CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4721 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3015/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 80/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il
4.1.2021, vertente
TRA
( c.f. ) rapp.to e difeso giusto Parte_1 C.F._1
mandato in calce al presente atto dall' avv. Armando Lanzione (c.f.
C.F._2
APPELLANTE
E
( c.f. ) CP_1 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note per la trattazione scritta depositate ex art.127 ter c.p.c. in data
25.6.2025 dall'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 80/2021, pubblicata in data 4/1/2021, il Tribunale di Torre
Annunziata, decidendo sull'opposizione ex art. 615, comma 1°, c.p.c., proposta da nei confronti di avverso l'esecuzione da Parte_1 CP_1 quest'ultimo minacciata con atto di precetto di pagamento dell'importo di €
12.814,12 - in forza della sentenza n.2239/2015 del tribunale di Torre Annunziata del 28-29/10/2025 - così provvedeva: “- rigetta l'opposizione;- compensa le spese processuali . ha proposto appello avverso la sentenza n.80/2021 adducendo quale Parte_1 motivo di impugnazione, la nullità della sentenza ex art.132 co.4 c.p.c. per omessa o apparente motivazione, in ogni caso fondata su un travisamento dei fatti di causa.
In particolare l'appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, il primo giudice non avrebbe tenuto conto delle n.14 ricevute di bonifico del valore di euro 3.100,00 cadauno per un totale di euro 43.400,00. Non avrebbe considerato poi… la grande moltitudine di voci abusive e/o raddoppiate e/o moltiplicate inserite nel precetto portato ad esecuzione del 17.2.20217, già pagate in precedenza dal debitore, rispetto alle quali l'opposto sarebbe decaduto dall'esecuzione, sicchè l'importo effettivamente dovuto da - nella Parte_1 qualità di erede di - in favore dell'appellato era da Persona_1 CP_1 determinarsi complessivamente in euro 43.320,95. Conseguentemente il giudice avrebbe dovuto “annullare completamente il precetto notificato in data 23.2.2017- oggetto dell'opposizione all'esecuzione -, a per avvenuta estinzione Parte_1 del diritto di credito dell'intimante, avendo quest'ultimo ottenuto il completo pagamento dalla quota Esposito Ida di cui è coobbligato in solido Parte_1 sul precetto precedentemente notificato in data 4.5.2016”.
Nel presente giudizio ha riproposto tutte le circostanze di fatto poste Parte_1
a fondamento dell'opposizione formulata in primo grado. Ha concluso chiedendo alla Corte: in riforma della sentenza n.80/2021 accogliere l'opposizione all'esecuzione e le relative richieste che di seguito si ripropongono: accertare e dichiarare che la quota millesimale di competenza degli eredi e quindi Persona_1 di nella sua qualità di erede coobbligato in solido per la quota Eredi Parte_1
Ida ammonta millesimi 175,39 nonché accertare e dichiarare l'avvenuto Per_1 pagamento della somma di Euro 43.400,00 da parte degli Eredi quota Ida Per_1
e dichiarare la completa estinzione del diritto di credito come intimato da
[...] con il precetto notificato il 23.2.2017 ai nella sua qualità CP_1 Parte_1 di erede coobbligato in solido per la quota;
accertare e dichiarare che Persona_1 le spese e gli accessori riportati nel precetto notificato a in data Parte_1
4.5.2016 come in premessa individuate, rimasto ineseguito nel termine di legge, e successivamente reiterate come sorte capitale in conto differenza nel precetto nuovamente notificato da a in data 23.2.2017 non CP_1 Parte_1 sono dovute dal sig. accertare e dichiarare l'illegittimità delle Parte_1 ulteriori somme e costi richiesti nel precetto notificato il 23.2.2017 al sig. Pt_1 come in premessa individuate;
per l'effetto annullare e/o dichiarare nullo
[...]
e/o illegittimo il precetto notificato da in data 23.2.2017 a CP_1 Pt_1
con condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in considerazione
[...] della manifesta infondatezza dell'azione esecutiva intrapresa.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, non si è costituito nel CP_1 presente grado ed è stato dichiarato contumace con ordinanza del 15.2.2022.
Respinta la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto presidenziale del 4.6.2025 comunicato alla parte costituita, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza dell'1.7. 2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le note di trattazione scritta per l'udienza dell'1 luglio 2025, la causa è stata riservata in decisione con la concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato.
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata, che non avrebbe adeguatamente valutato le proposte doglianze di nullità del precetto e chiede l'accoglimento dell'opposizione come originariamente proposta.
In tema vanno richiamati alcuni principi relativi all'ambito applicativo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di titoli di formazione giudiziale, il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, ha potuto avere o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od ha avuto la possibilità di essere;
pertanto, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (salvo il caso dell'incolpevole impossibilità, per il debitore, di farli valere in quella unica competente sede). In sostanza, il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato: ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale. (Cass.civ.24/07/2012, n.12911; Cass.civ. 17/2/2011 n.3850 ).
