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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/07/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G.L. 481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria, sezione lavoro, all'udienza 30/06/2025, ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 481/2024 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Rodolfo Serianni Parte_1
ricorrente c o n t r o
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli Avv.ti Elio Garibaldi, Maria Daniela Cogo,
Carlo Castellotti e Nicola Enrichens resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato in data 14/05/2024, esponeva: Parte_1
- che, con provvedimento prot. n. 156877 del 7.12.2020, l' , per fronteggiare Pt_2
l'emergenza covid, aveva disposto di procedere all'assunzione a tempo determinato, per sei mesi prorogabili, degli Operatori Socio Sanitari cat. Bs che avevano presentato Parte domanda di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di n. 53 posti da indetto con la determinazione n. 1373 dell'11.12.2019;
- che, avendo preso parte all'anzidetto concorso, essa ricorrente era stata, perciò, assunta Parte dall' a decorrere dal 07.01.2021, con contratto a termine, della durata di sei mesi,
a tempo pieno, con inquadramento nel ruolo Tecnico, categoria Bs e profilo professionale di Operatore Socio Sanitario, venendo destinata, in prima assegnazione, alla sede di Casale Monferrato;
1 - che, con contratto n. 76 del 1° marzo 2021, il rapporto di lavoro era stato, poi, prorogato al 6 gennaio 2024;
- che era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 234/2021, il cui art. 1, al comma 268, nella versione vigente ratione temporis, statuiva che “Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo: […] b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive”;
- che, in data 6 giugno 2022, la Regione Piemonte e le Organizzazioni Sindacali di comparto avevano concluso, quindi, apposito accordo per dar corso alla procedura di stabilizzazione;
- che, in data 16 giugno 2022, le medesime Organizzazioni Sindacali e la Direzione Sanità
e Welfare regionale avevano stipulato un successivo accordo, definendo i criteri di inclusione e priorità del personale da stabilizzare;
- che entrambi gli accordi erano stati recepiti con D.G.R. n. 39-5493 del 3.8.2022;
- che i criteri di inclusione e priorità del personale da stabilizzare erano stati così
determinati:
“Criteri di Inclusione:
2 - il personale che abbia maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di enti del Servizio
sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi e anche qualora non in servizio, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, previa presentazione completa ed esaustiva della documentazione propedeutica all'avviso pubblico regionale di stabilizzazione, che viene gestito con il supporto dell' sotto forma di Parte_4
autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i..
- personale del ruolo sanitario e personale del ruolo socio sanitario relativamente alla figura dell'operatore socio sanitario e dell'assistente sociale;
- periodo di prova:
o esonero dal periodo di prova, ex art. 25 CCNL Comparto sanità del 21/5/2018, per il personale che ha prestato attività, tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, per almeno 2 mesi per il personale della categoria B livello BS e 6 mesi per il personale appartenente alle altre categorie, senza soluzione di continuità presso l'A.S.R. che procede alla stabilizzazione;
o per il restante personale si applica il comma 13 dell'art. 25 del CCNL Comparto del 21/5/2018.
