TAR Bari, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 551
TAR
Sentenza 11 maggio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dell'art. 43 della L. 121/1981

    L'art. 43 della L. 121/1981 non è più in vigore, essendo stato superato dal D.Lgs. 195/1995 e successive normative che hanno introdotto un sistema di concertazione e retribuzione forfettaria per il lavoro straordinario, sganciato dalla retribuzione ordinaria.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per violazione dell'art. 36 della Costituzione

    L'art. 36 della Costituzione va riferito alla retribuzione complessiva e non alle singole componenti. Il sistema di remunerazione forfettaria per lo straordinario, pur sganciato dalla retribuzione ordinaria, non viola tale principio se la retribuzione globale è adeguata.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata per violazione dell'art. 3 Cost. e principio di ragionevolezza

    Il principio di cui all'art. 2108 c.c. non è mutuabile nel pubblico impiego, dove la dimensione pubblicistica e l'interesse collettivo prevalgono su logiche strettamente economicistiche. La remunerazione forfettaria dello straordinario è legittima in questo contesto.

  • Rigettato
    Mancanza di prova della pretesa e del quantum

    Il ricorso è infondato nel merito anche per carenza del necessario corredo probatorio a dimostrazione dell'an e del quantum della pretesa.

  • Rigettato
    Contrasto con norme costituzionali e principi

    Le norme invocate sono state superate da normative successive e il sistema retributivo per lo straordinario è stato legittimamente riformato attraverso concertazione e recepito in decreti presidenziali. Le censure costituzionali sono infondate come sopra argomentato.

  • Rigettato
    Questione di legittimità costituzionale delle norme

    La questione di legittimità costituzionale è infondata per le ragioni già esposte in merito alla violazione degli artt. 3 e 36 Cost. Inoltre, i D.P.R. sono fonti di rango secondario e non sono sindacabili in sede di legittimità costituzionale.

  • Rigettato
    Domanda di pagamento di somme per straordinario non corrisposto

    La domanda è infondata nel merito in quanto il diritto al ricalcolo e al pagamento delle somme non sussiste, stante la legittimità del sistema retributivo vigente per il lavoro straordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 551
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 551
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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