TRIB
Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/10/2025, n. 14022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14022 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
Numero sent. ________________
Numero R.G. _________________
Numero Cron. ________________
Numero Rep. _________________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1301 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
codice fiscale, partita IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti autenticata per atto Notaio dott.
di Roma in data 10 ottobre 2011, rep. n. 169837, racc. n. 38088, dall'avv. Persona_1
MM NE IO ed elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio via
NI RP n. 16;
OPPONENTE
E
C.F. CP_1 C.F._1
, Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), Controparte_3 C.F._3
1 tutti rappresentati e difesi, giusta procura su foglio separato allegato al fascicolo telematico del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 22 settembre 2020, dall'avvocato Roberto
TU ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, via Tacito n. 10
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa .
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 6 dicembre 2023, unitamente alla copia della ordinanza cron. n. 11252/2023 pronunciata dal Tribunale di Roma, il 15 novembre 2023, i sigg.ri e hanno intimato alla CP_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
di pagare il complessivo importo di € 29.140,77 (di cui € Parte_1
19.017,66 per sorte capitale, € 6,90 per interessi legali dal 1 gennaio 2020 al 22
settembre 2020, ed € 5.441,82 per interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 23
settembre 2020 al 6 dicembre 2023, € 3.919,14, per spese di lite liquidate con detta pronuncia, ed € 344,35 per compensi dell'atto di precetto), oltre accessori di legge ed interessi, come riconosciuto con la precitata sentenza (doc. n. 1).
proponeva opposizione avverso detta intimazione di Parte_1
pagamento da ritenersi nulla e/o inefficace ,argomentando sui seguenti motivi
- merito della avversaria pretesa di pagamento e, dunque, sul principio della c.d.
“solidarietà attiva” degli intimanti
- assenza del carattere di “certezza”, “liquidità” ed “esigibilità” della ordinanza ex art. 702
ter c.p.c. e conseguente illegittimità dell'atto di precetto opposto
-Nullità dell'atto di precetto per impossibilità di raggiungere il relativo scopo
2 -Sulla non debenza dell'ammontare di € 801,60 per “compenso CTU (quota ricorrenti)”, di
€ 212,98 a titolo di asserite “spese non imponibili”, di € 6,90 per “interessi legali (dal
1/01/2020 al 22/09/2020)” e di € 5.441,82 a titolo di “interessi legali (dal 23/09/2020 al
06/12/23)”
Parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni
voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, in accoglimento della presente opposizione: a) in via preliminare: a1) sospendere, con provvedimento inaudita altera parte, la efficacia esecutiva della ordinanza cron. n. 11252/2023, pubblicata in data 15 novembre 2023,
comunicata in pari data e notificata in data 21 novembre 2023; a2) sospendere, con provvedimento inaudita altera parte, la efficacia dell'atto di precetto notificato, in data 6
dicembre 2023, ad istanza dei sig. e CP_1 Controparte_2 CP_3
; b) in via principale e nel merito: b1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra
[...]
esposti, la nullità dell'atto di precetto e, per l'effetto, dichiarare lo stesso inefficace, con tutte le pronunzie consequenziali anche in ordine alle spese del presente giudizio;
b2)
accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui sopra, la nullità e/o l'inesistenza dell'ex adverso dedotto titolo esecutivo e, dunque, la nullità e/o l'inesistenza ed inefficacia della ordinanza cron. n. 11252/2023 emessa Tribunale di Roma, in data 15 novembre 2023
nel giudizio r.g. 47246/2020 promosso dai sigg.ri e CP_1 Controparte_2
; b3) accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la non Controparte_3
debenza della “complessiva” somma di € 8.790,32, di cui € 801,60 per “compenso CTU
(quota ricorrenti)”, € 212,98 a titolo di asserite “spese non imponibili”, di € 6,90 per
“interessi legali (dal 1/01/2020 al 22/09/2020)” e di € 5.441,82 a titolo di “interessi legali
(dal 23/09/2020 al 06/12/23)”; c) in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto delle suindicate domande, accertare e dichiarare come non dovuta la somma di € 8.790,32, di cui € 801,60 per “compenso CTU (quota ricorrenti)”, € 212,98 a titolo di asserite “spese
3 non imponibili”, di € 6,90 per “interessi legali (dal 1/01/2020 al 22/09/2020)” e di €
5.441,82 a titolo di “interessi legali (dal 23/09/2020 al 06/12/23)”. Con vittoria di spese e compensi
Si costituiva ritualmente parte opposta argomentando in risposta nella propria memoria punto per punto rispetto a quanto sostenuto dall'opponente e rassegando le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, a) in via
Parte principale, respingere integralmente l'opposizione a precetto proposta da perché
infondata in fatto ed in diritto;
b) in via subordinata, preso atto della rinuncia dei creditori-
procedenti agli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dichiarare non dovuto soltanto
Parte l'importo precettato di € 5.441,82, e respingere per il resto la domanda di disponendo conseguentemente la compensazione delle spese di lite (anche in considerazione della novità giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Cassazione).
