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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13317 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice DA BR, all'esito dell'udienza del 17 dicembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 30479/2025promossa da:
, in persona del Segretario Generale e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, parte ricorrente con il patrocinio degli Avv.ti v. Vincenzo Siciliani e
RA AS contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente
[...] con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato
OGGETTO: ricorso ex art. 20-bis L. n. 146/1990
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.09.2025, l Controparte_2 adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare
[...]
l'illegittimità e/o nullità della Delibera n. 25/291 del 01.08.2025 con cui la Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali aveva inflitto nei confronti Contr della ricorrente (e di altre O.S.) la sanzione della sospensione, da parte dell'azienda , del Pt_2 pagamento dei contributi sindacali e/o dei permessi sindacali dovuti alla Segreteria regionale della
Campania per un ammontare economico di € 5.000,00.
Deduceva che nei primi giorni di aprile 2025 il Commissario delegato al Trasporto Pubblico Locale di
Napoli acquisiva numerosi articoli di giornali dai quali emergeva che nei giorni dal 28 al 31 marzo
2025, gli utenti del trasporto pubblico locale di Napoli erano stati vittime di chiusure e sospensioni del servizio, particolarmente importanti nel settore della metropolitana;
che tali articoli facevano riferimento al picco di certificati medici prodotti dai dipendenti di ed in particolare da Parte_3
pagina 1 di 9 quelli addetti alle linee metropolitane 1 e 6 per le assenze e che tale situazione aveva determinato disservizi nei giorni 28, 29, 30 (la giornata del 30 era interessata anche da uno sciopero precedentemente e regolarmente proclamato da e 31 marzo 2025; che negli stessi CP_4 articoli si faceva riferimento, altresì, ad un generale stato di agitazione e di protesta dei lavoratori di Contr
ed in particolare del personale delle metropolitane (agenti di stazione e dirigenti del traffico) per il mancato pagamento di alcune voci retributive negli stipendi mensili, a fronte dell'assenza di timbrature riguardo al quadrimestre ottobre 2024 gennaio 2025 comunicata dall'Azienda ai sindacati;
che il Commissario delegato acquisiva inoltre sul sito www.fanpage.it la notizia dell'apertura, in data
27 marzo 2025, della procedura di raffreddamento da parte dei sindacati CP_5 Pt_1 CP_6
che, in una nota, annunciavano: “a seguito di notizie ricevute dai lavoratori, [le CP_7 CP_8
Cont Organizzazioni sindacali] sono venute a conoscenza che l' con la retribuzione di marzo, ha provveduto a decurtare dalla paga di svariati agenti appartenenti a diverse aree aziendali alcune indennità economiche relative alle presenze/prestazioni effettuate nel precedente mese di febbraio.
Pertanto, con la presente, nello stigmatizzare il comportamento aziendale si chiede di procedere al pagamento di quanto dovuto ai lavoratori a cui è stato procurato un ingente danno economico e, nelle more di un urgente riscontro, si avvia la prima fase della procedura di raffreddamento”; che a seguito di richiesta di informazioni alle istituzioni locali e all'azienda trasporti, quest'ultima comunicava al Cont Commissario delegato che “gli eventi di morbilità che hanno interessato il personale delle Linee
Metropolitane hanno fatto registrare picchi di assenza nei giorni 28, 29 e 30 marzo, determinando, per cause di forza maggiore, disservizi nel regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico. A Cont partire dal 31 marzo scorso, ha ripreso l'erogazione del servizio in maniera regolare, senza particolari ripercussioni sulla mobilità cittadina"; che la richiedeva quindi all di CP_1 Pt_4 fornire ogni utile informazione e documentazione relative alle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori nelle giornate comprese tra il 28 marzo ed il 1 aprile 2025 ed in particolare se le certificazioni mediche fossero state prodotte tempestivamente, se fossero state disposte visite fiscali e con quali esiti, se vi fosse stato analogo fenomeno tra le categorie diverse dagli operatori di esercizio, con eventuale comparazione del dato "fisiologico" di malattia nel periodo, se vi fossero stati elementi idonei a ritenere che l'anomala astensione dal lavoro nelle giornate del 28, 29 e 31 marzo 2025 fosse riconducibile all'Organizzazione sindacale proclamante lo sciopero del 30 marzo 2025, ovvero ad altre sigle sindacali o ad una coalizione spontanea di lavoratori;
che la Commissione chiedeva, altresì, il riepilogo dei dati di adesione all'azione di sciopero del 30 marzo 2025 e alle altre astensioni del 28, 29
e 31 marzo 2025, distinti per singole figure professionali che durante l'ordinario turno di lavoro erano funzionali alla regolare erogazione del servizio di trasporto pubblico locale;
che riferiva Parte_3
pagina 2 di 9 alla Commissione che non risultava essere stata indetta alcuna proclamazione di sciopero per la data del 30 marzo 2025, che gli eventi di malattia erano stati regolarmente certificati dal medico curante e trasmessi in modo tempestivo, che nessun medico aveva rilasciato certificazioni per più di un dipendente, che per tutti i dipendenti erano state attivate le visite fiscali secondo le procedute e in CP_9 nessun caso era stata rilevata assenza dal domicilio indicato, precisando “che in altri ambiti aziendali non si sono registrati picchi di morbilità comparabili a quello in oggetto"; che dalla nota trasmessa dal Sindaco di Napoli alla Commissione di Garanzia emergeva una situazione di agitazione del personale conclusa con procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla legge n. 146/1990 e attivate in data 27 marzo 2025 dalle O.S. firmatarie del contratto, unitamente alle Organizzazioni
Sindacali autonome riconosciute dall'Azienda e conclusesi positivamente in data 31 marzo 2025 come da verbale di accordo sottoscritto nella medesima data;
che la Commissione di Garanzia nella seduta del 10 giugno 2025 deliberava l'apertura del procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli articoli 4, comma 4- quater, e 13, comma 1, lettera i), della legge n, 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti delle Segreterie Regionali della delle Organizzazioni Pt_1 sindacali , , , , , CP_5 Pt_1 Controparte_10 CP_8 CP_11
, contestando le seguenti violazioni: 1) mancato esperimento della seconda Controparte_12 fase delle procedure di raffreddamento e di conciliazione;
2) mancato rispetto del termine di preavviso di almeno 10 giorni della comunicazione di proclamazione dello sciopero;
