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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5616 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 2202/2019, pubblicata il 29 luglio 2019, iscritto al n. 4295/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 8 luglio 2025 e pendente
T R A il Parte_1
(p.iva: , con sede in Curti (CE) alla via Fosse Ardeatine n. 1, in P.IVA_1
persona del Commissario Liquidatore dr. , Parte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Veronica Perrone (c.f. e C.F._1
OV CA (c.f. ) - APPELLANTE - C.F._2
E
(c.f.: ), quale titolare della omonima ditta con CP_1 C.F._3
sede in San Nicola La Strada (CE) alla via G. Marconi n.11), rappresentato e difeso dall'avv. OV Nacca (c.f. - APPELLATO - C.F._4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con un atto di citazione notificato il 10 settembre 2007, , CP_1
quale titolare dell'omonima ditta individuale, conveniva in giudizio dinnanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, la
[...]
poi divenuta CP_2 Controparte_3
(d'ora in avanti per comodità anche solo il ), chiedendone la
[...] Parte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
condanna al pagamento in suo favore dell'importo di 1.339.953,10 €, di cui
77.408,31 € per danni e costi di ripristino degli automezzi, 4.100,00 € per spese e competenze liquidate al c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo,
351.396,00 € quale corrispettivo del nolo automezzi da luglio 2005 a gennaio 2006, nonché 907.048,80 € quale corrispettivo del nolo da febbraio 2006 ad agosto
2007, oltre alla sosta tecnica per il fermo degli autoveicoli ed il corrispettivo del nolo sino alla effettiva riconsegna, nonché gli interessi legali e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese del giudizio e del procedimento per ATP, di cui chiedeva l'acquisizione.
A sostegno della domanda, l'attore deduceva:
- di aver concluso due contratti di nolo a freddo con il convenuto, Parte_1
aventi ad oggetti una pluralità di automezzi (ben 9 automezzi di cui 3 Ape Car) per la raccolta di rifiuti, rispettivamente in data 1° luglio 2004 e in data 7 settembre
2004, aventi validità trimestrale e successivamente rinnovati alle medesime condizioni contrattuali, i quali ponevano espressamente a carico del conduttore gli interventi derivante dall'usura normale dei veicoli e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la responsabilità per tutti i rischi di deterioramento “eccedenti la normale usura di danneggiamento e/o perdita totale o parziale dei veicoli”, oltre all'obbligo di riconsegna dei suddetti automezzi in buono stato “sia per la parte meccanica sia per la carrozzeria e con le medesime caratteristiche tecniche di utilizzo e di impiego”.
- con comunicazione del 14 febbraio 2005, il gli aveva Parte_1
comunicato che l'automezzo “Apecar”, targato A41779, non era più idoneo all'utilizzo pattuito in sede contrattuale, chiedendo di provvedere al suo ritiro a partire dal 15 febbraio 2005; allo stesso modo, con comunicazione del 26 aprile
2005, il aveva ordinato il ritiro di due spazzatrici “Iveco” targate Parte_1
CEE556894 e CE768931;
- in riscontro, con comunicazione del 18 febbraio 2005, la ditta istante aveva rappresentato di non aver potuto provvedere al ritiro dell'Apecar, che era parcheggiato “guasto” presso il deposito del , in quanto, ai sensi delle Parte_1
condizioni contrattuali, gli automezzi concessi in locazione avrebbero dovuto essere restituiti nelle medesime condizioni di perfetta funzionalità, e pertanto,
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sino all'avvenuto ripristino, su di essi il conduttore avrebbero dovuto continuare a pagare i canoni per il noleggio. Allo stesso modo, con comunicazione del 30 aprile
2005, rappresentava che il ritiro delle spazzatrici doveva avvenire alle condizioni di cui all'art.2 del contratto, ossia alla presenza di e del responsabile CP_1
del onde accertare il “buono stato” dei suddetti automezzi;
Parte_1
- con comunicazione del 4 maggio 2005, il aveva invitato Parte_1
nuovamente il locatore a ritirare tali spazzatrici per il giorno 6 maggio 2005 presso l'Officina del Sole, “previa verifica dello stato d'uso” ed in data 9 maggio 2025, era stato sottoscritto dalle parti un verbale di constatazione dei danni riportati dai suddetti automezzi, riservandosi la ditta attrice di riceverli in consegna sempre previa verifica di eventuali ulteriori danni e loro riparazione;
- con comunicazione del 30 maggio 2005, il aveva disposto che Parte_1
tutti gli automezzi utilizzati a nolo dovessero essere ritirati per il 1° giugno 2005, così interrompendo di fatto ogni rapporto contrattuale con la ditta istante, ma, a tale richiesta, la ditta aveva dato riscontro, ribadendo, ancora una volta, che CP_1
la riconsegna dei veicoli avrebbe dovuto avvenire con verbale di accertamento in contraddittorio delle parti, e comunque, alle medesime condizioni di consegna;
- con comunicazione del 6 luglio 2005, il aveva comunicato che, Parte_1
a far data dal 1° luglio 2005, gli automezzi non erano stati più utilizzati, specificando, al riguardo, che le relative chiavi di accensione erano disponibili presso l'Ufficio tecnico del responsabile del , tale sig. . Parte_1 Persona_1
In riscontro, con lettera datata 20 luglio 2005, la ditta istante aveva invitato e diffidato il conduttore a provvedere alla rituale consegna degli automezzi detenuti in nolo, solo previa constatazione delle condizioni e dello stato di manutenzione degli stessi, nonché ad effettuare il pagamento delle fatture non ancora pagate dal
30 aprile 2004 al 30 maggio 2005; in pari data, il aveva invitato la ditta Parte_1
istante per la data del 25 luglio 2005 presso il deposito del stesso, “al Parte_1
fine di effettuare la consegna degli automezzi previa verifica dello stato d'uso degli stessi”;
- in data 22 luglio 2005, alla presenza del direttore generale del , Parte_1
le parti stipulavano una transazione avente ad oggetto il solo pagamento dei
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canoni rimasti impagati sino al 30 giugno 2005, per la somma concordata di
500.000,00 € complessiva di IVA, non anche la riconsegna degli automezzi;
- a seguito di tali eventi, ossia in data 25 luglio 2005, era stato eseguito un nuovo sopralluogo di concerto tra le parti, durante il quale erano stati riscontrati una serie di danni sugli automezzi “FIAT 160” targato FIB68587 e “IVECO” targato
AB475EX, e, pertanto, la ditta istante non aveva provveduto al loro ritiro, riservandosi il prosieguo della verifica in contradditorio degli altri automezzi e di farli verificare da una ditta specializzata di fiducia;
- con lettera del 31 agosto 2005, il responsabile tecnico del Consorzio (dr.
