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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 22/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1543/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1543/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Baglioni, ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio sito in Arezzo, Via Guido Monaco, n. 48,
PARTE ATTRICE contro
e per essa quale mandataria per la gestione del credito rappresentata CP_1 Controparte_2
e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco
Pugi sito in Arezzo, Via F. Crispi, n. 9,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio e per Parte_1 CP_1 essa quale mandataria proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 399/2023 Controparte_2 emesso in data 30.03.2023 dal Tribunale di Arezzo, con il quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 10.019,66, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, a titolo di saldo del conto corrente n. 631662 intrattenuto con “CA Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ovvero
[...]
Controparte_3
ha agito in sede monitoria rappresentando di esser divenuta l'attuale titolare del credito per CP_1 cui è causa a seguito di cessione da (contratto di cessione di crediti stipulato in data CP_4
23.12.2019, di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
IAna del 16.01.2020 - Parte Seconda n.
7 - doc. 2 monitorio), la quale, a sua volta, lo aveva acquistato da CA Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ovvero per le Controparte_3
pagina 1 di 8 (contratto di cessione di crediti stipulato in data 23.12.2020, di cui all'avviso di CP_3 cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna del 09.01.2021 - Parte Seconda n.
4 - doc. 3 monitorio).
Parte opponente ha esposto in fatto che: in qualità di socia nonché Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Dea Preziosi S.r.l. (doc. 2) ha intrattenuto rapporti di conto corrente ordinario con CA Monte dei Paschi di Siena S.p.A., interrotti sin dall'anno 2009, previa apertura, in data
24.07.2009, di nuovi conti correnti presso Veneto CA S.p.A. (già Controparte_5
- doc. 3); dopo la chiusura dei rapporti con CA Monte dei Paschi di Siena
[...]
S.p.A. non ha mai ricevuto richieste dal vecchio istituto di credito, né come legale rappresentante della società, né come garante di questa, né come privato consumatore, e alcuna documentazione le è stata trasmessa dalla banca, neanche le comunicazioni periodiche cui sarebbe stata tenuta ex lege in costanza di un qualunque tipo di rapporto contrattuale;
a distanza di oltre quattordici anni dalla cessazione dei suddetti rapporti bancari, dopo aver fatto accesso ad una procedura concorsuale in veste di legale rappresentante della Dea Preziosi S.r.l. (doc. 4), solo con la notifica dell'opposto decreto ingiuntivo ha appreso dell'esistenza del presunto credito vantato da sedicente cessionaria di CP_1 CP_3 oppure di , rimasto celato per tutto questo lungo tempo, e Controparte_3 neppure emerso dalle risultanze dell'interpello alla Centrale Rischi della CA d'IA nel 2015, coevo alla richiesta di accesso alla procedura concorsuale (cfr. doc. 5); non ha mai ricevuto alcuna comunicazione, né tanto meno alcuna diffida ad adempiere, né da , né da né, CP_3 CP_4 da ultimo, da odierna convenuta, pertanto, l'inerzia dei presunti creditori protratta dal 2009 CP_1 ha comportato l'estinzione del diritto stesso, ammesso che il credito possa ritenersi esistente.
Tanto premesso in fatto, a sostegno dell'opposizione parte opponente ha eccepito, in via pregiudiziale,
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda azionata da e per essa dalla mandataria CP_1
per violazione dell'art. 2, co. 6 della Legge n. 130/1999 non risultando le dette Controparte_2 società iscritte all'albo ex art. 106 T.U.B.; nel merito, in via pregiudiziale, ha allegato il difetto di legittimazione attiva e della titolarità del credito in capo a in assenza di prova in ordine CP_1 all'inserimento del credito azionato nel perimetro della cessione da CA Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. ovvero ad e nella successiva da Controparte_3 CP_4 quest'ultima in favore in favore di Parte opponente ha dedotto, altresì, che la documentazione CP_1 prodotta in fase monitoria non è idonea a fornire adeguata prova del credito oggetto del d.i. ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato per decorso del termine decennale dall'interruzione dei rapporti inter partes.
