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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01534/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 23/12/2025
N. 02461 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01534/2025 REG.RIC. N. 01536/2025 REG.RIC. N. 01538/2025 REG.RIC. N. 01540/2025 REG.RIC. N. 01542/2025 REG.RIC. N. 01544/2025 REG.RIC. N. 01545/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1534 del 2025, proposto dall'avvocato
RI DA RE, rappresentato e difeso in proprio, avendone i requisiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1536 del 2025, proposto dall'avvocato
RI DA RE, rappresentato e difeso in proprio, avendone i requisiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 01534/2025 REG.RIC.
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1538 del 2025, proposto dall'avvocato
RI DA RE, rappresentato e difeso in proprio, avendone i requisiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1540 del 2025, proposto dall'avvocato
RI DA RE, rappresentato e difeso in proprio, avendone i requisiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1542 del 2025, proposto dall'avvocato
RI DA RE, rappresentato e difeso in proprio, avendone i requisiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2025, proposto dall'avvocato
RI DA RE, rappresentato e difeso in proprio, avendone i requisiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 01534/2025 REG.RIC.
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2025, proposto dall'avvocato
RI DA RE, rappresentato e difeso in proprio, avendone i requisiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
A) quanto al ricorso n. 1534 del 2025: del decreto ingiuntivo n. 525/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Treviso, pubblicato in data 4 novembre 2024;
B) quanto al ricorso n. 1536 del 2025: del decreto ingiuntivo n. 526/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Treviso, pubblicato in data 4 novembre 2024;
C) quanto al ricorso n. 1538 del 2025: del decreto ingiuntivo n. 527/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Treviso, pubblicato in data 4 novembre 2024;
D) quanto al ricorso n. 1540 del 2025: del decreto ingiuntivo n. 528/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Treviso, pubblicato in data 4 novembre 2024;
E) quanto al ricorso n. 1542 del 2025: del decreto ingiuntivo n. 529/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Treviso, pubblicato in data 4 novembre 2024; N. 01534/2025 REG.RIC.
F) quanto al ricorso n. 1544 del 2025: del decreto ingiuntivo n. 566/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Treviso, pubblicato in data 25 novembre 2024;
G) quanto al ricorso n. 1545 del 2025: del decreto ingiuntivo n. 586/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Treviso, pubblicato in data 27 novembre 2024.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. Alberto
RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con i decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, per quanto di interesse, il Tribunale
Ordinario di Treviso ha ingiunto al Ministero dell'Istruzione e del Merito (in seguito, solo Ministero) di pagare all'avvocato RI DA RE:
- quale difensore antistatario della signora NA RE “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n. 525/2024);
- quale difensore antistatario della signora IZ RC “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n. 526/2024);
- quale difensore antistatario della signora RI SA EN “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella N. 01534/2025 REG.RIC.
misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n. 527/2024);
- quale difensore antistatario del signor LO LL “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n.
528/2024);
- quale difensore antistatario del signor ER BR “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n.
529/2024);
- quale difensore antistatario della signora IE TI “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n.
566/2024);
- quale difensore antistatario del signor UG Da OS “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 237,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 21,50” (decreto ingiuntivo n.
586/2024);
2. In data 4 novembre 2024, l'interessato ha notificato i decreti ingiuntivi n. 525/2024,
n. 526/2024, n. 527/2024, n. 528/2024, n. 529/2024 presso il domicilio digitale dell'Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l'esecuzione.
Nelle date del 25 novembre 2024 e del 27 novembre 2024, l'interessato ha parimenti notificati i decreti ingiuntivi, rispettivamente, n. 566/2024 e n. 586/2024 presso il domicilio digitale dell'Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l'esecuzione.
3. Poiché tali decreti ingiuntivi, nella parte concernente le spese di giudizio, non sono stati spontaneamente eseguiti dall'Amministrazione, l'interessato ha proposto in N. 01534/2025 REG.RIC.
proprio i presenti sette ricorsi per chiederne l'ottemperanza, onde ottenere il pagamento delle spese di giudizio liquidate in suo favore.