3) eccessiva durata della prima azione di sciopero e mancata predeterminazione delle modalità dello sciopero”, ai sensi dell'articolo 2 della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 125 lettera A), del citato Accordo nazionale del 28 febbraio 20185 secondo il quale "il primo sciopero per qualsiasi tipo vertenza non potrà superare le quattro ore di servizio… modalità durata e collocazione oraria degli scioperi devono essere stabiliti in modo da ridurre al possibile i disagi per l'utenza”;4) mancata garanzia delle prestazioni indispensabili, dovendo essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per le quali il servizio si pone come essenziale;
che con nota del 03.07.2025, la O.S. ricorrente richiedeva di essere convocata in apposita audizione, precisando che, Contr a fronte del pagamento di indennità retributive da parte di , aveva attivato in data 27 marzo 2025 la prima fase della procedura di raffreddamento, che avveniva nel rispetto delle procedure vigenti e senza proclamazione di alcuno stato di agitazione del personale;
che con tale nota la ricorrente si era dissociata da eventuali comportamenti anomali messi in atto dai lavoratori;
che in sede di audizione i rappresentanti sindacali ribadivano la totale estraneità delle Sigle stesse in ordine al disservizio creatosi nei giorni 28, 29, 30 e 31 marzo 2025 nel trasporto pubblico locale di Napoli, precisando che le pagina 3 di 9 assenze del personale dipendente di nelle giornate in questione dovevano essere imputate Pt_3 esclusivamente alla condotta spontanea dei lavoratori;
che all'esito di tale istruttoria la Commissione di
Garanzia aveva adottato la delibera oggetto di impugnazione, ritenendo erroneamente che l'astensione Contr dal lavoro dei dipendenti di , formalmente giustificata dallo stato di malattia, fosse configurabile come “sciopero occulto”, attesa la stretta e non celata contiguità con l'interesse collettivo perseguito nel contesto di uno stato di mobilitazione promosso e organizzato dalle Organizzazioni sindacali presenti in Azienda;
che il provvedimento adottato era illegittimo;
che mancava la prova di un qualsivoglia ruolo attivo dell'O.S. nella determinazione delle assenze;
che l'impianto accusatorio della
Commissione di Garanzia si fondava sulla erronea equazione logica che trasformava la procedura di raffreddamento ed il consequenziale accordo in un indizio di colpevolezza, in palese contrasto con la ratio della normativa e con i rigorosi principi affermati dalla giurisprudenza di Cassazione;
che la delibera era stata adottata dalla sulla base di un'erronea ricostruzione dei fatti e da una CP_1 carente valutazione delle giustificazioni fornite in sede amministrativa;
che il procedimento sanzionatorio era illegittimo quanto alle tempistiche di notifica e alla lesione del diritto di difesa. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio la Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Deduceva che
[...]
l'istruttoria svolta dalla Commissione di Garanzia aveva evidenziato una situazione conflittuale con il personale creatasi nell'azienda di trasporto pubblico già nei primi mesi dell'anno 2025, a seguito dell'accertamento, da parte del datore di lavoro, di reiterate anomalie nella rilevazione elettronica delle presenze di alcune figure professionali dei lavoratori (agenti di stazione, operatori del pronto intervento e della sala operativa), in particolare del personale delle metropolitane e della conseguente sospensione delle indennità variabili, operata da ei confronti dei lavoratori ritenuti responsabili;
Parte_3 che nell'atto di indizione dello sciopero proclamato in data 22 febbraio 2025 da ed CP_4 effettuato nella giornata del 30 marzo 2025 si faceva espresso riferimento alla rivendicazione del riconoscimento delle indennità retributive ai predetti lavoratori;
che nella giornata del 27 marzo 2025 - Contr data in cui i dipendenti di avevano avuto la certezza della (temuta) mancata corresponsione in busta paga di alcune indennità - le Organizzazioni Sindacali ( CP_5 Pt_1 CP_6 CP_7
firmatarie del contratto, e le Organizzazioni Sindacali autonome riconosciute in Azienda CP_8
CP_1 Cont ( e avevano unitariamente dichiarato lo stato di mobilitazione relativo alla CP_13 vertenza, comunicando l'apertura della prima fase di raffreddamento e conciliazione prevista dalla legge 146 del 1990; che proprio l'apertura delle procedure di raffreddamento e conciliazione, in data 27 pagina 4 di 9 marzo 2025, ad opera di tutte le sigle sindacali, rappresentava l'atto con il quale le Organizzazioni
Sindacali presenti in Azienda avevano formalmente assunto la paternità delle rivendicazioni della categoria, dirette a contrastare le iniziative assunte dall' nei confronti di alcune categorie di Pt_4 lavoratori (in particolare, agenti di stazione, operatori del pronto intervento e della sala operativa delle metropolitane), ritenuti responsabili di reiterate anomalie nella rilevazione elettronica delle presenze;
che immediatamente dopo la dichiarazione di mobilitazione sindacale, il servizio di trasporto nella città di Napoli, con particolare riferimento a quello metropolitano, era stato improvvisamente compromesso dalla carenza di personale assente per malattia;
che le assenze per malattia del personale delle metropolitane (agenti di stazione, operatori di pronto intervento e della sala operativa) aveva registrato picchi anomali del 73%, 85%, 92%, in particolare nelle giornate del 28 e 29 marzo 2025; che nei giorni del 30 e 31 marzo 2025 vi era stato un progressivo ritorno alla normalità, allorquando le
Organizzazioni sindacali, che avevano aperto lo stato di agitazione e le procedure di raffreddamento, sottoscrivevano gli accordi con cui l' si impegnava a revocare i provvedimenti adottati;
che tali Pt_4 fatti avevano reso doverosi gli approfondimenti istruttori avviati dall'Autorità di garanzia;
che Contr l'astensione dal lavoro di una particolare categoria di dipendenti di , formalmente giustificata dallo stato di malattia, era qualificabile come sciopero occulto, attesa la stretta e non celata contiguità con l'interesse collettivo perseguito nel contesto di uno stato di mobilitazione promosso e non adeguatamente governato dalle Organizzazioni sindacali presenti in Azienda;
che la O.S. ricorrente si era resa inadempiente all'obbligo di protezione e di tutela dei diritti essenziali, come previsto dall'art. 2 co. 3 l. n. 146/1990; che tale obbligo di protezione non consentiva alle O.S. di “di disinteressarsi di quanto in concreto accada, essendo loro obbligo di informarsi dei comportamenti dei lavoratori ed eventualmente di dissociarsi - a fini dissuasivi - da quelli che si pongano in contrasto con la disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990”. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa e indi decisa all'esito dell'udienza del 17 dicembre 2025, svolta con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.