Sulla base di tali allegazioni, parte opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Arezzo, in accoglimento della qui svolta opposizione:
IN VIA PREGIUDIZIALE NEL RITO :
accertato e preso atto che ha per oggetto sociale esclusivamente la realizzazione di una o più CP_1 operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della Legge n. 130/1999 con esclusione dell'attività degli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB, dichiarare il difetto di capacità di
pagina 2 di 8 agire della medesima per contrarietà a norme imperative (artt. 2 Legge cit., 106 e 132 TUB) avendo posto in essere attività di riscossione del presunto credito , supposto come ceduto, in assenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 6 Legge n. 130/1999, con ogni consequenziale pronuncia;
NEL MERITO:
- In via pregiudiziale:
in subordine, nella denegata ed avversata ipotesi in cui fosse respinta la conclusione preliminare e pregiudiziale testé formulata, accertato e preso atto che ha fondato la propria domanda in CP_1 difetto di prova circa l'inclusione del credito dedotto in giudizio nella congerie di crediti “derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche vantati nei confronti di debitori classificati come “in sofferenza ” nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019”, già di titolarità di CA
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ovvero di oggetto Controparte_3 delle cessioni in blocco intercorse, la prima, in data 23.12.2019, tra i suddetti istituti di credito e
e la seconda, in data 23.12.2020, tra e revocare il Decreto CP_4 CP_4 CP_1
Ingiuntivo nr. 399/2023 in quanto emesso in mancanza di prova scritta relativa alla legittimazione ad agire e/o alla titolarità dal lato attivo del rapporto;
- In subordine:
accertato e preso atto della interruzione dei rapporti bancari tra l'opponente e la banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.a. avvenuta nell'anno 2009 e l'inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio mantenuta nel tempo, dichiararsi l'estinzione dell'avversa pretesa per intervenuta prescrizione, con conseguente revoca del D.I. nr. 399/2023 . Spese e compensi professionali comprensivi di spese generali, rifusi” .
Si è costituita in giudizio e per essa quale mandataria contestando le CP_1 Controparte_2 avverse deduzioni e deducendo: che la documentazione prodotta sin dalla fase monitoria è idonea a fornire adeguata prova scritta del credito oggetto del d.i., rilevando la genericità e l'infondatezza dell'avversa opposizione sfornita di elementi probatori;
di aver intimato all'opponente il pagamento di quanto ingiunto con raccomandata del 16.07.2022 (doc. 4 monitorio), la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 06.09.2022; che la sig.ra era già stata messa a conoscenza Pt_1 dell'esposizione debitoria con lettera di diffida inviatale dalla cedente CA Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. in data 04.03.2019 e ricevuta in data 27.03.2019 (doc. 4 comparsa); che contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente il conto corrente non è stato chiuso nel 2009, infatti, in data 18.02.2014 l'odierna opponente ha richiesto ed ottenuto da CA Monte dei Paschi di Siena S.p.A. la concessione di un fido sul conto corrente n. 127904 (doc. 5), e dopo la raccomandata del 27.03.2019 nulla ha osservato a riguardo, attendendo la notifica del decreto ingiuntivo;
che è una società iscritta CP_1 all'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione SPV ai sensi del Provvedimento della CA d'IA del 07.06.2017 n. 35686.5, avente per oggetto esclusivo l'acquisto di finanziamenti o altre attività finanziarie cedute da banche o da altri intermediari (finanziatori cedenti); che le società veicolo di cartolarizzazione (c.d. SPV) di cui all'art. 3 della L. n. 130/1999 non devono chiedere un'autorizzazione per poter operare, ma sono tenute ad iscriversi in un elenco tenuto dalla CA
pagina 3 di 8 d'IA ai sensi del Provvedimento della CA d'IA del 07.06.2017, che disciplina gli obblighi statistici e di comunicazione anagrafica di tali società ai sensi del Regolamento (UE) n. 1075/2013; la titolarità del credito da parte di l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, considerato che CP_1 il contratto di affidamento è stato sottoscritto dalla sig.ra nel 2014, e il termine prescrizionale Pt_1 non è spirato, risultando debitamente interrotto sia con la missiva inviata da nel Controparte_3
2019 (doc. 4 comparsa), che successivamente con la diffida ad adempiere datata 16.07.2022 (doc. 4 monitorio).
Tanto premesso, parte opposta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 517/2023 - N. R.G.
1226/2023;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento della minor somma che dovesse Parte_1 risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. da parte della sola opponente e rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita documentalmente;
depositate note conclusive, viene decisa con la presente sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma.