Veniva fissata ad hoc udienza per la trattazione della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ed all'esito della trattazione veniva dato atto che la
Corte D'Appello aveva provveduto alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggetto del precetto opposto per cui era venuta meno l'esigenza cautelare.
La causa di natura documentale veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
Andiamo per ordine.
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione.
4 Nel caso in questione l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c rispetto a tutte le motivazioni addotte.
Trattasi di opposizione preventiva.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617
cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7
marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti, ad eccezione di rilievi d'ufficio per mancanza di valido titolo esecutivo.
Lo scrivente giudice preso atto ed accertata l'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza 702 ter c.p.c. n. cron. 11252 del 15 novembre 2023 da parte della Corte di Appello nonché la sospensione del procedimento di espropriazione avente
RGN 179/2024 dichiara l'inefficacia del precetto.
Il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva intervenuto è del seguente testuale tenore:
“letti gli atti del giudizio n. 6368-1/2023 e, in particolare, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della ordinanza emessa dal Tribunale di Roma con cui la odierna istante è stata condannata alla ripetizione in favore delle Parte_1
controparti della complessiva somma di € 19.017,66 oltre interessi nonché alla rifusione delle spese di lite e di ctu.; rilevato che detta istanza si fonda, quanto al fumus boni iuris,
in via principale sulla dedotta erroneità della ordinanza impugnata in quanto emessa in violazione del “ne bis in idem”, avendo il medesimo Tribunale, con altra precedente
5 statuizione emessa tra le stesse parti, respinto la domanda di ripetizione di indebito quale conseguenza della declaratoria di nullità di alcune delle clausole contrattuali relative al rapporto in essere tra le stesse;
che detta precedente sentenza è passata in giudicato non essendo stata impugnata;
quanto al periculum, invece, esso si basa sulla procedura esecutiva azionata dalle controparti e sulla prossima udienza di assegnazione delle somme pignorate;
ritenuto che
effettivamente sussistono entrambi i presupposti, che in verità possono ricorrere anche in via alternativa, per l'accoglimento della invocata inibitoria;
in particolare, alla stregua delle prospettazione delle parti e dell'esame di tutta la documentazione acquisita soprattutto della prima sentenza e della successiva ordinanza qui impugnata e ad una pur sommaria delibazione tipica della fase, e ferma restando ogni più approfondita valutazione nel merito in sede di decisione, appare che la impugnazione possa ritenersi fondata e, comunque, anche all'esito della ponderazione dei rispettivi interessi, potrebbe derivare dalla esecuzione un danno alla parte istante che, per le generali condizioni delle controparti, avrebbe difficoltà nel recupero della somma pagata
P.Q.M.
Sospende la provvisoria esecutorietà della ordinanza impugnata avente n. 11252/23 del Tribunale di Roma. Riserva al merito ogni altra statuizione anche in ordine alle spese”
Tale provvedimento sopra citato priva temporaneamente la parte vittoriosa del titolo esecutivo e rende improcedibile l'esecuzione iniziata nonché inefficace il precetto eventualmente notificato (Cass civ sez III n.17324/2019).
L'inefficacia del titolo esecutivo è disposta d'ufficio per cui le spese sono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede d'ufficio:
6 1) Accertata l'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo pronunciata dalla Corte di appello di Roma dichiara l'inefficacia del precetto.