) comunicava al suo direttore generale, e per conoscenza alla Persona_2
ditta , che gli automezzi locati ancora non erano stati ancora riconsegnati CP_1
alla ditta “per sopravvenuta cessazione del rapporto contrattuale CP_1
di nolo”, evidenziando, altresì, che gli stessi necessitavano di interventi di manutenzione “di non poca rilevanza”, invitando, pertanto, la ditta attrice ad un incontro “relativo alle problematiche de quo”;
- in 26 settembre 2005, previo incontro tra l'attore e i tecnici incaricati dal
, era stato redatto apposito verbale in cui erano stati elencati i plurimi Parte_1
danni presenti sui veicoli locati, per la cui riparazione, da un lato, il , Parte_1
previa ratifica da parte del suo Direttore Generale, si sarebbe assunto la relativa responsabilità, dall'altro lato, il , onde evitare ingiustificati arricchimenti, CP_1
avrebbe gratuitamente fornito i pezzi di ricambio;
- da allora, stante l'inadempimento del nella restituzione dei Parte_1
detti automezzi in condizioni d'uso normale, protrattosi sino alla data di introduzione del giudizio di primo grado, il aveva continuato ad emettere CP_1
fatture a titolo di corrispettivo per il nolo degli automezzi ancora in possesso del
, comunicando a quest'ultimo gli importi dovuti sino al gennaio 2006; Parte_1
- aveva poi dato ingresso ad un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto i danni subìti dai propri automezzi per il loro utilizzo da parte del
, che si era concluso poco prima dell'inizio del giudizio di merito, nel cui Parte_1
atto introduttivo il aveva riportato le conclusioni del predetto accertamento. CP_1
2. Con comparsa del 26 novembre 2007, si costituiva in giudizio il contestando la domanda proposta dalla ditta e la ricostruzione fattuale Parte_1
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su cui essa si fondava, sostenendo: a) che gli automezzi erano stati da esso utilizzati sino al maggio 2005 e da allora, a far data dal 1° giugno 2005, messi a disposizione della ditta istante, che illegittimamente, in violazione dell'art. 1176
c.c., aveva rifiutato la loro restituzione;
b) che la domanda era infondata, poiché si fondava unicamente sulla quantificazione operata in sede di A.T.P., procedimento da ritenersi inammissibile per carenza del requisito di urgenza;
c) che con l'avvenuta transazione del 22 luglio 2005, la ditta istante aveva ridotto le somme dovute dal fino alla data del 31 maggio 2005 “riconoscendo ed Parte_1
accettando lo stato d'uso degli automezzi de quo”.
Concludeva chiedendo il rigetto delle avverse domande con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
3. Con lo scioglimento del il giudizio veniva Controparte_5
dichiarato interrotto e poi riassunto dal Controparte_3
che era succeduto al primo, il quale si costituiva facendo
[...]
proprie tutte le difese ed eccezioni dell'originario convenuto.
4. Acquisito il fascicolo dell'A.t.p., ritenuto non necessario dar corso a nuova consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale, così provvedeva: “
1. In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il Parte_1
, al pagamento in favore di della somma di
[...] CP_1
€ 1.078.921,00, oltre interessi legali di mora dalla scadenza del termine di pagamento di ognuno dei canoni sopra indicati sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna il Parte_1
al pagamento in favore di della somma di € 27.039,50,
[...] CP_1
oltre interessi dalla sentenza al saldo a titolo di risarcimento danni;
3. condanna il
alla Parte_1
refusione delle spese per il giudizio di ATP, in favore di che si CP_1
liquidano in € 3.279,00 per onorari, € 178,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
4. condanna il
alla Parte_1
refusione delle spese per CTU esperita in sede di ATP, in favore di , CP_1
già liquidate nel suddetto giudizio in € 4.100,00; 5. condanna il di Parte_1
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Bacino delle Province di in liquidazione alla refusione delle spese CP_4 Pt_1
processuali per il presente giudizio, in favore di , che si liquidano in CP_1
€ 21.424,00 per onorari, € 118,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario”.
A fondamento di tale decisione, il Tribunale:
- in via preliminare, dava atto che, nella comparsa conclusionale, la parte attrice non aveva riproposto la domanda volta al conseguimento dei canoni di locazione degli automezzi “sino all'effettivo rilascio”, ritenendo, dunque, rinunciata tale pretesa e limitata la domanda di pagamento ai canoni maturati sino all'agosto 2007;
- nel merito, riteneva parzialmente fondata la domanda proposta dalla ditta
, premettendo, al riguardo, che il contratto per la locazione dei veicoli CP_1
oggetto di causa era stato stipulato nelle forme di legge e che risultava non contestato tra le parti il fatto che nessun veicolo era stato restituito all'attore, rimanendo tutti i veicoli, già non funzionanti, nella disponibilità del sino Parte_1
al 14 ottobre 2014, come risultava dal verbale di consegna;
- riteneva, invece, contestata la sussistenza di un inadempimento colpevole del derivante dalla mancata riconsegna, alla data di Parte_1
risoluzione del contratto, dei beni locati in buone condizioni, per cui l'attore aveva richieto sia il risarcimento dei danni riportati dai veicoli, come determinati in sede di A.t.p., sia il pagamento dei canoni dal luglio 2005 ad agosto 2007, per effetto della permanenza degli stessi nella disponibilità del conduttore;
- richiamati i principi codicistici concernenti le obbligazioni principali in materia di locazione e di offerta reale (per cui anche un'offerta non formale ex art. 1220 c.c. purché seria, concreta e tempestiva, in assenza di un legittimo motivo di rifiuto del locatore, era idonea ad evitare la mora del conduttore nell'adempimento), riteneva che, la previsione di cui all'art. 1590 c.c. - secondo cui il deterioramento o il consumo derivante dall'uso della cosa non dovevano gravare sul conduttore in conformità del contratto - doveva ritenersi derogata per volontà delle parti, che , all'art. 8 del contratto, avevano posto a carico del conduttore la responsabilità “anche per l'usura determinata dal normale uso, oltre a quella eccedente ed ai danni eventualmente prodotti durante la locazione”;
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di c. Controparte_4 CP_4 Controparte_4 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
- sosteneva che le missive trasmesse dal alla società istante Parte_1
(missiva del 14 febbraio 2005, del 26 aprile 2005) potevano considerarsi come
“una offerta serie e precisa”, ma, al contempo, considerava legittimo, in base all'art. 8 del contratto, anche il rifiuto al ritiro degli automezzi locali, opposto dalla
, per i danni riscontrati sugli stessi, come poteva desumersi anche Parte_3
dalle diffide che le parti si erano vicendevolmente scambiate, dal verbale di sopralluogo del 25 luglio 2005, dall'esito dell'incontro del 26 settembre 2005;
- riconosceva, pertanto, in favore della ditta istante, in applicazione dell'art. 1591 c.c. (danni per ritardata restituzione) l'importo di 1.078.921,00 €, quale corrispettivo per il nolo degli automezzi non riconsegnati dal luglio 2005 all'agosto
2007, oltre agli interessi legali di mora “dalla scadenza del termine di pagamento di ognuno dei canoni sopra indicati sino all'effettivo soddisfo”;
- riteneva, infine, che la domanda del di risarcimento dei danni subiti CP_1
dai veicoli, in conformità a quanto stabilito nell'acquisita sulle spese da sostenere per il loro ripristino, era stata superata dall'avvenuta demolizione degli automezzi da parte del , potendo a quest'ultimo riconoscersi solo il CP_1
risarcimento per equivalente del valore dei veicoli, nello stato d'suo normale, da determinarsi in via equitativa ed in misura forfettaria, nonché i costi documentati, sostenuti per la loro rottamazione, quantificandoli nella misura complessiva di
27.039,50 €.
5. Avverso a tale sentenza, con una citazione notificata il 30 settembre
2019 a , quale titolare dell'omonima ditta individuale, il CP_1 [...]
ha proposto Parte_1
appello per i motivi di cui si dirà, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. In via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto di appello;
2. in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
2202/2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione III Civile,
Giudice dott.ssa Elisabetta Bernardel, nell'ambito del giudizio recante R.G. n.
701063/2017, depositata in cancelleria in data 29/07/2019, pubblicata in pari data,
e notificata in data 12/08/2019, rigettare le domande così come promosse dal sig.
