Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00551/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00537/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Cassiani, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
- per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione – parametro, per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva, nonché per l’accertamento del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella determinazione della retribuzione - parametro della indennità mensile pensionabile e conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto;
- per la disapplicazione
dell’art. 22 del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell’art. 45 comma 1 del d. lgs. 29 maggio 2017, n. 95, che ha modificato la disposizione che precede e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del d.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l’art. 43 della l. 121/1981, nonché per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, nonché per contrasto con il principio di ragionevolezza, con il principio di non contraddittorietà e di omogeneità;
- con contestuale istanza
di delibazione della questione di legittimità costituzionale - che si solleva espressamente con il presente ricorso:
- dell’art. 22 del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell’art. 45 comma 1 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, che ha modificato la disposizione che precede e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del d.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza, per violazione del principio di non contraddittorietà e di omogeneità, ritenendosi la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata;
- per la condanna
dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato e non congruamente remunerato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata, in ragione della riparametrazione da operare in ragione della considerazione dell’indennità mensile pensionabile o a prescindere dalla medesima circostanza (per il periodo 1 ottobre 2017-31 dicembre 2017, come appresso meglio specificato).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa IA IS AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. - I ricorrenti - i quali espongono di essere appartenenti ai ruoli dei sottufficiali della Guardia di Finanza, in servizio presso la regione Puglia (competenza territoriale di Bari) - formulano le domande, di cui in epigrafe, sostanzialmente chiedendo l’accertamento del loro diritto alla riparametrazione e al ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario cui avrebbero - in tesi - titolo, considerato che la retribuzione – parametro sino ad ora utilizzata per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario non include la indennità pensionabile, nonostante questa abbia natura intrinsecamente e strettamente retributiva (pagina 8 del ricorso).
La domanda è estesa anche agli ultimi cinque anni antecedenti alla proposizione del ricorso, sicché viene chiesto l’accertamento del diritto di credito maturato, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto.
I deducenti premettono un ampio excursus della cornice normativa di riferimento e degli accordi di concertazione intercorsi (pagine da 9 a 23 del ricorso), in particolare richiamando l’art. 6 ( Effetti sui trattamenti economici ) del decreto legislativo n. 193/2003, che non ha subito modifiche, così che sia allora che ancora oggi stabilisce: <<1. I benefìci economici derivanti dall’applicazione del presente decreto non hanno effetto sui trattamenti accessori che continuano ad essere corrisposti in relazione al grado o alla qualifica di appartenenza e, comunque, negli importi vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione. ...>> (pagina 16 del ricorso); fanno anche riferimento alle decisioni del C.E.D.S. (Comitato Europeo dei Diritti Sociali), con cui è stato ritenuto il contrasto dell’attuale sistema con gli articoli 5, 6 comma 1, 2 e 4, della Carta Sociale Europea (pagine 22 e 23 del ricorso).
All’esito, lamentano lo strutturale sottodimensionamento della misura della retribuzione oraria per lavoro straordinario e del relativo importo, rispetto alla retribuzione parametrale, e formulano le seguenti censure, così rubricate e sintetizzate:
- Illegittimità per violazione dell’art. 43, comma 3, l. 121/1981 in combinato con il comma 16 stesso articolo che rinvia all’art. 16 l. 121/1981 - Violazione dell’art. 43 cit., comma 14, l. 121/1981 - Violazione art. 43 bis l. 121/1981 (pagine da 23 a 33 del ricorso):
assumono, essenzialmente, che l’attuale sistema retributivo previsto per le Forze di polizia a ordinamento militare, nello sganciare la misura del compenso straordinario dalla misura della retribuzione ordinaria mensile, sarebbe in contrasto con l’art. 43 della legge n. 121 del 1981, in considerazione della mancata inclusione della indennità pensionabile nella retribuzione parametro per il calcolo della retribuzione dovuta per lavoro straordinario dalla base di computo (retribuzione parametro); l’indennità pensionabile non avrebbe natura indennitaria o accessoria, ma propriamente retributiva, risultando essa significativamente corrisposta in modo fisso e continuativo;