La parte ricorrente ha finanche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento e la fissazione della somma di denaro dovuta dal Ministero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
4. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. Alla camera di consiglio del 12 novembre 2025, nessuno è comparso e i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
6. In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno, per gli evidenti elementi di connessione oggettiva e soggettiva, riunire i sette ricorsi per una loro trattazione congiunta e per deciderli con un unico provvedimento, ai sensi degli artt. 43, comma
3, e 70 c.p.a.
D'altra parte, i limiti alla proposizione di ricorsi cumulativi nel processo amministrativo si riferiscono ai giudizi impugnatori e non anche alle controversie di giurisdizione esclusiva, aventi ad oggetto diritti soggettivi, ed ai giudizi di ottemperanza di più titoli esecutivi, connessi solo soggettivamente, purché azionati dalla stessa parte ricorrente nei confronti della medesima Amministrazione intimata, in quanto per tali giudizi, tenuto conto del rinvio esterno ex art. 39, comma 1, c.p.a., si applicano gli artt. 103 e 104 c.p.c., i quali consentono rispettivamente il cumulo delle domande, connesse oggettivamente (sia per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, cd. connessione propria, o per la dipendenza della decisione dalla risoluzione di identiche questioni, cd. connessione impropria) ed anche solo soggettivamente (cfr. T.A.R. Basilicata, Sez. I, 11 marzo 2024, n. 138; T.A.R.
Campania, Napoli, Sez. VIII, 13 giugno 2024, n. 3747). N. 01534/2025 REG.RIC.
7. Sempre in via preliminare, deve ritenersi che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il decorso del termine dilatorio di
120 giorni dalla notifica dei titoli esecutivi presso il domicilio digitale dell'Amministrazione di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
7.1. Parte ricorrente ha altresì provato il passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi di cui chiede l'esecuzione, tramite la produzione dei relativi decreti ex art. 647 c.p.c. del Tribunale di Treviso.
8. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.,
l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione ai decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, nella parte in cui hanno disposto la sua condanna al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione delle stesse in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e che quindi esso sia ancora inadempiente.
In conformità alle domande proposte, lo stesso Ministero deve quindi essere condannato a dare esecuzione ai decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, che hanno riconosciuto alla parte ricorrente, quale difensore dichiaratosi antistatario, la spettanza delle spese di lite.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione intimata di pagare, in favore della parte ricorrente:
- quale difensore antistatario della signora NA RE “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n. 525/2024);
- quale difensore antistatario della signora IZ RC “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella N. 01534/2025 REG.RIC.
misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n. 526/2024);
- quale difensore antistatario della signora RI SA EN “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n. 527/2024);
- quale difensore antistatario del signor LO LL “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n.
528/2024);
- quale difensore antistatario del signor ER BR “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n.
529/2024);
- quale difensore antistatario della signora IE TI “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n.
566/2024);
- quale difensore antistatario del signor UG Da OS “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 237,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 21,50” (decreto ingiuntivo n.
586/2024);
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Direttore Generale della “Direzione Generale per le N. 01534/2025 REG.RIC.
risorse umane e finanziarie” del Ministero dell'Istruzione e del Merito (indirizzo PEC: dgruf@postacert.istruzione.it), con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che dovrà a tal fine essergli effettuata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7.4. Per quanto riguarda la domanda di condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a., essa va respinta in considerazione dell'importo contenuto da corrispondere, nonché dell'avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione (§ 7.3).
Inoltre, occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti dell'Amministrazione inadempiente, ha tuttavia chiarito che “l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative»” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno
2014, n. 15).
Orbene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr. N. 01534/2025 REG.RIC.
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 2501; T.A.R. Lazio, Sez. III,
23 agosto 2018, n. 9022).
