito;
2) disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i coniugi, prediligendo che lo stesso Per_2 risieda presso la residenza materna, disciplinando il diritto di visita del IG. ; Controparte_1
3) confermare l'assegno di €. 200,00, determinato in sede presidenziale, a carico del IG. CP_1
a titolo di mantenimento in favore dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto
[...]
2 conto dell'esiguo reddito pensionistico, attualmente di €. 343,00 circa, per la inabilità lavorativa conseguente alle gravi patologie del medesimo nonché dell'assegnazione della casa coniugale alla
IG.ra ; Pt_1
4) rigettare la richiesta dell'assegno di mantenimento formulata dalla IG.ra ; Parte_1
5) dichiarare lo scioglimento della comunione dei beni.
Ha chiesto di riservare la causa al collegio per la decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il PM, in data 24.09.2025, ha chiesto dichiararsi la separazione del coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.10.2020 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale con addebito al marito. A tal fine esponeva di aver contratto matrimonio con CP_1
in data 12.10.2004 in Torre del Greco e che dall'unione sono nati due figli, nato in
[...] Pt_2 data 11.03.2005, ed nato in data [...]. Per_2
Deduceva che la fine del rapporto coniugale era stata determinata dal comportamento aggressivo e violento del , il quale aveva in più occasioni umiliato e maltrattato la moglie, rendendo CP_1 impossibile la prosecuzione della convivenza. Premettendo di essere disoccupata mentre il marito risultava inabile al lavoro, percependo apposita indennità, e che era proprietario di due appartamenti, uno dei quali locato per euro 500,00 mensili, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso dei figli con disciplina del regime di visita del padre e un assegno a carico di questi di euro
600,00 per sé e per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, allegava che la disgregazione dell'unione coniugale era Controparte_1 cominciata nel 2015, allorquando le patologie sofferte dal resistente avevano preso ad aggravarsi sempre di più, compromettendo l'equilibrio familiare fino alla condanna penale per maltrattamenti e alla definitiva rottura della convivenza. Aggiungeva di percepire euro 170,00 mensili a titolo di indennità e che i due immobili di cui era proprietario erano abitati rispettivamente dalla moglie con i figli e dalla suocera;
pertanto, alcun canone di locazione percepiva dagli stessi. Chiedeva l'affido congiunto dei figli con collocazione presso la madre e disciplina del regime di visita nonché di prevedere a suo carico unicamente l'assegno di mantenimento in favore dei figli, quantificato in euro
200,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 13.10.2021, esperito e resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il
Presidente, in via provvisoria ed urgente, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, disponeva l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre, disciplinava il regime visite del padre e poneva a carico di questi il versamento dell'assegno di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3 Rimesse le parti al G.I. e depositate memorie in cui si riportavano alle iniziali richieste, venivano assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; in assenza di istanze di prova orale, la causa veniva rinviata, prima, per acquisire gli atti dei procedimenti penali R.G. n. 2865/2020 e 3860/19 e, poi, per attivare un monitoraggio del nucleo familiare. Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, in attuazione del decreto n. 301/2024 del 16.09.2024 il procedimento veniva riassegnato alla dott.ssa
Coletti quale G.I. e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, con ordinanza del 15.05.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Domanda di separazione.
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Risulta, infatti, incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti medesime, sia dalla gravità delle accuse che la ricorrente ha mosso nei confronti della controparte (violenze fisiche e morali subite, atteggiamenti denigratori e offensivi); elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Domanda di addebito.
La ricorrente ha esposto che nel corso del matrimonio il si è mostrato “intollerante, furioso CP_1
e possessivo”, contrario al dialogo e al confronto sulle questioni relative alla gestione della vita familiare, reagendo con violenza e minacce alle reazioni di dissenso manifestate dalla moglie. La
ha affermato che i comportamenti violenti del marito sono stati oggetto di procedimento Pt_1 penale presso questo Tribunale, concluso con condanna per maltrattamenti, confermata con sentenza d'appello come pacificamente ammesso dal resistente in comparsa di costituzione.
Ciò premesso, si evidenzia che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi (Cass. civ., 25843/2013).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso,
4 con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Con particolare, riguardo alle ipotesi in cui la richiesta di addebito si fondi - come nella specie - sulla sussistenza di violenze perpetrate da uno dei due coniugi in danno dell'altro, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito, richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro, non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”
(cfr. Cass. civ., sez.
6-1 n. 433 del 14 gennaio 2016 e Cass. civ., sez. 1^, n. 817 del 14 gennaio 2011).
Inoltre, “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr.
Cass. Civ. sent. n.11844 del 19 maggio 2006; n.7388 del 22 marzo 2017 e da ultimo Cass. Civ. ordinanza n.31352 del 24 ottobre 2022).
Dal complesso delle allegazioni di parte ricorrente emerge come la condotta del resistente abbia inciso in maniera determinate sulla disgregazione del rapporto coniugale rendendo intollerabile la convivenza, in ragione delle violenze e minacce in danno della stessa perpetrate. Risulta dunque indubbia la grave violazione da parte del ricorrente dei doveri coniugali, violazione opportunamente provata che, in ossequio ai principi innanzi esposti, impone al Collegio la pronuncia della separazione con addebito a . Al ricorso, infatti, risultano allegati il decreto di giudizio Controparte_1 immediato a carico del , imputato dei reati ex art. 582 e art. 61 n. 11 quinquies c.p., artt. CP_1
582 e 585, il provvedimento di aggravamento della misura cautelare disposta nell'ambito di suddetto procedimento penale R.G.N.R. 3860/2019 (misura inizialmente consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla , aggravata nella misura degli arresti domiciliari Pt_1 per avere il più volte violato la misura del divieto di avvicinamento, pedinando e CP_1 minacciando la odierna ricorrente). Inoltre, è circostanza non contestata che il sia stato CP_1 condannato per i suddetti fatti di reato, come si ricava dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta, in cui si dà atto sia della sottoposizione del alla misura cautelare degli arresti CP_1 domiciliari sia della sua detenzione, dal maggio del 2020, presso la Casa Circondariale di Poggioreale
5 sino alla fine di dicembre del 2020, allorquando, a seguito della sentenza di condanna in appello, è stato posto nuovamente in regime di arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori.
Pertanto, sulla scorta della documentazione già in atti e delle allegazioni delle parti, si è ritenuto non necessario procedere all'acquisizione degli atti del procedimento penale in questione.
In definitiva, è emerso che le incomprensioni e i litigi della coppia sono cominciati tra il 2018 e il
2019, quando la ricorrente aveva deciso di smettere di lavorare nell'azienda agricola della famiglia per trovare un impiego differente, decisione, questa, non condivisa dal marito. Da quel CP_1 momento, quest'ultimo aveva cominciato a minacciarla e ad aggredirla con schiaffi, pugni e persino con una stampella da lui utilizzata per deambulare, costringendo la donna a trovare riparo presso l'abitazione della madre e a denunciare le violenze subite in data 29.6.2019 ai CC di Torre del Greco.
Tali circostanze, l'applicazione della misura cautelare e la intervenuta sentenza di condanna costituiscono ragioni sufficienti per dichiarare addebitale la separazione a . Controparte_1
Affidamento, collocazione e regine di visita del figlio minore.
Per ciò che attiene al figlio (nato in data [...]), nulla va disposto essendo lo stesso Pt_2 divenuto maggiorenne nelle more del procedimento.
Con riguardo al secondo figlio della coppia, (nato in data [...]), di anni 17, il Per_2
Collegio ritiene di poter confermare il regime di affido condiviso con collocazione presso la madre, sia in considerazione dell'età del ragazzo sia in ragione degli esiti degli accertamenti espletati dai
S.S.. In particolare, dalla relazione del centro acquisita dai S.S. di Torre del Greco è CP_2 emerso che, sebbene la storia pregressa tra i coniugi - fatta di denunce e condanne - non consenta di intraprendere un percorso di mediazione familiare, il minore “appare un ragazzo sereno e Per_2 molto responsabile e non sembra che le vicende familiari stiano condizionando la buona riuscita dei suoi progetti, degli studi o della sua vita sociale. Riesce a mantenere salda la sua relazione con il padre, ma sarebbe comunque auspicabile che continui a vivere con la madre, dalla quale riceva maggiore stabilità e affidabilità”.
Inoltre, dalle relazioni psicologiche, acquisite a seguito dei colloqui effettuati dai coniugi presso l'UOMI Asl Na 3 sud distretto 57, non sono emerse particolari criticità nei rapporti tra il minore e i genitori, sebbene sia evidente l'assenza di comunicazione tra gli stessi.
Pertanto, si ritiene di poter disporre l'affidamento condiviso del minore con collocazione Per_2 prevalente presso la madre con la quale ha sempre convissuto. Il regime di visita da parte del padre quale genitore non collocatario viene disciplinato in dispositivo, tenuto conto dell'età del ragazzo prossimo al raggiungimento della maggiore età.
Assegnazione della casa coniugale.
6 La casa coniugale, sita in Torre del Greco alla via Lava Troia n. 16, va assegnata alla ricorrente che la abiterà unitamente ai figli maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, ed Pt_2
minorenne. Per_2
Provvedimenti di natura economica: assegno di mantenimento dei figli e del coniuge.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento dei figli appena maggiorenne, ed minorenne. Pt_2 Per_2
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Tanto premesso, il Collegio, tenuto conto dell'età dei figli di anni 20 e 17 e della condizione economica dei coniugi (il è soggetto inabile al lavoro come da certificazione in atti e ha CP_1 prodotto documentazione da cui si evince che attualmente percepisce una pensione mensile di euro
343,66; vive con i genitori ed è proprietario di due immobili di cui uno occupato dalla Pt_1 unitamente ai figli, in quanto adibito a casa familiare, e l'altro dalla madre della ricorrente, la quale, corrisponde alla figlia un importo mensile di circa euro 300,00/400,00, in base a quanto dichiarato dalla medesima ricorrente all'udienza presidenziale. La , inoltre, in base alle informazioni Pt_1 acquisite dai S.S., lavora part time presso un pub sito a Torre del Greco con uno stipendio settimanale di circa euro 150,00 e oltre a poter contare sull'assegno di mantenimento di euro 200,00, che secondo quanto dalla stessa dichiarato ai S.S. il versa regolarmente, è anche supportata CP_1 economicamente dai genitori dello stesso), del tempo trascorso dall'adozione dei provvedimenti presidenziali (udienza del 13.10.2021) in cui è stato previsto l'obbligo del di versare euro CP_1
200,00 a titolo di mantenimento dei figli, il Collegio ritiene equo determinare in euro 220,00 complessivamente l'assegno da porre a carico del resistente per il mantenimento dei figli (euro 110,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT come per legge.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili
7 presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Quanto, poi, alla domanda di assegno di mantenimento che la ricorrente ha chiesto per sé, si osserva che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cassazione civile
12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del
02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del
13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
8 A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali
(Cass. n. 11686/2013).
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia, nella specie, non può dirsi sussistente alcuno squilibrio tra le posizion reddituali dei coniugi. Come già rilevato, la ricorrente abita nella casa coniugale di proprietà del marito e percepisce dalla propria madre un importo mensile di euro
300,00/400,00 per l'occupazione di altra abitazione di proprietà del medesimo;
lavora CP_1 altresì presso un pub con una retribuzione settimanale di euro 150,00. Pertanto, a fronte di ciò e della condizione del , il quale, inabile al lavoro, vive insieme ai propri genitori e percepisce una CP_1 pensione di euro 300,00 circa, il Collegio ritiene non vi siano i presupposti per riconoscere un contributo in favore della ricorrente a carico del marito.
Regolamentazione delle spese di lite.
Atteso l'esito complessivo della controversia e considerata la natura della controversia, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
1) dichiara la separazione dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]) con addebito a;
Controparte_1 Controparte_1
2) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza Per_2 privilegiata presso la madre;
3) assegna a la casa coniugale sita in Torre del Greco alla via Lava Troia n. 16; Parte_1
4) dispone che il minore possa incontrare il padre liberamente e in caso di disaccordo tra Per_2
i genitori osservando il seguente calendario:
➢ due pomeriggi a settimana dalle ore 17:00 alle ore 21:00, che in caso di disaccordo si individuano nei giorni del martedì e giovedì;
➢ a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
➢ alternativamente con ciascun genitore, le festività natalizie e pasquali (il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis);
➢ durante il periodo estivo per 15 giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori;
5) pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli Controparte_1 Pt_2 maggiorenne non autosufficiente, ed minore, l'assegno mensile di euro 220,00, (euro Per_2
110,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT come per legge, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
9 6) pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie necessarie per i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
7) rigetta la domanda di mantenimento proposta da;
Parte_1
8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 519 parte II serie A dei registri di matrimonio dell'anno 2004);
9) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 30.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4885/2020 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Torre Parte_1 del Greco alla via G. Marconi 35 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tesoriero dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Controparte_1
Torre del Greco alla Via A. Brancaccio, 52, presso lo studio dell'avv. Vito Palmeri, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, l'avv. Giuseppe
Tesoriero per la ricorrente ha rilevato che non risultano acquisiti gli atti dei procedimenti penali RG.nr
2865/2020 e 3860/2019 celebrati presso il Tribunale di Torre Annunziata, così come disposto dapprima nell'ordinanza del 07.12.2022 e successivamente nell'ordinanza del 17.06.2024. Alla luce di tanto, ha chiesto che il Giudice voglia disporre un rinvio della causa, per l'acquisizione dei procedimenti penali sopra indicati, anche onerando previa autorizzazione il procuratore a detto
1 adempimento, quantomeno all'acquisizione delle sentenze, nonché per la precisazione delle conclusioni.
L'avv. Vito Palmeri per parte resistente ha rilevato che, in ottemperanza all'ordinanza emessa dalla
Dott.ssa Cristina Longo, confermata dalla Dott.ssa ha già depositato, in allegato alle note Persona_1 di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 15/01/2024, Certificazione Unica anno 2022,
Certificazione Unica anno 2023, estratto del cassetto previdenziale I.N.P.S. anno 2023 nonché mese di gennaio 2024 relativo alla pensione di invalidità percepita dal IG. unitamente Controparte_1 allo statino di pagamento del mese di gennaio 2024, nonché dichiarazione sottoscritta dalla IG.ra e dal figlio , in cui si attesta che il ha sempre Parte_1 Parte_2 Controparte_1 versato, nonostante l'esiguità del proprio reddito, stante le gravi patologie da cui è affetto unitamente all'accertata inabilità al lavoro, l'assegno di mantenimento disposto da Codesto Tribunale nonché le spese straordinarie relative ai figli. Inoltre, ha depositato, in allegato alle note di trattazione scritta relative all'udienza del 17/06/2024, Certificazione Unica 2024 unitamente agli statini I.N.P.S. attestanti il pagamento mensile della pensione di invalidità da febbraio a giugno 2024.
Ha evidenziato che, in ottemperanza al provvedimento emesso dalla Dott.ssa con cui si Persona_1 disponeva di “sottoporre il nucleo familiare ad un periodo di osservazione da parte dei Servizi Sociali di Torre del Greco, ove risiede il minore , al fine di acquisire elementi decisivi Persona_2 per l'adozione degli eventuali provvedimenti necessari a tutelare l'interesse morale e materiale dei figli”, ha rilevato che i Servizi Sociali del comune di Torre del Greco, in data 29/05/2024, hanno depositato la relativa relazione, dal cui esame emerge che il ha sempre avuto con i figli un CP_1 ottimo rapporto ed una assidua frequentazione, soprattutto con il minore così come emerge Per_2 dalla detta relazione e così come confermato, anche in sede presidenziale, dalla IG.ra Parte_1
, la quale dichiarava “i miei figli vedono il padre e hanno con lui un buon rapporto, io li
[...] incentivo ad avere un buon rapporto con lui”; confermandosi che detta frequentazione si è protratta anche durante le more del presente procedimento. Rilevato che il presente procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, si è riportato integralmente alla memoria difensiva, alla memoria integrativa di cui al'art.709 c.p.c., alle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., ai verbali di causa ed a tutti gli atti e documenti depositati, concludendo per l'accoglimento delle richieste ivi contenute. In particolare, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con rigetto della domanda di addebito;
2) disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i coniugi, prediligendo che lo stesso Per_2 risieda presso la residenza materna, disciplinando il diritto di visita del IG. ; Controparte_1
3) confermare l'assegno di €. 200,00, determinato in sede presidenziale, a carico del IG. CP_1
a titolo di mantenimento in favore dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto
[...]