a loro dire, a seguito dell’abrogazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 150/1987, il quale da ultimo aveva escluso dalla base di computo tale indennità, venute meno le contrastanti disposizioni, che non consentivano di includere la suddetta indennità nella retribuzione parametro, successivamente, in corretta applicazione della norma di cui all’art. 43 della L. 121/1981, l’indennità pensionabile avrebbe dovuto essere considerata nella retribuzione parametro ai fini del calcolo della retribuzione per straordinario. E precisamente: ai sensi dell’art. 43, III comma, cit. l’indennità pensionabile rientra nel trattamento economico e il successivo comma 14 stabilisce che il compenso per il lavoro straordinario debba essere determinato in misura proporzionale alla retribuzione mensile (come anche le indennità per i servizi fuori sede e per la presenza) (pagine 24, 29 e 30 del ricorso);
la successiva determinazione forfettaria e in modalità fissa della retribuzione oraria del compenso per lavoro straordinario avrebbe determinato uno strutturale sottodimensionamento di tale remunerazione rispetto a quella prevista per lavoro ordinario, mentre - in corretta applicazione dell’art. 43 della legge n. 121/1981, in tesi violato - l’indennità pensionabile avrebbe dovuto essere considerata nella retribuzione parametro ai fini del calcolo della retribuzione per straordinario, previa disapplicazione dei vari decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare: precisamente, trattasi delle seguenti disposizioni: 22 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell’art. 45 comma 1 del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, che ha modificato la disposizione che precede e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184 (pagina 33 del ricorso);
- Illegittimità derivata - Violazione dell’art. 36 della Costituzione - Illegittimità per violazione dell’art. 63, comma 3, l. 121/1981 (pagine da 33 a 38 del ricorso):
i deducenti lamentano, essenzialmente, l’illegittimità costituzionale delle disposizioni ex art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell’art. 45 comma 1 del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, che ha modificato la disposizione che precede e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, per violazione e contrasto con l’art. 36 della Costituzione : in tesi, l’attuale sistema di remunerazione per lavoro straordinario del personale della Guardia di Finanza risulterebbe insufficiente e inadeguato, tenuto conto sia della obbligatorietà della prestazione, sia della sua intrinseca gravosità in relazione ai compiti peculiari dei militari e delle attribuzioni della Forza di appartenenza; inoltre, senza soffermarsi a perorare l’applicabilità anche alla materia che ci occupa dell’art. 2108 Cod. civ., non dovrebbe trascurarsi, quale principio generale immanente dell’ordinamento giuridico, la remunerabilità maggiorata della prestazione di lavoro straordinario rispetto a quello ordinario (principio qui disatteso), applicabile con riferimento alla prestazione di lavoro straordinario degli appartenenti alla Guardia di Finanza, soprattutto frutto di esecuzione di ordini di servizio posti a tutela degli interessi pubblici e collettivi superiori; inoltre, verrebbe meno o risulterebbe sbilanciato il sinallagma;
- Illegittimità derivata per violazione dell’art. 3 Cost. - Violazione del principio di ragionevolezza - Irrazionalità (pagine da 38 a 40 del ricorso):
gli esponenti deducono un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni di cui al punto precedente per contrasto con l’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza), assumendo l’irrazionalità e l’incoerenza del sistema consistente nella intrinseca disomogeneità delle disposizioni censurate, nella parte in cui svincolano la misura della retribuzione per lavoro straordinario dai parametri di determinazione di quella per lavoro ordinario, calcolandola in misura inferiore rispetto alla prestazione ordinaria, nonostante quest’ultima sia meno gravosa; si dolgono, inoltre, dell’irragionevolezza del sistema, nella misura in cui trascende lo scopo perseguito addivenendo al sacrificio di un diritto nel suo nucleo più ristretto ed essenziale.
1.1 - Si sono costituiti in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale Erariale, le Amministrazioni intimate.
Il Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Trattamento Economico ha depositato agli atti di causa una relazione, con cui è stato svolto un excursus del quadro normativo di riferimento, ed eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso collettivo (in quanto generico e a fattor comune , essendosi i deducenti limitati a dedurre, a sostegno della loro pretesa, di aver prestato attività lavorativa oltre il normale orario d'obbligo e senza minimamente specificare a quale tipologia di servizi siano stati effettivamente addetti, a quanto ammontino dette ore di straordinario e con quale periodicità e durata ) nonché il difetto di legittimazione attiva in capo ai singoli ricorrenti, in quanto le richieste fanno riferimento a tematiche di trattamento economico del personale oggetto di provvedimenti normativi (DD.PP.RR.) di recepimento degli esiti delle citate procedure di contrattazione/concertazione .
