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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 22/12/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1790/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1790/2025 promossa da: nato a [...] il [...], codice fiscale e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Laura
LI ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma (RM) alla Via Vigliena n. 2, giusta procura allegata al ricorso e nata a [...] il [...], codice fiscale , e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Perrella
Festa ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma (RM), alla Via Tuscolana n. 851, giusta procura allegata al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni di separazione:
“CONDIZIONI
1. i coniugi vivranno separati in vicendevole rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la casa coniugale, sita in Fara in Sabina, Fraz. Passo Corese, Str. Prov.le 41/B – Via Farense n.
97, ove i figli stabilmente risiedono e di proprietà della sig.ra viene assegnata a Parte_2 quest'ultima, con i mobili, gli arredi, e le relative pertinenze;
1
3. il figlio viene affidato ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni Per_1 inerenti a questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo dai ricorrenti tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del proprio figlio;
4. il sig. potrà esercitare il diritto di visita liberamente, mentre i tempi di permanenza Parte_1 del minore presso l'abitazione paterna durante le festività natalizie, pasquali e nel corso delle vacanze estive, verranno concordati tra le parti come da prassi consolidata tra le stesse;
5. in considerazione del fatto che, oltre al figlio minore anche il figlio vive Per_1 Per_2 ancora con la madre presso la casa coniugale, pur essendo ormai maggiorenne, ma non ancora del tutto autosufficiente economicamente, quale contributo al mantenimento dei figli in eguale misura, con decorrenza dal deposito della domanda, determinare in complessivi Euro 1.200,00 ( milleduecento/00 ) l'assegno che il sig. verserà alla sig.ra mediante Parte_1 Parte_2 accredito in c/c entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, e che sarà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT (FOI) relativo alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, tenendo conto della variazione intervenuta nel mese anteriore alla decorrenza dell'assegno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
6. con riferimento alla summenzionata domanda di contributo economico, le parti chiedono di essere esonerate reciprocamente dall'obbligo di allegare al presente ricorso sia le dichiarazioni dei redditi che gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari dell'ultimo triennio, sia la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili o mobili registrati, nonché di quote sociali;
7. le spese straordinarie nell'interesse dei figli (secondo il Protocollo del Tribunale di Rieti del
5/6/2016) sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
8. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio sostentamento. All'esito del giudizio di separazione, ricorrendone i requisiti e decorso il termine di legge, i ricorrenti
CHIEDONO all'Ecc.mo Tribunale di Rieti di dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle stesse condizioni della separazione, tenuto conto al riguardo che:
- gli esponenti dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire
l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta, ex art.
473 bis 51 c.p.c.
2 - dichiarano altresì che non sono pendenti procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esse connesse.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 15 Luglio 2000 in Bracciano (RM), trascritto nei registri dello Stato
Civile del detto Comune (atto n° 62, Parte II, Serie A, Anno 2000, Ufficio 1), e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione coniugale sono nati il Persona_3
24/04/2004, e il 25/02/2009; l'unione si è protratta presso la casa coniugale di Persona_4
Fara in Sabina, Fraz. Passo Corese, Str. Prov.le 41/B – Via Farense n. 97 sino al mese di luglio dell'anno 2014; il figlio maggiore ha svolto attività di volontariato nel Servizio Civile Nazionale a decorrere dal giorno 23 settembre 2024 sino al 19.09.2025, con un reddito mensile netto di Euro
500,00 circa, ed è attualmente alla ricerca di un impiego, mentre il figlio frequenta il terzo Per_1 anno del Liceo scientifico “ Lorenzo Rocci ”; i coniugi sono lavoratori alle dipendenze della
Istituzione Formativa della Provincia di Rieti, la signora e dell' Parte_2 [...]
il quale esercita ad oggi la propria attività Controparte_1 lavorativa nella Repubblica socialista del Vietnam, presso la sede di Hanoi, ove permarrà sino al
31.12.2025, non avendo ancora ricevuto formale comunicazione di proroga del contratto di lavoro per un ulteriore anno da parte dell' medesima;
la e il hanno percepito CP_1 Pt_2 Pt_1 nell'ultimo triennio, rispettivamente, una retribuzione di circa Euro 1.800,00 per tredici mensilità e di circa Euro 3.800,00 per tredici mensilità, oltre indennità di trasferta;
tra essi coniugi sono insorti da molto tempo insanabili contrasti, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e per tale ragione, oltreché per esigenze di lavoro, il marito si è allontanato dalla casa coniugale, con il consenso della moglie, sin dal mese di luglio dell'anno 2014, portando con sé i propri effetti personali;
dal momento della loro separazione di fatto i coniugi non hanno più convissuto, tuttavia, nonostante il venir meno dell'affectio coniugalis, sono riusciti a regolare i loro rapporti in un clima di concordia e serenità nell'interesse dei figli;
i coniugi attualmente sono in regime di comunione legale dei beni, non avendo effettuato all'atto della celebrazione alcuna scelta in ordine al regime patrimoniale in deroga a quello legale.
