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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/11/2025, n. 4110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4110 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5723/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv.LELLA LOREDANA giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv DE LEONARDIS DANIELE giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 18.4.2025 il ricorrente di cui in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 31420250000122144000. In particolare lamentava il difetto di motivazione e che la somma richiesta non era dovuta. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso opposto.
Si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli assunti CP_2 della ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare deve osservarsi che l'avviso opposto rispetta i criteri legali per quanto attiene il contenuto dell'atto e dunque non vi è alcun difetto di motivazione;
va poi soggiunto che l'opponente si è compiutamente difeso nel merito così certificando che non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa e che ha ben compreso l'oggetto della richiesta.
Quanto al merito, si osserva.
L'avviso opposto si fonda sulla richiesta da parte dell'istituto di recupero in relazione alle somme indebitamente percepite a titolo di agevolazioni per l'assunzione di apprendisti assunti in deroga a limiti di età.
In via preliminare va rilevato che gli addebiti dell'istituto riguardano la posizione di due lavoratori ( e ) e che la società ha Per_1 Per_2 contestato le conclusioni dell'istituto solo in relazione a uno dei due
( ). Per_2
Ciò detto, è pacifico che il lavoratore è stato assunto dalla Per_2 ricorrente con contratto di apprendistato professionalizzante in continuità rispetto ad altro contratto di apprendistato che il aveva stipulato Per_2 con la . Coop. Arl. E difatti l'opponente ha stipulato il contratto CP_3 di apprendistato per il completamento dei 9 mesi di formazione rispetto ai
15 mesi già effettuati con la . CP_3
E' altresì pacifico che al momento della sottoscrizione del contratto con la opponente, il avesse compiuto l'età di trenta anni. Per_2
L'art. 44 del dlgs n.81/15 in relazione all'apprendistato professionalizzante prevede che: “Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'. La qualificazione professionale al cui conseguimento e' finalizzato il contratto e' determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalita' di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonche' la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non puo' essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento…”
L'art. 47 poi prevede che: “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale e' possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di eta', i lavoratori beneficiari di indennita' di mobilita' o di un trattamento di disoccupazione. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonche', per i lavoratori beneficiari di indennita' di mobilita', il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9…”
Ciò detto la contrattazione collettiva di settore (ccnl dipendenti piccole e medie imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione) applicata dall'opponente ha previsto all'art. 12 che: “il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova fatta salva la durata minima prevista dalla legislazione vigente, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purchè l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione superiore ad un anno.”.
Dalla lettura della normativa e della contrattazione applicabile emerge che il presupposto dell'età del lavoratore da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante debba essere quella indicata dall'art. 44 citato, vale a dire l'apprendista deve avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. E difatti la contrattazione collettiva citata disciplina il fenomeno della continuazione del periodo di apprendistato tra due diversi datori di lavoro, ma nulla dice in relazione al requisito dell'età del lavoratore da assumere.
Ne deriva che tale aspetto resta disciplinato, come ovvio trattandosi di requisito di applicabilità dell'intero istituto, dalla disciplina legislativa e pertanto non può essere assunto con tale tipologia di contratto di apprendistato chi abbia, come nel caso del , superato i 29 anni, sia Per_2 se si tratti di prima assunzione sia che, come nel caso di specie, si tratti di nuovo rapporto di lavoro.
La contrattazione collettiva, infatti, prevede in tali casi la necessità che l'addestramento riguardi le medesime attività e che non sia trascorso un lasso di tempo maggiore di un anno tra un contratto e l'altro, ma nulla dice in deroga alla disciplina legale per quanto attiene il requisito dell'età del lavoratore da assumere con il contratto di apprendistato professionalizzante.
Il legislatore, come detto, ha previsto la possibilità di assunzione anche per soggetti senza limiti di età solo se titolari di indennità di disoccupazione, mobilità, integrazione salariale ecc.: tale circostanza non ricorre nel caso del in quanto non è in contestazione tra le parti che costui non Per_2 fosse titolare di una di tali misure di sostegno.
Corretta appare, infine la determinazione delle sanzioni determinate dall'istituto.
Del apri infondata è l'eccezione di prescrizione in quanto sono intervenuti due periodi di sospensioni del corso della prescrizione come stabiliti dalla normativa emergenziale in tema di diffusione del virus Sars Covid19.
Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, cioè per 182 giorni a norma dell'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, che dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Alla luce di tutto quanto innanzi illustrato va osservato che tenendo in considerazione i due periodi di sospensione del corso della prescrizione dal
23.02.2020 al 30.06.2020 (di cui all'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020) e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (di cui all'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21), la somma richiesta non sì è prescritta in quanto è stata notificata una diffida
(24.7.24) entro il quinquennio dalla scadenza della data di pagamento
(16.10.18).