2 conto dell'esiguo reddito pensionistico, attualmente di €. 343,00 circa, per la inabilità lavorativa conseguente alle gravi patologie del medesimo nonché dell'assegnazione della casa coniugale alla
IG.ra ; Pt_1
4) rigettare la richiesta dell'assegno di mantenimento formulata dalla IG.ra ; Parte_1
5) dichiarare lo scioglimento della comunione dei beni.
Ha chiesto di riservare la causa al collegio per la decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il PM, in data 24.09.2025, ha chiesto dichiararsi la separazione del coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.10.2020 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale con addebito al marito. A tal fine esponeva di aver contratto matrimonio con CP_1
in data 12.10.2004 in Torre del Greco e che dall'unione sono nati due figli, nato in
[...] Pt_2 data 11.03.2005, ed nato in data [...]. Per_2
Deduceva che la fine del rapporto coniugale era stata determinata dal comportamento aggressivo e violento del , il quale aveva in più occasioni umiliato e maltrattato la moglie, rendendo CP_1 impossibile la prosecuzione della convivenza. Premettendo di essere disoccupata mentre il marito risultava inabile al lavoro, percependo apposita indennità, e che era proprietario di due appartamenti, uno dei quali locato per euro 500,00 mensili, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso dei figli con disciplina del regime di visita del padre e un assegno a carico di questi di euro
600,00 per sé e per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, allegava che la disgregazione dell'unione coniugale era Controparte_1 cominciata nel 2015, allorquando le patologie sofferte dal resistente avevano preso ad aggravarsi sempre di più, compromettendo l'equilibrio familiare fino alla condanna penale per maltrattamenti e alla definitiva rottura della convivenza. Aggiungeva di percepire euro 170,00 mensili a titolo di indennità e che i due immobili di cui era proprietario erano abitati rispettivamente dalla moglie con i figli e dalla suocera;
pertanto, alcun canone di locazione percepiva dagli stessi. Chiedeva l'affido congiunto dei figli con collocazione presso la madre e disciplina del regime di visita nonché di prevedere a suo carico unicamente l'assegno di mantenimento in favore dei figli, quantificato in euro
200,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 13.10.2021, esperito e resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il
Presidente, in via provvisoria ed urgente, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, disponeva l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre, disciplinava il regime visite del padre e poneva a carico di questi il versamento dell'assegno di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3 Rimesse le parti al G.I. e depositate memorie in cui si riportavano alle iniziali richieste, venivano assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; in assenza di istanze di prova orale, la causa veniva rinviata, prima, per acquisire gli atti dei procedimenti penali R.G. n. 2865/2020 e 3860/19 e, poi, per attivare un monitoraggio del nucleo familiare. Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, in attuazione del decreto n. 301/2024 del 16.09.2024 il procedimento veniva riassegnato alla dott.ssa
Coletti quale G.I. e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, con ordinanza del 15.05.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Domanda di separazione.
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Risulta, infatti, incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti medesime, sia dalla gravità delle accuse che la ricorrente ha mosso nei confronti della controparte (violenze fisiche e morali subite, atteggiamenti denigratori e offensivi); elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Domanda di addebito.
La ricorrente ha esposto che nel corso del matrimonio il si è mostrato “intollerante, furioso CP_1
e possessivo”, contrario al dialogo e al confronto sulle questioni relative alla gestione della vita familiare, reagendo con violenza e minacce alle reazioni di dissenso manifestate dalla moglie. La
ha affermato che i comportamenti violenti del marito sono stati oggetto di procedimento Pt_1 penale presso questo Tribunale, concluso con condanna per maltrattamenti, confermata con sentenza d'appello come pacificamente ammesso dal resistente in comparsa di costituzione.
Ciò premesso, si evidenzia che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi (Cass. civ., 25843/2013).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso,
4 con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Con particolare, riguardo alle ipotesi in cui la richiesta di addebito si fondi - come nella specie - sulla sussistenza di violenze perpetrate da uno dei due coniugi in danno dell'altro, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito, richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro, non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”
(cfr. Cass. civ., sez.
6-1 n. 433 del 14 gennaio 2016 e Cass. civ., sez. 1^, n. 817 del 14 gennaio 2011).
Inoltre, “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr.