Preliminarmente dev'essere rigettata l'eccezione di difetto di capacità ad agire in capo all'opposta e alla sua mandataria per contrarietà a norme imperative (artt. 2 Legge 130/199, 106 e 132 TUB) per avere posto in essere attività di riscossione del credito, in assenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 6
Legge n. 130/1999.
Al riguardo va rilevato che la Corte di Cassazione con ordinanza n. 7243/2024 ha affermato che “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. Civ, Sez. 3, Ordinanza n. 7243 del 18.03.2024). pagina 4 di 8 L'adito Tribunale, anche in composizione collegiale, si è già espresso in senso conforme a quanto statuito dalla Corte di Cassazione affermando “la Corte si è espressa in maniera netta sulla specifica questione oggetto di causa, escludendo che possa predicarsi la nullità del contratto con il quale una società veicolo di cartolarizzazione abbia incaricato di recuperare il credito un soggetto non iscritto nell'apposito albo tenuto dalla CA d'IA (Cass. 28148/2023 e Cass. 7243/2024). In estrema sintesi, i giudici di legittimità hanno ritenuto che gli articoli asseritamente violati (2, comma 6, e 106
TUB) «non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla CA d'IA) e presidiati anche da norme penali», ragion per cui
«non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”».
Ancor più rilevante, tuttavia, è un'altra pronuncia della Suprema Corte (Cass. 4427/2024), ancorché intervenuta in un settore diverso da quello bancario. Anche in quel caso la parte debitrice aveva lamentato la nullità della cessione del credito per carenza in capo alla parte attrice dell'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB. Ecco, i giudici di legittimità, dopo aver rilevato che rientra nell'attività di «concessione di finanziamenti» anche «l'acquisto di crediti a titolo oneroso» (art. 2, comma 1, del D.M. 53/2015, attuativo dell'art. 106 TUB), hanno avuto cura di perimetrare il concetto e di evidenziare che «dal tenore letterale delle disposizioni in esame si evince che per aversi attività di finanziamento non è sufficiente una cessione di credito di cui sia parte un soggetto che operi nei confronti dei terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che tale cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che essa comporti la messa a disposizione di denaro o altra utilità». Ed è del tutto evidente che nella fattispecie RT (ed oggi ) abbiano Pt_2 acquistato i crediti senza, tuttavia, aver elargito alcun servizio di finanziamento nei confronti dei reclamanti, avendo come unico interesse quello di procedere all'incasso del credito ceduto per il tramite di proprie mandatarie.
Insomma, la giurisprudenza di legittimità ha, da un lato, affermato che l'iscrizione all'albo previsto dall'art. 106 TUB non verrebbe in gioco in presenza di cessioni in blocco di crediti deteriorati e, dall'altro lato, che in ogni caso la violazione di tale disposizione non avrebbe implicazioni sul piano civilistico.
Proprio in forza di tali principi di diritto, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, chiamato in causa con un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. dal Tribunale di Brindisi, nel maggio scorso ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che «le due richiamate decisioni (quelle del 2024, n.d.r.) delineano un quadro convergente e forniscono, nel quadro di una nomofilachia circolare, precise indicazioni, utilizzabili dal giudice di merito ai fini della risoluzione del caso sottoposto al suo esame, concernendo, l'una, i presupposti per l'applicazione dell'art. 106 del testo unico bancario (obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari), e, l'altra, l'esclusione di tale obbligo per le società incaricate della riscossione, anche coattiva, del credito»” (ordinanza del 20.11.2024 Pres. Est. Pani). pagina 5 di 8 Ritiene il Tribunale le motivazioni sopra riportate del tutto condivisibili e conformi alla giurisprudenza di legittimità.
Nel merito, l'opposizione proposta da è fondata e deve trovare accoglimento per le Parte_1 ragioni che si vanno ad esporre.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Tanto premesso, e richiamato il principio della “ragione più liquida” (Cass. SS.UU. n. 9936/2014), risulta assorbente l'esame del motivo di opposizione relativo alla carenza di prova del credito azionato.
Si ricorda che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito “testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato “decreto ingiuntivo”, recita: “la CA d'IA e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente.
Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857
c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può “produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB”, vale a dire il pagina 6 di 8 documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio
2011).