Sicché, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora non può essere accolta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del carattere seriale, del non elevato livello di complessità delle cause e delle attività difensive effettivamente svolte dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre restituzione dei contributi unificati versati, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EO SI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Alberto RA, Referendario, Estensore N. 01534/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Alberto RA
IL PRESIDENTE
EO SI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 23/12/2025
N. 02461 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01534/2025 REG.RIC. N. 01536/2025 REG.RIC. N. 01538/2025 REG.RIC. N. 01540/2025 REG.RIC. N. 01542/2025 REG.RIC. N. 01544/2025 REG.RIC. N. 01545/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1534 del 2025, proposto dall'avvocato
RI DA RE, rappresentato e difeso in proprio, avendone i requisiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1536 del 2025, proposto dall'avvocato
RI DA RE, rappresentato e difeso in proprio, avendone i requisiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 01534/2025 REG.RIC.
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1538 del 2025, proposto dall'avvocato
RI DA RE, rappresentato e difeso in proprio, avendone i requisiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1540 del 2025, proposto dall'avvocato
RI DA RE, rappresentato e difeso in proprio, avendone i requisiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1542 del 2025, proposto dall'avvocato
RI DA RE, rappresentato e difeso in proprio, avendone i requisiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2025, proposto dall'avvocato
RI DA RE, rappresentato e difeso in proprio, avendone i requisiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 01534/2025 REG.RIC.
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2025, proposto dall'avvocato
RI DA RE, rappresentato e difeso in proprio, avendone i requisiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
A) quanto al ricorso n. 1534 del 2025: del decreto ingiuntivo n. 525/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Treviso, pubblicato in data 4 novembre 2024;
B) quanto al ricorso n. 1536 del 2025: del decreto ingiuntivo n. 526/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Treviso, pubblicato in data 4 novembre 2024;
C) quanto al ricorso n. 1538 del 2025: del decreto ingiuntivo n. 527/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Treviso, pubblicato in data 4 novembre 2024;
D) quanto al ricorso n. 1540 del 2025: del decreto ingiuntivo n. 528/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Treviso, pubblicato in data 4 novembre 2024;
E) quanto al ricorso n. 1542 del 2025: del decreto ingiuntivo n. 529/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Treviso, pubblicato in data 4 novembre 2024; N. 01534/2025 REG.RIC.
F) quanto al ricorso n. 1544 del 2025: del decreto ingiuntivo n. 566/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Treviso, pubblicato in data 25 novembre 2024;
G) quanto al ricorso n. 1545 del 2025: del decreto ingiuntivo n. 586/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Treviso, pubblicato in data 27 novembre 2024.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. Alberto
RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con i decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, per quanto di interesse, il Tribunale
Ordinario di Treviso ha ingiunto al Ministero dell'Istruzione e del Merito (in seguito, solo Ministero) di pagare all'avvocato RI DA RE:
- quale difensore antistatario della signora NA RE “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n. 525/2024);
- quale difensore antistatario della signora IZ RC “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n. 526/2024);
- quale difensore antistatario della signora RI SA EN “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella N. 01534/2025 REG.RIC.
misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n. 527/2024);
- quale difensore antistatario del signor LO LL “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n.
528/2024);
- quale difensore antistatario del signor ER BR “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n.
529/2024);
- quale difensore antistatario della signora IE TI “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n.
566/2024);
- quale difensore antistatario del signor UG Da OS “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 237,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 21,50” (decreto ingiuntivo n.
586/2024);
2. In data 4 novembre 2024, l'interessato ha notificato i decreti ingiuntivi n. 525/2024,
n. 526/2024, n. 527/2024, n. 528/2024, n. 529/2024 presso il domicilio digitale dell'Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l'esecuzione.
Nelle date del 25 novembre 2024 e del 27 novembre 2024, l'interessato ha parimenti notificati i decreti ingiuntivi, rispettivamente, n. 566/2024 e n. 586/2024 presso il domicilio digitale dell'Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l'esecuzione.
3. Poiché tali decreti ingiuntivi, nella parte concernente le spese di giudizio, non sono stati spontaneamente eseguiti dall'Amministrazione, l'interessato ha proposto in N. 01534/2025 REG.RIC.
proprio i presenti sette ricorsi per chiederne l'ottemperanza, onde ottenere il pagamento delle spese di giudizio liquidate in suo favore.