Fermi tali principi, il credito azionato da nella qualità di titolare CP_1 della omonima ditta, è fondato sulla sentenza n.2239/2015 del 28.10.2015 del tribunale di Torre Annunziata, emessa in danno del Controparte_2
di AR di TA (rappresentato dall'amministratore
[...] [...]
, deceduto il 25.5.2015). Il creditore ha agito nei confronti Per_2 CP_1 degli eredi legittimi di ed i figli Persona_2 Controparte_3 CP_4 ed per il pagamento di quanto dovutogli in ragione Controparte_5 Pt_1 della loro titolarità di 200,14 millesimi dell'edificio ricostruito, considerando gli altri comproprietari dell'edificio titolari, complessivamente, di 799,86 millesimi.
La principale doglianza dell'opponente, che ha agito in qualità di erede di
[...]
, è relativa alla determinazione della quota millesimale attribuita agli eredi Per_2 di che, secondo la sua prospettazione, tenuto conto della Persona_2 contitolarità della quota “eredi ” sarebbe pari a 175,39 millesimi (e non Persona_1 ai 200,14 millesimi su cui si fonda il precetto). A tal fine l'opponente Pt_1 deduce che ciò risulterebbe documentalmente provato, anche dai verbali
[...] assembleari dello stesso Condominio e che gli importi richiesti nei precetti notificatigli - quale obbligato in solido nella sua qualità di erede della quota “eredi
”- sia per sorte capitale che per i compensi dovuti al difensore Persona_1 antistatario di controparte, sarebbero del tutto erronei e andrebbero ricalcolati unicamente sulla base della minor quota di millesimi 175,39 ( e non su quella maggiore di 200,14 di cui al precetto). Del che null'altro sarebbe da lui dovuto all'opposto avendo integralmente soddisfatto il credito da questi CP_1 azionato.
Osserva la Corte che l'assunto di parte opponente non è stato provato. Va tenuto conto, peraltro, delle specifiche contestazioni mosse in primo grado da
[...]
, secondo il quale all'atto dell'affidamento dei lavori aveva CP_1 Persona_2 riconosciuto di essere titolare di 200,14 millesimi;
che ciò risultava documentalmente provato dagli atti sottoscritti da mai Persona_2 disconosciuti dal figlio in particolare dalle delibere di assemblee Pt_1 condominiali straordinarie del 12.10.2007 e del 14.9.2008; che tutti gli altri comproprietari dell'edificio, titolari complessivamente di 799,86 millesimi, avevano corrisposto quanto dovuto in esecuzione della sentenza n.2239/2015 del tribunale di Torre Annunziata.
E' bene precisare che i condomini non rispondono in via solidale delle obbligazioni relative al , ma in base ai millesimi di loro proprietà, come chiarito CP_2 dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9148 del 2008 che ha dichiarato che le obbligazioni assunte nell'interesse del si imputano ai singoli CP_2 componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, in virtù del criterio della parziarietà. Si richiama inoltre, con specifico riguardo alla causa che occupa,
l'orientamento della S.C., secondo il quale “l'esecuzione nei confronti di un singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio, per le obbligazioni contratte dall'amministratore, può avere luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale dello stesso, sicché, ove il creditore ne ometta la specificazione ovvero proceda per il totale dell'importo portato dal titolo,
l'esecutato può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo di non essere affatto condomino o contestando la misura della quota allegata dal creditore: nel primo caso, l'onere di provare il fatto costitutivo di detta qualità spetta al creditore procedente ed in mancanza il precetto deve essere dichiarato inefficace per l'intero, mentre, nel secondo caso, è lo stesso opponente
a dover dimostrare l'effettiva misura della propria quota condominiale, ai fini della declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto per l'eccedenza, ed in mancanza
l'opposizione non può essere accolta (Cass.29/9/2022 n.22856). Pertanto, in ordine alla misura del debito contributivo di ciascun condòmino, il creditore procedente può limitarsi ad allegare il quantum debeatur, eventualmente coincidente con l'intera obbligazione assunta dal condominio od anche preteso, erroneamente, a titolo di responsabilità solidale: sarà, infatti, onere del condòmino inciso (o intimato) proporre opposizione all'esecuzione e dimostrare quale sia l'esatta misura della rispettiva partecipazione al condominio.
Alla luce dei richiamati principi, non essendo stata fornita prova della consistenza millesimale nella minor misura asserita dall'opponente (ed assorbiti gli ulteriori rilievi mossi al precetto) deve ritenersi che l'opposizione ex art.615 c.p.c. sia stata correttamente respinta dal primo giudice.
L'appello va pertanto rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Nulla per le spese, attesa la contumacia dell'appellato.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 80/2021 Parte_1 CP_1 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 4/1/2021, così provvede:
-rigetta l'appello.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di Parte_1
Così deciso in Napoli, il 30 settembre 2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Rosanna De Rosa)