Nel merito, hanno contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto del ricorso.
1.2 - All’udienza pubblica del 5 novembre 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari come innanzi formulate, in quanto il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto. E tanto anche in disparte - non intendendo il Collegio sottrarsi a un esame di merito - dal rilievo che la pretesa dei ricorrenti all’accertamento del loro presunto diritto alla riparametrazione e al ricalcolo della retribuzione per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario prestato nell’ultimo quinquennio non è sostenuta dal necessario corredo probatorio atto a dimostrare in primis l’ an della pretesa e, conseguentemente, il quantum della stessa, non formulato nemmeno per approssimazione nell’atto introduttivo del giudizio con riferimento ai singoli ricorrenti, essendosi i ricorrenti limitati a dedurre di aver prestato attività lavorativa oltre il normale orario d’obbligo, senza offrire documenti a dimostrazione dell’effettiva prestazione dello straordinario, neppure chiarendo a quale tipologia di servizi siano stati effettivamente addetti, a quanto ammontino le dette ore di straordinario, con quale periodicità e durata esse siano state svolte nell’ultimo quinquennio, quale sarebbe l’ammontare del compenso effettivamente percepito a tale titolo di lavoro straordinario, e vieppiù l’importo dell’indennità pensionabile che si sarebbe dovuta applicare, derivandone l’assenza di prova degli assunti formulati, in violazione del relativo onere incombente sulle parti (T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. IV, 15 novembre 2023, n. 1645).
3. - Giova premettere una ricostruzione, sia pur sintetica, del quadro normativo di riferimento, come opportunamente elaborato con la sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato 18 giugno 2025, n. 5346:
La pretesa fatta valere dagli odierni appellanti concerne una componente del reddito da lavoro dipendente e, in particolare, il meccanismo di computo dell’indennità dovuta per il lavoro straordinario svolto. In termini generali, la retribuzione si compone del trattamento economico fondamentale (costituita dallo stipendio, corrisposto in relazione alle prestazioni di servizio rese nel rispetto delle ore d’obbligo settimanali, e dalla c.d. indennità mensile pensionabile) e dal trattamento economico accessorio. La L. n. 121/1981 ha dettato regole generali in tema di trattamento economico delle forze di polizia. In particolare, per quanto di interesse per la presente controversia, occorre osservare come l’art. 43 avesse previsto che: i) il trattamento economico del personale fosse stabilito sulla base di accordi sindacali (recepiti in successivi decreti del Presidente della Repubblica); ii) tale trattamento fosse costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni, alla professionalità, alle responsabilità e al rischio del servizio; iii) il lavoro straordinario fosse determinato in misura della retribuzione mensile. Inoltre, l’art. 95 aveva stabilito che gli accordi sindacali fossero stipulati da una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiedeva, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta da rappresentanti dei sindacati di polizia maggiormente rappresentativi su scala nazionale (per quanto concerne la Polizia di Stato), e che tali accordi avrebbero determinato i trattamenti economici di lavoro straordinario.
5.1. In forza di queste previsioni sono stati adottati i vari accordi, successivamente recepiti in decreti del Presidente della Repubblica. In particolare, l’accordo del 15.12.1983 aveva: i) determinato gli importi lordi dovuti a titolo di stipendio e di indennità mensile pensionabile; ii) stabilito che lo straordinario fosse calcolato su una base percentuale dello stipendio (e, in particolare, determinato sulla base di 1/175 dell’importo costituito dallo stipendio iniziale lordo di livello vigente al 31.12.1982, maggiorato del 15% per lo straordinario diurno e del 30% per il notturno e nei giorni festivi).