La parte ricorrente ha finanche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento e la fissazione della somma di denaro dovuta dal Ministero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
4. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. Alla camera di consiglio del 12 novembre 2025, nessuno è comparso e i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
6. In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno, per gli evidenti elementi di connessione oggettiva e soggettiva, riunire i sette ricorsi per una loro trattazione congiunta e per deciderli con un unico provvedimento, ai sensi degli artt. 43, comma
3, e 70 c.p.a.
D'altra parte, i limiti alla proposizione di ricorsi cumulativi nel processo amministrativo si riferiscono ai giudizi impugnatori e non anche alle controversie di giurisdizione esclusiva, aventi ad oggetto diritti soggettivi, ed ai giudizi di ottemperanza di più titoli esecutivi, connessi solo soggettivamente, purché azionati dalla stessa parte ricorrente nei confronti della medesima Amministrazione intimata, in quanto per tali giudizi, tenuto conto del rinvio esterno ex art. 39, comma 1, c.p.a., si applicano gli artt. 103 e 104 c.p.c., i quali consentono rispettivamente il cumulo delle domande, connesse oggettivamente (sia per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, cd. connessione propria, o per la dipendenza della decisione dalla risoluzione di identiche questioni, cd. connessione impropria) ed anche solo soggettivamente (cfr. T.A.R. Basilicata, Sez. I, 11 marzo 2024, n. 138; T.A.R.
Campania, Napoli, Sez. VIII, 13 giugno 2024, n. 3747). N. 01534/2025 REG.RIC.
7. Sempre in via preliminare, deve ritenersi che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il decorso del termine dilatorio di
120 giorni dalla notifica dei titoli esecutivi presso il domicilio digitale dell'Amministrazione di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
7.1. Parte ricorrente ha altresì provato il passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi di cui chiede l'esecuzione, tramite la produzione dei relativi decreti ex art. 647 c.p.c. del Tribunale di Treviso.
8. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.,
l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione ai decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, nella parte in cui hanno disposto la sua condanna al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione delle stesse in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e che quindi esso sia ancora inadempiente.
In conformità alle domande proposte, lo stesso Ministero deve quindi essere condannato a dare esecuzione ai decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, che hanno riconosciuto alla parte ricorrente, quale difensore dichiaratosi antistatario, la spettanza delle spese di lite.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione intimata di pagare, in favore della parte ricorrente:
- quale difensore antistatario della signora NA RE “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n. 525/2024);
- quale difensore antistatario della signora IZ RC “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella N. 01534/2025 REG.RIC.
misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n. 526/2024);
- quale difensore antistatario della signora RI SA EN “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n. 527/2024);
- quale difensore antistatario del signor LO LL “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n.
528/2024);
- quale difensore antistatario del signor ER BR “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n.
529/2024);
- quale difensore antistatario della signora IE TI “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 473,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 49,00” (decreto ingiuntivo n.
566/2024);
- quale difensore antistatario del signor UG Da OS “le spese di causa liquidate, quanto alle competenze, in € 237,00 oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in € 21,50” (decreto ingiuntivo n.
586/2024);
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Direttore Generale della “Direzione Generale per le N. 01534/2025 REG.RIC.
risorse umane e finanziarie” del Ministero dell'Istruzione e del Merito (indirizzo PEC: dgruf@postacert.istruzione.it), con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che dovrà a tal fine essergli effettuata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7.4. Per quanto riguarda la domanda di condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a., essa va respinta in considerazione dell'importo contenuto da corrispondere, nonché dell'avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione (§ 7.3).
Inoltre, occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti dell'Amministrazione inadempiente, ha tuttavia chiarito che “l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative»” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno
2014, n. 15).
Orbene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr. N. 01534/2025 REG.RIC.
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 2501; T.A.R. Lazio, Sez. III,
23 agosto 2018, n. 9022).
Sicché, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora non può essere accolta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del carattere seriale, del non elevato livello di complessità delle cause e delle attività difensive effettivamente svolte dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre restituzione dei contributi unificati versati, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EO SI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Alberto RA, Referendario, Estensore N. 01534/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Alberto RA
IL PRESIDENTE
EO SI
IL SEGRETARIO