Criteri di Priorità:
- nell'anno 2022: personale in possesso dei requisiti, con contratto a tempo determinato in scadenza entro il 31/12/2022 e in servizio alla data di scadenza dell'avviso; in subordine il personale in possesso dei requisiti non più in servizio alla data di scadenza dell'avviso;
- nell'anno 2023: personale in possesso dei requisiti, con contratto a tempo determinato in scadenza entro il 31/12/2023 e anni successivi”;
- che, a seguito della pubblicazione, da parte dell' , dell'avviso Parte_4
pubblico volto alla stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e socio sanitario in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 268, lett. b), L. 234/2021, essa ricorrente aveva presentato domanda di ammissione, in data 22 agosto 2022;
- di essersi classificata in graduatoria al 36° posto;
- che l' , con delibera n. 142 del 28 febbraio 2023, aveva approvato l'anzidetta Pt_2 graduatoria, disponendo, altresì, l'assunzione a tempo indeterminato, ex art. 1, comma
268, lett. b), L. 234/2021, di tutti i candidati ivi classificatisi, chiarendo che l'assunzione, con decorrenza 1° marzo 2023, sarebbe stata, comunque, subordinata
“all'accertamento della sussistenza dell'idoneità piena e incondizionata alla specifica
3 mansione con riferimento a tutte le attività richieste, da effettuarsi da parte del Medico competente dell' ”; Parte_2
- di aver ricevuto, quindi, proposta di assunzione a tempo indeterminato, come O.S.S., condizionata all'“accertamento della sussistenza della piena e incondizionata idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica, anche con riferimento alle eventuali specifiche attività richieste (turnistica e pronta disponibilità)”;
- che, nelle more, essa ricorrente (già valutata idonea alla mansione in sede preventiva,
come da parere del medico competente del 22 dicembre 2020) era stata assegnata al reparto di Ortopedia presso il Presidio Ospedaliero di Casale Monferrato;
- di essere stata ritenuta ancora idonea alla mansione specifica all'esito di visita medica periodica per sorveglianza sanitaria, come da certificato del 10 novembre 2022;
- che, in data 25 febbraio 2023, essa ricorrente era stata sottoposta a visita medica da parte del medico competente, il quale, pur avendola considerata idonea, aveva specificato che
“La lavoratrice deve svolgere la sua attività in reparti con indice MAPO verde”;
- che, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte della Direzione Professioni Sanitarie dell' , essa ricorrente era stata nuovamente sottoposta a visita medica e valutata, Pt_2
con certificato del 30 marzo 2023, idonea permanentemente con prescrizioni, dovendo
“svolgere la sua attività in reparti con indice MAPO verde”;
- che, in virtù di tale ultima valutazione sanitaria, essa ricorrente era stata assegnata al reparto di medicina generale del P.O. di Casale Monferrato;
- che, in data 29 aprile 2023, detta assegnazione era stata ritenuta “confacente” dal medico competente, considerato che ivi l'indice di esposizione era trascurabile, in Pt_5
quanto pari a 0,58;
- che, con comunicazione del 5 aprile 2023, il Direttore della , Parte_6
Dott.ssa aveva formulato parere negativo alla sua stabilizzazione, atteso che “La Per_1
certificazione redatta dal Medico Competente che individua dei limiti all'attività, contrasta con quanto definito nella proposta di assunzione riguardo la piena e incondizionata idoneità fisica”;
- di essere stata informata, in pari data, che l' non intendeva costituire il rapporto CP_1
di lavoro a tempo indeterminato, considerato che in data 25 febbraio 2023 non era stata riscontrata la sua piena e incondizionata idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica di O.S.S..
4 Quanto sopra esposto, ritenendo illegittimo il rifiuto alla stabilizzazione, concludeva chiedendo:
“che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, Voglia
NEL MERITO
- previo accertamento del diritto della ricorrente ad essere stabilizzata ai sensi dell'art. 1 al comma 268 lett. b) L. 234/2021, condannare la , in persona del legale rappresentante Pt_2
pro tempore, ad assumere la Sig.ra a tempo indeterminato, con inquadramento Parte_1
nel ruolo Tecnico, categoria Bs e profilo professionale Operatore Socio Sanitario, a decorrere dall'1.3.2023 ovvero da quell'altra data che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia nonché condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Pt_2
corrispondere alla Sig.ra il risarcimento del patito danno da mancata Parte_1
assunzione, da quantificarsi in misura pari a tutte le retribuzioni in suo favore maturate dalla scadenza dell'attuale contratto a tempo determinato (ovvero dal 7 gennaio 2024) fino all'effettiva immissione in servizio ovvero in quell'altra misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
In via istruttoria, chiedeva disporsi CTU medico-legale volta a verificare il possesso in capo a essa ricorrente della piena e incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche di OSS cat.
Bs.
Con memoria difensiva e di costituzione, si costituiva in giudizio, in data 16 settembre 2024,
l' , eccependo: Controparte_1
- che la mancata stabilizzazione della ricorrente era dipesa dal fatto ch'ella non era in possesso della “piena e incondizionata idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica” di O.S.S.;
- che la determinazione di essa resistente era conforme al parere espresso dalla Direttrice della
S.C. secondo cui “Vista la situazione attuale dell'organico di pari profilo, che vede Pt_6
un alto numero di operatori con limitazioni ed esenzioni, inserire degli operatori che pongono dei limiti, già in fase assuntiva, all'attività propria del profilo, aggraverebbe una situazione precaria e critica da tempo esistente, pertanto si esprime parere negativo all'assunzione”;
- che, inoltre, il requisito della piena e incondizionata idoneità fisica alla mansione specifica era
Parte richiesto dal bando di concorso per la copertura di n. 53 posti di O.S.S. indetto dall' con determina 11/12/2019, n. 1373 e riapertura dei termini di partecipazione, giusta determina
03/08/2021, n.1236, cui aveva partecipato la ricorrente.
5 Quanto sopra premesso, l' , ritenendo che l'idoneità permanente con Controparte_1
prescrizioni della ricorrente ostasse alla sua assunzione a tempo indeterminato, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Reiectis contrariis, piaccia al Tribunale Ill.mo, in qualità di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, compresa l'istanza istruttoria di ammissione di C.T.U.,
-nel merito, previa ammissione delle prove per testi sui capitoli di prova infra dedotti, preceduti dal rituale “vero che” ed espunti da giudizi e / o valutazioni,
- accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte dalla ricorrente nei confronti dell' , con conseguente reiezione del ricorso avversario. Parte_2
Salvis juribus.
Vinte le spese ed onorari di giudizio, oltre accessori come per legge”.
II) Il ricorso merita accoglimento.
II-a) L'idoneità piena e incondizionata alla mansione specifica non costituisce requisito prescritto ai fini della stabilizzazione, né dalla legge né dall'avviso pubblico dell' Parte_4
riservato al personale del ruolo sanitario e socio sanitario, con contratto di lavoro a
[...] tempo determinato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 268, lettera b) della L.
234/2021.
In primis, va rimarcato, in effetti, che l'art. 1, comma 268, lettera b) della Legge 234/2021, individua quali condizioni per la stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e socio sanitario l'esser stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, oltre all'aver maturato alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, almeno diciotto mesi di servizio, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione.
In secondo luogo, si evidenzia che è pur vero che il bando di concorso per la copertura di n. 53 posti di Operatore Socio Sanitario, cat. BS, indetto con determina 1373 dell'11/12/2019 e riapertura dei termini, giusta determina n. 1236 del 03/08/2021, annoverava tra i requisiti di ammissione l'idoneità fisica all'impiego (cfr. doc. 44 di parte resistente).
Ma detto bando non risulta richiamato dall'avviso pubblico dell' , in Parte_4
relazione al quale la ricorrente ha presentato la propria candidatura in data 22 agosto 2022 e che è, invece, esclusivamente riservato a tutto il personale del ruolo sanitario e socio sanitario
(O.S.S. e Assistenti Sociali), “anche qualora non più in servizio, che si trovi in entrambe le seguenti condizioni:
a) essere stato reclutato a tempo determinato secondo le modalità di cui all'art. 1, comma
268, lettera b) della L. 234/2021 presso Aziende o Enti del Servizio Sanitario della
Regione Piemonte;
6 b) aver già maturato almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui
almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022 presso Enti o ” (si vedano docc. 7 e 8 di parte Controparte_2
ricorrente e 21 di parte resistente).
II-b) D'altro canto, subordinare la stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e socio sanitario al requisito della piena e incondizionata idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica, in assenza di apposita specificazione nell'avviso pubblico, risulterebbe irragionevole anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che impone il rispetto del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
III-c) Oltre a ciò, la Sig.ra risulta in possesso di tutti i requisiti richiesti Parte_1 dall'avviso pubblico dell' ai fini della stabilizzazione. Parte_4
La ricorrente è stata, infatti, reclutata a tempo determinato, a seguito di selezione ex art. 2 ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, prestando servizio per l' per almeno diciotto mesi. Pt_2
Per far fronte all'emergenza da covid19, l' aveva disposto l'assunzione a tempo Pt_2
determinato, per sei mesi prorogabili, degli Operatori Socio Sanitari, tra i quali la ricorrente, che avevano presentato domanda di partecipazione al concorso per la copertura di n. 53 posti da O.S.S. (cfr. docc. 2 di parte ricorrente e 7 di parte resistente).