Tuttavia, per giurisprudenza costante è onere della banca, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, depositare tutti gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto, come recentemente ribadito da
Cass. Civ., sez. I, sent. 2 agosto 2013, n. 18541: “superata la fase monitoria, nella quale possono essere prodotti gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto, ai sensi del citato art. 50 T.U.B. attualmente vigente, nel successivo giudizio a cognizione piena, una volta che sia stata contestata, per mancanza dei requisiti di legge, la pattuizione degli interessi ultralegali la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio”.
Tale orientamento è stato ribadito più volte dalla Suprema Corte;
si veda, tra le tante, sentenza n.
23313/18 “La banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto
e senza interruzioni”.
Sicché, nel giudizio di opposizione, aprendosi una fase a cognizione piena e nel contraddittorio delle parti, la banca è onerata alla piena dimostrazione del credito vantato, ed in particolare del titolo contrattuale sul quale esso trova fondamento, nonché, trattandosi di rapporto di durata, di tutta la sequenza delle movimentazioni che sono state effettuate nel corso degli anni.
Nel caso in esame, tuttavia, tale onere non risulta assolto dalla CA opposta.
Invero, in sede monitoria la CA ha prodotto esclusivamente l'estratto conto certificato ex art. 50
T.U.B.; parte opposta non ha depositato il contratto di apertura del conto corrente sulla cui base è fondato il decreto ingiuntivo e nemmeno gli estratti conto relativi alla movimentazione del rapporto.
I suddetti documenti non sono stati depositati neanche nel presente giudizio, nonostante la specifica eccezione sollevata da parte opponente sin dall'atto di citazione in ordine all'esistenza del credito (“la
Sig.ra apprende oggi, dall'esame del fascicolo telematico della procedura monitoria Parte_1 intrapresa nei suoi confronti da tale sedicente cessionaria del Monte dei Paschi di Siena CP_1 oppure alternativamente (???) di dell'esistenza di un Controparte_3 presunto credito già vantato da una delle due banche (a scelta di chi non è dato sapere), rimasto curiosamente celato per tutto questo lunghissimo lasso di tempo ed azionato ex post, con il decreto ingiuntivo oggetto del presente gravame.
Ebbene, oltre a dubitare grandemente dell'esistenza stessa di un tale credito, neppure emerso dalle risultanze dell'interpello alla Centrale Rischi della CA d'IA nell'anno 2015, coevo alla richiesta di accesso alla procedura concorsuale (cfr. DOC. 5), resta il fatto che l'inerzia del suo titolare protratta dal 2009 per l'innanzi, ha senz'altro comportato l'estinzione del diritto stesso”).
Va al riguardo evidenziato che il doc. 5 prodotto dall'opposta non è il contratto di apertura del conto corrente ma una richiesta di affidamento, peraltro non sottoscritta dall'opponente e quindi priva di qualsivoglia valore contrattuale.
pagina 7 di 8 Inoltre, nemmeno nella comunicazione prodotta sub doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta si fa specifico riferimento al rapporto per cui causa;
invero, con tale raccomandata, risalente al marzo 2019, CA Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha comunicato di aver provveduto “alla revoca di tutti gli affidamenti già a Voi accordati e comunque al recesso dei rapporti da Voi intrattenuti con la nostra CA”, senza fare riferimento ai singoli rapporti in essere tra le parti. Non essendo stati prodotti gli estratti conto, non vi è prova che a quella data il rapporto di conto corrente oggetto di causa fosse ancora aperto e parte opponente ha dedotto sin dall'atto di opposizione di non avere più intrattenuto alcun rapporto di conto corrente con dal 2009. CP_3
Di conseguenza, stante la mancanza del contratto originario e delle relative movimentazioni, la domanda di pagamento avanzata dalla CA non può trovare accoglimento, non avendo l'opposta fornito prova dell'esistenza credito e ancor prima del titolo posto a fondamento del ricorso monitorio.
In conclusione, va accolta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, va revocato il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite sono poste a carico di parte opposta e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata
(valore € 5.200,00 - 26.000,00 parametri medi fasi studio e introduttiva;
ridotti del 50% per restanti fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 399/2023 (R.G. 892/2023) emesso in data 30.03.2023;
- condanna parte opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in € 3.387,00 per onorari e in € 145,50 per spese oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.
