Art. 9.
Le norme di cui alla presente legge si applicano ai comuni indicati dall' articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , unicamente per la ricostruzione di una sola unita' immobiliare abitativa da eseguirsi a cura dei proprietari danneggiati aventi titolo al contributo di cui al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , e successive modificazioni.
Le norme di cui alla presente legge si applicano ai comuni indicati dall' articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , unicamente per la ricostruzione di una sola unita' immobiliare abitativa da eseguirsi a cura dei proprietari danneggiati aventi titolo al contributo di cui al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , e successive modificazioni.