Articolo 12 della Legge 25 luglio 1971, n. 568
Articolo 11Articolo 13
Versione
25 agosto 1971
Art. 12.
Le assegnazioni degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge verranno effettuate per ogni localita' sede delle costruzioni previ bandi di concorso da emanarsi dalla competente prefettura in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 , integrato dalle norme di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 389 .
Gli alloggi costruiti con i finanziamenti previsti dalla presente legge verranno assegnati in locazione semplice ed i relativi canoni di affitto saranno stabiliti a norma dell' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 .
Entrata in vigore il 25 agosto 1971