La O.S. ricorrente lamenta l'illegittimità della sanzione inflittale negando ogni regia del sindacato nell'interruzione del servizio di trasporto determinato dalla carenza di personale assente per malattia nei giorni dal 28 al 31 marzo 2025.
Pur non negando la tempistica degli eventi, così come registrati dalla Commissione resistente, la parte ricorrente sostiene l'infondatezza della censura mossa nei suoi confronti contestando l'asserita natura fittizia delle malattie dei dipendenti. In particolare la ricorrente sottolinea il dato formale dei certificati pagina 5 di 9 di malattia inviati da tutti i dipendenti che si sono assentati, evidenziando il dato delle visite fiscali effettuate su richiesta della che hanno dato esito negativo (tutti i dipendenti malati sono stati Pt_3 trovati presso il proprio domicilio).
Ad avviso della Giudicante siffatto rilievo formale non pare determinante, dovendo invece essere valorizzato il dato statistico di queste assenze, per concludere che, al di là di singoli casi, in assenza di epidemie comprovate, esso stia ad attestare che le malattie o un numero significativo di esse doveva essere fittizio. Proprio l'eclatanza del dato statistico esclude che il ragionamento del sindacato sia in sé verosimile e ciò appare di evidenza inoppugnabile. Peraltro la valorizzazione che deve essere data in re del dato statistico è conseguente anche all'impossibilità di una ricostruzione ex post, caso per caso, di malattie non più esistenti, dovendosi quindi attribuire preponderanza ad un elemento numerico in sé assai sintomatico e, date le dimensioni, tutt'altro che equivocabile.
Sul punto appaiono non significativi i numeri richiamati dal sindacato ricorrente, che ha evidenziato che nelle due settimane dal 24.03.25 al 07.04.2025 l'Istituto Superiore di Sanità ha registrato su tutto il territorio nazionale oltre 370.0000 casi attribuiti a virus parainfluenzali. Tale dato appare di per sé di scarso rilievo perché riguarda l'intera popolazione distribuita su tutto il territorio italiano. Ciò che invece è rilevante, sotto il profilo statistico, è la trasposizione di tali dati al personale aziendale di
Contr
. Ebbene, secondo i dati registrati da la percentuale di assenze registrata sul trasporto Pt_3
di superfice nella giornata del 28 marzo 2025 è stata del 14% (assenza di 74 operatori di esercizio su
517 in turno); nella giornata del 29 marzo 2025 la percentuale di assenze registrata sul trasporto di superfice è stata invece del 18% (assenza di 87 operatori a fronte di 474 in turno).
Nella medesima giornata del 28 marzo 2025 le assenze degli agenti di stazione, operatori di pronto intervento e della sala operativa della linea 6 sono stati invece pari, in termini percentuali, del 73%,
85%, 92%. Per le medesime figure operanti sulla linea 1 della metropolitana 1 le percentuali di assenza registrate nella medesima giornata sono state del 58%, 41%, 73%, 66%.
Ora, la palese sproporzione del dato statistico sulla percentuale delle assenze come sopra rilevata,
nonché la riconducibilità di tali assenze anomale al solo personale destinatario dei provvedimenti aziendali contestati, oltre alla tempistica di siffatte assenze, in perfetta coincidenza con lo stato di mobilitazione di detto personale, paiono essere alla Giudicante, secondo il principio dell'id quod pagina 6 di 9 plerumque accidit, gravi e verosimili elementi indiziari circa la sussistenza di un nesso causale tra lo stato di mobilitazione proclamato dalle sigle sindacali avverso le decurtazioni stipendiali operate dall' nei confronti di tali dipendenti e le massicce assenze per malattia del personale Parte_5
addetto alle linee metropolitane 1 e 6, ed in particolare delle figure preposte alle centrali di controllo ed alla sicurezza della circolazione.
E' inoltre significativo che il picco anomalo di assenze, di particolare evidenza nelle giornate del 28 e del 29 marzo 2025, abbia poi registrato un progressivo ritorno alla normalità nei giorni del 30 e del 31
marzo 2025, allorquando le Organizzazioni sindacali, che avevano aperto lo stato di agitazione e le procedure di raffreddamento, sottoscrivevano gli accordi con cui l' si impegnava a revocare i Pt_4
provvedimenti adottati…
A fortiori, deve osservarsi come il fenomeno di morbilità non abbia interessato la generalità della forza lavoro aziendale, bensì si sia concentrato con chirurgica precisione su specifiche figure professionali —
segnatamente agenti di stazione e operatori delle linee metropolitane — ovvero proprio i profili maggiormente attinti dalle anomalie del sistema di timbratura e dalle conseguenti decurtazioni retributive. Tale circostanza, lungi dal poter essere ascritta a una fortuita e selettiva propagazione di agenti patogeni, costituisce un ulteriore e univoco indizio della natura non individuale, ma collettiva e finalistica dell'astensione.