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nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale nel giudizio di CP_1
primo grado a seguito del suo illegittimo rifiuto di ritirare gli automezzi offerti in restituzione al momento del recesso dai contratti di nolo da parte del;
3. Parte_1
in via subordinata e sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma
Corte di Appello adita dovesse ritenere legittimo il rifiuto del sig. di CP_1
ritirare gli automezzi noleggiati a seguito dei recessi dai contratti di nolo da parte del , accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, Parte_1
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2202/2019 emessa dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, Sezione III Civile, Giudice dott.ssa Elisabetta Bernardel, nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 701063/2007, depositata in cancelleria in data 29/07/2019, pubblicata in pari data, e notificata in data 12/08/2019, condannare il a titolo di indennizzo ex art. 1591 c.c. al pagamento in Parte_1
favore del sig. dei soli canoni dovuti per tutto il periodo necessario CP_1
per le riparazioni da effettuare agli automezzi per la loro rimessione in pristino, oltre al risarcimento dei danni così come stabilito dal Giudice di prime cure;
4. con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, il tutto con attribuzione ed in favore dei sottoscritti procuratori”.
6. Con comparsa del 27 dicembre 2019, si è costituito in giudizio CP_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348-
[...]
bis c.p.c. e contestando, nel merito, l'infondatezza dei motivi di gravame, di cui ne ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali e addizionali di legge.
7. All'udienza dell'8 luglio 2025, il Collegio introitava la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che le doglianze in esso contenute delimitano con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica.
II. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato sula base delle seguenti
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considerazioni.
II.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che la sentenza impugnata sia erronea, ingiusta e contraddittoria, poiché il Giudice di prime cure aveva errato nell'applicare gli artt. 1590 e 1591 c.c., ed aveva erroneamente valutato i fatti di causa e le risultanze istruttorie, ritenendo legittimo il rifiuto opposto dalla ditta appellata alle richieste del di procedere al ritiro Parte_1
degli automezzi locati.
Secondo l'appellante, in particolare, tale rifiuto era illegittimo, perché:
a) i danni riscontrati sui mezzi - quantificati dal C.T.U. in sede di A.T.P. in
77.000,00 € - non potevano considerarsi eccessivi ed onerosi per il locatore in rapporto al corrispettivo giornaliero pagato dal conduttore per il loro noleggio, che era di 1.634,40 €, e ciò, indipendentemente dalla pattuizione contenuta nell'art. 8 dei contratti stessi, che poneva a carico del la Parte_1
manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei veicoli;
b) inoltre, i mezzi utilizzati erano già vetusti ed erano naturalmente soggetti ad usura ed erano rimasti inoperosi durante il periodo intercorrente tra la cessazione dei rapporti di nolo (maggio 2005) e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo del luglio – settembre 2006 sino al luglio 2007, sicché lo stato finale dei detti automezzi non poteva ritersi interamente imputabile al conduttore e/o all'uso dei mezzi da parte del , bensì alle fisiologiche usure e corrosioni determinate dagli Parte_1
anni di impiego dei veicoli e dall'esposizione a sostanze chimiche aggressive connesse all'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.
Tali doglianze sono infondate.
Per meglio comprendere i rapporti tra le parti, va in via preliminare evidenziato che, nei contratti di nolo stipulati rispettivamente in data 1° luglio
2004 e 7 settembre 2004 (successivamente prorogati alle medesime condizioni contrattuali), era stata prevista una disciplina apparentemente derogatoria dell'art. 1590 c.c., come già rilevato nella sentenza impugnata, ma in realtà rafforzativa degli obblighi gravanti su chi utilizzava la cosa. Difatti, l'art. 1590
c.c., al suo primo comma, stabilisce che il conduttore non risponde del deterioramento o del consumo derivante dall'uso della cosa, qualora però tale
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delle Province di e in c. Controparte_4 CP_4 CP_4 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
uso sia fatto in conformità a quanto stabilito nel contratto.
Ora, il contratto in esame stabiliva:
- all'art. 3 che «per ogni peggioramento dello stato degli automezzi è responsabile il locatario, salvo il caso in cui il peggioramento non dipenda da cause non imputabili al »; Parte_1
- all'art. 8 che «sono a carico del locatario tutti gli interventi derivanti dall'usura normale dei veicoli (cambio dell'olio, scoppio e foratura dei pneumatici), nonché i costi di carburante e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti riscontrate efficienti al momento della consegna;
è comunque obbligo del locatario mantenere i mezzi in buono stato di funzionamento. Inoltre, il locatario è in ogni momento responsabile di tutti i rischi di deterioramento eccedenti la normale usura, di danneggiamento e/o perdita totale o parziale dei veicoli, ed è obbligato, in caso di sinistro, ad informare la locatrice entro 48 ore»;
- all'art. 2 era altresì previsto che la riconsegna degli automezzi locati doveva avvenire «previo accertamento del buono stato dei veicoli, sia per la meccanica che per la carrozzeria, della piena rispondenza dei mezzi alle esigenze aziendali, delle caratteristiche tecniche di utilizzo e dell'impiego dei medesimi», con l'ulteriore dichiarazione del locatario di «impegnarli correttamente nelle proprie attività, impegnandosi a riconsegnarli nelle medesime condizioni».
Pertanto, dal tenore di tali clausole, il cui contenuto non è mai stato contestato dal appellante, emerge(va) inequivocabilmente la volontà Parte_1
delle parti di disciplinare in maniera dettagliata l'utilizzo che il conduttore doveva fare della cosa, con i conseguenziali obblighi di custodia e manutenzione su di lui gravanti, così andando a disciplinare nel dettaglio (anziché a derogare come indicato dal primo Giudice) tale utilizzo, sicché in definitiva il Parte_1
avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di ogni deterioramento dei mezzi nonché l'obbligo di provvedere, per tutta la durata del rapporto, alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli automezzi ed avrebbe dovuto provvedere a riconsegnarli, nel contraddittorio con il locatore, onde consentirgli di poter verificare il buono stato dei mezzi e la loro conformità alle condizioni
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contrattuali originarie.
Ebbene, ad avviso del Collegio, tali disposizioni erano state manifestamente disattese dal , con conseguente legittimità del rifiuto Parte_1
del alle richieste di ritiro degli automezzi locati, come emerge dalle CP_1
seguenti circostanze:
- con le prime missive del 14 febbraio 2005 e del 26 aprile 2005, il aveva richiesto alla ditta il ritiro di un “Ape Car “ (perché Parte_1 CP_1
divenuto inidoneo all'utilizzo cui era destinato) nonché di due spazzatrici, senza dunque osservare le condizioni contrattuali sopra richiamate, sicché il CP_1
aveva risposto in data 18 febbraio 2005 e 30 aprile 2005, rappresentando di non poter procedere al loro ritiro, senza poter effettuare la previa verifica, in contraddittorio con il responsabile del , del “buono stato” degli Parte_1
automezzi concessi in locazione, che dovevano essere restituiti nelle medesime condizioni di perfetta funzionalità;
- con missiva del 30 maggio 2005 il chiedeva il ritiro degli Parte_1
automezzi e dichiarava anche di “interrompere ogni rapporto contrattuale in essere”, il , dal canto suo, opponeva altro legittimo rifiuto, fondato sui CP_1
medesimi motivi, in quanto, anche in tali circostanze, il locatario era venuto meno alle condizione contrattuali che imponevano una riconsegna in « buono stato dei veicoli, sia per la meccanica che per la carrozzeria » e, in particolare, di
« riconsegnarli nelle medesime condizioni» in cui erano stati originariamente consegnati.