All'udienza del 27 novembre 2025, tenuta con modalità di scambio note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
3 Il PM ha espresso parere favorevole in data 15.12.2025.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità e la regolamentazione del diritto di frequentazione del figlio col genitore non collocatario tiene conto della età del ragazzo e garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
4
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da da Parte_1 Parte_2
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per matrimonio contratto in data 15 luglio 2000 in Bracciano (RM);
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_3
(Atto n° 62, Parte II, Serie A, Anno 2000, Ufficio 1);
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1790/2025 promossa da: nato a [...] il [...], codice fiscale e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Laura
LI ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma (RM) alla Via Vigliena n. 2, giusta procura allegata al ricorso e nata a [...] il [...], codice fiscale , e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Perrella
Festa ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma (RM), alla Via Tuscolana n. 851, giusta procura allegata al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni di separazione:
“CONDIZIONI
1. i coniugi vivranno separati in vicendevole rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la casa coniugale, sita in Fara in Sabina, Fraz. Passo Corese, Str. Prov.le 41/B – Via Farense n.
97, ove i figli stabilmente risiedono e di proprietà della sig.ra viene assegnata a Parte_2 quest'ultima, con i mobili, gli arredi, e le relative pertinenze;
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3. il figlio viene affidato ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni Per_1 inerenti a questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo dai ricorrenti tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del proprio figlio;
4. il sig. potrà esercitare il diritto di visita liberamente, mentre i tempi di permanenza Parte_1 del minore presso l'abitazione paterna durante le festività natalizie, pasquali e nel corso delle vacanze estive, verranno concordati tra le parti come da prassi consolidata tra le stesse;
5. in considerazione del fatto che, oltre al figlio minore anche il figlio vive Per_1 Per_2 ancora con la madre presso la casa coniugale, pur essendo ormai maggiorenne, ma non ancora del tutto autosufficiente economicamente, quale contributo al mantenimento dei figli in eguale misura, con decorrenza dal deposito della domanda, determinare in complessivi Euro 1.200,00 ( milleduecento/00 ) l'assegno che il sig. verserà alla sig.ra mediante Parte_1 Parte_2 accredito in c/c entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, e che sarà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT (FOI) relativo alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, tenendo conto della variazione intervenuta nel mese anteriore alla decorrenza dell'assegno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
6. con riferimento alla summenzionata domanda di contributo economico, le parti chiedono di essere esonerate reciprocamente dall'obbligo di allegare al presente ricorso sia le dichiarazioni dei redditi che gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari dell'ultimo triennio, sia la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili o mobili registrati, nonché di quote sociali;
7. le spese straordinarie nell'interesse dei figli (secondo il Protocollo del Tribunale di Rieti del
5/6/2016) sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
8. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio sostentamento. All'esito del giudizio di separazione, ricorrendone i requisiti e decorso il termine di legge, i ricorrenti
CHIEDONO all'Ecc.mo Tribunale di Rieti di dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle stesse condizioni della separazione, tenuto conto al riguardo che:
- gli esponenti dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire
l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta, ex art.
473 bis 51 c.p.c.
2 - dichiarano altresì che non sono pendenti procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esse connesse.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 15 Luglio 2000 in Bracciano (RM), trascritto nei registri dello Stato
Civile del detto Comune (atto n° 62, Parte II, Serie A, Anno 2000, Ufficio 1), e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione coniugale sono nati il Persona_3
24/04/2004, e il 25/02/2009; l'unione si è protratta presso la casa coniugale di Persona_4
Fara in Sabina, Fraz. Passo Corese, Str. Prov.le 41/B – Via Farense n. 97 sino al mese di luglio dell'anno 2014; il figlio maggiore ha svolto attività di volontariato nel Servizio Civile Nazionale a decorrere dal giorno 23 settembre 2024 sino al 19.09.2025, con un reddito mensile netto di Euro
500,00 circa, ed è attualmente alla ricerca di un impiego, mentre il figlio frequenta il terzo Per_1 anno del Liceo scientifico “ Lorenzo Rocci ”; i coniugi sono lavoratori alle dipendenze della
Istituzione Formativa della Provincia di Rieti, la signora e dell' Parte_2 [...]
il quale esercita ad oggi la propria attività Controparte_1 lavorativa nella Repubblica socialista del Vietnam, presso la sede di Hanoi, ove permarrà sino al
31.12.2025, non avendo ancora ricevuto formale comunicazione di proroga del contratto di lavoro per un ulteriore anno da parte dell' medesima;
la e il hanno percepito CP_1 Pt_2 Pt_1 nell'ultimo triennio, rispettivamente, una retribuzione di circa Euro 1.800,00 per tredici mensilità e di circa Euro 3.800,00 per tredici mensilità, oltre indennità di trasferta;
tra essi coniugi sono insorti da molto tempo insanabili contrasti, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e per tale ragione, oltreché per esigenze di lavoro, il marito si è allontanato dalla casa coniugale, con il consenso della moglie, sin dal mese di luglio dell'anno 2014, portando con sé i propri effetti personali;
dal momento della loro separazione di fatto i coniugi non hanno più convissuto, tuttavia, nonostante il venir meno dell'affectio coniugalis, sono riusciti a regolare i loro rapporti in un clima di concordia e serenità nell'interesse dei figli;
i coniugi attualmente sono in regime di comunione legale dei beni, non avendo effettuato all'atto della celebrazione alcuna scelta in ordine al regime patrimoniale in deroga a quello legale.
All'udienza del 27 novembre 2025, tenuta con modalità di scambio note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
3 Il PM ha espresso parere favorevole in data 15.12.2025.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse del figlio;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità e la regolamentazione del diritto di frequentazione del figlio col genitore non collocatario tiene conto della età del ragazzo e garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
4
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da da Parte_1 Parte_2
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per matrimonio contratto in data 15 luglio 2000 in Bracciano (RM);
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_3
(Atto n° 62, Parte II, Serie A, Anno 2000, Ufficio 1);
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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