5.2. L’accordo successivo (D.P.R. n. 150/1987) aveva fissato i nuovi importi previsti per lo stipendio e l’indennità mensile pensionabile e aveva rivisto il calcolo del compenso per lavoro straordinario, pari a 1/156 della somma costituita dallo stipendio base iniziale di livello mensile, indennità integrativa speciale in godimento nel dicembre dell’anno precedente, rateo di tredicesima spettante con riferimenti ai due citati elementi retributivi.
5.3. Con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 195/1995 si era previsto che il trattamento economico fondamentale e accessorio fossero assunti, con appositi D.P.R., all’esito di una contrattazione con gli organismi sindacali per le forze di polizia a ordinamento civile e, per quanto riguarda le forze di polizia ad ordinamento militare, di una concertazione, tra gli altri, con i rispettivi organi di rappresentanza. I decreti di recepimento di tali accordi avevano distinto – come evidenziato dalle Amministrazioni, gli stipendi e l’indennità mensile pensionabile (artt. 35, 36 e 37 del D.P.R. n. 395 del 1995; artt. 11, 12 e 13 del D.P.R. n. 359 del 1996; artt. 42, 43 e 44 del D.P.R. n. 254 del 1999; artt. 14, 15 e 16 del D.P.R. 140 del 2001). Questi decreti non avevano innovato il metodo di calcolo del compenso per lavoro straordinario.
5.4. A decorrere dal 2002 gli accordi di contrattazione e gli schemi di concertazione recepiti con D.P.R. n. 164 del 2002 avevano, invece, previsto che la retribuzione straordinaria fosse “sganciata” dallo stipendio e fosse, quindi, determinata con importi fissi.
5.5. Con il D.Lgs. n. 193/2003 era stato, successivamente, prevista l’abolizione dei livelli stipendiali (con introduzione di una nuova modalità di calcolo della retribuzione) e confermato il sistema di determinazione dello straordinario previsto dal D.P.R. n. 164/2002 (v. i successivi D.P.R. succedutisi nel tempo e, in particolare: artt. 9, 10 e 11 del D.P.R. n. 301 del 2004; art. 6 del D.P.R. n. 220 del 2006; artt. 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 170 del 2007; artt. 18, 19, 20 e 22 del D.P.R. n. 39 del 2018; artt. 32, 33, 34 e 38 del D.P.R. n. 57 del 2022). L’indennità mensile pensionabile non era stata, poi, inclusa nel sistema di computo del lavoro straordinario neppure con il D.Lgs. n. 95/2017 .
4. - Tanto opportunamente premesso, osserva il Collegio che l’infondatezza del ricorso è acclarata da plurime pronunce del Giudice amministrativo che hanno respinto ricorsi collettivi e cumulativi contenenti domande analoghe a quelle formulate in questa sede, in relazione a censure del tutto sovrapponibili a quelle dedotte in questo giudizio (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, n. 2892/2022; Tar Valle d’Aosta, n. 15/2023; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, nn. 198 e 199/2023; T.A.R. Basilicata, n. 423/2023; T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, n. 257/2023; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1977/2023; T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2464/2023) (T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. IV, 15 novembre 2023, n. 1645).
Invero, nella decisione di omologhi ricorsi, proposti da personale sempre appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, la giurisprudenza amministrativa, nel rigettare le censure ivi formulate, ha condivisibilmente - in estrema sintesi - ritenuto che:
-la disposizione assunta a parametro di legittimità nell’ambito del primo motivo di ricorso -ossia l’art. 43 della L. n. 121/1981- è norma non più in vigore, essendo stata superata dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 (attuativo della delega di cui all’art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 21). Il citato corpus legislativo, nel dettare una nuova disciplina organica per la definizione dei contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e delle Forze armate, ha disposto l’abrogazione delle “norme … in contrasto con le disposizioni del presente decreto” (cfr. l’art. 9) e tale deve considerarsi l’art. 43 della l. 121/1981, incompatibile con il nuovo assetto del sistema retributivo, interamente fondato sulla concertazione (oggi “contrattazione” a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 206/2022);
-alla data di emanazione del d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 (censurato con i motivi aggiunti) non era ancora in vigore la L. n. 46/2022, che ha avviato il processo di implementazione dell’associazionismo sindacale militare;