Ai sensi dell'art. 2729 c.c., siffatti incontroversi dati fattuali, appaiono essere sufficientemente precisi
Contr gravi e concordanti per qualificare l'intervenuta astensione dal lavoro dei lavoratori dipendenti di e addetti alle linee metropolitane 6 e 1, come sopra indicata, formalmente giustificata dallo stato di malattia, come sciopero occulto, attesa la stretta e non celata contiguità con l'interesse collettivo perseguito nel contesto di uno stato di mobilitazione promossa e non adeguatamente governato dalle
Organizzazioni sindacali presenti in Azienda.
Appare ragionevolmente e altamente probabile che i comportamenti uniformi e massivi dei lavoratori non siano il risultato di estemporanee iniziative individuali ma si inseriscano invece in un contesto pagina 7 di 9 procedimentale - avviato dalle Organizzazioni sindacali con l'apertura delle procedure di conciliazione
- in cui il blocco improvviso del servizio era funzionale ad esercitare una pressione sull'Azienda volta a condizionare le trattative in corso per il raggiungimento dell'accordo. L'obiettivo prefissato è stato raggiunto tanto che l' dopo quattro giornate di blocco del servizio, ha ritirato i provvedimenti Pt_4
assunti nei confronti dei lavoratori sottoscrivendo l'accordo con le Organizzazioni sindacali.
Si richiama sul punto il principio affermato dai giudici di legittimità, secondo i quali “nell'ambito dei
servizi pubblici essenziali, costituisce sciopero, come tale soggetto alla disciplina di cui alla legge n.
146 del 1990, l'astensione dal lavoro che si realizzi, a fini di rivendicazione collettiva, mediante
presentazione di certificazioni mediche che, secondo l'accertamento del giudice del merito, risultino
fittizie e finalizzate a giustificare solo formalmente la mancata presentazione al lavoro, senza reale
fondamento in un sottostante stato patologico, ma in realtà siano da collegare ad uno stato di
agitazione volto all'astensione collettiva dal lavoro nella sostanza proclamato dalle OO.SS. in modo
“occulto” (Cass. n. 13181/2024).
La perfetta coincidenza tra il perimetro dei soggetti silenti e quello dei destinatari delle rivendicazioni economiche dimostra, ad avviso della Giudicante, che l'astensione era preordinata al medesimo obiettivo negoziale, integrando pienamente gli estremi dello sciopero occulto attuato mediante l'abuso dello strumento della malattia.
Quanto all'eccezione di parte ricorrente, secondo cui l'irrogazione della sanzione non sarebbe legittima per l'asserito difetto di una 'regia sindacale' o di una proclamazione formale dell'agitazione, deve osservarsi come il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento smentisca radicalmente tale prospettazione. La L. n. 146/1990, letta congiuntamente all'Accordo Nazionale del 28 febbraio 2018
(cfr. doc. C parte resistente), pone infatti in capo alle organizzazioni sindacali un preciso ed inderogabile obbligo di garanzia nei confronti dell'utenza e della continuità del servizio pubblico essenziale, che non può esaurirsi nella mera astensione da atti formali di indizione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 21828/2006) ha affermato che la responsabilità del sindacato sussiste ogniqualvolta l'organizzazione, pur non avendo formalmente indetto l'azione, ometta di dissociarsi o di adottare ogni misura idonea a ricondurre la protesta nei binari della legalità. Nel caso pagina 8 di 9 di specie, la Giudice rileva come la condotta della integri una chiara responsabilità per Pt_1 omesso governo del conflitto, atteso che l'organizzazione era pienamente consapevole del gravissimo disservizio in corso — come comprovato dall'ampia eco mediatica e dalle note prefettizie relative al blocco delle linee metropolitane 1 e 6 — e, ciò nonostante, ha mantenuto una condotta di assoluta inerzia. Non risulta infatti prodotta in atti alcuna prova di comunicazioni ufficiali o interventi del sindacato volti a stigmatizzare lo strumento della morbilità di massa o ad esortare il personale al rientro in servizio;
al contrario, tale omissione si è tradotta in una vera e propria adesione per fatti concludenti alla protesta anomala. Il sindacato, lungi dal dissociarsi, ha infatti utilizzato strumentalmente il potere contrattuale derivante dal blocco illegittimo per ottenere, proprio in sede di trattativa, l'impegno aziendale al pagamento delle indennità entro il termine perentorio di dieci giorni, come si evince dal punto 2 del Verbale di Accordo. Ne consegue che l'inerzia a fronte di una protesta così macroscopica e il contestuale sfruttamento dei vantaggi negoziali da essa derivanti giustificano pienamente, sotto il profilo della legittimità e della proporzionalità, il provvedimento sanzionatorio impugnato.