Cass. Civ. sent. n.11844 del 19 maggio 2006; n.7388 del 22 marzo 2017 e da ultimo Cass. Civ. ordinanza n.31352 del 24 ottobre 2022).
Dal complesso delle allegazioni di parte ricorrente emerge come la condotta del resistente abbia inciso in maniera determinate sulla disgregazione del rapporto coniugale rendendo intollerabile la convivenza, in ragione delle violenze e minacce in danno della stessa perpetrate. Risulta dunque indubbia la grave violazione da parte del ricorrente dei doveri coniugali, violazione opportunamente provata che, in ossequio ai principi innanzi esposti, impone al Collegio la pronuncia della separazione con addebito a . Al ricorso, infatti, risultano allegati il decreto di giudizio Controparte_1 immediato a carico del , imputato dei reati ex art. 582 e art. 61 n. 11 quinquies c.p., artt. CP_1
582 e 585, il provvedimento di aggravamento della misura cautelare disposta nell'ambito di suddetto procedimento penale R.G.N.R. 3860/2019 (misura inizialmente consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla , aggravata nella misura degli arresti domiciliari Pt_1 per avere il più volte violato la misura del divieto di avvicinamento, pedinando e CP_1 minacciando la odierna ricorrente). Inoltre, è circostanza non contestata che il sia stato CP_1 condannato per i suddetti fatti di reato, come si ricava dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta, in cui si dà atto sia della sottoposizione del alla misura cautelare degli arresti CP_1 domiciliari sia della sua detenzione, dal maggio del 2020, presso la Casa Circondariale di Poggioreale
5 sino alla fine di dicembre del 2020, allorquando, a seguito della sentenza di condanna in appello, è stato posto nuovamente in regime di arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori.
Pertanto, sulla scorta della documentazione già in atti e delle allegazioni delle parti, si è ritenuto non necessario procedere all'acquisizione degli atti del procedimento penale in questione.
In definitiva, è emerso che le incomprensioni e i litigi della coppia sono cominciati tra il 2018 e il
2019, quando la ricorrente aveva deciso di smettere di lavorare nell'azienda agricola della famiglia per trovare un impiego differente, decisione, questa, non condivisa dal marito. Da quel CP_1 momento, quest'ultimo aveva cominciato a minacciarla e ad aggredirla con schiaffi, pugni e persino con una stampella da lui utilizzata per deambulare, costringendo la donna a trovare riparo presso l'abitazione della madre e a denunciare le violenze subite in data 29.6.2019 ai CC di Torre del Greco.
Tali circostanze, l'applicazione della misura cautelare e la intervenuta sentenza di condanna costituiscono ragioni sufficienti per dichiarare addebitale la separazione a . Controparte_1
Affidamento, collocazione e regine di visita del figlio minore.
Per ciò che attiene al figlio (nato in data [...]), nulla va disposto essendo lo stesso Pt_2 divenuto maggiorenne nelle more del procedimento.
Con riguardo al secondo figlio della coppia, (nato in data [...]), di anni 17, il Per_2
Collegio ritiene di poter confermare il regime di affido condiviso con collocazione presso la madre, sia in considerazione dell'età del ragazzo sia in ragione degli esiti degli accertamenti espletati dai
S.S.. In particolare, dalla relazione del centro acquisita dai S.S. di Torre del Greco è CP_2 emerso che, sebbene la storia pregressa tra i coniugi - fatta di denunce e condanne - non consenta di intraprendere un percorso di mediazione familiare, il minore “appare un ragazzo sereno e Per_2 molto responsabile e non sembra che le vicende familiari stiano condizionando la buona riuscita dei suoi progetti, degli studi o della sua vita sociale. Riesce a mantenere salda la sua relazione con il padre, ma sarebbe comunque auspicabile che continui a vivere con la madre, dalla quale riceva maggiore stabilità e affidabilità”.
Inoltre, dalle relazioni psicologiche, acquisite a seguito dei colloqui effettuati dai coniugi presso l'UOMI Asl Na 3 sud distretto 57, non sono emerse particolari criticità nei rapporti tra il minore e i genitori, sebbene sia evidente l'assenza di comunicazione tra gli stessi.