Aveva, quindi, stipulato con la Sig.ra un contratto di lavoro a tempo determinato, con Pt_1
decorrenza 7 gennaio 2021, della durata di mesi 6, poi prorogato sino al 6 gennaio 2024 (vedasi docc. 3 e 4 di parte ricorrente e 12 e 14 di parte resistente).
III-d) Ne segue che accertato il diritto della ricorrente ad essere stabilizzata, l' deve Pt_2
essere condannata ad assumere a tempo indeterminato, con inquadramento nel Parte_1
ruolo Tecnico, categoria Bs e profilo professionale di Operatore Socio Sanitario, con decorrenza
1° marzo 2023, come da delibera n. 142 del 28.2.2023 (docc. 9 di parte ricorrente e 29 di parte resistente), oltre che a corrispondere alla medesima, a titolo di risarcimento danni, tutte le retribuzioni in suo favore maturate dalla scadenza del contratto a tempo determinato (ovvero dal 7 gennaio 2024) sino all'effettiva immissione in servizio, oltre a interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Deve, invece, escludersi la rivalutazione monetaria, atteso il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L. n. 724 del 1994.
IV) Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo.
P. Q. M.
7 Il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accertato il diritto della ricorrente ad essere stabilizzata, condanna ad assumere Pt_2
a tempo indeterminato, con inquadramento nel ruolo Tecnico, categoria Bs e Parte_1
profilo professionale di Operatore Socio Sanitario, con decorrenza 1° marzo 2023, nonché a corrispondere alla medesima, a titolo di risarcimento danni, tutte le retribuzioni in suo favore maturate dal 7 gennaio 2024 alla sua effettiva immissione in servizio, oltre a interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna la resistente a rimborsare a le spese processuali che liquida in € 259,00 Parte_1 per contributo unificato e in € 7.377,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, CPA ed
IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 30/06/2025
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria, sezione lavoro, all'udienza 30/06/2025, ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 481/2024 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Rodolfo Serianni Parte_1
ricorrente c o n t r o
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli Avv.ti Elio Garibaldi, Maria Daniela Cogo,
Carlo Castellotti e Nicola Enrichens resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato in data 14/05/2024, esponeva: Parte_1
- che, con provvedimento prot. n. 156877 del 7.12.2020, l' , per fronteggiare Pt_2
l'emergenza covid, aveva disposto di procedere all'assunzione a tempo determinato, per sei mesi prorogabili, degli Operatori Socio Sanitari cat. Bs che avevano presentato Parte domanda di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di n. 53 posti da indetto con la determinazione n. 1373 dell'11.12.2019;
- che, avendo preso parte all'anzidetto concorso, essa ricorrente era stata, perciò, assunta Parte dall' a decorrere dal 07.01.2021, con contratto a termine, della durata di sei mesi,
a tempo pieno, con inquadramento nel ruolo Tecnico, categoria Bs e profilo professionale di Operatore Socio Sanitario, venendo destinata, in prima assegnazione, alla sede di Casale Monferrato;
1 - che, con contratto n. 76 del 1° marzo 2021, il rapporto di lavoro era stato, poi, prorogato al 6 gennaio 2024;
- che era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 234/2021, il cui art. 1, al comma 268, nella versione vigente ratione temporis, statuiva che “Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo: […] b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive”;
- che, in data 6 giugno 2022, la Regione Piemonte e le Organizzazioni Sindacali di comparto avevano concluso, quindi, apposito accordo per dar corso alla procedura di stabilizzazione;
- che, in data 16 giugno 2022, le medesime Organizzazioni Sindacali e la Direzione Sanità
e Welfare regionale avevano stipulato un successivo accordo, definendo i criteri di inclusione e priorità del personale da stabilizzare;
- che entrambi gli accordi erano stati recepiti con D.G.R. n. 39-5493 del 3.8.2022;
- che i criteri di inclusione e priorità del personale da stabilizzare erano stati così
determinati:
“Criteri di Inclusione:
2 - il personale che abbia maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di enti del Servizio
sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi e anche qualora non in servizio, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, previa presentazione completa ed esaustiva della documentazione propedeutica all'avviso pubblico regionale di stabilizzazione, che viene gestito con il supporto dell' sotto forma di Parte_4
autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i..