Arezzo, 22/04/2025
Il Giudice
Marina Rossi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1543/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Baglioni, ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio sito in Arezzo, Via Guido Monaco, n. 48,
PARTE ATTRICE contro
e per essa quale mandataria per la gestione del credito rappresentata CP_1 Controparte_2
e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco
Pugi sito in Arezzo, Via F. Crispi, n. 9,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio e per Parte_1 CP_1 essa quale mandataria proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 399/2023 Controparte_2 emesso in data 30.03.2023 dal Tribunale di Arezzo, con il quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 10.019,66, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, a titolo di saldo del conto corrente n. 631662 intrattenuto con “CA Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ovvero
[...]
Controparte_3
ha agito in sede monitoria rappresentando di esser divenuta l'attuale titolare del credito per CP_1 cui è causa a seguito di cessione da (contratto di cessione di crediti stipulato in data CP_4
23.12.2019, di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
IAna del 16.01.2020 - Parte Seconda n.
7 - doc. 2 monitorio), la quale, a sua volta, lo aveva acquistato da CA Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ovvero per le Controparte_3
pagina 1 di 8 (contratto di cessione di crediti stipulato in data 23.12.2020, di cui all'avviso di CP_3 cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna del 09.01.2021 - Parte Seconda n.
4 - doc. 3 monitorio).
Parte opponente ha esposto in fatto che: in qualità di socia nonché Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Dea Preziosi S.r.l. (doc. 2) ha intrattenuto rapporti di conto corrente ordinario con CA Monte dei Paschi di Siena S.p.A., interrotti sin dall'anno 2009, previa apertura, in data
24.07.2009, di nuovi conti correnti presso Veneto CA S.p.A. (già Controparte_5
- doc. 3); dopo la chiusura dei rapporti con CA Monte dei Paschi di Siena
[...]
S.p.A. non ha mai ricevuto richieste dal vecchio istituto di credito, né come legale rappresentante della società, né come garante di questa, né come privato consumatore, e alcuna documentazione le è stata trasmessa dalla banca, neanche le comunicazioni periodiche cui sarebbe stata tenuta ex lege in costanza di un qualunque tipo di rapporto contrattuale;
a distanza di oltre quattordici anni dalla cessazione dei suddetti rapporti bancari, dopo aver fatto accesso ad una procedura concorsuale in veste di legale rappresentante della Dea Preziosi S.r.l. (doc. 4), solo con la notifica dell'opposto decreto ingiuntivo ha appreso dell'esistenza del presunto credito vantato da sedicente cessionaria di CP_1 CP_3 oppure di , rimasto celato per tutto questo lungo tempo, e Controparte_3 neppure emerso dalle risultanze dell'interpello alla Centrale Rischi della CA d'IA nel 2015, coevo alla richiesta di accesso alla procedura concorsuale (cfr. doc. 5); non ha mai ricevuto alcuna comunicazione, né tanto meno alcuna diffida ad adempiere, né da , né da né, CP_3 CP_4 da ultimo, da odierna convenuta, pertanto, l'inerzia dei presunti creditori protratta dal 2009 CP_1 ha comportato l'estinzione del diritto stesso, ammesso che il credito possa ritenersi esistente.
Tanto premesso in fatto, a sostegno dell'opposizione parte opponente ha eccepito, in via pregiudiziale,
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda azionata da e per essa dalla mandataria CP_1
per violazione dell'art. 2, co. 6 della Legge n. 130/1999 non risultando le dette Controparte_2 società iscritte all'albo ex art. 106 T.U.B.; nel merito, in via pregiudiziale, ha allegato il difetto di legittimazione attiva e della titolarità del credito in capo a in assenza di prova in ordine CP_1 all'inserimento del credito azionato nel perimetro della cessione da CA Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. ovvero ad e nella successiva da Controparte_3 CP_4 quest'ultima in favore in favore di Parte opponente ha dedotto, altresì, che la documentazione CP_1 prodotta in fase monitoria non è idonea a fornire adeguata prova del credito oggetto del d.i. ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato per decorso del termine decennale dall'interruzione dei rapporti inter partes.