Infine, va rilevato che lo sciopero occulto costituisce una lesione alla libertà di circolazione (art. 16
Cost.). Eludendo il preavviso di 10 giorni previsto dall'art. 2 L. 146/90, il sindacato e i lavoratori hanno impedito all'utenza di organizzarsi e all'azienda di approntare i servizi minimi. Tale condotta integra un abuso del diritto, poiché il diritto di sciopero è stato esercitato con modalità fraudolente tese a massimizzare il danno pubblico per scopi puramente corporativi, violando il canone della correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro e nel servizio pubblico.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni ulteriore eccezione, istanza o deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore della parte convenuta, che si liquidano in euro 1.308,00, oltre spese al 15%, IVA e CPA
Roma, 17 dicembre 2025
La Giudice
DA BR
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice DA BR, all'esito dell'udienza del 17 dicembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 30479/2025promossa da:
, in persona del Segretario Generale e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, parte ricorrente con il patrocinio degli Avv.ti v. Vincenzo Siciliani e
RA AS contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente
[...] con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato
OGGETTO: ricorso ex art. 20-bis L. n. 146/1990
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.09.2025, l Controparte_2 adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare
[...]
l'illegittimità e/o nullità della Delibera n. 25/291 del 01.08.2025 con cui la Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali aveva inflitto nei confronti Contr della ricorrente (e di altre O.S.) la sanzione della sospensione, da parte dell'azienda , del Pt_2 pagamento dei contributi sindacali e/o dei permessi sindacali dovuti alla Segreteria regionale della
Campania per un ammontare economico di € 5.000,00.
Deduceva che nei primi giorni di aprile 2025 il Commissario delegato al Trasporto Pubblico Locale di
Napoli acquisiva numerosi articoli di giornali dai quali emergeva che nei giorni dal 28 al 31 marzo
2025, gli utenti del trasporto pubblico locale di Napoli erano stati vittime di chiusure e sospensioni del servizio, particolarmente importanti nel settore della metropolitana;
che tali articoli facevano riferimento al picco di certificati medici prodotti dai dipendenti di ed in particolare da Parte_3
pagina 1 di 9 quelli addetti alle linee metropolitane 1 e 6 per le assenze e che tale situazione aveva determinato disservizi nei giorni 28, 29, 30 (la giornata del 30 era interessata anche da uno sciopero precedentemente e regolarmente proclamato da e 31 marzo 2025; che negli stessi CP_4 articoli si faceva riferimento, altresì, ad un generale stato di agitazione e di protesta dei lavoratori di Contr
ed in particolare del personale delle metropolitane (agenti di stazione e dirigenti del traffico) per il mancato pagamento di alcune voci retributive negli stipendi mensili, a fronte dell'assenza di timbrature riguardo al quadrimestre ottobre 2024 gennaio 2025 comunicata dall'Azienda ai sindacati;
che il Commissario delegato acquisiva inoltre sul sito www.fanpage.it la notizia dell'apertura, in data
27 marzo 2025, della procedura di raffreddamento da parte dei sindacati CP_5 Pt_1 CP_6
che, in una nota, annunciavano: “a seguito di notizie ricevute dai lavoratori, [le CP_7 CP_8
Cont Organizzazioni sindacali] sono venute a conoscenza che l' con la retribuzione di marzo, ha provveduto a decurtare dalla paga di svariati agenti appartenenti a diverse aree aziendali alcune indennità economiche relative alle presenze/prestazioni effettuate nel precedente mese di febbraio.
Pertanto, con la presente, nello stigmatizzare il comportamento aziendale si chiede di procedere al pagamento di quanto dovuto ai lavoratori a cui è stato procurato un ingente danno economico e, nelle more di un urgente riscontro, si avvia la prima fase della procedura di raffreddamento”; che a seguito di richiesta di informazioni alle istituzioni locali e all'azienda trasporti, quest'ultima comunicava al Cont Commissario delegato che “gli eventi di morbilità che hanno interessato il personale delle Linee
Metropolitane hanno fatto registrare picchi di assenza nei giorni 28, 29 e 30 marzo, determinando, per cause di forza maggiore, disservizi nel regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico. A Cont partire dal 31 marzo scorso, ha ripreso l'erogazione del servizio in maniera regolare, senza particolari ripercussioni sulla mobilità cittadina"; che la richiedeva quindi all di CP_1 Pt_4 fornire ogni utile informazione e documentazione relative alle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori nelle giornate comprese tra il 28 marzo ed il 1 aprile 2025 ed in particolare se le certificazioni mediche fossero state prodotte tempestivamente, se fossero state disposte visite fiscali e con quali esiti, se vi fosse stato analogo fenomeno tra le categorie diverse dagli operatori di esercizio, con eventuale comparazione del dato "fisiologico" di malattia nel periodo, se vi fossero stati elementi idonei a ritenere che l'anomala astensione dal lavoro nelle giornate del 28, 29 e 31 marzo 2025 fosse riconducibile all'Organizzazione sindacale proclamante lo sciopero del 30 marzo 2025, ovvero ad altre sigle sindacali o ad una coalizione spontanea di lavoratori;
che la Commissione chiedeva, altresì, il riepilogo dei dati di adesione all'azione di sciopero del 30 marzo 2025 e alle altre astensioni del 28, 29
e 31 marzo 2025, distinti per singole figure professionali che durante l'ordinario turno di lavoro erano funzionali alla regolare erogazione del servizio di trasporto pubblico locale;
che riferiva Parte_3
pagina 2 di 9 alla Commissione che non risultava essere stata indetta alcuna proclamazione di sciopero per la data del 30 marzo 2025, che gli eventi di malattia erano stati regolarmente certificati dal medico curante e trasmessi in modo tempestivo, che nessun medico aveva rilasciato certificazioni per più di un dipendente, che per tutti i dipendenti erano state attivate le visite fiscali secondo le procedute e in CP_9 nessun caso era stata rilevata assenza dal domicilio indicato, precisando “che in altri ambiti aziendali non si sono registrati picchi di morbilità comparabili a quello in oggetto"; che dalla nota trasmessa dal Sindaco di Napoli alla Commissione di Garanzia emergeva una situazione di agitazione del personale conclusa con procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla legge n. 146/1990 e attivate in data 27 marzo 2025 dalle O.S. firmatarie del contratto, unitamente alle Organizzazioni
Sindacali autonome riconosciute dall'Azienda e conclusesi positivamente in data 31 marzo 2025 come da verbale di accordo sottoscritto nella medesima data;
che la Commissione di Garanzia nella seduta del 10 giugno 2025 deliberava l'apertura del procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli articoli 4, comma 4- quater, e 13, comma 1, lettera i), della legge n, 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti delle Segreterie Regionali della delle Organizzazioni Pt_1 sindacali , , , , , CP_5 Pt_1 Controparte_10 CP_8 CP_11