Va, peraltro, aggiunto che nelle verifiche svolte in contraddittorio tra le parti, rispettivamente in data 9 maggio, 25 luglio e 26 settembre 2015, gli automezzi da ritirare presentavano ingenti danni, che avevano giustificato il rifiuto di riceverli da parte del . CP_1
Nello specifico, nel verbale di constatazione del 9 maggio 2005, sottoscritto da tecnici incaricati dal e da , emerge(va) - Parte_1 CP_1
quanto alla prima spazzatrice modello 110 NC targata CE768931 – che la stessa presentava i seguenti danni: “Gruppo frizione completo di campana e riduttore del motore ausiliare danneggiato a seguito di mancanza di olio con conseguente incendio, inoltre, mancano due spazzole laterali; mentre, la spazzatrice “Fiat
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Iveco” targata CE556894 presentava i seguenti danni “Manca gruppo completo di bobina pompa acqua del motore ausiliare depressione a 95 % per cui va rifatto completamente, motore carro da verificare perché da una prima indagine si nota che i filtri motore (aria, olio, gasolio ecc.) non sono stati mai sostituiti, sostituzione bocca di aspirazione e ruota, rimboccolamento di tutte le parti oscillanti del gruppo spazzatrice, rimboccolamento di tutte le balestre del carro, riparazione del cassone porta rifiuti completo di verniciature, controllo impianto elettrico, sistemazione tappezzeria interna, sostituzione pedana destra completa
e fanalico completo”.
Anche nel verbale del 26 settembre 2005 venivano accertati, sempre nel contraddittorio tra le parti, numerosi danni sugli automezzi “FIAT 160” tg.
FIB68587, “IVECO TREKKER 380” t.g. AB016EM, “FIAT 180” tg. AB455CX,
“EUROTEK FIAT 190” tg. AB475EX, nonché sulle due spazzatrici indicate sopra.
In tale verbale, a fronte delle contestazioni del sul fatto che i Parte_1
pezzi di ricambio che esso avrebbe dovuto produrre avevano un valore superiore rispetto quelli vecchi e guasti, la ditta si era offerta di fornire CP_1
“gratuitamente” tutti i pezzi di ricambio necessari, purché il Parte_1
provvedesse alle riparazioni;
tuttavia, a tale proposta, accettata dal tecnico del
“salva diversa volontà del direttore generale”, non aveva fatto seguito Parte_1
nessuna iniziativa da parte dell'appellante per provvedere alle riparazione degli automezzi, che , di fatto, erano rimasti ancora in suo possesso .
Alla luce di questi fatti, comprovati dalla documentazione in atti e dalle risultanze della c.t.u. svolta in sede di A.T.P., non può esservi dubbio sulla legittimità del rifiuto opposto dal , né tantomeno può sostenersi - come fa CP_1
l'appellante - che i danni riscontrati sugli automezzi fossero di modesta entità rispetto a quanto esso pagava come corrispettivo del contratto di locazione, considerato che tale parametro era evidentemente già stato considerato nella stipula dei due contratti, prorogati peraltro alle medesime condizioni, e che il medesimo , nella comunicazione del 31 agosto 2005, aveva ammesso Parte_1
l'esistenza dei danni, cui dover porre rimedio, sostenendo che gli automezzi non erano stati riconsegnati alla ditta “in quanto gli stessi CP_1
[…]necessitano di interventi di manutenzione, il cui costo certamente sarà di
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non poca importanza”.
Inconferente è, poi, il richiamo fatto nell'atto di appello a sentenze della
Corte di legittimità, in cui si elencano i casi in cui deve ritenersi legittimo il rifiuto del locatore di accettare la riconsegna del bene locato, in quanto essi si riferiscono ad ipotesi normali, in cui la riconsegna non è – a differenza del caso in esame- espressamente disciplinata dalle parti.
A tal riguardo, infatti, è sufficiente evidenziare che gli automezzi in esame erano risultati danneggiati anche per la non curanza e l'assenza della normale diligenza del nell'adempiere (anche) agli obblighi primari del locatario Parte_1
(ad es. nel verbale del verbale del 9 maggio 2005, risultava che la spazzatrice modello 110 NC targata CE768931 era danneggiata per mancata sostituzione dell'olio che aveva determinato il verificarsi di un incendio ed ancora dall' effettuata era emerso che numerosi cassoni degli automezzi erano in pessimo stato di conservazione a causa del mancato svuotamento della spazzatura che aveva determinato la formazione di materiale marcio).
Né possono giustificare i detti inadempimenti i rilievi dell'appellante, secondo cui i danni riportati dai suddetti automezzi erano riconducibili alla vetustà dei veicoli o alle corrosioni determinate dalle sostanze chimiche aggressive impiegate nelle attività di raccolta dei rifiuti, atteso che, sul punto, dagli atti non emerge nessun elemento che consenta di far risalire le anomalie e i guasti accertati a fenomeni di usura naturale, né vi è prova idonea che i danni riscontrati fossero effettivamente dovuti al normale deterioramento d'uso o a cause fisiologiche connesse alle vetustà dei mezzi.
II. In definitiva, il primo motivo di appello è palesemente infondato e va rigettato.
III. Infondato è anche il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante contesta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale – dopo avere dato atto che le parti avevano transatto la domanda avente ad oggetto il pagamento dei canoni maturati sino a giugno 2005 nonché di quelli maturati dal 2007 al 2014, che invero erano stati rinunziati dal con CP_1
l'accettazione della riconsegna dei mezzi, poi rottamati) - lo aveva condannato al pagamento dei canoni maturati nel periodo che andava dalla richiesta di ritiro
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degli automezzi di luglio 2005 sino a luglio 2007, anziché – come da esso sostenuto – al pagamento dei soli canoni dovuti per tutto il periodo necessario alla rimessione in pristino degli automezzi, come previsto da Cass.13222/2010.
La tesi a giudizio del Collegio non può ritenersi fondata, risultando inappropriato in tal caso il riferimento a precedenti giurisprudenziali relativi a casi in cui, in applicazione dell'art. 1590 c.c., il locatore aveva accettato di ritirare la cosa locata, poi rivelatasi consumata per l'uso, mentre nel caso in esame, il , aveva opposto un rifiuto, rivelatosi legittimo, a ritirare beni CP_1
danneggiati non per il loro normale uso, ma perché il conduttore non aveva adempiuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni locati.
Ne consegue che, in tali ipotesi, in applicazione dell'art. 1591 c.c. - secondo cui, il conduttore in mora, che deve restituire la cosa, è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno – correttamente il è stato condannato a Parte_1
pagare il corrispettivo maturato, sebbene avesse smesso di servirsi degli automezzi, a decorrere da luglio 2005 sino a luglio 2007 (cfr. Cass. 39179/2021;
Cass. 7424/2021; Cass.30960/2017; Cass.10394/2017; Cass.12977/2013, secondo cui “in tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato, … tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché tali somme non siano state corrisposte dal conduttore, il quale, versando in mora, agli effetti dell'art. 1220 c.c., rimane tenuto altresì al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand'anche abbia smesso di servirsi dell'immobile per
l'uso convenuto”).
IV. In definitiva, l'appello è infondato e va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
V. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore di , quale titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale, delle spese processuali del grado di giudizio, che vanno determinate in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 55/2014 (come d.m. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra 1.000.000,01 € e 2.000.000,00 €.
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Esse possono essere liquidate nel complessivo importo di 19.780,00 €, di cui 17.200,00 € per compensi (3.800,00 € per la fase di studio, 2.200,00 € per la fase introduttiva, 5.000,00 € per la fase di trattazione, 6.200,00 € per la fase decisoria) e 2.580,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori.