-le pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali -il quale ha ritenuto il meccanismo di concertazione previsto dal D.Lgs. n. 195/1995 contrastante con il diritto convenzionale di libertà sindacale- “pur nella loro autorevolezza, non vincolano i Giudici nazionali nella interpretazione della Carta, tanto più se − come nel caso in questione − l’interpretazione estensiva proposta non trova conferma nei nostri princìpi costituzionali” (Corte Cost., 13 giugno 2018, n. 120). In ogni caso, anche a ritenere illegittimo il sistema di concertazione previsto dal D.Lgs. n. 195/1995, non si arriverebbe comunque a caducare, in via derivata, la disciplina che sia stata prodotta e/o modulata attraverso detto meccanismo;
-non è possibile, attraverso il richiamo all’art. 36 della Cost. di cui al secondo motivo di ricorso, operare un sindacato di “proporzionalità e adeguatezza” parcellizzato, ossia di singole componenti della retribuzione, poiché la disposizione costituzionale si riferisce al trattamento economico complessivo percepito dal lavoratore (cfr. ex multis, Corte Cost., 22 novembre 2002, n. 470);
-la ragionevolezza (art. 3 Cost.) del trattamento previsto per il lavoro straordinario, oggetto della censura di cui al terzo motivo, deve scrutinarsi alla luce dei referenti costituzionali (ossia gli artt. 54, 97 e 98 della Cost.) propri del pubblico impiego e, in particolare, dei rapporti in regime di diritto pubblico (quelli di cui all’art. 3, del d.lgs. 165/2001), la cui disciplina è permeata dalla dimensione autoritativa del rapporto di servizio. In questo contesto, la dimensione dell’interesse pubblico prevale sulle logiche strettamente economicistiche (che connotano, invece, l’impiego privato) e legittima la remunerazione delle ore di straordinario in via forfettaria. A difettare, del resto, è la stessa logica sottesa all’aumento di retribuzione previsto dall’art. 2108 c.c.: mentre nell’impiego privato vi è un soggetto che si “appropria” delle maggiori utilità derivanti dal lavoro straordinario, ed è quindi coerente che il lavoratore partecipi dei relativi vantaggi, nell’ambito dell’impiego pubblico nessuno si appropria uti singulus del risultato prodotto dallo sforzo addizionale del dipendente pubblico, che è rivolto invece a vantaggio della collettività (T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. IV, 15 novembre 2023, n. 1645 e pronunce ivi citate - T.A.R. Sicilia, Catania, n. 2892/2022; Tar Valle d’Aosta, n. 15/2023; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, nn. 198 e 199/2023; T.A.R. Basilicata, n. 423/2023; T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, n. 257/2023; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1977/2023; T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2464/2023 ).
5. -In particolare, non può condividersi la tesi dei deducenti, secondo cui, se la mancata inclusione della indennità pensionabile nella retribuzione parametro per il calcolo della retribuzione dovuta per lavoro straordinario è risultata legittima in passato, prima a causa del D.P.R. 69/1984 e poi sotto la vigenza del D.P.R. 150/1987, venute meno le contrastanti disposizioni, che non consentivano di includere la suddetta indennità nella retribuzione parametro, successivamente, in corretta applicazione della norma di cui all’art. 43 della L. 121/1981, l’indennità pensionabile avrebbe dovuto essere considerata nella retribuzione parametro ai fini del calcolo della retribuzione per straordinario.
E precisamente: ai sensi dell’art. 43, III comma, cit. l’indennità pensionabile rientra nel trattamento economico e il successivo comma 14 stabilisce che il compenso per il lavoro straordinario debba essere determinato in misura proporzionale alla retribuzione mensile (come anche le indennità per i servizi fuori sede e per la presenza (pagina 24 del ricorso introduttivo).
5.1. - Invero, è stato in proposito condivisibilmente osservato che la disposizione di rango primario all’uopo invocata – l’art. 43 della legge n. 121/1981 – non trova più applicazione a mente dell’art. 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 recante l’attuazione della delega di cui all’art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate: il decreto delegato in parola ha, infatti, dettato una nuova disciplina organica per la definizione dei contenuti del rapporto di impiego, tra le altre, delle forze di polizia ad ordinamento militare stabilendo al contempo l’abrogazione delle “norme riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e quelle riguardanti le Forze armate in contrasto con le disposizioni del presente decreto” (cfr. art. 9).