Sulla base di tali allegazioni, parte opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Arezzo, in accoglimento della qui svolta opposizione:
IN VIA PREGIUDIZIALE NEL RITO :
accertato e preso atto che ha per oggetto sociale esclusivamente la realizzazione di una o più CP_1 operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della Legge n. 130/1999 con esclusione dell'attività degli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB, dichiarare il difetto di capacità di
pagina 2 di 8 agire della medesima per contrarietà a norme imperative (artt. 2 Legge cit., 106 e 132 TUB) avendo posto in essere attività di riscossione del presunto credito , supposto come ceduto, in assenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 6 Legge n. 130/1999, con ogni consequenziale pronuncia;
NEL MERITO:
- In via pregiudiziale:
in subordine, nella denegata ed avversata ipotesi in cui fosse respinta la conclusione preliminare e pregiudiziale testé formulata, accertato e preso atto che ha fondato la propria domanda in CP_1 difetto di prova circa l'inclusione del credito dedotto in giudizio nella congerie di crediti “derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche vantati nei confronti di debitori classificati come “in sofferenza ” nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019”, già di titolarità di CA
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ovvero di oggetto Controparte_3 delle cessioni in blocco intercorse, la prima, in data 23.12.2019, tra i suddetti istituti di credito e
e la seconda, in data 23.12.2020, tra e revocare il Decreto CP_4 CP_4 CP_1
Ingiuntivo nr. 399/2023 in quanto emesso in mancanza di prova scritta relativa alla legittimazione ad agire e/o alla titolarità dal lato attivo del rapporto;
- In subordine:
accertato e preso atto della interruzione dei rapporti bancari tra l'opponente e la banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.a. avvenuta nell'anno 2009 e l'inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio mantenuta nel tempo, dichiararsi l'estinzione dell'avversa pretesa per intervenuta prescrizione, con conseguente revoca del D.I. nr. 399/2023 . Spese e compensi professionali comprensivi di spese generali, rifusi” .
Si è costituita in giudizio e per essa quale mandataria contestando le CP_1 Controparte_2 avverse deduzioni e deducendo: che la documentazione prodotta sin dalla fase monitoria è idonea a fornire adeguata prova scritta del credito oggetto del d.i., rilevando la genericità e l'infondatezza dell'avversa opposizione sfornita di elementi probatori;
di aver intimato all'opponente il pagamento di quanto ingiunto con raccomandata del 16.07.2022 (doc. 4 monitorio), la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 06.09.2022; che la sig.ra era già stata messa a conoscenza Pt_1 dell'esposizione debitoria con lettera di diffida inviatale dalla cedente CA Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. in data 04.03.2019 e ricevuta in data 27.03.2019 (doc. 4 comparsa); che contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente il conto corrente non è stato chiuso nel 2009, infatti, in data 18.02.2014 l'odierna opponente ha richiesto ed ottenuto da CA Monte dei Paschi di Siena S.p.A. la concessione di un fido sul conto corrente n. 127904 (doc. 5), e dopo la raccomandata del 27.03.2019 nulla ha osservato a riguardo, attendendo la notifica del decreto ingiuntivo;
che è una società iscritta CP_1 all'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione SPV ai sensi del Provvedimento della CA d'IA del 07.06.2017 n. 35686.5, avente per oggetto esclusivo l'acquisto di finanziamenti o altre attività finanziarie cedute da banche o da altri intermediari (finanziatori cedenti); che le società veicolo di cartolarizzazione (c.d. SPV) di cui all'art. 3 della L. n. 130/1999 non devono chiedere un'autorizzazione per poter operare, ma sono tenute ad iscriversi in un elenco tenuto dalla CA
pagina 3 di 8 d'IA ai sensi del Provvedimento della CA d'IA del 07.06.2017, che disciplina gli obblighi statistici e di comunicazione anagrafica di tali società ai sensi del Regolamento (UE) n. 1075/2013; la titolarità del credito da parte di l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, considerato che CP_1 il contratto di affidamento è stato sottoscritto dalla sig.ra nel 2014, e il termine prescrizionale Pt_1 non è spirato, risultando debitamente interrotto sia con la missiva inviata da nel Controparte_3
2019 (doc. 4 comparsa), che successivamente con la diffida ad adempiere datata 16.07.2022 (doc. 4 monitorio).
Tanto premesso, parte opposta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 517/2023 - N. R.G.
1226/2023;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento della minor somma che dovesse Parte_1 risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. da parte della sola opponente e rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita documentalmente;
depositate note conclusive, viene decisa con la presente sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma.