VI. In considerazione dell'esito dell'appello, occorre dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto
P .Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile bis) definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal
[...]
nei confronti di Parte_1
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, avverso la CP_1
sentenza del Tribunale di Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 2202/2019, pubblicata il 29 luglio 2019, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore di delle CP_1
spese del giudizio d'appello, che liquida in 19.780,00 €, di cui 17.200,00 € per compensi e 2.580,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 115/2002, dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 10 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(US D'RN) (TE MO)
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c. Controparte_4 CP_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 2202/2019, pubblicata il 29 luglio 2019, iscritto al n. 4295/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 8 luglio 2025 e pendente
T R A il Parte_1
(p.iva: , con sede in Curti (CE) alla via Fosse Ardeatine n. 1, in P.IVA_1
persona del Commissario Liquidatore dr. , Parte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Veronica Perrone (c.f. e C.F._1
OV CA (c.f. ) - APPELLANTE - C.F._2
E
(c.f.: ), quale titolare della omonima ditta con CP_1 C.F._3
sede in San Nicola La Strada (CE) alla via G. Marconi n.11), rappresentato e difeso dall'avv. OV Nacca (c.f. - APPELLATO - C.F._4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con un atto di citazione notificato il 10 settembre 2007, , CP_1
quale titolare dell'omonima ditta individuale, conveniva in giudizio dinnanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, la
[...]
poi divenuta CP_2 Controparte_3
(d'ora in avanti per comodità anche solo il ), chiedendone la
[...] Parte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
condanna al pagamento in suo favore dell'importo di 1.339.953,10 €, di cui
77.408,31 € per danni e costi di ripristino degli automezzi, 4.100,00 € per spese e competenze liquidate al c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo,
351.396,00 € quale corrispettivo del nolo automezzi da luglio 2005 a gennaio 2006, nonché 907.048,80 € quale corrispettivo del nolo da febbraio 2006 ad agosto
2007, oltre alla sosta tecnica per il fermo degli autoveicoli ed il corrispettivo del nolo sino alla effettiva riconsegna, nonché gli interessi legali e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese del giudizio e del procedimento per ATP, di cui chiedeva l'acquisizione.
A sostegno della domanda, l'attore deduceva:
- di aver concluso due contratti di nolo a freddo con il convenuto, Parte_1
aventi ad oggetti una pluralità di automezzi (ben 9 automezzi di cui 3 Ape Car) per la raccolta di rifiuti, rispettivamente in data 1° luglio 2004 e in data 7 settembre
2004, aventi validità trimestrale e successivamente rinnovati alle medesime condizioni contrattuali, i quali ponevano espressamente a carico del conduttore gli interventi derivante dall'usura normale dei veicoli e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la responsabilità per tutti i rischi di deterioramento “eccedenti la normale usura di danneggiamento e/o perdita totale o parziale dei veicoli”, oltre all'obbligo di riconsegna dei suddetti automezzi in buono stato “sia per la parte meccanica sia per la carrozzeria e con le medesime caratteristiche tecniche di utilizzo e di impiego”.
- con comunicazione del 14 febbraio 2005, il gli aveva Parte_1
comunicato che l'automezzo “Apecar”, targato A41779, non era più idoneo all'utilizzo pattuito in sede contrattuale, chiedendo di provvedere al suo ritiro a partire dal 15 febbraio 2005; allo stesso modo, con comunicazione del 26 aprile
2005, il aveva ordinato il ritiro di due spazzatrici “Iveco” targate Parte_1
CEE556894 e CE768931;
- in riscontro, con comunicazione del 18 febbraio 2005, la ditta istante aveva rappresentato di non aver potuto provvedere al ritiro dell'Apecar, che era parcheggiato “guasto” presso il deposito del , in quanto, ai sensi delle Parte_1
condizioni contrattuali, gli automezzi concessi in locazione avrebbero dovuto essere restituiti nelle medesime condizioni di perfetta funzionalità, e pertanto,
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sino all'avvenuto ripristino, su di essi il conduttore avrebbero dovuto continuare a pagare i canoni per il noleggio. Allo stesso modo, con comunicazione del 30 aprile
2005, rappresentava che il ritiro delle spazzatrici doveva avvenire alle condizioni di cui all'art.2 del contratto, ossia alla presenza di e del responsabile CP_1
del onde accertare il “buono stato” dei suddetti automezzi;
Parte_1
- con comunicazione del 4 maggio 2005, il aveva invitato Parte_1
nuovamente il locatore a ritirare tali spazzatrici per il giorno 6 maggio 2005 presso l'Officina del Sole, “previa verifica dello stato d'uso” ed in data 9 maggio 2025, era stato sottoscritto dalle parti un verbale di constatazione dei danni riportati dai suddetti automezzi, riservandosi la ditta attrice di riceverli in consegna sempre previa verifica di eventuali ulteriori danni e loro riparazione;
- con comunicazione del 30 maggio 2005, il aveva disposto che Parte_1
tutti gli automezzi utilizzati a nolo dovessero essere ritirati per il 1° giugno 2005, così interrompendo di fatto ogni rapporto contrattuale con la ditta istante, ma, a tale richiesta, la ditta aveva dato riscontro, ribadendo, ancora una volta, che CP_1
la riconsegna dei veicoli avrebbe dovuto avvenire con verbale di accertamento in contraddittorio delle parti, e comunque, alle medesime condizioni di consegna;
- con comunicazione del 6 luglio 2005, il aveva comunicato che, Parte_1
a far data dal 1° luglio 2005, gli automezzi non erano stati più utilizzati, specificando, al riguardo, che le relative chiavi di accensione erano disponibili presso l'Ufficio tecnico del responsabile del , tale sig. . Parte_1 Persona_1
In riscontro, con lettera datata 20 luglio 2005, la ditta istante aveva invitato e diffidato il conduttore a provvedere alla rituale consegna degli automezzi detenuti in nolo, solo previa constatazione delle condizioni e dello stato di manutenzione degli stessi, nonché ad effettuare il pagamento delle fatture non ancora pagate dal
30 aprile 2004 al 30 maggio 2005; in pari data, il aveva invitato la ditta Parte_1
istante per la data del 25 luglio 2005 presso il deposito del stesso, “al Parte_1
fine di effettuare la consegna degli automezzi previa verifica dello stato d'uso degli stessi”;
- in data 22 luglio 2005, alla presenza del direttore generale del , Parte_1
le parti stipulavano una transazione avente ad oggetto il solo pagamento dei
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canoni rimasti impagati sino al 30 giugno 2005, per la somma concordata di
500.000,00 € complessiva di IVA, non anche la riconsegna degli automezzi;
- a seguito di tali eventi, ossia in data 25 luglio 2005, era stato eseguito un nuovo sopralluogo di concerto tra le parti, durante il quale erano stati riscontrati una serie di danni sugli automezzi “FIAT 160” targato FIB68587 e “IVECO” targato
AB475EX, e, pertanto, la ditta istante non aveva provveduto al loro ritiro, riservandosi il prosieguo della verifica in contradditorio degli altri automezzi e di farli verificare da una ditta specializzata di fiducia;
- con lettera del 31 agosto 2005, il responsabile tecnico del Consorzio (dr.
) comunicava al suo direttore generale, e per conoscenza alla Persona_2
ditta , che gli automezzi locati ancora non erano stati ancora riconsegnati CP_1
alla ditta “per sopravvenuta cessazione del rapporto contrattuale CP_1
di nolo”, evidenziando, altresì, che gli stessi necessitavano di interventi di manutenzione “di non poca rilevanza”, invitando, pertanto, la ditta attrice ad un incontro “relativo alle problematiche de quo”;
- in 26 settembre 2005, previo incontro tra l'attore e i tecnici incaricati dal
, era stato redatto apposito verbale in cui erano stati elencati i plurimi Parte_1
danni presenti sui veicoli locati, per la cui riparazione, da un lato, il , Parte_1
previa ratifica da parte del suo Direttore Generale, si sarebbe assunto la relativa responsabilità, dall'altro lato, il , onde evitare ingiustificati arricchimenti, CP_1
avrebbe gratuitamente fornito i pezzi di ricambio;
- da allora, stante l'inadempimento del nella restituzione dei Parte_1
detti automezzi in condizioni d'uso normale, protrattosi sino alla data di introduzione del giudizio di primo grado, il aveva continuato ad emettere CP_1
fatture a titolo di corrispettivo per il nolo degli automezzi ancora in possesso del
, comunicando a quest'ultimo gli importi dovuti sino al gennaio 2006; Parte_1
- aveva poi dato ingresso ad un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto i danni subìti dai propri automezzi per il loro utilizzo da parte del
, che si era concluso poco prima dell'inizio del giudizio di merito, nel cui Parte_1
atto introduttivo il aveva riportato le conclusioni del predetto accertamento. CP_1
2. Con comparsa del 26 novembre 2007, si costituiva in giudizio il contestando la domanda proposta dalla ditta e la ricostruzione fattuale Parte_1
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su cui essa si fondava, sostenendo: a) che gli automezzi erano stati da esso utilizzati sino al maggio 2005 e da allora, a far data dal 1° giugno 2005, messi a disposizione della ditta istante, che illegittimamente, in violazione dell'art. 1176
c.c., aveva rifiutato la loro restituzione;
b) che la domanda era infondata, poiché si fondava unicamente sulla quantificazione operata in sede di A.T.P., procedimento da ritenersi inammissibile per carenza del requisito di urgenza;
c) che con l'avvenuta transazione del 22 luglio 2005, la ditta istante aveva ridotto le somme dovute dal fino alla data del 31 maggio 2005 “riconoscendo ed Parte_1
accettando lo stato d'uso degli automezzi de quo”.
Concludeva chiedendo il rigetto delle avverse domande con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
3. Con lo scioglimento del il giudizio veniva Controparte_5
dichiarato interrotto e poi riassunto dal Controparte_3
che era succeduto al primo, il quale si costituiva facendo
[...]
proprie tutte le difese ed eccezioni dell'originario convenuto.
4. Acquisito il fascicolo dell'A.t.p., ritenuto non necessario dar corso a nuova consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale, così provvedeva: “
1. In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il Parte_1
, al pagamento in favore di della somma di
[...] CP_1
€ 1.078.921,00, oltre interessi legali di mora dalla scadenza del termine di pagamento di ognuno dei canoni sopra indicati sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna il Parte_1
al pagamento in favore di della somma di € 27.039,50,
[...] CP_1
oltre interessi dalla sentenza al saldo a titolo di risarcimento danni;
3. condanna il
alla Parte_1
refusione delle spese per il giudizio di ATP, in favore di che si CP_1
liquidano in € 3.279,00 per onorari, € 178,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
4. condanna il
alla Parte_1
refusione delle spese per CTU esperita in sede di ATP, in favore di , CP_1
già liquidate nel suddetto giudizio in € 4.100,00; 5. condanna il di Parte_1
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Bacino delle Province di in liquidazione alla refusione delle spese CP_4 Pt_1
processuali per il presente giudizio, in favore di , che si liquidano in CP_1
€ 21.424,00 per onorari, € 118,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario”.
A fondamento di tale decisione, il Tribunale:
- in via preliminare, dava atto che, nella comparsa conclusionale, la parte attrice non aveva riproposto la domanda volta al conseguimento dei canoni di locazione degli automezzi “sino all'effettivo rilascio”, ritenendo, dunque, rinunciata tale pretesa e limitata la domanda di pagamento ai canoni maturati sino all'agosto 2007;
- nel merito, riteneva parzialmente fondata la domanda proposta dalla ditta
, premettendo, al riguardo, che il contratto per la locazione dei veicoli CP_1
oggetto di causa era stato stipulato nelle forme di legge e che risultava non contestato tra le parti il fatto che nessun veicolo era stato restituito all'attore, rimanendo tutti i veicoli, già non funzionanti, nella disponibilità del sino Parte_1
al 14 ottobre 2014, come risultava dal verbale di consegna;
- riteneva, invece, contestata la sussistenza di un inadempimento colpevole del derivante dalla mancata riconsegna, alla data di Parte_1
risoluzione del contratto, dei beni locati in buone condizioni, per cui l'attore aveva richieto sia il risarcimento dei danni riportati dai veicoli, come determinati in sede di A.t.p., sia il pagamento dei canoni dal luglio 2005 ad agosto 2007, per effetto della permanenza degli stessi nella disponibilità del conduttore;
- richiamati i principi codicistici concernenti le obbligazioni principali in materia di locazione e di offerta reale (per cui anche un'offerta non formale ex art. 1220 c.c. purché seria, concreta e tempestiva, in assenza di un legittimo motivo di rifiuto del locatore, era idonea ad evitare la mora del conduttore nell'adempimento), riteneva che, la previsione di cui all'art. 1590 c.c. - secondo cui il deterioramento o il consumo derivante dall'uso della cosa non dovevano gravare sul conduttore in conformità del contratto - doveva ritenersi derogata per volontà delle parti, che , all'art. 8 del contratto, avevano posto a carico del conduttore la responsabilità “anche per l'usura determinata dal normale uso, oltre a quella eccedente ed ai danni eventualmente prodotti durante la locazione”;
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- sosteneva che le missive trasmesse dal alla società istante Parte_1
(missiva del 14 febbraio 2005, del 26 aprile 2005) potevano considerarsi come
“una offerta serie e precisa”, ma, al contempo, considerava legittimo, in base all'art. 8 del contratto, anche il rifiuto al ritiro degli automezzi locali, opposto dalla
, per i danni riscontrati sugli stessi, come poteva desumersi anche Parte_3
dalle diffide che le parti si erano vicendevolmente scambiate, dal verbale di sopralluogo del 25 luglio 2005, dall'esito dell'incontro del 26 settembre 2005;
- riconosceva, pertanto, in favore della ditta istante, in applicazione dell'art. 1591 c.c. (danni per ritardata restituzione) l'importo di 1.078.921,00 €, quale corrispettivo per il nolo degli automezzi non riconsegnati dal luglio 2005 all'agosto
2007, oltre agli interessi legali di mora “dalla scadenza del termine di pagamento di ognuno dei canoni sopra indicati sino all'effettivo soddisfo”;
- riteneva, infine, che la domanda del di risarcimento dei danni subiti CP_1
dai veicoli, in conformità a quanto stabilito nell'acquisita sulle spese da sostenere per il loro ripristino, era stata superata dall'avvenuta demolizione degli automezzi da parte del , potendo a quest'ultimo riconoscersi solo il CP_1
risarcimento per equivalente del valore dei veicoli, nello stato d'suo normale, da determinarsi in via equitativa ed in misura forfettaria, nonché i costi documentati, sostenuti per la loro rottamazione, quantificandoli nella misura complessiva di
27.039,50 €.
5. Avverso a tale sentenza, con una citazione notificata il 30 settembre
2019 a , quale titolare dell'omonima ditta individuale, il CP_1 [...]
ha proposto Parte_1
appello per i motivi di cui si dirà, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. In via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto di appello;
2. in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
2202/2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione III Civile,
Giudice dott.ssa Elisabetta Bernardel, nell'ambito del giudizio recante R.G. n.
701063/2017, depositata in cancelleria in data 29/07/2019, pubblicata in pari data,
e notificata in data 12/08/2019, rigettare le domande così come promosse dal sig.