, contestando le seguenti violazioni: 1) mancato esperimento della seconda Controparte_12 fase delle procedure di raffreddamento e di conciliazione;
2) mancato rispetto del termine di preavviso di almeno 10 giorni della comunicazione di proclamazione dello sciopero;
3) eccessiva durata della prima azione di sciopero e mancata predeterminazione delle modalità dello sciopero”, ai sensi dell'articolo 2 della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 125 lettera A), del citato Accordo nazionale del 28 febbraio 20185 secondo il quale "il primo sciopero per qualsiasi tipo vertenza non potrà superare le quattro ore di servizio… modalità durata e collocazione oraria degli scioperi devono essere stabiliti in modo da ridurre al possibile i disagi per l'utenza”;4) mancata garanzia delle prestazioni indispensabili, dovendo essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per le quali il servizio si pone come essenziale;
che con nota del 03.07.2025, la O.S. ricorrente richiedeva di essere convocata in apposita audizione, precisando che, Contr a fronte del pagamento di indennità retributive da parte di , aveva attivato in data 27 marzo 2025 la prima fase della procedura di raffreddamento, che avveniva nel rispetto delle procedure vigenti e senza proclamazione di alcuno stato di agitazione del personale;
che con tale nota la ricorrente si era dissociata da eventuali comportamenti anomali messi in atto dai lavoratori;
che in sede di audizione i rappresentanti sindacali ribadivano la totale estraneità delle Sigle stesse in ordine al disservizio creatosi nei giorni 28, 29, 30 e 31 marzo 2025 nel trasporto pubblico locale di Napoli, precisando che le pagina 3 di 9 assenze del personale dipendente di nelle giornate in questione dovevano essere imputate Pt_3 esclusivamente alla condotta spontanea dei lavoratori;
che all'esito di tale istruttoria la Commissione di
Garanzia aveva adottato la delibera oggetto di impugnazione, ritenendo erroneamente che l'astensione Contr dal lavoro dei dipendenti di , formalmente giustificata dallo stato di malattia, fosse configurabile come “sciopero occulto”, attesa la stretta e non celata contiguità con l'interesse collettivo perseguito nel contesto di uno stato di mobilitazione promosso e organizzato dalle Organizzazioni sindacali presenti in Azienda;
che il provvedimento adottato era illegittimo;
che mancava la prova di un qualsivoglia ruolo attivo dell'O.S. nella determinazione delle assenze;
che l'impianto accusatorio della
Commissione di Garanzia si fondava sulla erronea equazione logica che trasformava la procedura di raffreddamento ed il consequenziale accordo in un indizio di colpevolezza, in palese contrasto con la ratio della normativa e con i rigorosi principi affermati dalla giurisprudenza di Cassazione;
che la delibera era stata adottata dalla sulla base di un'erronea ricostruzione dei fatti e da una CP_1 carente valutazione delle giustificazioni fornite in sede amministrativa;
che il procedimento sanzionatorio era illegittimo quanto alle tempistiche di notifica e alla lesione del diritto di difesa. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio la Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Deduceva che
[...]
l'istruttoria svolta dalla Commissione di Garanzia aveva evidenziato una situazione conflittuale con il personale creatasi nell'azienda di trasporto pubblico già nei primi mesi dell'anno 2025, a seguito dell'accertamento, da parte del datore di lavoro, di reiterate anomalie nella rilevazione elettronica delle presenze di alcune figure professionali dei lavoratori (agenti di stazione, operatori del pronto intervento e della sala operativa), in particolare del personale delle metropolitane e della conseguente sospensione delle indennità variabili, operata da ei confronti dei lavoratori ritenuti responsabili;
Parte_3 che nell'atto di indizione dello sciopero proclamato in data 22 febbraio 2025 da ed CP_4 effettuato nella giornata del 30 marzo 2025 si faceva espresso riferimento alla rivendicazione del riconoscimento delle indennità retributive ai predetti lavoratori;
che nella giornata del 27 marzo 2025 - Contr data in cui i dipendenti di avevano avuto la certezza della (temuta) mancata corresponsione in busta paga di alcune indennità - le Organizzazioni Sindacali ( CP_5 Pt_1 CP_6 CP_7
firmatarie del contratto, e le Organizzazioni Sindacali autonome riconosciute in Azienda CP_8
CP_1 Cont ( e avevano unitariamente dichiarato lo stato di mobilitazione relativo alla CP_13 vertenza, comunicando l'apertura della prima fase di raffreddamento e conciliazione prevista dalla legge 146 del 1990; che proprio l'apertura delle procedure di raffreddamento e conciliazione, in data 27 pagina 4 di 9 marzo 2025, ad opera di tutte le sigle sindacali, rappresentava l'atto con il quale le Organizzazioni
Sindacali presenti in Azienda avevano formalmente assunto la paternità delle rivendicazioni della categoria, dirette a contrastare le iniziative assunte dall' nei confronti di alcune categorie di Pt_4 lavoratori (in particolare, agenti di stazione, operatori del pronto intervento e della sala operativa delle metropolitane), ritenuti responsabili di reiterate anomalie nella rilevazione elettronica delle presenze;
che immediatamente dopo la dichiarazione di mobilitazione sindacale, il servizio di trasporto nella città di Napoli, con particolare riferimento a quello metropolitano, era stato improvvisamente compromesso dalla carenza di personale assente per malattia;
che le assenze per malattia del personale delle metropolitane (agenti di stazione, operatori di pronto intervento e della sala operativa) aveva registrato picchi anomali del 73%, 85%, 92%, in particolare nelle giornate del 28 e 29 marzo 2025; che nei giorni del 30 e 31 marzo 2025 vi era stato un progressivo ritorno alla normalità, allorquando le
Organizzazioni sindacali, che avevano aperto lo stato di agitazione e le procedure di raffreddamento, sottoscrivevano gli accordi con cui l' si impegnava a revocare i provvedimenti adottati;
che tali Pt_4 fatti avevano reso doverosi gli approfondimenti istruttori avviati dall'Autorità di garanzia;
che Contr l'astensione dal lavoro di una particolare categoria di dipendenti di , formalmente giustificata dallo stato di malattia, era qualificabile come sciopero occulto, attesa la stretta e non celata contiguità con l'interesse collettivo perseguito nel contesto di uno stato di mobilitazione promosso e non adeguatamente governato dalle Organizzazioni sindacali presenti in Azienda;
che la O.S. ricorrente si era resa inadempiente all'obbligo di protezione e di tutela dei diritti essenziali, come previsto dall'art. 2 co. 3 l. n. 146/1990; che tale obbligo di protezione non consentiva alle O.S. di “di disinteressarsi di quanto in concreto accada, essendo loro obbligo di informarsi dei comportamenti dei lavoratori ed eventualmente di dissociarsi - a fini dissuasivi - da quelli che si pongano in contrasto con la disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990”. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa e indi decisa all'esito dell'udienza del 17 dicembre 2025, svolta con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.
