Ordinanza cautelare 11 novembre 2021
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00005/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01446/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Sdanganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Legione Carabinieri Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
Con riguardo al ricorso introduttivo:
- degli atti prot. n. -OMISSIS- del 2.07.2021 e prot. n. -OMISSIS- del 16.08.2021 emanati dalla Legione Carabinieri Calabria di -OMISSIS-, con cui si nega il congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001;
Con riguardo ai motivi aggiunti:
- dell'atto prot. n. -OMISSIS- del 16.09.2021, con cui si annullano le determinazioni prot. n. -OMISSIS- del 6.11.2020, prot. n. -OMISSIS--2019 del 3.12.2020, prot. n. -OMISSIS- del 3.12.2020 e prot. n. -OMISSIS--2019 dell’1.03.2021, di concessione del congedo straordinario al ricorrente per rispettivi undici, quindici, diciassette e dieci giorni, disponendo al contempo “la conversione in licenza ordinaria dei relativi periodi di congedo straordinario”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Legione Carabinieri Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. NG RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorrente, con atto depositato in giudizio in data 5 novembre 2025, a ridosso della pubblica udienza di discussione, ha dichiarato, essendo intervenuto in corso di giudizio il decesso della persona bisognevole di assistenza, che “non sussiste, sotto ogni aspetto, alcun interesse alla decisione di merito”, per l’effetto chiedendo declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di giudizio;
Ritenuto, alla luce di quanto precede, che al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) c.p.a., atteso che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848, TAR Napoli, Sez. VIII, 26 giugno 2017, n. 3464; Cons. Stato, sezione quarta, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551; Tar Campania, Napoli, sesta sezione, n. 3141 del 18 giugno 2013, n. 3542 del 24 luglio 2012; n. 2008 del 2 maggio 2012; n. 564 del 3 febbraio 2012, e, sezione quarta, n. 22318 del 3 novembre 2010; Tar Lazio, Roma, sezione prima, 2 febbraio 2011, n. 971 e 8 novembre 2010, n. 33224);
Ritenuto che l’esito in rito giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti depositati in giudizio in data 28/9/2021, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG RE, Presidente, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Elena AR, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NG RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.