La nuova disciplina organica prevedeva, inter alia, che la materia del trattamento economico fondamentale e accessorio delle forze di polizia ad ordinamento militare fosse oggetto di concertazione con i rispettivi organi di rappresentanza (Co.ce.R) i cui accordi confluivano dipoi nei provvedimenti di recepimento con decreto presidenziale. Orbene, l’assetto del sistema retributivo scaturente dagli accordi precedenti aveva già sganciato la base di computo della retribuzione per lavoro straordinario dall’indennità pensionabile (v. art. 5 D.P.R. 150/1987 e successivi DD.P.R. 359/1996, 254/1999 e 140/2001), e nel 2002 previde un cambio di paradigma per la retribuzione del lavoro straordinario con l’abbandono del meccanismo parametrico e la sua definitiva emancipazione secondo un sistema di indennità forfettarie sganciate dalla base di computo della retribuzione ordinaria (v. D.P.R. 164/2002).
Questo nuovo paradigma disciplinare rispondeva ad una chiara ed esplicita opzione regolatoria dell’ordinamento normo-contrattuale (rectius: normo-concertativo) delle forze di polizia ad ordinamento militare che rimpiazzò definitivamente la disciplina recata dalla legge n. 121 del 1981 (del resto, l’avvento del nuovo assetto retributivo ha implicato altresì l’archiviazione del sistema dei livelli stipendiali in favore dei cd. parametri stipendiali correlati all’anzianità nella qualifica o nel grado, cfr. d.lgs. 193/2003).
… Ne discende che l’invocato art. 43 della risalente legge n. 121 del 1981 non può validamente atteggiarsi a parametro di scrutinio della legittimità dei vari DD.P.R. succedutisi successivamente, per l’assorbente considerazione che tale norma è stata abrogata dall’art. 9 d.lgs. 195/1995 in quanto palesemente contrastante col nuovo sistema delle fonti di regolazione del rapporto di impiego e con il conseguente assetto della disciplina della retribuzione del lavoro straordinario (T.A.R. Valle d’Aosta, Sez. Unica, 13 marzo 2023, n. 15; in termini, T.A.R. Basilicata, Sez. I, 28 giugno 2023, n. 423).
E ancora, in relazione all’invocata perdurante vigenza della previsione di cui all’art. 43, comma 14, della legge n. 121/1981, è stato a ragione evidenziato che questa disposizione deve ritenersi tacitamente abrogata a seguito dell’entrata in vigore della successiva disciplina organica in materia di concertazione (D.Lgs. n. 195/1995). Infatti, il D.Lgs. n. 195/1995 ha regolato integralmente la materia, demandando alla concertazione, tra l’altro, il trattamento economico fondamentale ed accessorio e il trattamento economico di lavoro straordinario [art. 4, comma 1, lett. a) e g), del D.Lgs. n. 195/1995]. Il nuovo articolato normativo ha, quindi, abrogato per incompatibilità ex art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale le previgenti disposizioni in materia di trattamento economico di cui alla L. n. 12171981, rimesso, in forza di tale articolato, alla concertazione. In sostanza, l’introduzione della concertazione ha devoluto a tale sede la determinazione del trattamento economico (incluso il compenso per il lavoro straordinario) del personale delle forze di polizia a ordinamento militare (tra cui la Guardia di Finanza), con la conseguenza che non possono ritenersi più vigenti le precedenti disposizioni che regolavano detta materia allorquando la concertazione non esisteva .