La O.S. ricorrente lamenta l'illegittimità della sanzione inflittale negando ogni regia del sindacato nell'interruzione del servizio di trasporto determinato dalla carenza di personale assente per malattia nei giorni dal 28 al 31 marzo 2025.
Pur non negando la tempistica degli eventi, così come registrati dalla Commissione resistente, la parte ricorrente sostiene l'infondatezza della censura mossa nei suoi confronti contestando l'asserita natura fittizia delle malattie dei dipendenti. In particolare la ricorrente sottolinea il dato formale dei certificati pagina 5 di 9 di malattia inviati da tutti i dipendenti che si sono assentati, evidenziando il dato delle visite fiscali effettuate su richiesta della che hanno dato esito negativo (tutti i dipendenti malati sono stati Pt_3 trovati presso il proprio domicilio).
Ad avviso della Giudicante siffatto rilievo formale non pare determinante, dovendo invece essere valorizzato il dato statistico di queste assenze, per concludere che, al di là di singoli casi, in assenza di epidemie comprovate, esso stia ad attestare che le malattie o un numero significativo di esse doveva essere fittizio. Proprio l'eclatanza del dato statistico esclude che il ragionamento del sindacato sia in sé verosimile e ciò appare di evidenza inoppugnabile. Peraltro la valorizzazione che deve essere data in re del dato statistico è conseguente anche all'impossibilità di una ricostruzione ex post, caso per caso, di malattie non più esistenti, dovendosi quindi attribuire preponderanza ad un elemento numerico in sé assai sintomatico e, date le dimensioni, tutt'altro che equivocabile.
Sul punto appaiono non significativi i numeri richiamati dal sindacato ricorrente, che ha evidenziato che nelle due settimane dal 24.03.25 al 07.04.2025 l'Istituto Superiore di Sanità ha registrato su tutto il territorio nazionale oltre 370.0000 casi attribuiti a virus parainfluenzali. Tale dato appare di per sé di scarso rilievo perché riguarda l'intera popolazione distribuita su tutto il territorio italiano. Ciò che invece è rilevante, sotto il profilo statistico, è la trasposizione di tali dati al personale aziendale di
Contr
. Ebbene, secondo i dati registrati da la percentuale di assenze registrata sul trasporto Pt_3
di superfice nella giornata del 28 marzo 2025 è stata del 14% (assenza di 74 operatori di esercizio su
517 in turno); nella giornata del 29 marzo 2025 la percentuale di assenze registrata sul trasporto di superfice è stata invece del 18% (assenza di 87 operatori a fronte di 474 in turno).
Nella medesima giornata del 28 marzo 2025 le assenze degli agenti di stazione, operatori di pronto intervento e della sala operativa della linea 6 sono stati invece pari, in termini percentuali, del 73%,
85%, 92%. Per le medesime figure operanti sulla linea 1 della metropolitana 1 le percentuali di assenza registrate nella medesima giornata sono state del 58%, 41%, 73%, 66%.
Ora, la palese sproporzione del dato statistico sulla percentuale delle assenze come sopra rilevata,
nonché la riconducibilità di tali assenze anomale al solo personale destinatario dei provvedimenti aziendali contestati, oltre alla tempistica di siffatte assenze, in perfetta coincidenza con lo stato di mobilitazione di detto personale, paiono essere alla Giudicante, secondo il principio dell'id quod pagina 6 di 9 plerumque accidit, gravi e verosimili elementi indiziari circa la sussistenza di un nesso causale tra lo stato di mobilitazione proclamato dalle sigle sindacali avverso le decurtazioni stipendiali operate dall' nei confronti di tali dipendenti e le massicce assenze per malattia del personale Parte_5
addetto alle linee metropolitane 1 e 6, ed in particolare delle figure preposte alle centrali di controllo ed alla sicurezza della circolazione.
E' inoltre significativo che il picco anomalo di assenze, di particolare evidenza nelle giornate del 28 e del 29 marzo 2025, abbia poi registrato un progressivo ritorno alla normalità nei giorni del 30 e del 31
marzo 2025, allorquando le Organizzazioni sindacali, che avevano aperto lo stato di agitazione e le procedure di raffreddamento, sottoscrivevano gli accordi con cui l' si impegnava a revocare i Pt_4
provvedimenti adottati…
A fortiori, deve osservarsi come il fenomeno di morbilità non abbia interessato la generalità della forza lavoro aziendale, bensì si sia concentrato con chirurgica precisione su specifiche figure professionali —
segnatamente agenti di stazione e operatori delle linee metropolitane — ovvero proprio i profili maggiormente attinti dalle anomalie del sistema di timbratura e dalle conseguenti decurtazioni retributive. Tale circostanza, lungi dal poter essere ascritta a una fortuita e selettiva propagazione di agenti patogeni, costituisce un ulteriore e univoco indizio della natura non individuale, ma collettiva e finalistica dell'astensione.
