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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/09/2025, n. 3814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3814 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9358/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da e , con l'avvocato Favotto Davide Parte_1 Parte_2 ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. Le ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1 nato a [...] nel 1860, e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “1) La IG.ra , Parte_1 Parte_1 nonché i figli minorenni e , e la IG.ra , Persona_2 Persona_3 Pt_2 Parte_2 sono discendenti del cittadino italiano nato a Villimpenta, in [...]_1
(MN), nel 1860, atto estratto dal Registro degli atti di nascita del Comune di Villimpenta (MN)
(doc. 1). 2) Dall'unione di con , il 1 agosto 1899 nasceva a Betatais, Persona_1 Persona_4
Stato di San Paolo, Brasile, (docc. 2-3). 3) Dall'unione di con Persona_5 Persona_5
il 25 dicembre 1933 nasceva a Leme, Stato di San Paolo, Brasile, Persona_6 Parte_3
(docc. 4-5). 4) Dall'unione di con ,
[...] Parte_3 Persona_7 nascevano l'8 novembre 1956 ad Araras, Stato di San Paolo, Brasile, Parte_4
e il 24 dicembre 1958 a Leme, Stato di San Paolo, Brasile, (docc. 6-7-8). 5) Persona_8
Dall'unione di con il 10 dicembre 1986 Parte_4 Persona_9 nasceva a Ribeirao, Stato di San Paolo, Brasile, , odierna ricorrente (docc.
9- Parte_1
10). 6) Dall'unione di con , nascevano a Soracaba, Parte_1 Parte_5
Stato di San Paolo, Brasile, il 17 settembre 2015 e il 22 giugno 2023 Persona_2 Persona_3
odierni ricorrenti (docc. 11-12-13). 7) Dall'unione di con
[...] Persona_8 [...]
, nasceva il 31 agosto 1985 a Leme, Stato di San Paolo, Brasile, Persona_10 Parte_2 , odierna ricorrente (docc. 14-15). 8) I ricorrenti hanno diritto di veder riconosciuta e
[...] dichiarata la propria cittadinanza italiana, essendo discendenti diretti di un cittadino italiano nonché invirtù dello ius sanguinis così come recepito dalla legislazione in materia, la legge 13 giugno 1912 n. 555, poi sostituita dalla legge 5 febbraio 1992 n. 91. 9) In particolare, Per_1 era cittadino italiano, poiché nato in [...] genitori italiani;
di conseguenza, ha
[...] trasmesso al proprio figlio, ancorché nato in [...], la cittadinanza italiana Persona_5 iure sanguinis. 10) A sua volta, ha trasmesso la cittadinanza italiana iure Persona_5 sanguinis alla propria figlia 11) A sua volta, ha Parte_3 Parte_3 trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alle proprie figlie e Parte_4
12) A sua volta, ha trasmesso la cittadinanza Persona_8 Parte_4 italiana iure sanguinis alla propria figlia – odierna ricorrente – . 13) A sua Parte_1 volta, ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli – Parte_1 odierni ricorrenti – e . 14) A sua volta, ha Persona_2 Persona_3 Persona_8 trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla propria figlia – odierna ricorrente –
[...]
”. Parte_2
Il non si è costituito. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Con nota del 10.9.2025 parte ricorrente ha precisato quanto segue: “- nel ricorso presentato sono state erroneamente riportati i dati anagrafici relativi all'avo e alla nonna delle odierne ricorrenti. In particolare: - Avo delle ricorrenti: A pagina 2, punto 1 si legge: "...sono discendenti del cittadino italiano nato a Villimpenta, in [...], nel 1860, atto estratto dal Persona_1
Registro degli atti di nascita del Comune di Villimpenta (MN) (doc. 1)". Tale indicazione è errata. I dati corretti, come si evince chiaramente dal certificato di nascita allegato agli atti, sono i seguenti:
- Nome completo dell'avo: - Data di nascita dell'avo, così come da certificato Controparte_2 di nascita/battesimo della diocesi di TO (Vol. V, Tav. 23, N. 47): 14 Agosto 1859 - Nonna delle ricorrenti: Alla medesima pagina, al punto 4 si legge: "Dall'unione di con Parte_3
, nascevano l'8 novembre 1956 ad Araras, Stato di San Paolo, Brasile, Persona_7
e il 24 dicembre 1958 a Leme, Stato di San Paolo, Brasile, Parte_4 Per_8
(docc. 6-7-8)." Anche in questo caso, si segnala un errore nel nome della nonna delle
[...] ricorrenti. Il nome corretto, come da documentazione già allegata agli atti, è: Em_1 Per_11
.
[...]
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dalle ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] nel 1860, non ha acquisito la Persona_1 cittadinanza straniera per naturalizzazione;
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_1 resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che , sono cittadine italiane. Parte_1 Parte_2
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 18.9.2025
Il giudice
Christian Colombo