Preliminarmente dev'essere rigettata l'eccezione di difetto di capacità ad agire in capo all'opposta e alla sua mandataria per contrarietà a norme imperative (artt. 2 Legge 130/199, 106 e 132 TUB) per avere posto in essere attività di riscossione del credito, in assenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 6
Legge n. 130/1999.
Al riguardo va rilevato che la Corte di Cassazione con ordinanza n. 7243/2024 ha affermato che “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. Civ, Sez. 3, Ordinanza n. 7243 del 18.03.2024). pagina 4 di 8 L'adito Tribunale, anche in composizione collegiale, si è già espresso in senso conforme a quanto statuito dalla Corte di Cassazione affermando “la Corte si è espressa in maniera netta sulla specifica questione oggetto di causa, escludendo che possa predicarsi la nullità del contratto con il quale una società veicolo di cartolarizzazione abbia incaricato di recuperare il credito un soggetto non iscritto nell'apposito albo tenuto dalla CA d'IA (Cass. 28148/2023 e Cass. 7243/2024). In estrema sintesi, i giudici di legittimità hanno ritenuto che gli articoli asseritamente violati (2, comma 6, e 106
TUB) «non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla CA d'IA) e presidiati anche da norme penali», ragion per cui
«non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”».
Ancor più rilevante, tuttavia, è un'altra pronuncia della Suprema Corte (Cass. 4427/2024), ancorché intervenuta in un settore diverso da quello bancario. Anche in quel caso la parte debitrice aveva lamentato la nullità della cessione del credito per carenza in capo alla parte attrice dell'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB. Ecco, i giudici di legittimità, dopo aver rilevato che rientra nell'attività di «concessione di finanziamenti» anche «l'acquisto di crediti a titolo oneroso» (art. 2, comma 1, del D.M. 53/2015, attuativo dell'art. 106 TUB), hanno avuto cura di perimetrare il concetto e di evidenziare che «dal tenore letterale delle disposizioni in esame si evince che per aversi attività di finanziamento non è sufficiente una cessione di credito di cui sia parte un soggetto che operi nei confronti dei terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che tale cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che essa comporti la messa a disposizione di denaro o altra utilità». Ed è del tutto evidente che nella fattispecie RT (ed oggi ) abbiano Pt_2 acquistato i crediti senza, tuttavia, aver elargito alcun servizio di finanziamento nei confronti dei reclamanti, avendo come unico interesse quello di procedere all'incasso del credito ceduto per il tramite di proprie mandatarie.
Insomma, la giurisprudenza di legittimità ha, da un lato, affermato che l'iscrizione all'albo previsto dall'art. 106 TUB non verrebbe in gioco in presenza di cessioni in blocco di crediti deteriorati e, dall'altro lato, che in ogni caso la violazione di tale disposizione non avrebbe implicazioni sul piano civilistico.
Proprio in forza di tali principi di diritto, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, chiamato in causa con un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. dal Tribunale di Brindisi, nel maggio scorso ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che «le due richiamate decisioni (quelle del 2024, n.d.r.) delineano un quadro convergente e forniscono, nel quadro di una nomofilachia circolare, precise indicazioni, utilizzabili dal giudice di merito ai fini della risoluzione del caso sottoposto al suo esame, concernendo, l'una, i presupposti per l'applicazione dell'art. 106 del testo unico bancario (obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari), e, l'altra, l'esclusione di tale obbligo per le società incaricate della riscossione, anche coattiva, del credito»” (ordinanza del 20.11.2024 Pres. Est. Pani). pagina 5 di 8 Ritiene il Tribunale le motivazioni sopra riportate del tutto condivisibili e conformi alla giurisprudenza di legittimità.
Nel merito, l'opposizione proposta da è fondata e deve trovare accoglimento per le Parte_1 ragioni che si vanno ad esporre.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Tanto premesso, e richiamato il principio della “ragione più liquida” (Cass. SS.UU. n. 9936/2014), risulta assorbente l'esame del motivo di opposizione relativo alla carenza di prova del credito azionato.
Si ricorda che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito “testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato “decreto ingiuntivo”, recita: “la CA d'IA e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente.
Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857
c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può “produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB”, vale a dire il pagina 6 di 8 documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio
2011).