Ai sensi dell'art. 2729 c.c., siffatti incontroversi dati fattuali, appaiono essere sufficientemente precisi
Contr gravi e concordanti per qualificare l'intervenuta astensione dal lavoro dei lavoratori dipendenti di e addetti alle linee metropolitane 6 e 1, come sopra indicata, formalmente giustificata dallo stato di malattia, come sciopero occulto, attesa la stretta e non celata contiguità con l'interesse collettivo perseguito nel contesto di uno stato di mobilitazione promossa e non adeguatamente governato dalle
Organizzazioni sindacali presenti in Azienda.
Appare ragionevolmente e altamente probabile che i comportamenti uniformi e massivi dei lavoratori non siano il risultato di estemporanee iniziative individuali ma si inseriscano invece in un contesto pagina 7 di 9 procedimentale - avviato dalle Organizzazioni sindacali con l'apertura delle procedure di conciliazione
- in cui il blocco improvviso del servizio era funzionale ad esercitare una pressione sull'Azienda volta a condizionare le trattative in corso per il raggiungimento dell'accordo. L'obiettivo prefissato è stato raggiunto tanto che l' dopo quattro giornate di blocco del servizio, ha ritirato i provvedimenti Pt_4
assunti nei confronti dei lavoratori sottoscrivendo l'accordo con le Organizzazioni sindacali.
Si richiama sul punto il principio affermato dai giudici di legittimità, secondo i quali “nell'ambito dei
servizi pubblici essenziali, costituisce sciopero, come tale soggetto alla disciplina di cui alla legge n.
146 del 1990, l'astensione dal lavoro che si realizzi, a fini di rivendicazione collettiva, mediante
presentazione di certificazioni mediche che, secondo l'accertamento del giudice del merito, risultino
fittizie e finalizzate a giustificare solo formalmente la mancata presentazione al lavoro, senza reale
fondamento in un sottostante stato patologico, ma in realtà siano da collegare ad uno stato di
agitazione volto all'astensione collettiva dal lavoro nella sostanza proclamato dalle OO.SS. in modo
“occulto” (Cass. n. 13181/2024).
La perfetta coincidenza tra il perimetro dei soggetti silenti e quello dei destinatari delle rivendicazioni economiche dimostra, ad avviso della Giudicante, che l'astensione era preordinata al medesimo obiettivo negoziale, integrando pienamente gli estremi dello sciopero occulto attuato mediante l'abuso dello strumento della malattia.
Quanto all'eccezione di parte ricorrente, secondo cui l'irrogazione della sanzione non sarebbe legittima per l'asserito difetto di una 'regia sindacale' o di una proclamazione formale dell'agitazione, deve osservarsi come il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento smentisca radicalmente tale prospettazione. La L. n. 146/1990, letta congiuntamente all'Accordo Nazionale del 28 febbraio 2018
(cfr. doc. C parte resistente), pone infatti in capo alle organizzazioni sindacali un preciso ed inderogabile obbligo di garanzia nei confronti dell'utenza e della continuità del servizio pubblico essenziale, che non può esaurirsi nella mera astensione da atti formali di indizione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 21828/2006) ha affermato che la responsabilità del sindacato sussiste ogniqualvolta l'organizzazione, pur non avendo formalmente indetto l'azione, ometta di dissociarsi o di adottare ogni misura idonea a ricondurre la protesta nei binari della legalità. Nel caso pagina 8 di 9 di specie, la Giudice rileva come la condotta della integri una chiara responsabilità per Pt_1 omesso governo del conflitto, atteso che l'organizzazione era pienamente consapevole del gravissimo disservizio in corso — come comprovato dall'ampia eco mediatica e dalle note prefettizie relative al blocco delle linee metropolitane 1 e 6 — e, ciò nonostante, ha mantenuto una condotta di assoluta inerzia. Non risulta infatti prodotta in atti alcuna prova di comunicazioni ufficiali o interventi del sindacato volti a stigmatizzare lo strumento della morbilità di massa o ad esortare il personale al rientro in servizio;
al contrario, tale omissione si è tradotta in una vera e propria adesione per fatti concludenti alla protesta anomala. Il sindacato, lungi dal dissociarsi, ha infatti utilizzato strumentalmente il potere contrattuale derivante dal blocco illegittimo per ottenere, proprio in sede di trattativa, l'impegno aziendale al pagamento delle indennità entro il termine perentorio di dieci giorni, come si evince dal punto 2 del Verbale di Accordo. Ne consegue che l'inerzia a fronte di una protesta così macroscopica e il contestuale sfruttamento dei vantaggi negoziali da essa derivanti giustificano pienamente, sotto il profilo della legittimità e della proporzionalità, il provvedimento sanzionatorio impugnato.
Infine, va rilevato che lo sciopero occulto costituisce una lesione alla libertà di circolazione (art. 16
Cost.). Eludendo il preavviso di 10 giorni previsto dall'art. 2 L. 146/90, il sindacato e i lavoratori hanno impedito all'utenza di organizzarsi e all'azienda di approntare i servizi minimi. Tale condotta integra un abuso del diritto, poiché il diritto di sciopero è stato esercitato con modalità fraudolente tese a massimizzare il danno pubblico per scopi puramente corporativi, violando il canone della correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro e nel servizio pubblico.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni ulteriore eccezione, istanza o deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore della parte convenuta, che si liquidano in euro 1.308,00, oltre spese al 15%, IVA e CPA
Roma, 17 dicembre 2025
La Giudice
DA BR
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
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