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c. Controparte_4 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale nel giudizio di CP_1
primo grado a seguito del suo illegittimo rifiuto di ritirare gli automezzi offerti in restituzione al momento del recesso dai contratti di nolo da parte del;
3. Parte_1
in via subordinata e sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma
Corte di Appello adita dovesse ritenere legittimo il rifiuto del sig. di CP_1
ritirare gli automezzi noleggiati a seguito dei recessi dai contratti di nolo da parte del , accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, Parte_1
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2202/2019 emessa dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, Sezione III Civile, Giudice dott.ssa Elisabetta Bernardel, nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 701063/2007, depositata in cancelleria in data 29/07/2019, pubblicata in pari data, e notificata in data 12/08/2019, condannare il a titolo di indennizzo ex art. 1591 c.c. al pagamento in Parte_1
favore del sig. dei soli canoni dovuti per tutto il periodo necessario CP_1
per le riparazioni da effettuare agli automezzi per la loro rimessione in pristino, oltre al risarcimento dei danni così come stabilito dal Giudice di prime cure;
4. con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, il tutto con attribuzione ed in favore dei sottoscritti procuratori”.
6. Con comparsa del 27 dicembre 2019, si è costituito in giudizio CP_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348-
[...]
bis c.p.c. e contestando, nel merito, l'infondatezza dei motivi di gravame, di cui ne ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali e addizionali di legge.
7. All'udienza dell'8 luglio 2025, il Collegio introitava la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che le doglianze in esso contenute delimitano con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica.
II. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato sula base delle seguenti
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considerazioni.
II.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che la sentenza impugnata sia erronea, ingiusta e contraddittoria, poiché il Giudice di prime cure aveva errato nell'applicare gli artt. 1590 e 1591 c.c., ed aveva erroneamente valutato i fatti di causa e le risultanze istruttorie, ritenendo legittimo il rifiuto opposto dalla ditta appellata alle richieste del di procedere al ritiro Parte_1
degli automezzi locati.
Secondo l'appellante, in particolare, tale rifiuto era illegittimo, perché:
a) i danni riscontrati sui mezzi - quantificati dal C.T.U. in sede di A.T.P. in
77.000,00 € - non potevano considerarsi eccessivi ed onerosi per il locatore in rapporto al corrispettivo giornaliero pagato dal conduttore per il loro noleggio, che era di 1.634,40 €, e ciò, indipendentemente dalla pattuizione contenuta nell'art. 8 dei contratti stessi, che poneva a carico del la Parte_1
manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei veicoli;
b) inoltre, i mezzi utilizzati erano già vetusti ed erano naturalmente soggetti ad usura ed erano rimasti inoperosi durante il periodo intercorrente tra la cessazione dei rapporti di nolo (maggio 2005) e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo del luglio – settembre 2006 sino al luglio 2007, sicché lo stato finale dei detti automezzi non poteva ritersi interamente imputabile al conduttore e/o all'uso dei mezzi da parte del , bensì alle fisiologiche usure e corrosioni determinate dagli Parte_1
anni di impiego dei veicoli e dall'esposizione a sostanze chimiche aggressive connesse all'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.
Tali doglianze sono infondate.
Per meglio comprendere i rapporti tra le parti, va in via preliminare evidenziato che, nei contratti di nolo stipulati rispettivamente in data 1° luglio
2004 e 7 settembre 2004 (successivamente prorogati alle medesime condizioni contrattuali), era stata prevista una disciplina apparentemente derogatoria dell'art. 1590 c.c., come già rilevato nella sentenza impugnata, ma in realtà rafforzativa degli obblighi gravanti su chi utilizzava la cosa. Difatti, l'art. 1590
c.c., al suo primo comma, stabilisce che il conduttore non risponde del deterioramento o del consumo derivante dall'uso della cosa, qualora però tale
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delle Province di e in c. Controparte_4 CP_4 CP_4 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
uso sia fatto in conformità a quanto stabilito nel contratto.
Ora, il contratto in esame stabiliva:
- all'art. 3 che «per ogni peggioramento dello stato degli automezzi è responsabile il locatario, salvo il caso in cui il peggioramento non dipenda da cause non imputabili al »; Parte_1
- all'art. 8 che «sono a carico del locatario tutti gli interventi derivanti dall'usura normale dei veicoli (cambio dell'olio, scoppio e foratura dei pneumatici), nonché i costi di carburante e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti riscontrate efficienti al momento della consegna;
è comunque obbligo del locatario mantenere i mezzi in buono stato di funzionamento. Inoltre, il locatario è in ogni momento responsabile di tutti i rischi di deterioramento eccedenti la normale usura, di danneggiamento e/o perdita totale o parziale dei veicoli, ed è obbligato, in caso di sinistro, ad informare la locatrice entro 48 ore»;
- all'art. 2 era altresì previsto che la riconsegna degli automezzi locati doveva avvenire «previo accertamento del buono stato dei veicoli, sia per la meccanica che per la carrozzeria, della piena rispondenza dei mezzi alle esigenze aziendali, delle caratteristiche tecniche di utilizzo e dell'impiego dei medesimi», con l'ulteriore dichiarazione del locatario di «impegnarli correttamente nelle proprie attività, impegnandosi a riconsegnarli nelle medesime condizioni».
Pertanto, dal tenore di tali clausole, il cui contenuto non è mai stato contestato dal appellante, emerge(va) inequivocabilmente la volontà Parte_1
delle parti di disciplinare in maniera dettagliata l'utilizzo che il conduttore doveva fare della cosa, con i conseguenziali obblighi di custodia e manutenzione su di lui gravanti, così andando a disciplinare nel dettaglio (anziché a derogare come indicato dal primo Giudice) tale utilizzo, sicché in definitiva il Parte_1
avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di ogni deterioramento dei mezzi nonché l'obbligo di provvedere, per tutta la durata del rapporto, alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli automezzi ed avrebbe dovuto provvedere a riconsegnarli, nel contraddittorio con il locatore, onde consentirgli di poter verificare il buono stato dei mezzi e la loro conformità alle condizioni
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contrattuali originarie.
Ebbene, ad avviso del Collegio, tali disposizioni erano state manifestamente disattese dal , con conseguente legittimità del rifiuto Parte_1
del alle richieste di ritiro degli automezzi locati, come emerge dalle CP_1
seguenti circostanze:
- con le prime missive del 14 febbraio 2005 e del 26 aprile 2005, il aveva richiesto alla ditta il ritiro di un “Ape Car “ (perché Parte_1 CP_1
divenuto inidoneo all'utilizzo cui era destinato) nonché di due spazzatrici, senza dunque osservare le condizioni contrattuali sopra richiamate, sicché il CP_1
aveva risposto in data 18 febbraio 2005 e 30 aprile 2005, rappresentando di non poter procedere al loro ritiro, senza poter effettuare la previa verifica, in contraddittorio con il responsabile del , del “buono stato” degli Parte_1
automezzi concessi in locazione, che dovevano essere restituiti nelle medesime condizioni di perfetta funzionalità;
- con missiva del 30 maggio 2005 il chiedeva il ritiro degli Parte_1
automezzi e dichiarava anche di “interrompere ogni rapporto contrattuale in essere”, il , dal canto suo, opponeva altro legittimo rifiuto, fondato sui CP_1
medesimi motivi, in quanto, anche in tali circostanze, il locatario era venuto meno alle condizione contrattuali che imponevano una riconsegna in « buono stato dei veicoli, sia per la meccanica che per la carrozzeria » e, in particolare, di
« riconsegnarli nelle medesime condizioni» in cui erano stati originariamente consegnati.