Pertanto, si ritiene di poter disporre l'affidamento condiviso del minore con collocazione Per_2 prevalente presso la madre con la quale ha sempre convissuto. Il regime di visita da parte del padre quale genitore non collocatario viene disciplinato in dispositivo, tenuto conto dell'età del ragazzo prossimo al raggiungimento della maggiore età.
Assegnazione della casa coniugale.
6 La casa coniugale, sita in Torre del Greco alla via Lava Troia n. 16, va assegnata alla ricorrente che la abiterà unitamente ai figli maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, ed Pt_2
minorenne. Per_2
Provvedimenti di natura economica: assegno di mantenimento dei figli e del coniuge.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento dei figli appena maggiorenne, ed minorenne. Pt_2 Per_2
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Tanto premesso, il Collegio, tenuto conto dell'età dei figli di anni 20 e 17 e della condizione economica dei coniugi (il è soggetto inabile al lavoro come da certificazione in atti e ha CP_1 prodotto documentazione da cui si evince che attualmente percepisce una pensione mensile di euro
343,66; vive con i genitori ed è proprietario di due immobili di cui uno occupato dalla Pt_1 unitamente ai figli, in quanto adibito a casa familiare, e l'altro dalla madre della ricorrente, la quale, corrisponde alla figlia un importo mensile di circa euro 300,00/400,00, in base a quanto dichiarato dalla medesima ricorrente all'udienza presidenziale. La , inoltre, in base alle informazioni Pt_1 acquisite dai S.S., lavora part time presso un pub sito a Torre del Greco con uno stipendio settimanale di circa euro 150,00 e oltre a poter contare sull'assegno di mantenimento di euro 200,00, che secondo quanto dalla stessa dichiarato ai S.S. il versa regolarmente, è anche supportata CP_1 economicamente dai genitori dello stesso), del tempo trascorso dall'adozione dei provvedimenti presidenziali (udienza del 13.10.2021) in cui è stato previsto l'obbligo del di versare euro CP_1
200,00 a titolo di mantenimento dei figli, il Collegio ritiene equo determinare in euro 220,00 complessivamente l'assegno da porre a carico del resistente per il mantenimento dei figli (euro 110,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT come per legge.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili
7 presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Quanto, poi, alla domanda di assegno di mantenimento che la ricorrente ha chiesto per sé, si osserva che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cassazione civile
12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del
02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del
13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
8 A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali
(Cass. n. 11686/2013).
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia, nella specie, non può dirsi sussistente alcuno squilibrio tra le posizion reddituali dei coniugi. Come già rilevato, la ricorrente abita nella casa coniugale di proprietà del marito e percepisce dalla propria madre un importo mensile di euro
300,00/400,00 per l'occupazione di altra abitazione di proprietà del medesimo;
lavora CP_1 altresì presso un pub con una retribuzione settimanale di euro 150,00. Pertanto, a fronte di ciò e della condizione del , il quale, inabile al lavoro, vive insieme ai propri genitori e percepisce una CP_1 pensione di euro 300,00 circa, il Collegio ritiene non vi siano i presupposti per riconoscere un contributo in favore della ricorrente a carico del marito.
Regolamentazione delle spese di lite.
Atteso l'esito complessivo della controversia e considerata la natura della controversia, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
1) dichiara la separazione dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]) con addebito a;
Controparte_1 Controparte_1
2) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza Per_2 privilegiata presso la madre;
3) assegna a la casa coniugale sita in Torre del Greco alla via Lava Troia n. 16; Parte_1
4) dispone che il minore possa incontrare il padre liberamente e in caso di disaccordo tra Per_2
i genitori osservando il seguente calendario:
➢ due pomeriggi a settimana dalle ore 17:00 alle ore 21:00, che in caso di disaccordo si individuano nei giorni del martedì e giovedì;
➢ a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
➢ alternativamente con ciascun genitore, le festività natalizie e pasquali (il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis);
➢ durante il periodo estivo per 15 giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori;
5) pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli Controparte_1 Pt_2 maggiorenne non autosufficiente, ed minore, l'assegno mensile di euro 220,00, (euro Per_2
110,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT come per legge, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
9 6) pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie necessarie per i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
7) rigetta la domanda di mantenimento proposta da;
Parte_1
8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 519 parte II serie A dei registri di matrimonio dell'anno 2004);
9) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 30.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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