7.3. Né può condividersi la tesi degli appellanti, secondo i quali la normativa del 1995 avrebbe riguardato solo le procedure e non anche le regole espressione di principi, come sarebbe quella racchiusa all’interno dell’art. 43 della L. n. 121/1981. A una simile tesi ostano: i) il tenore letterale della disposizione di cui all’art. 4, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 195/1995 che, nel rimettere, alla concertazione la materia del trattamento economico del lavoro straordinario, ha espresso una chiara indicazione da parte del legislatore su quale sarebbe stata la nuova fonte a cui attribuire tale regolazione; ii) l’impossibilità di elevare la regola di cui all’art. 43 della L. n. 121/1981 al rango di principio non trattandosi di una regolazione che, per la sua natura, si impone allo stesso legislatore e opera quale criterio di lettura dell’intera disciplina, ma di una scelta normativa espressione del volere legislativo in un certo periodo storico, successivamente rivisto con le diverse scelte compiute in materia. In ultimo, non si ritiene rilevante il richiamo alla previsione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 193/2003 (nella parte in cui dispone: “i benefici economici derivanti dall’applicazione del presente decreto non hanno effetti sui trattamenti accessori che continuano ad essere corrisposti in relazione al grado o alla qualifica di appartenenza e, comunque, negli importi vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione”), atteso che l’effetto di cristallizzazione del regime dello straordinario ha operato proprio rispetto all’assetto consacrato dal D.P.R. 164/2002, recante la forfettizzazione degli importi in misura fissa e indipendente dalla retribuzione ordinaria (Cons. Stato, Sez. VI, 18 giugno 2025, n. 5346 e giurisprudenza ivi richiamata - Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 gennaio 1998, n. 136 ).
6. - Né si ravvisa il dedotto contrasto dei vari d.P.R. di recepimento succedutisi nel tempo con l’art. 36 della Costituzione.
Costituisce, infatti, ius receptum della giurisprudenza costituzionale, recepito e ripreso dalla giurisprudenza di legittimità, il principio di diritto per cui “la proporzionalità e l’adeguatezza della retribuzione, di cui al principio stabilito all’art. 36 Cost., vanno riferite non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di questa, sicché il silenzio dell’art. 36 Cost. sulla struttura della retribuzione e sull'articolazione delle voci che la compongono significa che è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale” (cfr. ex multis, C. Cost. n. 470 del 2022, e nella giurisprudenza civile, Cass. civile sez. VI, 25/06/2014, n.14484; Cass. civile sez. lav., 25/01/2011, n. 1717).
Ne riviene che devono essere respinte letture surrettiziamente parcellizzate – come quella prospettata dalla difesa dei ricorrenti – che si improvvisino nell’enucleazione di singoli emolumenti della struttura retributiva predicandone la sproporzione rispetto alla quantità o qualità del lavoro prestato oppure l’insufficienza ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa. Re melius perpensa, siffatto giudizio va svolto secondo una prospettiva globalizzante e omnicomprensiva di tal ché sia l’intera struttura della retribuzione a finire sotto scrutinio al metro del duplice canone di proporzione e sufficienza (T.A.R. Valle d’Aosta, Sez. Unica, 13 marzo 2023, n. 15).
Invero, l’art. 36 della Costituzione non può essere invocato per sindacare la legittimità costituzionale di interventi del Legislatore ordinario che abbiano prodotto, come effetto, quello di sganciare e rendere indipendente la determinazione della misura della remunerazione per lavoro straordinario da quella prevista per il lavoro “ordinario”, dovendo al riguardo richiamarsi al seguente autorevole precedente del giudice delle leggi: “in effetti questa Corte, ribadendo il principio, enunciato nella sentenza n. 141 del 1979, secondo cui l’art. 36 Cost., “nel proclamare il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata al suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa, non può essere riferito alle singole fonti della retribuzione del lavoratore, ma alla sua globalità”, ha esplicitamente statuito - a proposito della disciplina (art. 1, comma terzo, della legge 15 novembre 1973, n. 734) dell’assegno perequativo, la quale “comporterebbe una retribuzione del lavoro straordinario inferiore a quella per il lavoro prestato nell’orario di servizio” - che, “al fine di accertare la legittimità della retribuzione dei lavoratori dipendenti in relazione al disposto dell’art. 36 Cost., occorre fare riferimento non già alle singole componenti, ma al complesso della retribuzione” (sentenza n. 227 del 1982)”[Corte Costituzionale, sentenza 22 novembre 2002, n. 470] (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 11 novembre 2022, n. 2892) .
7. - Neppure risulta fondata la questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento alle previsioni dell’art. 22 del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell’art. 38 del d.P.R. 57/2022, dell’art. 45 comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del d.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, ritenute asseritamente in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, in specie con riferimento all’irrazionalità e all’irragionevolezza di tali disposizioni (pagine da 38 a 40 del ricorso).