Va, peraltro, aggiunto che nelle verifiche svolte in contraddittorio tra le parti, rispettivamente in data 9 maggio, 25 luglio e 26 settembre 2015, gli automezzi da ritirare presentavano ingenti danni, che avevano giustificato il rifiuto di riceverli da parte del . CP_1
Nello specifico, nel verbale di constatazione del 9 maggio 2005, sottoscritto da tecnici incaricati dal e da , emerge(va) - Parte_1 CP_1
quanto alla prima spazzatrice modello 110 NC targata CE768931 – che la stessa presentava i seguenti danni: “Gruppo frizione completo di campana e riduttore del motore ausiliare danneggiato a seguito di mancanza di olio con conseguente incendio, inoltre, mancano due spazzole laterali; mentre, la spazzatrice “Fiat
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Iveco” targata CE556894 presentava i seguenti danni “Manca gruppo completo di bobina pompa acqua del motore ausiliare depressione a 95 % per cui va rifatto completamente, motore carro da verificare perché da una prima indagine si nota che i filtri motore (aria, olio, gasolio ecc.) non sono stati mai sostituiti, sostituzione bocca di aspirazione e ruota, rimboccolamento di tutte le parti oscillanti del gruppo spazzatrice, rimboccolamento di tutte le balestre del carro, riparazione del cassone porta rifiuti completo di verniciature, controllo impianto elettrico, sistemazione tappezzeria interna, sostituzione pedana destra completa
e fanalico completo”.
Anche nel verbale del 26 settembre 2005 venivano accertati, sempre nel contraddittorio tra le parti, numerosi danni sugli automezzi “FIAT 160” tg.
FIB68587, “IVECO TREKKER 380” t.g. AB016EM, “FIAT 180” tg. AB455CX,
“EUROTEK FIAT 190” tg. AB475EX, nonché sulle due spazzatrici indicate sopra.
In tale verbale, a fronte delle contestazioni del sul fatto che i Parte_1
pezzi di ricambio che esso avrebbe dovuto produrre avevano un valore superiore rispetto quelli vecchi e guasti, la ditta si era offerta di fornire CP_1
“gratuitamente” tutti i pezzi di ricambio necessari, purché il Parte_1
provvedesse alle riparazioni;
tuttavia, a tale proposta, accettata dal tecnico del
“salva diversa volontà del direttore generale”, non aveva fatto seguito Parte_1
nessuna iniziativa da parte dell'appellante per provvedere alle riparazione degli automezzi, che , di fatto, erano rimasti ancora in suo possesso .
Alla luce di questi fatti, comprovati dalla documentazione in atti e dalle risultanze della c.t.u. svolta in sede di A.T.P., non può esservi dubbio sulla legittimità del rifiuto opposto dal , né tantomeno può sostenersi - come fa CP_1
l'appellante - che i danni riscontrati sugli automezzi fossero di modesta entità rispetto a quanto esso pagava come corrispettivo del contratto di locazione, considerato che tale parametro era evidentemente già stato considerato nella stipula dei due contratti, prorogati peraltro alle medesime condizioni, e che il medesimo , nella comunicazione del 31 agosto 2005, aveva ammesso Parte_1
l'esistenza dei danni, cui dover porre rimedio, sostenendo che gli automezzi non erano stati riconsegnati alla ditta “in quanto gli stessi CP_1
[…]necessitano di interventi di manutenzione, il cui costo certamente sarà di
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non poca importanza”.
Inconferente è, poi, il richiamo fatto nell'atto di appello a sentenze della
Corte di legittimità, in cui si elencano i casi in cui deve ritenersi legittimo il rifiuto del locatore di accettare la riconsegna del bene locato, in quanto essi si riferiscono ad ipotesi normali, in cui la riconsegna non è – a differenza del caso in esame- espressamente disciplinata dalle parti.
A tal riguardo, infatti, è sufficiente evidenziare che gli automezzi in esame erano risultati danneggiati anche per la non curanza e l'assenza della normale diligenza del nell'adempiere (anche) agli obblighi primari del locatario Parte_1
(ad es. nel verbale del verbale del 9 maggio 2005, risultava che la spazzatrice modello 110 NC targata CE768931 era danneggiata per mancata sostituzione dell'olio che aveva determinato il verificarsi di un incendio ed ancora dall' effettuata era emerso che numerosi cassoni degli automezzi erano in pessimo stato di conservazione a causa del mancato svuotamento della spazzatura che aveva determinato la formazione di materiale marcio).
Né possono giustificare i detti inadempimenti i rilievi dell'appellante, secondo cui i danni riportati dai suddetti automezzi erano riconducibili alla vetustà dei veicoli o alle corrosioni determinate dalle sostanze chimiche aggressive impiegate nelle attività di raccolta dei rifiuti, atteso che, sul punto, dagli atti non emerge nessun elemento che consenta di far risalire le anomalie e i guasti accertati a fenomeni di usura naturale, né vi è prova idonea che i danni riscontrati fossero effettivamente dovuti al normale deterioramento d'uso o a cause fisiologiche connesse alle vetustà dei mezzi.
II. In definitiva, il primo motivo di appello è palesemente infondato e va rigettato.
III. Infondato è anche il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante contesta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale – dopo avere dato atto che le parti avevano transatto la domanda avente ad oggetto il pagamento dei canoni maturati sino a giugno 2005 nonché di quelli maturati dal 2007 al 2014, che invero erano stati rinunziati dal con CP_1
l'accettazione della riconsegna dei mezzi, poi rottamati) - lo aveva condannato al pagamento dei canoni maturati nel periodo che andava dalla richiesta di ritiro
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degli automezzi di luglio 2005 sino a luglio 2007, anziché – come da esso sostenuto – al pagamento dei soli canoni dovuti per tutto il periodo necessario alla rimessione in pristino degli automezzi, come previsto da Cass.13222/2010.
La tesi a giudizio del Collegio non può ritenersi fondata, risultando inappropriato in tal caso il riferimento a precedenti giurisprudenziali relativi a casi in cui, in applicazione dell'art. 1590 c.c., il locatore aveva accettato di ritirare la cosa locata, poi rivelatasi consumata per l'uso, mentre nel caso in esame, il , aveva opposto un rifiuto, rivelatosi legittimo, a ritirare beni CP_1
danneggiati non per il loro normale uso, ma perché il conduttore non aveva adempiuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni locati.
Ne consegue che, in tali ipotesi, in applicazione dell'art. 1591 c.c. - secondo cui, il conduttore in mora, che deve restituire la cosa, è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno – correttamente il è stato condannato a Parte_1
pagare il corrispettivo maturato, sebbene avesse smesso di servirsi degli automezzi, a decorrere da luglio 2005 sino a luglio 2007 (cfr. Cass. 39179/2021;
Cass. 7424/2021; Cass.30960/2017; Cass.10394/2017; Cass.12977/2013, secondo cui “in tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato, … tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché tali somme non siano state corrisposte dal conduttore, il quale, versando in mora, agli effetti dell'art. 1220 c.c., rimane tenuto altresì al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand'anche abbia smesso di servirsi dell'immobile per
l'uso convenuto”).
IV. In definitiva, l'appello è infondato e va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
V. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore di , quale titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale, delle spese processuali del grado di giudizio, che vanno determinate in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 55/2014 (come d.m. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra 1.000.000,01 € e 2.000.000,00 €.
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Esse possono essere liquidate nel complessivo importo di 19.780,00 €, di cui 17.200,00 € per compensi (3.800,00 € per la fase di studio, 2.200,00 € per la fase introduttiva, 5.000,00 € per la fase di trattazione, 6.200,00 € per la fase decisoria) e 2.580,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori.
VI. In considerazione dell'esito dell'appello, occorre dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto
P .Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile bis) definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal
[...]
nei confronti di Parte_1
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, avverso la CP_1
sentenza del Tribunale di Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 2202/2019, pubblicata il 29 luglio 2019, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore di delle CP_1
spese del giudizio d'appello, che liquida in 19.780,00 €, di cui 17.200,00 € per compensi e 2.580,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 115/2002, dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 10 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(US D'RN) (TE MO)
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