Tuttavia, per giurisprudenza costante è onere della banca, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, depositare tutti gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto, come recentemente ribadito da
Cass. Civ., sez. I, sent. 2 agosto 2013, n. 18541: “superata la fase monitoria, nella quale possono essere prodotti gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto, ai sensi del citato art. 50 T.U.B. attualmente vigente, nel successivo giudizio a cognizione piena, una volta che sia stata contestata, per mancanza dei requisiti di legge, la pattuizione degli interessi ultralegali la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio”.
Tale orientamento è stato ribadito più volte dalla Suprema Corte;
si veda, tra le tante, sentenza n.
23313/18 “La banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto
e senza interruzioni”.
Sicché, nel giudizio di opposizione, aprendosi una fase a cognizione piena e nel contraddittorio delle parti, la banca è onerata alla piena dimostrazione del credito vantato, ed in particolare del titolo contrattuale sul quale esso trova fondamento, nonché, trattandosi di rapporto di durata, di tutta la sequenza delle movimentazioni che sono state effettuate nel corso degli anni.
Nel caso in esame, tuttavia, tale onere non risulta assolto dalla CA opposta.
Invero, in sede monitoria la CA ha prodotto esclusivamente l'estratto conto certificato ex art. 50
T.U.B.; parte opposta non ha depositato il contratto di apertura del conto corrente sulla cui base è fondato il decreto ingiuntivo e nemmeno gli estratti conto relativi alla movimentazione del rapporto.
I suddetti documenti non sono stati depositati neanche nel presente giudizio, nonostante la specifica eccezione sollevata da parte opponente sin dall'atto di citazione in ordine all'esistenza del credito (“la
Sig.ra apprende oggi, dall'esame del fascicolo telematico della procedura monitoria Parte_1 intrapresa nei suoi confronti da tale sedicente cessionaria del Monte dei Paschi di Siena CP_1 oppure alternativamente (???) di dell'esistenza di un Controparte_3 presunto credito già vantato da una delle due banche (a scelta di chi non è dato sapere), rimasto curiosamente celato per tutto questo lunghissimo lasso di tempo ed azionato ex post, con il decreto ingiuntivo oggetto del presente gravame.
Ebbene, oltre a dubitare grandemente dell'esistenza stessa di un tale credito, neppure emerso dalle risultanze dell'interpello alla Centrale Rischi della CA d'IA nell'anno 2015, coevo alla richiesta di accesso alla procedura concorsuale (cfr. DOC. 5), resta il fatto che l'inerzia del suo titolare protratta dal 2009 per l'innanzi, ha senz'altro comportato l'estinzione del diritto stesso”).
Va al riguardo evidenziato che il doc. 5 prodotto dall'opposta non è il contratto di apertura del conto corrente ma una richiesta di affidamento, peraltro non sottoscritta dall'opponente e quindi priva di qualsivoglia valore contrattuale.
pagina 7 di 8 Inoltre, nemmeno nella comunicazione prodotta sub doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta si fa specifico riferimento al rapporto per cui causa;
invero, con tale raccomandata, risalente al marzo 2019, CA Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha comunicato di aver provveduto “alla revoca di tutti gli affidamenti già a Voi accordati e comunque al recesso dei rapporti da Voi intrattenuti con la nostra CA”, senza fare riferimento ai singoli rapporti in essere tra le parti. Non essendo stati prodotti gli estratti conto, non vi è prova che a quella data il rapporto di conto corrente oggetto di causa fosse ancora aperto e parte opponente ha dedotto sin dall'atto di opposizione di non avere più intrattenuto alcun rapporto di conto corrente con dal 2009. CP_3
Di conseguenza, stante la mancanza del contratto originario e delle relative movimentazioni, la domanda di pagamento avanzata dalla CA non può trovare accoglimento, non avendo l'opposta fornito prova dell'esistenza credito e ancor prima del titolo posto a fondamento del ricorso monitorio.
In conclusione, va accolta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, va revocato il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite sono poste a carico di parte opposta e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata
(valore € 5.200,00 - 26.000,00 parametri medi fasi studio e introduttiva;
ridotti del 50% per restanti fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 399/2023 (R.G. 892/2023) emesso in data 30.03.2023;
- condanna parte opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in € 3.387,00 per onorari e in € 145,50 per spese oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.
Arezzo, 22/04/2025
Il Giudice
Marina Rossi
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