Invero: i) il principio che si ricava dalla previsione di cui all’art. 2108 c.c. riguarda il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del privato datore di lavoro e non è, quindi, ex se mutuabile nel settore pubblico, innervato da altri principi di rilievo costituzionale (cfr., ex multis, artt. 54, 97 e 98 Cost., nonché, con riferimento alle esigenze di equilibrio del bilancio, art. 81 Cost., sul quale si veda Corte Cost., sentenze n. 304/2013, n. 310/2013 e n. 154/2014); ii) il sottodimensionamento della retribuzione del lavoro straordinario rispetto a quello ordinario nelle forze di polizia ad ordinamento militare non può essere considerato ex se irragionevole, facendo riferimento alle esigenze di una maggior retribuzione a fronte di una prestazione ritenuta maggiormente gravosa, dovendosi, per l’appunto, considerare il contesto ordinamentale peculiare del settore e la sua pregnante dimensione pubblicistica, la quale legittima un assetto regolatorio che remuneri in via forfettaria le ore di lavoro straordinario e non le àncori allo stipendio del lavoro ordinario; iii) l’assoluta eterogeneità delle fattispecie in esame, funzionalmente e strutturalmente non assimilabili, giustifica regimi difformi e legittima scelte regolatorie improntate a finalità solidaristiche e di contenimento dei costi del lavoro pubblico; iv) la natura regolamentare (ossia di fonte di rango secondario) dei d.P.R. rispetto ai quali si chiede a questo Consiglio di sollevare questione di legittimità costituzionale rende manifesta l’inammissibilità di questa istanza, trattandosi di fonti normative escluse, per risalente e consolidata giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenza del 26 gennaio 1957, n. 30), dal sindacato di legittimità costituzionale (Cons. Stato, Sez. VI, 18 giugno 2025, n. 5346).
8. - Né i ricorrenti hanno prospettato alcun adeguato elemento per individuare norme dei Trattati Europei, o del diritto derivato, le quali possano imporre la necessità di una correlazione fra il trattamento economico previsto per il lavoro “ordinario” e per quello straordinario, essendosi essi limitati a dedurre come il sistema di contrattazione e di concertazione previsto dal decreto legislativo n. 195/1995 non sia stato ritenuto adeguato dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali.
In proposito, è stato condivisibilmente osservato che Un tale organo, tuttavia, non è titolare di alcun potere giuridico all’interno dell’Unione Europea; ed i suoi eventuali giudizi di non conformità possono costituire, tutt’al più, degli input per i legislatori nazionali al fine di riflettere sull’opportunità di assoggettare a modifiche il diritto interno vigente. In proposito occorre sottolineare come il sesto principio del pilastro europeo dei diritti sociali contenga una formulazione pressoché coincidente con quella dell’art. 36 della vigente Costituzione Italiana (“i lavoratori hanno diritto a una retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso. Sono garantite retribuzioni minime adeguate, che soddisfino i bisogni del lavoratore e della sua famiglia in funzione delle condizioni economiche e sociali nazionali, salvaguardando nel contempo l’accesso al lavoro e gli incentivi alla ricerca di lavoro”), e non consente di fornire fantasiose “coperture” ad una disciplina specifica per la remunerazione del lavoro straordinario (piuttosto che per quella complessivamente percepita dal lavoratore subordinato). I profili di non conformità riguardano infatti tutt’altra materia; e segnatamente l’ottavo principio, nella parte in cui prevede che “le parti sociali … sono incoraggiate a negoziare e concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse, nel rispetto della propria autonomia e del diritto all’azione collettiva”, in relazione ai limiti che le parti sociali incontrano nel prendere parte alla “concertazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera B)” del D. Lgs. n. 195/1995. Ma tutto ciò ovviamente non significa individuare norme dei Trattati Europei, o del diritto derivato, che inficino il valore del risultato di quella “concertazione” - pur se non positivamente apprezzata dal Comitato Europeo dei diritti Sociali –, con riguardo agli istituti giuridici che ha essa stessa prodotto e/o modulato (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 11 novembre 2022, n. 2892).
9. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere respinto.
10. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), respinge il ricorso, di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA SP, Presidente
IA IS AN, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IA IS AN | NA SP |
IL SEGRETARIO