2) Compensa le spese di lite
ROMA 08.10.2025 Il Giudice on. Raffele Russo
7
Numero R.G. _________________
Numero Cron. ________________
Numero Rep. _________________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1301 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
codice fiscale, partita IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti autenticata per atto Notaio dott.
di Roma in data 10 ottobre 2011, rep. n. 169837, racc. n. 38088, dall'avv. Persona_1
MM NE IO ed elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio via
NI RP n. 16;
OPPONENTE
E
C.F. CP_1 C.F._1
, Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), Controparte_3 C.F._3
1 tutti rappresentati e difesi, giusta procura su foglio separato allegato al fascicolo telematico del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 22 settembre 2020, dall'avvocato Roberto
TU ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, via Tacito n. 10
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa .
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 6 dicembre 2023, unitamente alla copia della ordinanza cron. n. 11252/2023 pronunciata dal Tribunale di Roma, il 15 novembre 2023, i sigg.ri e hanno intimato alla CP_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
di pagare il complessivo importo di € 29.140,77 (di cui € Parte_1
19.017,66 per sorte capitale, € 6,90 per interessi legali dal 1 gennaio 2020 al 22
settembre 2020, ed € 5.441,82 per interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 23
settembre 2020 al 6 dicembre 2023, € 3.919,14, per spese di lite liquidate con detta pronuncia, ed € 344,35 per compensi dell'atto di precetto), oltre accessori di legge ed interessi, come riconosciuto con la precitata sentenza (doc. n. 1).
proponeva opposizione avverso detta intimazione di Parte_1
pagamento da ritenersi nulla e/o inefficace ,argomentando sui seguenti motivi
- merito della avversaria pretesa di pagamento e, dunque, sul principio della c.d.
“solidarietà attiva” degli intimanti
- assenza del carattere di “certezza”, “liquidità” ed “esigibilità” della ordinanza ex art. 702
ter c.p.c. e conseguente illegittimità dell'atto di precetto opposto
-Nullità dell'atto di precetto per impossibilità di raggiungere il relativo scopo
2 -Sulla non debenza dell'ammontare di € 801,60 per “compenso CTU (quota ricorrenti)”, di
€ 212,98 a titolo di asserite “spese non imponibili”, di € 6,90 per “interessi legali (dal
1/01/2020 al 22/09/2020)” e di € 5.441,82 a titolo di “interessi legali (dal 23/09/2020 al
06/12/23)”
Parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni
voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, in accoglimento della presente opposizione: a) in via preliminare: a1) sospendere, con provvedimento inaudita altera parte, la efficacia esecutiva della ordinanza cron. n. 11252/2023, pubblicata in data 15 novembre 2023,
comunicata in pari data e notificata in data 21 novembre 2023; a2) sospendere, con provvedimento inaudita altera parte, la efficacia dell'atto di precetto notificato, in data 6
dicembre 2023, ad istanza dei sig. e CP_1 Controparte_2 CP_3
; b) in via principale e nel merito: b1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra
[...]
esposti, la nullità dell'atto di precetto e, per l'effetto, dichiarare lo stesso inefficace, con tutte le pronunzie consequenziali anche in ordine alle spese del presente giudizio;
b2)
accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui sopra, la nullità e/o l'inesistenza dell'ex adverso dedotto titolo esecutivo e, dunque, la nullità e/o l'inesistenza ed inefficacia della ordinanza cron. n. 11252/2023 emessa Tribunale di Roma, in data 15 novembre 2023
nel giudizio r.g. 47246/2020 promosso dai sigg.ri e CP_1 Controparte_2
; b3) accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la non Controparte_3
debenza della “complessiva” somma di € 8.790,32, di cui € 801,60 per “compenso CTU
(quota ricorrenti)”, € 212,98 a titolo di asserite “spese non imponibili”, di € 6,90 per
“interessi legali (dal 1/01/2020 al 22/09/2020)” e di € 5.441,82 a titolo di “interessi legali
(dal 23/09/2020 al 06/12/23)”; c) in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto delle suindicate domande, accertare e dichiarare come non dovuta la somma di € 8.790,32, di cui € 801,60 per “compenso CTU (quota ricorrenti)”, € 212,98 a titolo di asserite “spese
3 non imponibili”, di € 6,90 per “interessi legali (dal 1/01/2020 al 22/09/2020)” e di €
5.441,82 a titolo di “interessi legali (dal 23/09/2020 al 06/12/23)”. Con vittoria di spese e compensi
Si costituiva ritualmente parte opposta argomentando in risposta nella propria memoria punto per punto rispetto a quanto sostenuto dall'opponente e rassegando le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, a) in via
Parte principale, respingere integralmente l'opposizione a precetto proposta da perché
infondata in fatto ed in diritto;
b) in via subordinata, preso atto della rinuncia dei creditori-
procedenti agli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dichiarare non dovuto soltanto
Parte l'importo precettato di € 5.441,82, e respingere per il resto la domanda di disponendo conseguentemente la compensazione delle spese di lite (anche in considerazione della novità giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Cassazione).
