Articolo 9 della Legge 26 marzo 2001, n. 128
Articolo 8Articolo 10
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4 maggio 2001
Art. 9. 1. Al comma 2 dell'articolo 354 del codice di procedura penale , dopo la parola: "tempestivamente," sono inserite le seguenti: "ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini,".
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 354 del codice di procedura penale , come modificato della legge qui pubblicata:
"2. Se vi e' pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1, si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non puo' intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose . Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti".
Entrata in vigore il 4 maggio 2001