- personale del ruolo sanitario e personale del ruolo socio sanitario relativamente alla figura dell'operatore socio sanitario e dell'assistente sociale;
- periodo di prova:
o esonero dal periodo di prova, ex art. 25 CCNL Comparto sanità del 21/5/2018, per il personale che ha prestato attività, tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, per almeno 2 mesi per il personale della categoria B livello BS e 6 mesi per il personale appartenente alle altre categorie, senza soluzione di continuità presso l'A.S.R. che procede alla stabilizzazione;
o per il restante personale si applica il comma 13 dell'art. 25 del CCNL Comparto del 21/5/2018.
Criteri di Priorità:
- nell'anno 2022: personale in possesso dei requisiti, con contratto a tempo determinato in scadenza entro il 31/12/2022 e in servizio alla data di scadenza dell'avviso; in subordine il personale in possesso dei requisiti non più in servizio alla data di scadenza dell'avviso;
- nell'anno 2023: personale in possesso dei requisiti, con contratto a tempo determinato in scadenza entro il 31/12/2023 e anni successivi”;
- che, a seguito della pubblicazione, da parte dell' , dell'avviso Parte_4
pubblico volto alla stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e socio sanitario in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 268, lett. b), L. 234/2021, essa ricorrente aveva presentato domanda di ammissione, in data 22 agosto 2022;
- di essersi classificata in graduatoria al 36° posto;
- che l' , con delibera n. 142 del 28 febbraio 2023, aveva approvato l'anzidetta Pt_2 graduatoria, disponendo, altresì, l'assunzione a tempo indeterminato, ex art. 1, comma
268, lett. b), L. 234/2021, di tutti i candidati ivi classificatisi, chiarendo che l'assunzione, con decorrenza 1° marzo 2023, sarebbe stata, comunque, subordinata
“all'accertamento della sussistenza dell'idoneità piena e incondizionata alla specifica
3 mansione con riferimento a tutte le attività richieste, da effettuarsi da parte del Medico competente dell' ”; Parte_2
- di aver ricevuto, quindi, proposta di assunzione a tempo indeterminato, come O.S.S., condizionata all'“accertamento della sussistenza della piena e incondizionata idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica, anche con riferimento alle eventuali specifiche attività richieste (turnistica e pronta disponibilità)”;
- che, nelle more, essa ricorrente (già valutata idonea alla mansione in sede preventiva,
come da parere del medico competente del 22 dicembre 2020) era stata assegnata al reparto di Ortopedia presso il Presidio Ospedaliero di Casale Monferrato;
- di essere stata ritenuta ancora idonea alla mansione specifica all'esito di visita medica periodica per sorveglianza sanitaria, come da certificato del 10 novembre 2022;
- che, in data 25 febbraio 2023, essa ricorrente era stata sottoposta a visita medica da parte del medico competente, il quale, pur avendola considerata idonea, aveva specificato che
“La lavoratrice deve svolgere la sua attività in reparti con indice MAPO verde”;
- che, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte della Direzione Professioni Sanitarie dell' , essa ricorrente era stata nuovamente sottoposta a visita medica e valutata, Pt_2
con certificato del 30 marzo 2023, idonea permanentemente con prescrizioni, dovendo
“svolgere la sua attività in reparti con indice MAPO verde”;
- che, in virtù di tale ultima valutazione sanitaria, essa ricorrente era stata assegnata al reparto di medicina generale del P.O. di Casale Monferrato;
- che, in data 29 aprile 2023, detta assegnazione era stata ritenuta “confacente” dal medico competente, considerato che ivi l'indice di esposizione era trascurabile, in Pt_5
quanto pari a 0,58;
- che, con comunicazione del 5 aprile 2023, il Direttore della , Parte_6
Dott.ssa aveva formulato parere negativo alla sua stabilizzazione, atteso che “La Per_1
certificazione redatta dal Medico Competente che individua dei limiti all'attività, contrasta con quanto definito nella proposta di assunzione riguardo la piena e incondizionata idoneità fisica”;
- di essere stata informata, in pari data, che l' non intendeva costituire il rapporto CP_1
di lavoro a tempo indeterminato, considerato che in data 25 febbraio 2023 non era stata riscontrata la sua piena e incondizionata idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica di O.S.S..
4 Quanto sopra esposto, ritenendo illegittimo il rifiuto alla stabilizzazione, concludeva chiedendo:
“che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, Voglia
NEL MERITO
- previo accertamento del diritto della ricorrente ad essere stabilizzata ai sensi dell'art. 1 al comma 268 lett. b) L. 234/2021, condannare la , in persona del legale rappresentante Pt_2
pro tempore, ad assumere la Sig.ra a tempo indeterminato, con inquadramento Parte_1
nel ruolo Tecnico, categoria Bs e profilo professionale Operatore Socio Sanitario, a decorrere dall'1.3.2023 ovvero da quell'altra data che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia nonché condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Pt_2
corrispondere alla Sig.ra il risarcimento del patito danno da mancata Parte_1
assunzione, da quantificarsi in misura pari a tutte le retribuzioni in suo favore maturate dalla scadenza dell'attuale contratto a tempo determinato (ovvero dal 7 gennaio 2024) fino all'effettiva immissione in servizio ovvero in quell'altra misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
In via istruttoria, chiedeva disporsi CTU medico-legale volta a verificare il possesso in capo a essa ricorrente della piena e incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche di OSS cat.
Bs.
Con memoria difensiva e di costituzione, si costituiva in giudizio, in data 16 settembre 2024,
l' , eccependo: Controparte_1
- che la mancata stabilizzazione della ricorrente era dipesa dal fatto ch'ella non era in possesso della “piena e incondizionata idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica” di O.S.S.;
- che la determinazione di essa resistente era conforme al parere espresso dalla Direttrice della
S.C. secondo cui “Vista la situazione attuale dell'organico di pari profilo, che vede Pt_6
un alto numero di operatori con limitazioni ed esenzioni, inserire degli operatori che pongono dei limiti, già in fase assuntiva, all'attività propria del profilo, aggraverebbe una situazione precaria e critica da tempo esistente, pertanto si esprime parere negativo all'assunzione”;
- che, inoltre, il requisito della piena e incondizionata idoneità fisica alla mansione specifica era
Parte richiesto dal bando di concorso per la copertura di n. 53 posti di O.S.S. indetto dall' con determina 11/12/2019, n. 1373 e riapertura dei termini di partecipazione, giusta determina
03/08/2021, n.1236, cui aveva partecipato la ricorrente.
5 Quanto sopra premesso, l' , ritenendo che l'idoneità permanente con Controparte_1
prescrizioni della ricorrente ostasse alla sua assunzione a tempo indeterminato, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Reiectis contrariis, piaccia al Tribunale Ill.mo, in qualità di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, compresa l'istanza istruttoria di ammissione di C.T.U.,
-nel merito, previa ammissione delle prove per testi sui capitoli di prova infra dedotti, preceduti dal rituale “vero che” ed espunti da giudizi e / o valutazioni,
- accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte dalla ricorrente nei confronti dell' , con conseguente reiezione del ricorso avversario. Parte_2
Salvis juribus.
Vinte le spese ed onorari di giudizio, oltre accessori come per legge”.
II) Il ricorso merita accoglimento.
II-a) L'idoneità piena e incondizionata alla mansione specifica non costituisce requisito prescritto ai fini della stabilizzazione, né dalla legge né dall'avviso pubblico dell' Parte_4
riservato al personale del ruolo sanitario e socio sanitario, con contratto di lavoro a
[...] tempo determinato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 268, lettera b) della L.
234/2021.
In primis, va rimarcato, in effetti, che l'art. 1, comma 268, lettera b) della Legge 234/2021, individua quali condizioni per la stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e socio sanitario l'esser stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, oltre all'aver maturato alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, almeno diciotto mesi di servizio, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione.
In secondo luogo, si evidenzia che è pur vero che il bando di concorso per la copertura di n. 53 posti di Operatore Socio Sanitario, cat. BS, indetto con determina 1373 dell'11/12/2019 e riapertura dei termini, giusta determina n. 1236 del 03/08/2021, annoverava tra i requisiti di ammissione l'idoneità fisica all'impiego (cfr. doc. 44 di parte resistente).
Ma detto bando non risulta richiamato dall'avviso pubblico dell' , in Parte_4
relazione al quale la ricorrente ha presentato la propria candidatura in data 22 agosto 2022 e che è, invece, esclusivamente riservato a tutto il personale del ruolo sanitario e socio sanitario
(O.S.S. e Assistenti Sociali), “anche qualora non più in servizio, che si trovi in entrambe le seguenti condizioni:
a) essere stato reclutato a tempo determinato secondo le modalità di cui all'art. 1, comma
268, lettera b) della L. 234/2021 presso Aziende o Enti del Servizio Sanitario della
Regione Piemonte;
6 b) aver già maturato almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui
almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022 presso Enti o ” (si vedano docc. 7 e 8 di parte Controparte_2
ricorrente e 21 di parte resistente).
II-b) D'altro canto, subordinare la stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e socio sanitario al requisito della piena e incondizionata idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica, in assenza di apposita specificazione nell'avviso pubblico, risulterebbe irragionevole anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che impone il rispetto del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
III-c) Oltre a ciò, la Sig.ra risulta in possesso di tutti i requisiti richiesti Parte_1 dall'avviso pubblico dell' ai fini della stabilizzazione. Parte_4
La ricorrente è stata, infatti, reclutata a tempo determinato, a seguito di selezione ex art. 2 ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, prestando servizio per l' per almeno diciotto mesi. Pt_2
Per far fronte all'emergenza da covid19, l' aveva disposto l'assunzione a tempo Pt_2
determinato, per sei mesi prorogabili, degli Operatori Socio Sanitari, tra i quali la ricorrente, che avevano presentato domanda di partecipazione al concorso per la copertura di n. 53 posti da O.S.S. (cfr. docc. 2 di parte ricorrente e 7 di parte resistente).
Aveva, quindi, stipulato con la Sig.ra un contratto di lavoro a tempo determinato, con Pt_1
decorrenza 7 gennaio 2021, della durata di mesi 6, poi prorogato sino al 6 gennaio 2024 (vedasi docc. 3 e 4 di parte ricorrente e 12 e 14 di parte resistente).
III-d) Ne segue che accertato il diritto della ricorrente ad essere stabilizzata, l' deve Pt_2
essere condannata ad assumere a tempo indeterminato, con inquadramento nel Parte_1
ruolo Tecnico, categoria Bs e profilo professionale di Operatore Socio Sanitario, con decorrenza
1° marzo 2023, come da delibera n. 142 del 28.2.2023 (docc. 9 di parte ricorrente e 29 di parte resistente), oltre che a corrispondere alla medesima, a titolo di risarcimento danni, tutte le retribuzioni in suo favore maturate dalla scadenza del contratto a tempo determinato (ovvero dal 7 gennaio 2024) sino all'effettiva immissione in servizio, oltre a interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Deve, invece, escludersi la rivalutazione monetaria, atteso il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L. n. 724 del 1994.
IV) Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo.
P. Q. M.
7 Il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accertato il diritto della ricorrente ad essere stabilizzata, condanna ad assumere Pt_2
a tempo indeterminato, con inquadramento nel ruolo Tecnico, categoria Bs e Parte_1
profilo professionale di Operatore Socio Sanitario, con decorrenza 1° marzo 2023, nonché a corrispondere alla medesima, a titolo di risarcimento danni, tutte le retribuzioni in suo favore maturate dal 7 gennaio 2024 alla sua effettiva immissione in servizio, oltre a interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna la resistente a rimborsare a le spese processuali che liquida in € 259,00 Parte_1 per contributo unificato e in € 7.377,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, CPA ed
IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 30/06/2025
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
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