Veniva fissata ad hoc udienza per la trattazione della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ed all'esito della trattazione veniva dato atto che la
Corte D'Appello aveva provveduto alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggetto del precetto opposto per cui era venuta meno l'esigenza cautelare.
La causa di natura documentale veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
Andiamo per ordine.
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione.
4 Nel caso in questione l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c rispetto a tutte le motivazioni addotte.
Trattasi di opposizione preventiva.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617
cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7
marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti, ad eccezione di rilievi d'ufficio per mancanza di valido titolo esecutivo.
Lo scrivente giudice preso atto ed accertata l'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza 702 ter c.p.c. n. cron. 11252 del 15 novembre 2023 da parte della Corte di Appello nonché la sospensione del procedimento di espropriazione avente
RGN 179/2024 dichiara l'inefficacia del precetto.
Il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva intervenuto è del seguente testuale tenore:
“letti gli atti del giudizio n. 6368-1/2023 e, in particolare, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della ordinanza emessa dal Tribunale di Roma con cui la odierna istante è stata condannata alla ripetizione in favore delle Parte_1
controparti della complessiva somma di € 19.017,66 oltre interessi nonché alla rifusione delle spese di lite e di ctu.; rilevato che detta istanza si fonda, quanto al fumus boni iuris,
in via principale sulla dedotta erroneità della ordinanza impugnata in quanto emessa in violazione del “ne bis in idem”, avendo il medesimo Tribunale, con altra precedente
5 statuizione emessa tra le stesse parti, respinto la domanda di ripetizione di indebito quale conseguenza della declaratoria di nullità di alcune delle clausole contrattuali relative al rapporto in essere tra le stesse;
che detta precedente sentenza è passata in giudicato non essendo stata impugnata;
quanto al periculum, invece, esso si basa sulla procedura esecutiva azionata dalle controparti e sulla prossima udienza di assegnazione delle somme pignorate;
ritenuto che
effettivamente sussistono entrambi i presupposti, che in verità possono ricorrere anche in via alternativa, per l'accoglimento della invocata inibitoria;
in particolare, alla stregua delle prospettazione delle parti e dell'esame di tutta la documentazione acquisita soprattutto della prima sentenza e della successiva ordinanza qui impugnata e ad una pur sommaria delibazione tipica della fase, e ferma restando ogni più approfondita valutazione nel merito in sede di decisione, appare che la impugnazione possa ritenersi fondata e, comunque, anche all'esito della ponderazione dei rispettivi interessi, potrebbe derivare dalla esecuzione un danno alla parte istante che, per le generali condizioni delle controparti, avrebbe difficoltà nel recupero della somma pagata
P.Q.M.
Sospende la provvisoria esecutorietà della ordinanza impugnata avente n. 11252/23 del Tribunale di Roma. Riserva al merito ogni altra statuizione anche in ordine alle spese”
Tale provvedimento sopra citato priva temporaneamente la parte vittoriosa del titolo esecutivo e rende improcedibile l'esecuzione iniziata nonché inefficace il precetto eventualmente notificato (Cass civ sez III n.17324/2019).
L'inefficacia del titolo esecutivo è disposta d'ufficio per cui le spese sono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede d'ufficio:
6 1) Accertata l'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo pronunciata dalla Corte di appello di Roma dichiara l'inefficacia del precetto.
2) Compensa le spese di lite
ROMA 08.10.2025 Il Giudice on. Raffele Russo
7