Ordinanza collegiale 15 maggio 2025
Ordinanza collegiale 27 giugno 2025
Ordinanza cautelare 31 ottobre 2025
Sentenza breve 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 29/12/2025, n. 23827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23827 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23827/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01986/2025 REG.RIC.
N. 04627/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pamela Mariotti, Alessia Dini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Cuccu, Filippo Follesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 4627 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pamela Mariotti, Alessia Dini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Cuccu e Filippo Follesa con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1986 del 2025:
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI
•del provvedimento del 21.11.2024 della Commissione Medica del Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica dell’Aeronautica Militare con cui è stata disposta l’esclusione del candidato con il seguente giudizio medico legale: “Non idoneo/a quale V.F.P. 4 dell’Aeronautica Militare a mente appendice c punto c del Bando di concorso stante le motivazioni sotto indicate: esiti di rimozione di tatuaggio in regione sovramalleolare laterale sinistra tutt’ora visibile non compatibile” (doc. 1);
•ove occorrer possa, della lex specialis tutta, e specie del bando e dei suoi relativi allegati;
•di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati, anche dagli estremi non noti;
NONCHE’ PER LA AN
Dell’Amministrazione resistente IN TESI, all’adempimento ed al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante la riammissione del sig. -OMISSIS- alla procedura concorsuale di cui è causa ed alla correlata e conseguente adozione di tutti gli atti previsti e necessari alla sua immissione in ruolo, nella qualifica di VFP4 nell’Aeronautica Militare, ovvero di ogni altra misura ritenuta idonea ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a. con correlata ricostruzione della sua carriera ai fini giuridici ed economici ovvero, IN IPOTESI, con integrale risarcimento dei danni subiti e subendi..
quanto al ricorso n. 4627 del 2025:
ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI
Del Decreto M_D AB05933 REG2025 0076652 11-02-2025 con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito relativa all’immissione nell’Aeronautica Militare del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2024, di 4.230 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell’Aeronautica Militare, indetto con il Decreto Interdirigenziale nr. M_D AB05933 REG2024 0067959 del 01 febbraio 2024 e successive modifiche” (doc. 10) annullando il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2025 0064815 del 05 febbraio 2025 (doc. 11)
ove occorrer possa dell’avviso del 7 febbraio 2025 con cui si è reso noto che i candidati VFP 4 utilmente collocati nella graduatoria di merito sono ammessi, con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti dall’articolo 2 del bando di concorso, alla ferma prefissata quadriennale, con il grado di Aviere Scelto, con invito ad inviare dichiarazione di accettazione o di rinuncia alla ferma (doc. 12);
ove occorrer possa del verbale del n. 32 del 23 gennaio 2025 della commissione, con cui è stata redatta la graduatoria di merito e degli altri verbali anche dagli estremi ignoti;
di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati, anche dagli estremi non noti;
nonché degli atti già impugnati con ricorso principale:
del provvedimento del 21.11.2024 della Commissione Medica del Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica dell’Aeronautica Militare con cui è stata disposta l’esclusione del candidato con il seguente giudizio medico legale: “Non idoneo/a quale V.F.P. 4 dell’Aeronautica Militare a mente appendice c punto c del Bando di concorso stante le motivazioni sotto indicate: esiti di rimozione di tatuaggio in regione sovramalleolare laterale sinistra tutt’ora visibile non compatibile” (doc. 1);
ove occorrer possa, della lex specialis tutta, e specie del bando e dei suoi relativi allegati;
di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati, anche dagli estremi non noti;
NONCHE’ PER LA AN
Dell’Amministrazione resistente IN TESI, all’adempimento ed al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante la riammissione del sig. -OMISSIS- alla procedura concorsuale di cui è causa ed alla correlata e conseguente adozione di tutti gli atti previsti e necessari alla sua immissione in ruolo, nella qualifica di VFP4 nell’Aeronautica Militare, ovvero di ogni altra misura ritenuta idonea ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a. con correlata ricostruzione della sua carriera ai fini giuridici ed economici ovvero, IN IPOTESI, con integrale risarcimento dei danni subiti e subendi..
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di -OMISSIS- e di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 il dott. AN NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
- che con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente, nell’ambito del concorso in epigrafe, a causa della presenza di esiti di rimozione di tatuaggio in regione sovramalleolare laterale sinistra tutt’ora visibile non compatibile;
- che l’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero della difesa;
- si è costituita in giudizio -OMISSIS-, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese;
- che con ricorso notificato al Ministero della Difesa e a -OMISSIS-, depositato il 13 aprile 2025, il ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito nel frattempo pubblicata;
- che con ordinanza n. -OMISSIS- del 15 maggio 2025 è stata disposta la riunione dei ricorsi iscritti ai numeri 1986 2025 e 4627/2025 R.G., nonché istruttoria, al fine di acquisire documentati chiarimenti, con allegazione anche, possibilmente, di documentazione fotografica, in ordine alle caratteristiche delle calze in uso presso l’Aeronautica e, segnatamente, riguardo al posizionamento delle stesse rispetto al malleolo di un individuo con caratteristiche comuni;
- che il Ministero ha inviato quanto richiesto;
- che con ordinanza n. -OMISSIS-del 25 giugno 2025 è stata disposta verificazione, da svolgere a cura dell’Ispettorato di Sanità della Marina Militare;
- che in data 23 settembre 2025 l’Organo verificatore ha depositato relazione, con cui ha rilevato la non sussistenza della causa dio idoneità riscontrata in sede concorsuale;
- che con ordinanza -OMISSIS- del 29 ottobre 2025 il ricorrente è stato ammesso con riserva al completamento dell’iter concorsuale ed è stata disposta l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;
- che in data 4 dicembre 2025 la Direzione Generale per il personale militare (PERSOMIL) ha comunicato di avere ammesso il ricorrente a pieno titolo alla ferma prefissata quadriennale nell’Aeronautica Militare;
- che alla camera di consiglio del 22 dicembre 2025, previo avviso ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato
- che, in conseguenza dell’ammissione a pieno titolo alla ferma quadriennale, l’interesse del ricorrente risulta soddisfatto, per cui deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
- che in virtù del criterio della soccombenza virtuale le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, devono essere poste a carico del Ministero della Difesa e che non vi è luogo a condanna al pagamento delle spese di verificazione, in quanto l’organo verificatore non ha avanzato istanza in tal senso;
- che le spese nei confronti di -OMISSIS- devono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, al pagamento in favore del difensore distrattario del ricorrente -OMISSIS--OMISSIS- di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% e del contributo unificato, se pagato, Iva e Cassa previdenziale se dovuti e altri accessori di legge.
Compensa e spese di giudizio nei confronti di -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN NN, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.