Ne deriva il rigetto dell'opposizione con compensazione delle spese attesa la novità della questione.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto daTECNOLOGIE
, nei confronti Parte_1
, così provvede: Controparte_4
1. Rigetta il ricorso
2. compensa le spese processuali. Bari,04/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5723/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv.LELLA LOREDANA giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv DE LEONARDIS DANIELE giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 18.4.2025 il ricorrente di cui in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 31420250000122144000. In particolare lamentava il difetto di motivazione e che la somma richiesta non era dovuta. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso opposto.
Si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli assunti CP_2 della ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare deve osservarsi che l'avviso opposto rispetta i criteri legali per quanto attiene il contenuto dell'atto e dunque non vi è alcun difetto di motivazione;
va poi soggiunto che l'opponente si è compiutamente difeso nel merito così certificando che non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa e che ha ben compreso l'oggetto della richiesta.
Quanto al merito, si osserva.
L'avviso opposto si fonda sulla richiesta da parte dell'istituto di recupero in relazione alle somme indebitamente percepite a titolo di agevolazioni per l'assunzione di apprendisti assunti in deroga a limiti di età.
In via preliminare va rilevato che gli addebiti dell'istituto riguardano la posizione di due lavoratori ( e ) e che la società ha Per_1 Per_2 contestato le conclusioni dell'istituto solo in relazione a uno dei due
( ). Per_2
Ciò detto, è pacifico che il lavoratore è stato assunto dalla Per_2 ricorrente con contratto di apprendistato professionalizzante in continuità rispetto ad altro contratto di apprendistato che il aveva stipulato Per_2 con la . Coop. Arl. E difatti l'opponente ha stipulato il contratto CP_3 di apprendistato per il completamento dei 9 mesi di formazione rispetto ai
15 mesi già effettuati con la . CP_3
E' altresì pacifico che al momento della sottoscrizione del contratto con la opponente, il avesse compiuto l'età di trenta anni. Per_2
L'art. 44 del dlgs n.81/15 in relazione all'apprendistato professionalizzante prevede che: “Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'. La qualificazione professionale al cui conseguimento e' finalizzato il contratto e' determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalita' di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonche' la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non puo' essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento…”
L'art. 47 poi prevede che: “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale e' possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di eta', i lavoratori beneficiari di indennita' di mobilita' o di un trattamento di disoccupazione. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonche', per i lavoratori beneficiari di indennita' di mobilita', il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9…”
Ciò detto la contrattazione collettiva di settore (ccnl dipendenti piccole e medie imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione) applicata dall'opponente ha previsto all'art. 12 che: “il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova fatta salva la durata minima prevista dalla legislazione vigente, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purchè l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione superiore ad un anno.”.
Dalla lettura della normativa e della contrattazione applicabile emerge che il presupposto dell'età del lavoratore da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante debba essere quella indicata dall'art. 44 citato, vale a dire l'apprendista deve avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. E difatti la contrattazione collettiva citata disciplina il fenomeno della continuazione del periodo di apprendistato tra due diversi datori di lavoro, ma nulla dice in relazione al requisito dell'età del lavoratore da assumere.
Ne deriva che tale aspetto resta disciplinato, come ovvio trattandosi di requisito di applicabilità dell'intero istituto, dalla disciplina legislativa e pertanto non può essere assunto con tale tipologia di contratto di apprendistato chi abbia, come nel caso del , superato i 29 anni, sia Per_2 se si tratti di prima assunzione sia che, come nel caso di specie, si tratti di nuovo rapporto di lavoro.
La contrattazione collettiva, infatti, prevede in tali casi la necessità che l'addestramento riguardi le medesime attività e che non sia trascorso un lasso di tempo maggiore di un anno tra un contratto e l'altro, ma nulla dice in deroga alla disciplina legale per quanto attiene il requisito dell'età del lavoratore da assumere con il contratto di apprendistato professionalizzante.
Il legislatore, come detto, ha previsto la possibilità di assunzione anche per soggetti senza limiti di età solo se titolari di indennità di disoccupazione, mobilità, integrazione salariale ecc.: tale circostanza non ricorre nel caso del in quanto non è in contestazione tra le parti che costui non Per_2 fosse titolare di una di tali misure di sostegno.
Corretta appare, infine la determinazione delle sanzioni determinate dall'istituto.
Del apri infondata è l'eccezione di prescrizione in quanto sono intervenuti due periodi di sospensioni del corso della prescrizione come stabiliti dalla normativa emergenziale in tema di diffusione del virus Sars Covid19.
Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, cioè per 182 giorni a norma dell'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, che dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Alla luce di tutto quanto innanzi illustrato va osservato che tenendo in considerazione i due periodi di sospensione del corso della prescrizione dal
23.02.2020 al 30.06.2020 (di cui all'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020) e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (di cui all'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21), la somma richiesta non sì è prescritta in quanto è stata notificata una diffida
(24.7.24) entro il quinquennio dalla scadenza della data di pagamento
(16.10.18).
Ne deriva il rigetto dell'opposizione con compensazione delle spese attesa la novità della questione.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto daTECNOLOGIE
, nei confronti Parte_1
, così provvede: Controparte_4
1. Rigetta il ricorso
2. compensa le spese processuali. Bari,04/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi